Sistema di classificazione, trattamento economico, allegati (artt. 54 e sgg.)

Sistema di classificazione, trattamento economico, allegati (artt. 54 e sgg.)

CCNL relativo al quadriennio normativo 1998 – 2001 ed al biennio economico 1998 – 1999 del personale non dirigente del comparto Università (9 agosto 2000)
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PARTE SECONDA
TITOLO I – REVISIONE DEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
Art. 54 – Obiettivi
Art. 55 – Il sistema di classificazione del personale
Art. 56 – Progressione economica all’interno della categoria
Art. 57 – Progressione verticale nel sistema di classificazione
Art. 58 – Sistema di valutazione
Art. 59 – Criteri di selezione ai fini della progressione economica all’interno della categoria
Art. 60 – Categoria EP
Art. 61 – Conferimento e revoca di incarichi al personale della categoria EP
Art. 62 – Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato
Art. 63 – Indennità di responsabilità

PARTE TERZA
TITOLO I – TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 64 – Incrementi tabellari ed effetti dei nuovi stipendi
Art. 65 – Incremento dell’indennità di Ateneo
Art. 66 – Lavoro straordinario
Art. 67 – Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale
Art. 68 – Utilizzo del fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale
Art. 69 – Collegamento tra produttività ed incentivi
Art. 70 – Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale della categoria elevate professionalità
Art. 71 – Riequilibrio nella destinazione delle risorse per il trattamento accessorio
Art. 72 – Finanziamento della progressione economica all’interno della categoria
Art. 72 – Disapplicazione di disposizioni in contrasto con la disciplina contrattuale sul trattamento economico

PARTE IV
TITOLO I – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 74 – Norme di inquadramento del personale in servizio nel nuovo sistema di classificazione e norme finali transitorie
Art. 75 – Norma di salvaguardia con riferimento all’articolo 72 del D.Lgs. n. 29/1993

TABELLE
Tabella A
Tabella B – Tabella di corrispondenze per il primo inquadramento nella nuova classificazione
Tabella C – Valori tabellari di primo inquadramento
Tabella D – Aumenti trattamento tabellare
Tabella E1 – Valori tabellari al 1.11.1998
Tabella E2 – Valori tabellari al 1.7.1999
Tabella F – Indennità di Ateneo

– DICHIARAZIONI CONGIUNTE
– DICHIARAZIONI A VERBALE

PARTE SECONDA
TITOLO I
REVISIONE DEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
ART. 54
OBIETTIVI
La revisione del sistema di classificazione del personale secondo le linee definite negli articoli seguenti persegue le finalità del progressivo miglioramento delle condizioni di lavoro, delle opportunità di crescita professionale, della funzionalità degli uffici, dell’accrescimento dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e della gestione delle risorse attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi:
coerenza tra esigenze organizzative e sistema di classificazione;
valorizzazione delle risorse umane attraverso il riconoscimento delle professionalità, della qualità delle prestazioni individuali e delle competenze acquisite attraverso la formazione e l’esperienza lavorativa;
coerenza tra sistemi di incentivazione e obiettivi dell’organizzazione;
flessibilità gestionale;
Alle finalità di cui al comma 1 sono correlati adeguati ed organici interventi formativi secondo quanto previsto dall’art. 45.

ART. 55
IL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
1. Il sistema di classificazione del personale è articolato in quattro categorie di cui una riservata alle elevate professionalità, denominate rispettivamente B, C, D, EP (Elevate Specifiche Tipologie Professionali).
2. Alle categorie professionali corrispondono insiemi affini di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento di una gamma di attività lavorative, descritte, secondo il diverso grado di autonomia e di responsabilità, attraverso apposite declaratorie, articolate nelle aree riportate nell’allegato A.
3. Ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs. n. 29 del 1993, all’interno di ciascuna categoria e area tutte le mansioni sono esigibili in quanto professionalmente equivalenti fatte salve quelle per il cui esercizio siano previste specifiche abilitazioni professionali e previa, quando occorra, apposita formazione professionale. L’assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell’oggetto del contratto di lavoro.
4. L’assegnazione temporanea di mansioni proprie delle categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito di esercizio del potere modificativo. Essa è regolata dall’art. 56 del D. Lgs. n. 29 del 1993, come integrato dall’art. 24 del presente CCNL.
5. L’accesso a ciascuna categoria avviene nella posizione economica iniziale con progressioni economiche all’interno di ciascuna categoria secondo quanto previsto dall’art. 56 del presente CCNL. In via eccezionale, l’accesso può avvenire nella posizione B3, anziché all’iniziale B1, per particolari professionalità che richiedono ulteriori requisiti in relazione alla specificità dell’attività lavorativa, come previsto dal successivo art. 57, comma 4.
6. Per l’accesso alle categorie, fatto salvo quanto previsto dall’art. 57, commi 2 e 4, sono richiesti i titoli di studio descritti nella Tabella A.
7. In caso di passaggio tra categorie al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria. Qualora il trattamento economico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica, risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente è collocato nella posizione economica immediatamente inferiore della categoria e conserva a titolo personale la differenza retributiva, assorbibile in caso di passaggio a categoria superiore.
8. Al personale proveniente per processi di mobilità da altre amministrazioni del comparto resta attribuita la categoria e la posizione economica conseguite nell’Amministrazione di provenienza.

ART. 56
PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’INTERNO DELLA CATEGORIA
1. All’interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante l’attribuzione, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successive posizioni economiche indicate nella tabella E.
2. Nell’ambito della categoria i passaggi a posizione economica immediatamente superiore avverranno attraverso meccanismi selettivi, attivati con cadenza biennale, sulla base dei criteri generali di cui all’art. 59. Ai fini della partecipazione a detti meccanismi selettivi gli interessati debbono aver maturato 3 anni di servizio nella posizione economica immediatamente inferiore.
3. Il personale in servizio inquadrato nella categoria B, posizione economica B1, che, alla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL, abbia maturato 12 mesi di anzianità, è inserito nella posizione economica B2, previa apposita formazione.
4. I neo assunti nella categoria B, permarranno nella posizione economica B1 per 12 mesi, trascorsi i quali saranno inseriti nella posizione economica successiva previa apposita formazione.
5. Il finanziamento della progressione economica avverrà attraverso le risorse indicate all’art. 68, comma 2, lettera a) in stretta correlazione con il raggiungimento di obiettivi qualitativi di miglioramento del servizio, di innovazione e di maggiore efficienza.
6. I passaggi alle posizioni economiche immediatamente superiori sono disposti nel numero consentito dalla disponibilità delle risorse a ciò finalizzate dal presente contratto e dal contratto integrativo.

