CCNI 22 febbraio 2001


Contratto
collettivo nazionale di lavoro

Integrativo

del
contratto
collettivo nazionale di lavoro dell’8 giugno 2000
dell’area della
dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed
amministrativo del Servizio sanitario nazionale

stipulato
il 22 febbraio 2001

(G.U.
6.3.2001 n. 54)

TITOLO
I

Disposizioni
generali

Capo
I

CAMPO
DI APPLICAZIONE E FINALITA’

Art.
1

1.
Il presente contratto, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 3,
comma 6, per la parte prima si applica a tutti i dirigenti dei ruoli
sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo, anche assunti a
tempo determinato con contratto di durata almeno triennale e per la
parte seconda – solo ai dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo, in servizio a tempo indeterminato presso le aziende e
gli enti di cui al C.C.N.Q. del 2 giugno 1998.

2.
Il presente contratto ha le seguenti finalita’:

a)
dare attuazione all’art. 66 del contratto collettivo nazionale di
lavoro 8 giugno 2000 mediante la regolamentazione dell’accesso ad un
regime di impegno ridotto dei dirigenti per i casi previsti dalla
norma stessa;

b)
effettuare l’integrazione di alcune norme del contratto collettivo
nazionale di lavoro 8 giugno 2000 per consentirne la corretta
applicazione.

3.
Per le semplificazioni del testo del presente contratto si rinvia
all’art. 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno
2000.

PARTE
I

Capo
I

RAPPORTI
DI LAVORO CON IMPEGNO RIDOTTO

Art.
2

Accesso
al regime di impegno ridotto dei dirigenti dei ruoli sanitario
professionale, tecnico ed amministrativo

1.
In casi in cui risulti comprovata una particolare esigenza familiare
o sociale i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo ed i dirigenti sanitari con rapporto di lavoro
esclusivo possono chiedere l’accesso ad un regime di impegno orario
ridotto.

2.
In via indicativa i casi del comma 1 sono tutti riconducibili alle
ipotesi di assistenza ai figli sino agli otto anni di eta’, ai
parenti di cui agli articoli 21 e 22, comma 2 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 384/1990 ed ai gravi motivi
individuati dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n.
278, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 ottobre 2000, serie
generale, n. 238, emanato ai sensi dell’art. 4, comma 2 della legge
n. 53/2000.

3.
L’accesso al regime di impegno ridotto anche per quanto attiene la
decorrenza – e’ concordato dall’azienda con il dirigente interessato,
con le procedure di cui all’art. 13, comma 12 del contratto
collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000 entro quindici giorni
dalla ricezione della domanda, nella quale deve essere specificato il
mantenimento del rispetto al rapporto di lavoro esclusivo. Il
dirigente informa il direttore o responsabile della struttura di
appartenenza dell’avvenuto accesso all’impegno ridotto.

4.
L’azienda ammette i dirigenti all’impegno ridotto in misura non
superiore al 4% della dotazione organica complessiva dell’area
dirigenziale di cui al presente contratto in atto vigente,
incrementabile in presenza di idonee situazioni organizzative o gravi
documentate situazioni familiari sopraggiunte dopo la copertura della
percentuale di base, di un ulteriore 2% massimo. La percentuale e’
arrotondata per eccesso per arrivare comunque all’unita’ e va
ripartita dall’azienda entro trenta giorni dall’entrata in vigore del
presente contratto – di norma – tra i vari ruoli e discipline in modo
equilibrato al fine di evitare disservizi, dandone informazione ai
soggetti di cui all’art. 10, comma 2 del contratto collettivo
nazionale di lavoro dell’8 giugno 2000.

5.
Qualora il numero delle richieste ecceda i contingenti fissati, viene
data la precedenza:

ai
dirigenti che assistono il coniuge, o il proprio convivente, o
parenti sino al primo grado, portatori di handicap non inferiore al
70%, ovvero in particolari condizioni psico-fisiche o affetti dalle
patologie piu’ gravi o anziani dichiarati non autosufficienti;

ai
genitori con figli minori, in relazione al loro numero anche
correlato allo stato di salute degli stessi e, in caso di parita’,
con riferimento alla minore eta’.

