Consiglio di Stato, IV, 4.12.2000 n. 6450
E’ stata censurata l’illegittimità dei criteri di valutazione dei direttori generali delle aziende sanitarie, ai fini della conferma o meno nell’incarico (art. 1, II comma, d.l. 27 agosto 1994, n. 512, convertito nella l. 17 ottobre 1994, n. 590), nella considerazione che i medesimi non risultavano previamente ancorati a parametri oggettivi ed uniformi.
I dati acquisiti dalla Regione non apparivano elaborati in modo omogeneo, sì da non essere in grado di costituire una base obiettiva di verifica dei risultati, da effettuarsi prima in rapporto al contesto generale e, quindi, a quello della singola Azienda sanitaria.
Benché non si tratti di una valutazione comparativa di tipo competitivo o selettivo, non può, però, disconoscersi la necessità di enucleare una metodologia che sia riferibile a tutte le realtà operative oggetto di esame, di guisa che i vari direttori interessati conoscano ex ante, quanto meno per sommi capi, i criteri in base a cui sarà successivamente vagliata la loro attività.
Tali criteri devono costituire, tendenzialmente e per quanto possibile, un metro costante – nel tempo e nelle diverse aziende – per la valutazione della diligenza profusa e dei risultati ottenuti, così da escludere che il tasso di discrezionalità esercitato in ciascun caso non trasmodi in arbitrio mero degli organi di governo della Regione.
La predeterminazione dei criteri da parte dell’amministrazione procedente non risulta del tutto estranea alla materia in discorso.
L’incontroversa qualificazione degli atti di verifica in questione come atti di alta amministrazione non smentisce, ma, anzi, rafforza l’esigenza della prefissazione di criteri oggettivi.
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Nello stesso senso, Consiglio di Stato, IV, 10 settembre 1999, n. 1445.
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