ART. 57
PROGRESSIONE VERTICALE NEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
1. Le procedure attuative del presente articolo sono preventivamente individuate dalle amministrazioni con atti regolamentari improntati a principi di imparzialità, trasparenza, tempestività, economicità e celerità di espletamento ai sensi di quanto previsto dall’art. 36, comma 3, del D. Lgs. n.29/1993.
2. I Regolamenti di Ateneo nell’ambito delle dotazioni organiche prevederanno modalità di espletamento di procedure selettive per l’accesso a ciascuna categoria, riservate al personale in servizio della categoria immediatamente inferiore, anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto per l’accesso esterno qualora il dipendente abbia un’anzianità di servizio di 5 anni nella categoria di appartenenza o nelle ex-qualifiche ivi confluite, fatti salvi i titoli abilitativi previsti dalle vigenti disposizioni in materia. Va salvaguardato comunque un adeguato accesso dall’esterno.
3. I regolamenti di Ateneo, ai fini della progressione verticale, si ispireranno a criteri di valutazione delle competenze professionali acquisite e conseguenti all’esperienza professionale risultante dal curriculum del dipendente nonché verificate da apposite prove di esame dimensionate in relazione ai livelli di professionalità richiesta per ciascuna categoria, con adeguato riconoscimento della formazione certificata secondo il sistema dei crediti formativi. In ogni caso i regolamenti di Ateneo dovranno prevedere adeguata valorizzazione del possesso del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno a ciascuna categoria. Trovano applicazione gli articoli 6, comma 3, lettera n), e 7, comma 1, lettera d).
4. Sia per l’accesso esterno che interno, i regolamenti di Ateneo possono prevedere, oltre ai requisiti richiesti in linea generale per l’accesso alla categoria, requisiti professionali specifici in relazione alla tipologia dell’attività lavorativa. Gli stessi regolamenti possono, altresì, prevedere la valutazione del servizio prestato con contratto a tempo determinato di cui all’art. 19.
5. I regolamenti di Ateneo di cui al comma 2 sono oggetto di informazione ai soggetti sindacali di cui all’art. 9.
6. Il numero dei posti di organico da destinare ai passaggi alla categoria immediatamente superiore e all’accesso esterno è definito dalle amministrazioni – nella percentuale, per le procedure di cui al comma 2, pari al 50% dei posti da coprire calcolati su base annua – nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale e dei suoi eventuali aggiornamenti, oggetto di consultazione con i soggetti sindacali di cui all’art. 9. In tali incontri, saranno presi in esame anche i fabbisogni quantitativi e/o qualitativi di personale, derivanti dalla costituzione di nuove strutture o dal loro potenziamento, e gli eventuali connessi interventi formativi necessari. Sullo stato di attuazione della programmazione si svolgeranno incontri con periodicità semestrale con gli stessi soggetti sindacali.
7. Anche i posti destinati ai passaggi alla categoria immediatamente superiore sono coperti mediante accesso dall’esterno se la selezione di cui al comma 3 ha avuto esito negativo o se mancano del tutto all’interno le professionalità da selezionare; in tale ultimo caso, le amministrazioni adottano un atto motivato, oggetto di informazione ai soggetti sindacali di cui all’art. 9.
8. I dipendenti che vengano inquadrati nella categoria immediatamente superiore a seguito delle procedure selettive indette ai sensi del presente articolo non sono soggetti al periodo di prova.

ART. 58
SISTEMA DI VALUTAZIONE
1. Ciascuna Amministrazione procede, in coerenza con quanto previsto all’art. 4, comma 2, lett. b), alla valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti ai fini:
– della corresponsione dei compensi incentivanti di cui all’art. 68, comma 2, lett. d);
– della progressione economica, per quanto attiene gli indicatori di cui all’art. 59, comma 2, lettere b) e c).
2. La valutazione per la progressione economica si effettua in modo coordinato con i tempi e con le modalità di espletamento dei meccanismi selettivi previsti per tale progressione.
La valutazione di cui al comma 1 è effettuata, sulla base dei criteri generali oggetto di informazione e, a richiesta, di concertazione con i soggetti sindacali di cui all’art. 9, dal responsabile della struttura in cui l’interessato ha prestato la sua attività ed è tempestivamente comunicata al dipendente. Il dipendente, ricevuta la informazione, può, entro 15 giorni, formulare proprie osservazioni, sulle quali deve essere acquisito il parere di un apposito comitato presieduto dal Direttore Amministrativo e composto secondo modalità e criteri definiti dalle singole amministrazioni, oggetto di informazione preventiva ai soggetti sindacali di cui all’articolo 9. In caso di parità di voto prevale quello del Presidente. Il comitato, il cui funzionamento non deve comportare oneri di spesa, delibera entro 20 giorni.

ART. 59
CRITERI DI SELEZIONE AI FINI DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’INTERNO DELLA CATEGORIA
1. I criteri generali per la selezione ai fini delle progressioni economiche all’interno di ciascuna categoria sono oggetto di contrattazione integrativa. Ove questa non venga conclusa entro 60 giorni – prorogabili di ulteriori 30 giorni – dalla data di entrata in vigore del presente CCNL si applicano i criteri generali di cui ai commi successivi.
2. Nel caso in cui non venga raggiunto l’accordo di cui al comma precedente, la selezione viene effettuata tenendo conto dei seguenti indicatori ponderati, come previsto ai successivi commi 3, 4, 5 e 6, in relazione al diverso livello di professionalità espresso dalle 4 categorie:
a) formazione certificata e pertinente;
b) arricchimento professionale derivante dall’esperienza lavorativa, con esclusione di automatismi legati al decorso dell’anzianità, desumibile dal curriculum e/o dalla documentazione presentata dall’interessato;
c) qualità delle prestazioni individuali con particolare riguardo alla capacità di proporre soluzioni innovative, al grado di coinvolgimento nei processi lavorativi, all’attenzione alle esigenze dell’utenza e alla soluzione dei problemi;
d) anzianità di servizio prestato senza essere incorsi negli ultimi due anni in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto;
e) titoli culturali e professionali (per esempio: incarichi; pubblicazioni; collaborazioni; docenza o frequenza in convegni e seminari di studio, corsi di formazione; titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso alla categoria; corsi di perfezionamento o di specializzazione; dottorati di ricerca).
3. Rispetto al punteggio complessivo, agli indicatori definiti nel comma 2, nella categoria EP viene riservato:
– alla lettera a): fino a 20%;
– alla lettera b): fino a 15%;
– alla lettera c): fino a 25%;
– alla lettera d): fino a 10%, con valutazione del solo servizio maturato nella stessa categoria EP o nelle ex qualifiche ivi inserite;
– alla lettera e): fino a 30%.
4. Rispetto al punteggio complessivo, agli indicatori definiti nel comma 2, nella categoria D viene riservato:
– alla lettera a): fino a 20%;
– alla lettera b): fino a 20%;
– alla lettera c): fino a 25%;
– alla lettera d): fino a 15%;
– alla lettera e): fino a 20%.
5. Rispetto al punteggio complessivo, agli indicatori definiti nel comma 2, nella categoria C viene riservato:
– alla lettera a): fino a 20%;
– alla lettera b): fino a 25%;
– alla lettera c): fino a 20%;
– alla lettera d): fino a 15%;
– alla lettera e): fino a 20%.
6. Rispetto al punteggio complessivo, agli indicatori definiti nel comma 2, nella categoria B viene riservato:
– alla lettera a): fino a 25%;
– alla lettera b): fino a 20%;
– alla lettera c): fino a 20%;
– alla lettera d): fino a 20%;
– alla lettera e): fino a 15%.
7. In prima applicazione, allo scopo di snellire le procedure selettive attivate ai fini della progressione economica all’interno della categoria, le stesse dovranno essere effettuate senza tener conto dell’indicatore di cui al comma 2, lettera a) ed essere concluse entro il 31.12.2001. Nelle procedure di cui al presente comma, l’anzianità di cui all’articolo 56, comma 2, è riferita al servizio prestato nella ex qualifica di appartenenza.

