Il parere del Consiglio dell’Ordine di Milano sulla consulenza legale on line
(2 ottobre 2000)
Il cdo rileva che i quesiti posti a proposito di Internet sempre più frequentemente negli ultimi mesi si riferiscono a due ipotesi da tenere distinte:
1) apertura di un “sito Internet” da parte di colleghi;
2) offerta di consulenza cosiddetta “on-line”.
Quanto al primo punto, il consiglio si è già espresso con il parere approvato nella seduta del 20 febbraio 1997, che viene riconfermato.
In relazione a quanto si è potuto osservare su Internet in questi ultimi anni, il consiglio ritiene peraltro opportuno ribadire alcuni punti che sembrano non essere stati tenuti nella dovuta considerazione da parte dei colleghi, e in particolare:
a) non può essere consentita l’indicazione nominativa dei clienti, neppure nel caso esista il loro consenso;
b) quanto alle “specializzazioni”, si ricorda che non può il collega autoattribuirsi qualificazioni positive che non derivino da titoli di studio (laurea) o di carriera universitaria (titolare di cattedra in materia giuridica).
E’ consentito al collega indicare i settori del diritto nei quali opera prevalentemente (esempio: civile, penale, amministrativo, tributario, fallimentare, diritto del lavoro ecc.), evitando peraltro un’elencazione di tutto lo scibile e di tutte le “materie”, che costituirebbe vanteria reclamistica da evitare.
Assai più delicato il problema, di cui al punto 2, anche perché esso si riferisce a una situazione esplosa negli ultimi anni e in relazione alla quale non è possibile trovare una specifica disciplina nel codice deontologico né specifiche decisioni o pareri da parte del consiglio dell’ordine, che non può, peraltro, di fronte alle legittime richieste dei colleghi, non affrontare il problema.
Per risolverlo è da tenere presente innanzitutto che caratteristica di Internet è l’aver creato un vero e proprio “luogo di incontro” cui ciascuno può accedere tramite il proprio computer, ricercando non solo le notizie che gli interessano (proprio a tal fine il consiglio dell’Ordine di Milano ha da poco istituito un proprio sito, ricco di notizie utili per i colleghi), ma anche contattare, interloquendo via e-mail, quei soggetti che già conosce o che, mai prima visti o sentiti, appaiono comunque avere da offrire qualcosa (che può essere un bene, così come un servizio) di suo interesse, ma tale contatto, così come l’eventuale successivo negozio che ne derivi (sia esso di compravendita, di mandato, di consulenza professionale), scaturisce sempre da un’iniziativa dell’utente: sotto questo punto di vista, da ritenersi essenziale, il cdo ritiene che l’offerta di consulenza “via Internet” debba essere tenuta distinta dalla pubblicità vietata dal codice deontologico, in quanto la pubblicità prevede un’esibizione del prodotto, del servizio reclamizzato, tramite manifesti o tramite mezzi di comunicazione di massa (giornali, radio, tv), esibizione che è imposta, spesso (come negli spot televisivi), in modo disturbante a chi su quel veicolo cerca tutt’altro.
Sotto questo profilo ritiene il cdo che, una volta entrato in vigore l’articolo 17 del cd, nel rispetto dei principi di correttezza, lealtà e soprattutto di decoro professionale, che non possono subire variazioni nel tempo, l’offerta di consulenze legali via Internet non rappresenti qualcosa di radicalmente diverso rispetto, per esempio, all’invio, certamente deontologicamente lecito nei limiti di cui si è già detto, di brochures, posto che queste non sono altro che una vera e propria dichiarazione di disponibilità ( e di volontà) del collega, che le invia, a essere contattato dai nuovi clienti, per offrire loro la propria consulenza.
Che poi quest’ultima avvenga personalmente, a mezzo telefono, lettera, fax o e-mail, appare a questo consiglio assolutamente indifferente da un punto di vista deontologico.
Ritiene dunque il Consiglio che l’offerta di consulenze on-line non rientri nelle ipotesi disciplinate dall’art. 18 (che è riferito a offerte di servizi a mezzo “stampa o altri mezzi di diffusione”) e dall’art. 19 (“offerta di prestazioni professionali a mezzo agenzie, procacciatori o altri mezzi illeciti”): non occorre spendere parole per escludere Internet da questa definizione.
Resta invece da escludersi la possibilità di consulenza da parte di colleghi tramite “siti Internet” gestiti da terzi (“società di servizi”, associazioni ecc.).
Naturalmente deve, a maggior ragione, essere scrupolosamente rispettata la dignità professionale e il divieto di accaparramento di clientela.
E, dunque, da una parte devono essere evitate “vanterie” sulla rapidità o qualità della consulenza, sulle percentuali di vittorie delle cause, così come ogni “garanzia di risultato”; è da ritenersi vietata l’offerta di consulenze gratuite, ma anche l’indicazione specifica delle tariffe che si intendono applicare, salvo le stesse non si sostanzino in un semplice richiamo a quelle forensi in vigore; caso per caso, potrà il collega, dopo essere stato contattato dal potenziale cliente, concordare anche via e-mail con lo stesso il criterio di determinazione dei suoi onorari.
Milano, 2 ottobre 2000
____________
Il testo del precedente parere del 3.2.97 dell’Ordine degli avvocati di Milano sui siti internet degli studi legali
Il C.d.O. ritiene che sia consentito ai Colleghi l’inserimento su “Internet” così come sul Martin Dale o su analoghe opere, del nome del proprio Studio (con l’indicazione degli eventuali membri dello stesso, degli studi seguiti, delle eventuali cariche universitarie, delle pubblicazioni effettuate, e delle collaborazioni a riviste specializzate). I Colleghi, peraltro, dovranno astenersi dall’elencare (anche in presenza di loro eventuale accordo preventivo) i nomi dei propri clienti; quanto alla indicazione di eventuali competenze specifiche, i Colleghi dovranno limitarsi ad indicare i rami di operatività, professionale, con riferimento alle principali branche del diritto, quali consacrate dalla prassi e dalle discipline universitarie, astenendosi da ogni elencazione diffusa, che avrebbe una funzione reclamizzante, come tale non compatibile col decoro e con la dignità, proprie della nostra professione; non è assolutamente consentito promettere consultazioni o pareri gratuiti.
Milano, 3 febbraio 1997
Copyright © 1997-2000 studio legale Giurdanella