Tribunale di Genova
Ordinanza del 22 dicembre 2000
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il punto:
La realizzazione di pagine web mediante link ad altri siti web, sistema detto comunemente ” framing”, costituisce violazione del diritto d’autore qualora il titolare del sito non indichi espressamente che il link è diretto a pagine web facenti parte di altri siti.
In particolare, l’appropriazione e l’uso dell’intera pagina principale di un altro sito costituisce violazione del diritto di identificazione del sito stesso.
Inoltre tale comportamento costituisce concorrenza parassitaria in quanto sfrutta i benefici collegati alla notorietà dell’impresa altrui.
Per converso, afferma il Tribunale di Genova, il link deve ritenersi lecito quando è tutelato il diritto del titolare del sito all’identificazione univoca del sito stesso, e quando è garantita all’utente la possibilità di capire con certezza quale sito sta esplorando.
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il testo:
(…)
Il G.D.
Visto il ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 10 ottobre 2000 dalla: Costa Aquarium S.p.A. (…);
nei confronti della I.Net2 S.r.l. (…);
sentite le parti all’udienza fissata ai sensi dell’art. 669 sexies c.p.c.;
Osserva
La società ricorrente – che ha già richiesto ed ottenuto, con ricorso ex art. 697 c.p.c. ed in seguito a provvedimento del G.D. che ha disposto C.T.U., l’accertamento tecnico della situazione di violazione – lamenta che la I.Net2 S.r.l. proprietà del sito www.doit.it abbia posto in essere una riproduzione abusiva, parassitaria e non autorizzata del proprio sito, finalizzata esclusivamente a procurare l’accesso al sito www.doit.it e chiede che il giudice ordini alla I. Net2 S.r.l. di eliminare immediatamente la pagina all’indirizzo web http://www.doit.it/Tourism/genova/acquario/index.html nonché ogni altro riferimento ad Acquario di Genova o Costa Aquarium S.p.A., ordini la pubblicazione del provvedimento meglio visti al fine di far cessare la lamentata violazione.
Il ricorso è pienamente fondato e va di conseguenza accolto.
Va anzitutto premesso che all’udienza dell’11 dicembre 2000 il G.D., alla presenza delle parti, ha provveduto ad accedere tramite internet al sito della società resistente ed è stato constatato, dandosene atto nel verbale di udienza, che le pagine del predetto sito visualizzate durante l’accesso sono identiche a quelle prodotte da parte della società ricorrente anch’esse riguardanti il sito Doit;
le pagine che vengono visualizzate sul computer dell’utente della rete che accede al sito – che costituiscono sottopagine del sito gestito dalla I.Net2 S.r.l. aventi indirizzo http://www.doit.it/Tourism/genova/acquario/index.html – sono quindi quelle che risultano dalla produzione effettuata dalla Costa Aquarium S.p.A.
Tali circostanze non sono poste in discussione dalla I.Net2 che fonda la sua difesa non principalmente su rilievi in merito in ordine al diritto ad utilizzare le frame del sito della Costa Aquarium – salve le considerazioni che verranno più avanti svolte – ma anzitutto sulla carenza di periculum in mora sostenendo che l’odierna società, già a partire dal novembre del 1996, avrebbe lamentato le medesime violazioni, che essa avrebbe allora manifestato, pur contestando la pretesa, l’intenzione di addivenire ad una composizione bonaria della controversia e che la Costa Aquarium, pur dichiarandosi disponibile ad un incontro in tal senso, non avrebbe poi dato alcun seguito alla vicenda.
L’assunto non può essere condiviso per una serie di motivi che depongono per la sussistenza di un periculum in mora effettivo, attuale e concreto senza che sussista alcun parametro di paragone con situazioni precedenti alle quali la Costa avrebbe fatto acquiescenza.
In proposito due sembrano essere i punti rilevanti per escludere la fondatezza dell’eccezione in questione.
Non vi è anzitutto, e non è stata fornita dalla parte resistente, alcuna prova della configurazione della violazione da esse posta in essere e lamentata dalla Costa nel 1996 con la conseguenza che la violazione oggetto del presente ricorso – che appare, per quanto si osserverà di seguito, di rilevante gravità – non è suscettibile di alcun paragone con quella precedente al fine di verificare la sussistenza del periculum in mora.
La violazione posta in essere all’epoca – della cui consistenza e rilevanza incombeva comunque a parte resistente fornire precisa prova – potrebbe essere stata di minore gravità, attua con modalità e mezzi diversi, e quindi tale in allora da non sollecitare un intervento immediato della Costa anche in considerazione di quella che all’epoca sembra essere stata una vera e propria ammissione della attuale resistente della fondatezza delle lamentele della Costa, manifestatasi con l’invito a comporre amichevolmente la questione e non quindi con la contestazione del diritto della Costa stessa.