ART. 60
CATEGORIA EP
1. In considerazione dell’alto contenuto di professionalità richiesto al personale inquadrato nella categoria EP, per tale personale valgono le specifiche disposizioni contenute nei commi seguenti.
2. L’orario di lavoro è di 36 ore settimanali medie trimestrali. La presenza in servizio viene assicurata correlandola in modo flessibile all’orario di servizio della struttura di appartenenza, tenendo conto delle esigenze e dei criteri organizzativi dell’Amministrazione.
3. La formazione e l’aggiornamento professionale del personale della categoria EP sono assunti dalle amministrazioni come metodo permanente teso ad assicurare il costante adeguamento delle competenze allo sviluppo del contesto culturale, tecnologico e organizzativo di riferimento; conseguentemente, la partecipazione alle iniziative di formazione inserite in appositi percorsi anche individuali, su proposta degli interessati o comunque, concordati con gli organi statutari e/o con i dirigenti, viene considerata servizio utile a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico della Amministrazione.
4. Fino ad un massimo di 36 ore annue retribuite, da utilizzare in periodi compatibili con le esigenze di servizio, al personale di cui al presente articolo può essere consentita la partecipazione a qualificate iniziative di aggiornamento professionale e formazione. L’Amministrazione deve formalizzare un eventuale, motivato diniego entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione fatta dall’interessato. Qualora l’Amministrazione riconosca l’effettiva connessione di tali iniziative con l’attività di servizio, può, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio, contribuire anche integralmente alla spesa sostenuta e debitamente documentata.
5. Le amministrazioni favoriscono la partecipazione del personale di categoria EP ai progetti di ricerca finanziati da committenti pubblici o privati, all’interno delle strategie e dei piani delle amministrazioni stesse.
6. Il personale della categoria EP ha diritto ad essere riconosciuto autore – o coautore – delle ricerche a cui lavora. Salvo che l’Amministrazione non ritenga di pubblicare i risultati della ricerca nell’ambito dei propri programmi editoriali, l’autore ha diritto alla pubblicazione in proprio, fatto salvo l’eventuale vincolo di segretezza.
7. Le amministrazioni considerano di particolare interesse ai fini dell’arricchimento professionale lo svolgimento da parte del personale della categoria EP, di attività nelle ipotesi elencate all’art. 58, comma 6, lettere da a) a f), del D. Lgs. n. 29/1993, previa autorizzazione dell’Amministrazione, senza utilizzare le strutture dell’Amministrazione stessa e fuori dell’orario di lavoro. Il diniego di autorizzazione deve essere adeguatamente motivato; decorsi 20 giorni dalla richiesta di autorizzazione, questa si intende rilasciata.

ART. 61
CONFERIMENTO E REVOCA DI INCARICHI AL PERSONALE DELLA CATEGORIA EP
1. Le amministrazioni possono conferire al personale della categoria EP, incarichi comportanti particolari responsabilità gestionali ovvero funzioni professionali richiedenti l’iscrizione ad ordini professionali o, comunque, alta qualificazione e specializzazione.
2. Gli incarichi di cui al comma 1, fatti salvi quelli conferiti al personale di cui all’art. 51, secondo gli appositi atti convenzionali, sono conferiti dal Direttore Amministrativo o da altro organo individuato secondo gli ordinamenti delle amministrazioni – previa determinazione da parte delle amministrazioni di criteri generali – per un periodo non superiore a 5 anni, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità. Tali criteri generali saranno oggetto di informazione e, a richiesta, di concertazione con i soggetti sindacali di cui all’art. 9.
3. Per il conferimento degli incarichi le amministrazioni tengono conto – rispetto alle funzioni ed alle attività da svolgere – della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali e professionali posseduti, delle attitudini, delle capacità professionali e dell’esperienza acquisite dal personale della categoria EP.
4. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi.
5. I risultati dell’attività svolta dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono oggetto di valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminati dall’Amministrazione, di cui deve essere data informazione ai soggetti sindacali di cui all’art. 9. La valutazione positiva dà titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all’art. 62. Le amministrazioni, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persone di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell’incarico di cui al comma 4.
6. La revoca o la cessazione dell’incarico comporta la perdita della connessa retribuzione accessoria, fermo restando il diritto del dipendente di essere adibito a mansioni congrue con la categoria di appartenenza, nonché il diritto alla retribuzione di posizione nella misura minima.

ART.62
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO
1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria EP è composto dall’indennità di ateneo, dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. La retribuzione di posizione e di risultato assorbono tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale 21/5/96, compreso il compenso per il lavoro straordinario con l’esclusione dell’indennità di ateneo, dell’indennità di rischio da radiazioni di cui all’articolo 50 del presente CCNL, nonché dei compensi che specifiche disposizioni di legge finalizzano all’incentivazione di prestazioni o risultati del personale. L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di £.6.000.000 ad un massimo di £.25.000.000 annui lordi per tredici mensilità.
2. L’importo minimo di posizione di cui al comma 1 è attribuito a tutto il personale appartenente alla categoria EP. Gli importi superiori al minimo di posizione sono attribuiti in corrispondenza dell’affidamento di incarichi correlati a particolari responsabilità gestionali ovvero di funzioni professionali richiedenti l’iscrizione ad albi professionali o comunque alta qualificazione o specializzazione, secondo quanto previsto dall’art. 61, comma 1. Ciascuna Amministrazione stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna tipologia di incarico previamente individuata.
3. La retribuzione di risultato è finalizzata a remunerare i risultati espressi da ciascun dipendente in termini di efficienza/produttività a seguito della valutazione effettuata secondo quanto previsto dall’art. 61, comma 5. L’importo della retribuzione di risultato eventualmente spettante è compreso tra il 10 % e il 30% della retribuzione di posizione attribuita.
4. Al finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato è destinato in ciascuna Amministrazione un apposito fondo, costituito come previsto dall’art. 70.

