Consiglio di Stato IV, 15.12.2000, n. 6629
Si riporta di seguito il testo integrale della motivazione in diritto:
“Per l’impugnazione di provvedimenti che comportino l’esclusione da concorsi pubblici su base nazionale, anche se adottati da un organo centrale dello Stato, la competenza è del Tribunale amministrativo della regione ove deve svolgersi la fase concorsuale dalla quale la parte ricorrente è stata esclusa.
Il provvedimento di esclusione, infatti, – a differenza di altri atti delle procedure concorsuali nazionali quali ad esempio i provvedimenti di approvazione delle relative graduatorie -, è un atto la cui efficacia, ai sensi dell’articolo 3, comma 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è limitata territorialmente alla circoscrizione dello specifico tribunale amministrativo regionale ove è previsto lo svolgimento della fase concorsuale, esaurendosi l’effetto immediato dell’atto nel precludere la partecipazione della parte al concorso nel luogo in cui lo stesso deve essere espletato.
In base al suddetto criterio la competenza deve riconoscersi al T.a.r. per il Lazio con sede in Roma quando l’esclusione concerna una fase del concorso da espletarsi in Roma, anche quando l’attività istruttoria prodromica all’emanazione del provvedimento di esclusione si sia svolta in altre regioni. In un precedente in cui la visita medico attitudinale era stata svolta all’interno della circoscrizione del T.a.r. locale, ed il suo esito negativo aveva impedito al ricorrente la partecipazione alle ulteriori fasi del concorso da celebrarsi a Roma (ma alle stesse conclusioni dovrebbe pervenirsi se tali prove dovessero svolgersi in altra sede, posta al di fuori della circoscrizione del T.a.r. locale adito), è stata conseguentemente radicata la competenza nel T.a.r. per il Lazio con sede in Roma (cfr. sez. IV, 26 marzo 1999, n. 431).
Per contro, quando il provvedimento di esclusione inibisca la partecipazione ad una fase della procedura concorsuale che debba svolgersi in una città diversa da Roma o comunque non ricompresa nella circoscrizione del T.a.r. per il Lazio con sede in Roma, ancorché l’autorità procedente sia una amministrazione centrale, sarà competente il T.a.r. locale nella cui circoscrizione ricada il luogo di svolgimento della fase concorsuale (cfr. in termini sez. IV, 4 giugno 1999, n. 976, con riferimento all’ammissione alla prova preselettiva decentrata per il concorso di accesso al corpo nazionale dei Vigili del Fuoco), giacché in tal frangente, gli effetti immediati e diretti dell’atto si producono nella circoscrizione del T.a.r. locale.
La competenza del T.a.r. per il Lazio con sede in Roma deve, infine, riconoscersi comunque quando il provvedimento dell’Amministrazione centrale (di accertamento dell’inidoneità fisica), sopraggiunga successivamente alla conclusione delle prove selettive, inibendo l’arruolamento nel corpo militare o militarizzato (cfr. in termini sez. IV, 4 giugno 1999, n. 975, in tema di arruolamento nel corpo della Polizia di Stato). In tal caso, infatti, i provvedimenti di arruolamento o di rifiuto dell’arruolamento non sono diretti a precludere l’ammissione ad una successiva fase concorsuale, bensì, adottati all’esito del concorso, sortirebbero i propri effetti su tutto il territorio nazionale.
Al fine dell’individuazione del T.a.r. competente non assume, in ogni caso, rilievo il luogo di residenza del ricorrente – come sostenuto da un isolato precedente di questa Sezione (cfr. sez. IV, 27 aprile 1999, n. 730) – in quanto l’efficacia del provvedimento di esclusione non è in alcun modo correlata territorialmente al luogo di residenza della parte ricorrente.
Nella fattispecie in esame l’atto impugnato in via principale, emanato da un organo centrale dello Stato in relazione ad un concorso pubblico su base nazionale, comporta l’esclusione da una fase concorsuale (di formazione della graduatoria finale) da espletarsi in Roma e produce l’effetto immediato di impedire la partecipazione a detta fase nel luogo in cui la stessa è destinata ad avere luogo, vale a dire la città di Roma.
Ne consegue che va ritenuto competente il T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, in base all’ art. 3 ultimo comma, l. 6 dicembre 1971, n. 1034.
Tale soluzione appare conforme alla esigenza di assicurare che il contenzioso relativo a un pubblico concorso sia concentrato presso il T.a.r. nella cui circoscrizione ha sede l’Autorità che provvede all’espletamento dello stesso, coincidendo, di regola, la sede di detta Autorità con il luogo di espletamento del concorso (cfr. C.d.S., sez. IV, 26 marzo 1999, n. 430; sez. VI, 19 dicembre 1989, n. 1621)”.
Pasquale de Lise Presidente
Costantino Salvatore Consigliere
Anselmo Di Napoli Consigliere
Cesare Lamberti Consigliere
Paolo Troiano Consigliere estensore
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