In secondo luogo si deve considerare l’eccezionale aumento del numero degli utenti della rete non essendo in alcun modo comparabile la situazione di periculum che si poteva concretizzare nel 1996 attraverso la rete con quella che si verifica attualmente; in questo caso il parametro di valutazione (della gravità e rilevanza della lesione e quindi del conseguente periculum in mora) deve essere costituito, come d’altra parte in ogni attività di diffusione di notizie che si assumono non corrette o costituenti violazione delle regole di concorrenza o comunque illecite, dalla potenzialità di diffusione che il mezzo al quale si affida il messaggio riesce ad avere, e non vi può essere dubbio che questa potenzialità è attualmente massima per quanto riguarda la comunicazione via internet.
Va peraltro osservato che la I.Net2 ha manifestato allora ed anche nel presente giudizio la medesima intenzione di giungere ad una soluzione transattiva della controversia e tale è stata la ragione che ha indotto il G.D. a concedere alle parti un congruo termine al fine di poter definire stragiudizialmente il contenzioso.
Ma né allora né attualmente la I.Net2 ha posto concretamente fine alla sua attività e tale comportamento non può non costituire manifestazione tangibile, nella sua insistenza, un effettivo pericolo di danno che sta già peraltro provocando effetti pregiudizievoli per la società ricorrente.
Quanto al merito pare sufficiente ad illustrare, sotto il profilo del fumus boni iuris, la fondatezza del ricorso, svolgere alcune generali ed assai sintetiche considerazioni per meglio comprendere le modalità delle violazione posta in essere dalla I.Net2.
E’ noto che nelle pagine web è ammesso e tanto costituisce comune evidenza, inserire dei link (collegamenti) ad altri (indirizzi di siti); non pare che sino ad ora si sia posto in giurisprudenza il problema della possibilità, per il sito (per la società o la persona che è titolare del sito) al quale il link rimanda, di opporsi all’inserimento del link.
Sta di fatto che in tali ipotesi non si pone, per l’utente della rete, alcun problema di identificazione della pagina alla quale il link lo condurrà.
Questa precisa distinzione soddisfa due fondamentali esigenze; da un lato il diritto del titolare del sito (ove per sito si intende comunque l’insieme di pagine – pagina principale e sottopagine variamente articolate – riferibili al titolare) all’identificazione univoca del sito stesso che si collega in generale all’immagine, ed alla configurazione grafica della pagina principale del sito stesso e, d’altro lato, il diritto dell’utente della rete ad avere sempre chiara ed inequivoca evidenza del sito nel quale si trova o verso il quale si indirizza con la scelta dei vari collegamenti.
In buona sostanza questo diritto alla identificazione univoca ed alla immagine grafica del sito nonché ad insistere nel proprio sito i link ritenuti opportuni, si risolve poi in una serie di vantaggi economici che sono in stretta correlazione con la notorietà del sito stesso;
il titolare può sfruttare la notorietà del sito consentendo l’inserimento nella “home page” o nelle pagine sottordinate di “banner” che costituiscono allo stesso tempo sia un link ad altri siti sia forme di pubblicità.
In breve, e per una serie di ragioni economiche e giuridiche che non appaiono contestabili e che non sembra necessario elencare tanto sono intuibili, sussiste il diritto a tutelare l’immagine identificativa del proprio sito e lo sfruttamento economico del sito stesso si fonda in sostanza su tale identificazione che, quanto più è nota ed evidente alla generalità degli utenti della rete, tanto più costituisce valore aggiunto del sito stesso.
Nella specie questa logica, e gli schemi giuridici sui quali si fonda, sono stati alterati dalla I.Net2 sotto un duplice profilo;
la società resistente ha “catturato” la pagina del sito della Costa Aquarium non tanto riproducendo le medesime immagini (si tratta di cinque fotografie di animali marini accostate) ma soprattutto la totalità della pagina principale del sito dell’Acquario di Genova in tempo reale.
Come è chiaramente visibile dalla documentazione prodotta, sopra le cinque fotografie, è riprodotto il logo dell’acquario seguito dalla scritta Acquario di Genova e poco più in basso, a destra ed a sinistra, altri due di due società.
Sotto il gruppo di fotografie è riprodotto il contatore del numero di visitatori che hanno visitato il sito e sotto ancora si legge “Copyright © 1998 [Costa Aquarium S.p.A]. Tutti i diritti riservati”.
Non si tratta di una riproduzione della pagina ottenuta con strumenti software scritti dalla I.Net2 ma dell’indebita approvazione dello stesso codice (software), e delle immagini, con il quale la pagina del sito dell’Acquario di Genova è stata costruita e viene attivata e tale riproduzione avviene in tempo reale.
Accedendo infatti prima alla pagina del sito “Acquario di Genova” e verificando il numero del contatore dei visitatori ed immediatamente dopo alla pagina del sito Doit.it all’indirizzo di sottopagina http://www.doit.it/Tourism/genova/acquario/index.html si può agevolmente constatare che il numero del predetto contatore si incrementa di una unità; la riproduzione della pagina dell’Acquario nel sito della I.Net2 S.r.l. avviene in tempo reale.
Su questa stessa pagina a destra è stato apposto un link “Tourism” che rimanda ad altre pagine del sito della I.Net2 mentre a sinistra è stata collocata altra scritta, costituente un link, non particolarmente evidente, che dice “Acquario di Genova Enter the Official site”.