ART. 63
INDENNITA’ DI RESPONSABILITÀ
1. Le amministrazioni, in base alle proprie finalità istituzionali, individuano posizioni organizzative e funzioni specialistiche e di responsabilità e verificano la disponibilità di personale professionalmente qualificato appartenente alle categorie B, C e D ai fini della attribuzione di tali posizioni e funzioni. Le relative determinazioni sono oggetto di informazione preventiva ai soggetti sindacali di cui all’art. 9.
2. A seguito della verifica di cui al comma 1, le amministrazioni, sulla base di criteri generali oggetto di contrattazione integrativa, correlano alle posizioni e funzioni individuate ai sensi del comma 1 un’indennità accessoria, annua, lorda, revocabile, di importo variabile, tenendo conto del livello di responsabilità, della complessità delle competenze attribuite, della specializzazione richiesta dai compiti affidati e delle caratteristiche innovative della professionalità richiesta.
3. Al personale appartenente alla categoria D, possono inoltre essere conferiti specifici, qualificati incarichi di responsabilità – amministrative, ivi comprese quelle connesse alle funzioni di segretario di dipartimento, e tecniche – sulla base di criteri generali oggetto di informazione, e a richiesta di concertazione, con i soggetti sindacali di cui all’art. 9. Tali incarichi saranno retribuiti con un’indennità accessoria, annua, lorda, revocabile, di importo variabile, tenendo conto del livello di responsabilità, della complessità delle competenze attribuite, della specializzazione richiesta dai compiti affidati e delle caratteristiche innovative della professionalità richiesta.
4. L’importo dell’ indennità attribuita ai sensi del precedente comma è compreso tra un minimo di £.2.000.000 ed un massimo di £.10.000.000, di cui un terzo è corrisposto a seguito della verifica positiva dei risultati conseguiti dal dipendente. La valutazione dei risultati è effettuata annualmente con le stesse modalità di cui all’art. 61, comma 5.
5. Le indennità di cui al presente articolo sono attribuite a valere sulle risorse di cui all’art. 68, comma 2, lett. b).
6. I criteri per la scelta dei dipendenti cui attribuire le posizioni e funzioni di cui al comma 1 sono definiti dalle amministrazioni. Tali criteri sono oggetto di informazione preventiva ai soggetti sindacali di cui all’art. 9, che possono chiedere al riguardo un incontro.
7. Le amministrazioni attribuiscono ai dipendenti le posizioni e le funzioni di cui al comma 1 secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.
8. Le indennità di cui ai precedenti commi cessano di essere corrisposte qualora i dipendenti non siano più adibiti alle posizioni organizzative e alle funzioni specialistiche e di responsabilità di cui ai commi 1 e 3.

PARTE TERZA

TITOLO I
TRATTAMENTO ECONOMICO
ART. 64
INCREMENTI TABELLARI ED EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI
1. Gli stipendi tabellari derivanti dall’applicazione dell’art. 1 del CCNL del 5.9.1996 sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata tabella D, alle scadenze ivi previste.
2. A seguito della attribuzione degli incrementi indicati nel comma 1, i valori economici dei trattamenti correlati alle posizioni iniziali e di sviluppo del nuovo sistema di classificazione di cui al presente CCNL sono rideterminati secondo le indicazioni delle allegate tabelle E1 ed E2 e con le decorrenze ivi previste.
3. Sono confermate l’indennità integrativa speciale e la retribuzione individuale di anzianità negli importi spettanti al personale in servizio alla data di stipulazione del presente contratto. Al personale neo-assunto è attribuita l’indennità integrativa speciale nella misura prevista per la posizione economica iniziale di ciascuna categoria; al personale neo-assunto nella posizione economica B3 ai sensi dell’art. 55, comma 5, secondo periodo, è attribuita l’indennità integrativa speciale nella misura prevista per detta posizione economica.
4. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza della parte economica del presente CCNL 1998-1999, gli incrementi di cui al presente articolo hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella D, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e dell’equo indennizzo. Agli effetti dell’indennità premio di fine servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

ART. 65
INCREMENTO DELL’INDENNITÀ DI ATENEO
1. A decorrere dal 31.12.1999 le misure individuali di indennità di ateneo previste dall’articolo 5 del CCNL 5.9.1996 sono rideterminate nelle misure indicate nella tabella F.
2. Per la copertura degli oneri conseguenti agli aumenti ed ai riallineamenti dell’indennità di cui al comma 1, si provvede attraverso la riduzione stabile del fondo di cui all’art. 42 del CCNL del 21.5.1996 così come previsto dall’art. 67, comma 1, lettera a) del presente CCNL.
3. L’indennità di cui al presente articolo continua ad essere erogata con le modalità in corso.

ART. 66
LAVORO STRAORDINARIO
1. Per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario, che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, le amministrazioni possono utilizzare risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate, nell’anno 1999, alle finalità di cui all’art. 42, comma 2, lett. a) del CCNL del 21.5.96, detratte le somme destinate al medesimo titolo al personale delle ex qualifiche IX, I rs e II rs che dovranno finanziare il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale appartenente alla categoria EP.
2. Agli effetti della determinazione dei compensi per lavoro straordinario sono determinate tre tariffe corrispondenti alle categorie B, C e D. Il calcolo è effettuato con riferimento rispettivamente alle posizioni economiche B3, C4 e D2.
3. Le parti si incontrano a livello di Amministrazione per valutare le condizioni che hanno reso necessario l’effettuazione di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi. I risparmi accertati a consuntivo confluiscono nelle risorse indicate nell’art. 67, in sede di contrattazione integrativa.

ART. 67
FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE E PER LA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA ED INDIVIDUALE
1. Presso ciascuna Amministrazione, a decorrere dall’anno 2000, sono destinate alla attuazione delle progressioni economiche orizzontali nel nuovo sistema di classificazione del personale, nonché a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi, le seguenti risorse:
a) Le risorse di cui all’art. 3 del CCNL 5.9.1996, con riferimento all’anno 1999, determinate al netto delle seguenti voci:
un importo pari al 2.92% del monte salari 1997 di Amministrazione riferito al personale del comparto, destinato agli aumenti ed al riallineamento dell’indennità di ateneo ai sensi dell’art. 65 del presente CCNL;
compensi accessori ivi comprese le risorse per il lavoro straordinario, ad eccezione dell’indennità di ateneo, destinati nell’anno 1999 al personale delle ex qualifiche IX, I rs e II rs. Tali risorse confluiscono nel fondo di cui all’art. 70 del presente CCNL;
risorse per la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario di cui all’art. 66, comma 1, del presente CCNL.
b) le eventuali risorse aggiuntive destinate nell’anno 1999 al trattamento accessorio ai sensi dell’art. 42 del CCNL 21/5/96 e dell’art. 4 del CCNL 5/9/96, nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio delle singole amministrazioni;
c) le somme derivanti dalla attuazione dell’art. 43 della legge 449/1997;
d) le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell’art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni, realizzate successivamente all’anno 1999;
e) i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993;
f) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale;
g) gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’articolo 66 del presente CCNL.
2. Le amministrazioni che alla data di stipula del presente CCNL non avessero ancora determinato il trattamento accessorio per l’anno 1999 quantificheranno le risorse di cui al comma 1, lett. a) e lett. b) con riferimento all’anno 1998.
3. Le amministrazioni destineranno di anno in anno risorse proprie – nel rispetto dei limiti di bilancio e comunque in misura non superiore all’1,55% del monte salari 1997 di Amministrazione riferito al personale del comparto – al finanziamento dei trattamenti accessori correlati agli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, in presenza di condizioni organizzative e gestionali che consentano il controllo di gestione e la valutazione della produttività e dei risultati.
4. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, le amministrazioni, nell’ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 29/1993, valutano anche l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità di bilancio.

ART. 68
UTILIZZO DEL FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE E PER LA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA ED INDIVIDUALE
1. Le risorse di cui all’art. 67 sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali.
2. In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all’art. 67 sono utilizzate per:
a) corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica all’interno delle categorie secondo la disciplina degli articoli 56 e 59 del presente CCNL. Le risorse destinate dal CCNL alla finalità di cui alla presente lettera sono incrementabili – a seguito di contrattazione integrativa da concludersi entro 60 giorni, prorogabili di ulteriori 30 giorni – a valere sulle risorse destinate alle finalità di cui alla lettera d) del presente comma. Resta comunque acquisito al fondo di cui all’articolo 67, per le finalità di cui alla presente lettera, il differenziale tra le posizioni economiche rivestite e il valore iniziale della categoria di coloro che cessano definitivamente dal servizio;
b) corrispondere l’indennità di responsabilità per il personale delle categorie B, C e D secondo la disciplina dell’art. 63 del presente CCNL. Sono utilizzate per tale finalità le risorse destinate agli istituti di cui all’art. 42, comma 2, lettera d), del CCNL del 21.5.1996, con riferimento all’anno 1999. Per gli incarichi di cui all’art. 63, comma 3, al personale della categoria D, tali risorse sono ulteriormente incrementate fino ad un massimo dello 0,2% del monte salari 1997 di Amministrazione riferito al personale del comparto, a valere sulla quota di cui all’art. 67, comma 3;
c) corrispondere compensi per la remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi, o disagi particolarmente rilevanti nonché la reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza;
d) erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all’impegno di gruppo e/o individuale, secondo quanto previsto dall’art. 58;
e) incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell’articolo 67, c. 1, lett. f), del presente CCNL.
3. Al termine dell’esercizio finanziario, le somme destinate ai passaggi a posizioni retributive superiori nell’ambito della stessa categoria, rapportate su base annua, vengono trasferite permanentemente dal fondo nei competenti capitoli di bilancio delle singole amministrazioni. Resta salvo quanto previsto dal comma 2, lettera a), terzo periodo del presente articolo.
4. Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell’anno successivo, fatta salva la specifica finalizzazione già definita.

ART. 69
COLLEGAMENTO TRA PRODUTTIVITÀ ED INCENTIVI
1. La attribuzione dei compensi di cui all’art. 68, comma 2, lett. d), è strettamente correlata ad effettivi incrementi di produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi ed è quindi attuata, in unica soluzione ovvero secondo modalità definite a livello di Amministrazione, dopo la necessaria verifica e certificazione a consuntivo dei risultati totali o parziali conseguiti, in coerenza con gli obiettivi annualmente predeterminati secondo la disciplina del D. Lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 70
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DELLA CATEGORIA ELEVATE PROFESSIONALITÀ
1. A decorrere dal 31.12.1999, e a valere dall’anno 2000, è costituito presso ciascuna Amministrazione un fondo destinato alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato per il personale della categoria EP secondo quanto previsto dall’art. 62 del presente CCNL.
2. Il fondo è alimentato dalle seguente risorse:
a. le somme relative ai compensi per lavoro straordinario destinate nell’anno 1999 al personale appartenente alle ex qualifiche IX, I rs e II rs;
b. i compensi accessori, ad eccezione dell’indennità di ateneo, destinati nell’anno 1999 al personale appartenente alle ex qualifiche IX, I rs e II rs; le amministrazioni che alla data di stipula del presente CCNL non avessero ancora determinato il trattamento accessorio per l’anno 1999 quantificheranno le predette risorse con riferimento all’anno 1998;
c. ulteriori risorse, a carico dei bilanci delle singole amministrazioni, entro il limite dello 0,45% del monte salari 1997 di Amministrazione riferito al personale del comparto.
3. Le risorse destinate alla retribuzione di risultato variano da un minimo del 10% ad un massimo del 20% del fondo.
4. Le somme eventualmente già corrisposte nell’anno 2000 per i compensi accessori, compresi i compensi per lavoro straordinario, saranno conguagliati all’atto della attribuzione della retribuzione di posizione e di risultato per il medesimo anno.

ART. 71
RIEQUILIBRIO NELLA DESTINAZIONE DELLE RISORSE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO
1. Nel caso in cui la somma delle risorse di cui all’articolo 67, comma 3, e quelle di cui all’articolo 70, comma 2, lettera c) sia inferiore al 2% del monte salari 1997 di Amministrazione riferito al personale del comparto, tali disponibilità sono ripartite tra le finalità di cui all’articolo 68, comma 2, lettere b), d) e quelle di cui all’articolo 70, comma 2 lettera c), nel rispetto delle proporzioni definite dai valori massimi ivi indicati.

ART. 72
FINANZIAMENTO DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’INTERNO DELLA CATEGORIA
1. Ai fini della attivazione degli istituti previsti dal nuovo sistema di classificazione, le amministrazioni destinano al Fondo di cui all’art. 67, per le finalità di cui all’art. 68, comma 2, lett. a), risorse pari allo 0,3% del monte salari 1997 di Amministrazione riferito al personale del comparto, a valere sulle disponibilità economiche del biennio economico 2000/2001 aventi carattere di certezza e continuità. Le procedure selettive sono espletate secondo quanto previsto dall’art. 59, comma 7.