Queste chiare emergenze poste a raffronti con le considerazioni che sono state prima svolte portano alla conclusione che la violazione posta in essere dalla I.Net2 riguardi sia il diritto dell’Acquario di Genova di utilizzare essa solamente il logo e l’immagine del proprio sito sia il diritto alla identità del sito ed allo sfruttamento in via esclusiva del benefici economici riconducibili alla sua notorietà.
In particolare non può dubitarsi che costituisca violazione del diritto di identificazione del sito l’appropriazione e l’uso in altro sito, non solamente del nome e del logo della società che ne è titolare ma, addirittura, dell’intera pagina principale quando, come nella presente fattispecie, essa abbia caratteristiche tale da costituire preciso contrassegno di identificazione e va inoltre evidenziato che in calce alla pagina “riprodotta” si legge “Copyright © 1998 [Costa Aquarium S.p.A]. Tutti i diritti riservati” con la conseguenza che la predetta riproduzione viola anche il diritto in questione.
Non può inoltre dubitarsi che tale comportamento costituisca concorrenza parassitaria in quanto sfrutta i benefici collegati alla notorietà dell’impresa altrui – ed in questo caso dell’immagine del sito dell’Acquario di Genova – per ottenere un profilo.
In particolare la I.Net2 ove avesse voluto inserire nella pagina principale dell’acquario il banner “Tourism” costituente anche link al proprio sito (lasciando da parte la questione se la Costa avrebbe consentito, cosa della quale è lecito dubitare) avrebbe dovuto certamente versare un corrispettivo in funzione della notorietà e del conseguente numero di accessi a tale sito.
“Catturando” invece la pagina completa dell’acquario la I.Net2 ha in sostanza sfruttato la notorietà del sito senza alcun esborso.
A queste evidenti violazioni se ne aggiungono altre la più rilevante delle quali è costituita dalla inevitabile confusione che viene generata per l’utente – anche non inesperto ma semplicemente disattento – che è indotto a ritenere che il collegamento “Tourism”, link avente una funzione di rimando a pagine commerciali, sia stato apposto proprio sulla pagina del sito dell’Acquario di Genova e non invece, com’è, sul sito della I.Net2 S.r.l. (Doit.it) che nulla ha a che fare con l’Acquario di Genova.
Si potrebbe obiettare a queste conclusioni che sia nei motori di ricerca sia nella pagina di cui si discute l’utente viene avvertito che il sito non è ufficiale;
peraltro l’eccezione, che non potrebbe comunque valere per lo sfruttamento parassitario dell’immagine della pagina principale dell’Acquario di Genova e per la violazione del copyright, non sarebbe comunque fondata non solamente perché non sempre l’utente presta attenzione ad informazioni che, a torto o a ragione, ritiene non rilevanti, non solamente perché in alcuni motori di ricerca alle parole “acquario Genova” viene alle volte indicato il sito Doit.it senza che sia specificato che si tratta di sito non ufficiale (tale la situazione accertata dal C.T.U. incaricato; peraltro i motori Janas ed Arianna riportano al sito Doit.it “Acquario di Genova … enter the official site” all’indirizzo del sito Doit.it) ma anche per il fatto che l’accesso può avvenire attraverso uno degli innumerevoli link che portano direttamente ad una sottopagina di un sito.
Il ricorso va per queste ragioni, accolto ordinando alla I.Net2 S.r.l. di eliminare immediatamente la pagina all’indirizzo web http://www.doit/Tourism/genova/acquario/index.html nonché ogni altro riferimento ad Acquario di Genova o Costa Aquarium S.p.A., anche contenuto o nascosto nel codice delle pagine del sito ed utilizzabile dai motori di ricerca.
Va disposta per assicurare gli effetti della decisione di merito, in considerazione della gravità delle modalità con le quali la violazione è stata posta in essere – in particolare attraverso la “cattura” della pagina dell’Acquario di Genova in tempo reale e con uso di strumenti di software appositamente creati – una penale di £ 5.000.0000 a carico della I.Net2 S.r.l. per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine di cui sopra dalla data di notifica del presente provvedimento.
P.Q.M.
Visto l’art 700 c.p.c;
ordina alla I.Net2 S.r.l., in persona del legale rappresentante, di eliminare immediatamente la pagina all’indirizzo web http://www.doit/Tourism/genova/acquario/index.html nonché ogni altro riferimento ad Acquario di Genova o Costa Aquarium S.p.A, anche contenuto o nascosto nel codice delle pagine del sito ed utilizzabile dai motori di ricerca;
dispone una penale di £ 5.000.000 a carico della I.Net2 S.r.l. per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine di cui sopra dalla data di notifica del presente provvedimento;
ordina alla I.Net2 S.r.l., di pubblicare al medesimo indirizzo web predetto a sua cura e spese la presente decisione per la durata di 30 giorni dalla data di notificazione del provvedimento;
condanna la I.Net2 S.r.l. al pagamento delle spese processuali in favore della Costa Aquarium S.p.A che liquida nella complessiva somma di £ 1.500.000.
Si comunichi.
(Giudice Basoli)