ART. 73
DISAPPLICAZIONE DI DISPOSIZIONI IN CONTRASTO CON LA DISCIPLINA CONTRATTUALE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO
1. Nelle ipotesi di disapplicazione, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, di disposizioni legislative, regolamentari o di atti amministrativi che abbiano attribuito trattamenti economici in contrasto con quelli previsti o confermati dal presente CCNL, i più elevati compensi, assimilabili al trattamento fondamentale per il loro carattere di fissità e di continuità, eventualmente percepiti dal personale sono riassorbiti nei limiti degli incrementi previsti dall’art. 64; la eventuale differenza viene mantenuta ad personam.
2. I risparmi di spesa conseguenti alla applicazione del comma 1, nonché quelli correlati alla disapplicazione di disposizioni riguardanti il trattamento economico accessorio, incrementano le risorse dell’art. 67 destinate alle progressioni economiche e alla produttività collettiva ed individuale secondo la disciplina dell’art. 68.

PARTE IV
TITOLO I
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 74
NORME DI INQUADRAMENTO DEL PERSONALE IN SERVIZIO NEL NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE E NORME FINALI TRANSITORIE
1. Con effetto dalla data di stipulazione del presente CCNL sono soppresse le qualifiche funzionali di cui al CCNL 21/5/1996. Dalla stessa data il personale in servizio è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione costituito da quattro categorie – B, C, D, ed EP – con la attribuzione della categoria e della posizione economica corrispondenti alla qualifica funzionale e al trattamento economico tabellare in godimento secondo la tabella B di corrispondenze per il primo inquadramento nella nuova classificazione. Il personale in servizio è, altresì, assegnato alle aree previste dal nuovo sistema di classificazione secondo la tabella A di corrispondenza tra le vecchie aree funzionali e le nuove aree.
2. Sono portate a compimento le procedure di selezione bandite alla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL. I vincitori sono automaticamente collocati nel nuovo sistema di classificazione, secondo la tabella B di cui al comma 1, con effetto dalla data stabilita nel contratto individuale per la decorrenza della nuova posizione acquisita a seguito dell’espletamento delle procedure di selezione.
3. Con effetto dalla data di stipulazione del presente CCNL il personale dipendente inquadrato nella ex V qualifica funzionale a seguito di concorso pubblico per l’accesso al quale era richiesto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di II grado è inquadrato nella categoria C, posizione economica C1.
4. Con effetto dalla data di stipulazione del presente CCNL il personale dipendente inquadrato nella ex VII qualifica funzionale a seguito di concorso pubblico per l’accesso al quale era richiesto il possesso del diploma di laurea è inquadrato nella categoria D, posizione economica D1.
5. In prima applicazione e comunque entro il limite delle risorse di cui al successivo comma 7, le amministrazioni provvederanno, a:
a)inquadrare nella categoria EP, posizione economica EP1, con effetto dalla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL, il personale laureato appartenente alla ex VIII qualifica che svolga incarichi, conferiti con atto formale anteriormente al 1/1/1998, per il cui espletamento è richiesta l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, architetto o ingegnere;
b)inquadrare nella categoria EP, posizione economica EP1, con effetto dalla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL, il personale della ex VIII qualifica di cui al comma 2 dell’art. 46 del CCNL 21/5/96, non inquadrato ai sensi del successivo comma 3 dello stesso art. 46, con riassorbimento dell’indennità di cui al comma 2 del medesimo art. 46;
c)attuare procedure selettive, che tengano conto anche dei titoli professionali di cui all’art. 59, comma 2, lett. b), d) ed e), da concludere entro il 31.12.2001, per la progressione verticale di personale, con un’anzianità di servizio di almeno 5 anni nella ex qualifica alla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL, appartenente alle ex qualifiche V, VII ed VIII per il passaggio, rispettivamente, alle categorie C, D ed EP; i predetti passaggi avranno decorrenza dal 31/12/2000. Tra i titoli professionali di cui sopra, nelle procedure per il passaggio alle categorie C e D costituiscono titoli valutabili il superamento di concorsi rispettivamente per l’accesso alle ex qualifiche V e VII; costituiscono, altresì, titoli valutabili le idoneità conseguite in concorsi per ex qualifiche superiori.
6. All’attuazione delle finalità indicate nei commi 3 e 4, sono appositamente dedicate risorse che derivano dalle disponibilità complessive del comparto, destinate al rinnovo del presente CCNL. Entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL e comunque non oltre la stipula del biennio economico successivo, si procederà ad una verifica delle somme effettivamente impiegate dalle amministrazioni. L’eventuale differenza rilevata rispetto alla quantificazione operata nella redazione dei prospetti riepilogativi dei costi del CCNL, sarà computata in aumento o in diminuzione delle disponibilità finanziarie per il biennio economico 2000-2001.
7. Per le finalità di cui al comma 5 sono appositamente dedicate risorse complessivamente pari allo 0,3% del monte salari 1997 di Amministrazione riferito al personale del comparto, calcolate su base annua. Le amministrazioni che nel periodo tra l’1.1.1998 e la data di stipulazione del CCNL abbiano bandito procedure selettive per realizzare le medesime finalità di cui al citato comma 5, riducono lo 0,3% in misura corrispondente all’onere dei passaggi realizzati che si traducono in passaggi di categoria secondo il nuovo ordinamento. In tale caso la stessa riduzione è portata in aumento del fondo di cui all’art. 67 per le finalità di cui all’art. 68, comma 2, lett. a).
8. Il personale di cui all’art. 45, comma 1, del CCNL 21/5/96, non ancora inquadrato ai sensi del successivo comma 2 dello stesso articolo 45, confluirà nella categoria corrispondente del nuovo sistema di classificazione, in base alla qualifica immediatamente superiore con riassorbimento dell’indennità di cui al predetto comma 1.
9. Il personale di cui all’art. 46, comma 1, del CCNL 21/5/96, già di VII qualifica, non ancora inquadrato ai sensi del successivo comma 3 dello stesso articolo 46, confluirà nella categoria corrispondente del nuovo sistema di classificazione in base alla qualifica immediatamente superiore con riassorbimento dell’indennità di cui al predetto comma 1.
10. Il personale inquadrato nella categoria immediatamente superiore ai sensi del presente articolo non è soggetto al periodo di prova di cui all’articolo 17.

ART. 75
NORMA DI SALVAGUARDIA CON RIFERIMENTO ALL’ARTICOLO 72 DEL D.Lgs. n. 29/1993
1. Continuano ad applicarsi le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali non incompatibili con le clausole del presente CCNL. In apposita sequenza contrattuale le parti redigeranno un testo coordinato delle disposizioni vigenti e definiranno gli istituti attinenti agli aspetti economici e normativi del rapporto di lavoro non disciplinati dal presente CCNL, in particolare le seguenti materie:
a) arbitrato e conciliazione;
b) TFR e fondi pensione;
c) diritto allo studio;
d) trattamento di missione;
e) tutela di dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche (art. 11 D.P.R. n. 319/1990);
f) valutazione dell’anzianità di servizio, ivi compresi i casi di mobilità intercompartimentale (art. 16 legge 808/77);
g) copertura assicurativa (art. 8 D.P.R. n. 319/1990);
h) coordinamento della normativa di cui all’articolo 32 del presente CCNL con gli articoli 69 e 70 del T.U. n. 3/1957;
i) applicazione del sistema di valutazione di cui all’articolo 58 ai dipendenti in distacco sindacale.

TABELLA A
1. Appartengono alle seguenti categorie i lavoratori che svolgono attività caratterizzate rispettivamente da:
a) CATEGORIA B
– Grado di autonomia: svolgimento di compiti sulla base di procedure prestabilite;
– Grado di responsabilità: relativa alla corretta esecuzione delle procedure;
b) CATEGORIA C
– Grado di autonomia: svolgimento di attività inerenti procedure, con diversi livelli di complessità, basate su criteri parzialmente prestabiliti;
– Grado di responsabilità relativa alla correttezza complessiva delle procedure gestite;
c) CATEGORIA D
– Grado di autonomia: svolgimento di funzioni implicanti diverse soluzioni non prestabilite;
– Grado di responsabilità: relativa alla correttezza tecnico e/o gestionale delle soluzioni adottate;
d) CATEGORIA EP
– Grado di autonomia: relativa alla soluzione di problemi complessi di carattere organizzativo eo professionale;
– Grado di responsabilità: relativo alla qualità ed economicità dei risultati ottenuti.
2. Per l’accesso esterno nella nuova griglia di classificazione sono richiesti i seguenti titoli, integrabili dai Regolamenti di Ateneo con eventuali requisiti professionali specifici in relazione alla tipologia dell’attività lavorativa:
a) CATEGORIA B – titolo di studio di scuola d’obbligo più eventuale qualificazione professionale;
b) CATEGORIA C – diploma di scuola secondaria di secondo grado;
c) CATEGORIA D – diploma di laurea;
d) CATEGORIA EP – laurea e abilitazione professionale ovvero laurea e particolare qualificazione professionale.
3. Nelle categorie B, C, D ed EP sono rispettivamente individuate le seguenti aree:
– CATEGORIA B: Area amministrativa; Area servizi generali e tecnici; Area socio-sanitaria.
– CATEGORIA C: Area amministrativa; Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati; Area socio-sanitaria; Area Biblioteche.
– CATEGORIA D: Area amministrativa-gestionale; Area tecnica, tecnico – scientifica ed elaborazione dati; Area socio-sanitaria; Area biblioteche.
– CATEGORIA EP: Area amministrativa – gestionale; Area tecnica, tecnico – scientifica ed elaborazione dati; Area medico – odontoiatrica e socio-sanitaria; Area Biblioteche.
Le attività delle scienze motorie sono attribuite all’Area tecnica, tecnico – scientifica ed elaborazione dati della categoria C e D.
4. Dalla data di stipulazione del presente CCNL le preesistenti aree funzionali confluiscono nelle nuove aree, di cui al comma 1, secondo lo schema di corrispondenza descritto nei commi seguenti per ciascuna categoria.
5. Nella categoria B confluiscono:
– nell’Area amministrativa: l’area funzionale amministrativo- contabile della ex IV e della ex V qualifica;
– nella Area servizi generali e tecnici: l’area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari della ex II, della ex III e della ex V qualifica; l’area funzionale dei servizi generali tecnici, ausiliari e delle biblioteche della ex IV qualifica; l’area funzionale tecnico-scientifica della ex IV e della ex V qualifica; l’area funzionale delle strutture di elaborazione dati della ex V qualifica; l’area funzionale delle biblioteche della ex V qualifica;
– nella Area socio-sanitaria: l’area funzionale socio-sanitaria della ex IV e della ex V qualifica.
6. Nella categoria C confluiscono:
– nell’Area amministrativa: l’area funzionale amministrativo- contabile della ex VI e della ex VII qualifica;
– nell’Area tecnica, tecnico – scientifica ed elaborazione dati: l’area funzionale dei servizi generali ausiliari e tecnici della ex VI e della ex VII qualifica; l’area funzionale tecnico-scientifica della ex VI qualifica; l’area funzionale tecnico-scientifica della ex VII qualifica con esclusione dei profili socio-sanitari e delle professionalità socio-sanitarie del profilo di collaboratore tecnico; l’area funzionale delle strutture di elaborazione dati della ex VI e della ex VII qualifica;
– nell’Area socio-sanitaria: l’area funzionale socio-sanitaria della ex VI qualifica; l’area funzionale tecnico scientifica e socio-sanitaria della ex VII qualifica limitatamente ai profili socio-sanitari e alle professionalità socio-sanitarie del profilo di collaboratore tecnico;
– nell’Area biblioteche: l’area funzionale delle biblioteche della ex VI e della ex VII qualifica.
7. Nella categoria D confluiscono:
– nell’Area amministrativa- gestionale: l’area funzionale amministrativo-contabile della ex VIII qualifica;
– nell’Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati: l’area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari della ex VIII qualifica; l’area funzionale tecnico- scientifica e socio-sanitaria della ex VIII qualifica con esclusione delle professionalità socio-sanitarie del profilo di funzionario tecnico; l’area funzionale delle strutture di elaborazione dati della ex VIII qualifica;
– nell’Area socio-sanitaria: l’area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria della ex VIII qualifica limitatamente alle professionalità socio-sanitarie del profilo di funzionario tecnico;
– nell’Area biblioteche: l’area funzionale delle biblioteche della ex VIII qualifica.
8. Nella categoria EP confluiscono:
– nell’Area amministrativa- gestionale: l’area funzionale amministrativo-contabile della ex IX qualifica;
– nell’Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati: l’area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari dell’ex I RS e dell’ex II RS; l’area funzionale tecnico-scientifica e socio sanitaria dell’ex I RS e della ex II RS con esclusione delle professionalità socio-sanitarie del profilo di coordinatore tecnico e del profilo di coordinatore generale tecnico; l’area funzionale delle strutture di elaborazione dati dell’ex I RS e dell’ex II RS;
– nell’Area medico -odontoiatrica e socio-sanitaria: l’area funzionale tecnico-scientifica e socio sanitaria dell’ex I RS e dell’ex II RS limitatamente alle professionalità socio-sanitarie del profilo di coordinatore tecnico e del profilo di coordinatore generale tecnico;
– nell’Area biblioteche: l’area funzionale delle biblioteche dell’ex I RS e dell’ex II RS.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 1
Al fine di razionalizzare l’utilizzo dei rapporti di lavoro flessibili, le parti concordano sull’opportunità che l’eventuale utilizzo di rapporti di lavoro parasubordinato tenga conto della complessiva programmazione dell’uso delle diverse tipologie di lavoro flessibile previste dall’art. 36, comma 7, del D. Lgs. n. 29/1993.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2
Le parti convengono sull’opportunità di verificare congiuntamente la ricaduta in termini di efficienza ed efficacia dei servizi e di valorizzazione delle professionalità conseguente alla strutturazione delle aree individuate nell’ambito di ciascuna categoria, una volta trascorso un significativo periodo di tempo dall’attuazione del nuovo ordinamento professionale.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Le parti convengono che l’articolo 72 del presente CCNL troverà applicazione previa acquisizione da parte dell’A.RA.N. del prescritto atto di indirizzo del Comitato di settore.

DICHIARAZIONE A VERBALE
CGIL, CISL e UIL del comparto Università esprimono profonda insoddisfazione per la conclusione del negoziato per quanto attiene ai lettori di madrelingua e collaboratori ed esperti linguistici ed auspicano che la ripresa della trattativa possa valorizzare le intese positive a cui la discussione era giunta, rimovendo le rigidità che hanno impedito una conclusione compiuta nell’ambito dell’intesa odierna, nei tempi tecnici strettamente necessari.

DICHIARAZIONE A VERBALE
CGIL, CISL e UIL del comparto Università, nell’esprimere soddisfazione per la soluzione adottata per il personale precario ex art. 19, comma 9 bis, del CCNL 1994 – 1997, sottolineano la propria insoddisfazione perché non è stato parimenti risolto il problema presente nei policlinici del precariato delle qualifiche inferiori. Dichiarano sin d’ora di impegnarsi affinché, utilizzando al meglio gli strumenti contrattuali, il confronto fra le parti porti a trovare idonea soluzione al fine di non disperdere professionalità acquisite da anni.

DICHIARAZIONE A VERBALE
CGIL, CISL e UIL del comparto Università dichiarano la propria insoddisfazione perché in questo testo contrattuale non siano state introdotte regole per i contratti di lavoro autonomo coordinato e continuativo. Comunque riaffermano il diritto di questi lavoratori ad una specifica tutela contrattuale e dichiarano che considerano abusiva l’utilizzazione di questo strumento contrattuale per attività ordinarie svolte non in autonomia, ma sotto la direzione di organi dell’amministrazione. Eserciteranno in proposito la più attenta vigilanza.

DICHIARAZIONE A VERBALE
La Federazione CONFSAL – SNALS – UNIVERSITÀ – CISAPUNI ritiene debba trovare sollecita soluzione negli Atenei il problema del personale laureato che collabora alla didattica, alla ricerca ed alla assistenza, assunto con qualifiche inferiori alla VII.

DICHIARAZIONE A VERBALE
La Federazione CONFSAL – SNALS – UNIVERSITÀ – CISAPUNI considera parziale ed insufficiente la soluzione emersa per le V e VII qualifiche in quanto non è stata data a tutte la possibilità, anche attraverso un corso di formazione, di essere inquadrate, rispettivamente, nelle categorie C e D.

DICHIARAZIONE A VERBALE
La Federazione CONFSAL – SNALS – UNIVERSITA’ – CISAPUNI ritiene debba trovare applicazione negli Atenei il passaggio nella categoria EP delle figure professionali previste dall’art. 5 del D.Lgs. n. 116 del 27.01.92 nonché dell’art. 78 del D.Lgs. n. 230 del 13.03.95.

DICHIARAZIONE A VERBALE
Il CSA della CISAL Università, pur valutando gli aspetti positivi e innovativi del CCNL, dichiara di non condividere molti degli istituti contrattuali sui quali ha già espresso notevoli riserve nel corso delle trattative non firmando alcuna pre-intesa.
La sottoscrizione del presente CCNL è motivata dall’esigenza di consentire al CSA della CISAL Università di poter partecipare alle trattative per il secondo biennio economico, alla stesura delle nuove tabelle equiparative del personale delle facoltà mediche e soprattutto di poter partecipare alla contrattazione integrativa decentrata nei singoli Atenei.
Durante la trattativa il CSA della CISAL Università ha sollecitato e sostenuto diverse richieste fondamentali che sono state solo in parte accolte dall’ARAN, altre non hanno trovato, al momento, accoglienza.
In particolare ci riferiamo a:
– per la parte economica, gli incrementi stipendiali non hanno tenuto conto né della sperequazione pregressa con gli altri comparti del pubblico impiego né dell’inflazione reale evidenziata dal crollo del potere d’acquisto dei salari dei lavoratori del comparto;
– non si è affermato con forza l’obbligo di relazioni sindacali vincolanti e trasparenti a livello di contrattazione integrativa decentrata per eliminare rischi di clientelismo sia nel processo di ricollocazione del personale nelle fasce economiche e nelle categorie professionali sia nelle progressioni di carriera;
– i costi per la definizione del nuovo ordinamento non prevedono l’impiego di risorse economiche aggiuntive reali ma si distolgono risorse dal fondo incentivante;
– non si prevede nel CCNL e conseguentemente nella contrattazione collettiva integrativa, per il personale operante nelle Facoltà mediche una distinta disciplina normativa ed ordinamentale oltre alla dotazione di un proprio budget nel rispetto dell’art. 2 comma 1 del D.L. 517/99;
– non vengono definite le competenze, i metodi e ambiti di contrattazione delle RSU e dei singoli eletti;
– non è citato nel CCNL che le tabelle equiparative tra personale operante nelle facoltà mediche e SSN che dovranno essere definite entro un anno dalla stipula del CCNL, devono tenere conto oltre che della corrispondenza tra profili professionali anche delle mansioni realmente svolte ed attribuite al dipendente con atto formale;
– non vengono incrementati in modo significativo i fondi da destinare alla formazione e aggiornamento professionale;
– non sono completamente definite le code contrattuali riferite sopratutto ai VI° livelli sociosanitari ex 312/80 e non beneficiari della legge 21/91;
– non obbliga le Amministrazioni a stanziare finanziamenti aggiuntivi per favorire gli scorrimenti verticali ed orizzontali;
– nel nuovo sistema di classificazione non si è previsto come da noi richiesto la collocazione di tutti i V° livelli nella categoria C e tutti i VII° nella categoria D;
– inquadramento nell’ambito della docenza dei lettori;
– inquadramento nell’area della dirigenza del personale del ruolo ad esaurimento.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti firmatarie – tenuto conto che il presente CCNL è stato sottoscritto in periodo in cui di norma il personale fruisce delle ferie estive – concordano che, ove sia stato previsto che taluni adempimenti a cura delle amministrazioni debbano essere ultimati entro 30 ovvero 60 giorni dalla data di sottoscrizione del CCNL stesso, tali termini si intendono prorogati fino a non oltre, rispettivamente, i mesi di settembre e di ottobre.

[3/3. Fine]

La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialità.
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