6.
In prima applicazione della disciplina di cui al presente contratto
le domande per l’accesso all’impegno ridotto possono essere
presentate nei quindici giorni immediatamente successivi a quelli del
comma 4.

Art.
3

Orario
di lavoro del dirigente con impegno ridotto

1.
L’orario di lavoro settimanale del dirigente puo’ essere ridotto da
un minimo del 30% ad un massimo del 50% della prestazione lavorativa
di cui all’art. 16, comma 2 del contratto collettivo nazionale di
lavoro 8 giugno 2000. In ogni caso, la somma delle frazioni di posti
ad impegno ridotto non puo’ superare il numero complessivo dei posti
di organico a tempo pieno.

2.
L’impegno ridotto puo’ essere realizzato:

a)
con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i
giorni lavorativi (equivalente al tempo parziale orizzontale);

b)
con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana,
del mese, o di determinati periodi dell’anno (equivalente al tempo
parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della
durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale
nell’arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);

c)
con combinazione delle due modalita’ indicate nelle lettere a) e b).

3.
In presenza di particolari e motivate esigenze il dirigente puo’
concordare con l’azienda ulteriori modalita’ di articolazione della
prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze
nell’ambito delle fasce orarie individuate con le procedure di cui
all’art. 4, in base alle tipologie del regime orario giornaliero,
settimanale, mensile o annuale praticabili presso ciascuna azienda
tenuto conto della natura dell’attivita’ istituzionale, degli orari
di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici
nei diversi ruoli e discipline, ove previste. La modificazione delle
tipologie di articolazione della prestazione del comma 2 e di quelle
concordate in base al presente comma, richiesta dall’azienda o dal
dirigente, avviene con le procedure dell’art. 2, comma 3.

4.
L’accesso al regime di impegno ridotto non puo’ essere richiesto per
periodi inferiori ad un anno; il rientro al regime pieno puo’ essere
anticipato al cessare delle ragioni che lo hanno determinato, su
richiesta del dirigente o dell’azienda con le procedure di cui
all’art. 2, comma 3 del contratto collettivo nazionale di lavoro 8
giugno 2000 che devono tener conto delle esigenze organizzative
dell’azienda.

5.
In rapporto alla durata dell’impegno ridotto del dirigente, l’azienda
su richiesta del responsabile della struttura – valuta la
possibilita’ di ricorrere ad assunzioni a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 1, comma 59 della legge n. 662/1996, a condizione che la
somma delle frazioni di orario rese utilizzabili e corrispondenti al
completamento del tempo pieno, consentano la relativa disponibilita’
organica ai sensi dell’art. 6, comma 1 del decreto legislativo n.
61/2000.

6.
Non e’ consentito l’accesso al regime di impegno ridotto ai dirigenti
che siano titolari di incarico di direzione di struttura complessa o
semplice che non sia articolazione interna di struttura complessa, ai
sensi dell’art. 20, comma 1, lettera f) punto 18-bis della legge n.
488/1999.

Art.
4

Trattamento
economico-normativo dei dirigenti ad impegno ridotto

1.
Nell’applicazione degli istituti normativi previsti dal presente
contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e
della peculiarita’ del suo svolgimento, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il
rapporto di lavoro a tempo pieno, ivi compreso il diritto alla
formazione.

2.
Il dirigente con rapporto di lavoro ad impegno ridotto di tipo
orizzontale, previo suo consenso, puo’ essere chiamato a svolgere
prestazioni di lavoro supplementare di cui all’art. 1, comma 2,
lettera e) del decreto legislativo n. 61/2000, nella misura massima
del 10% della durata di lavoro concordata riferita a periodi non
superiori ad un mese e da utilizzare nell’arco di piu’ di una
settimana. Il ricorso al lavoro supplementare e’ ammesso per
specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di
particolari situazioni di difficolta’ organizzative derivanti da
concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise.

3.
Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari
alla retribuzione oraria maggiorata di una percentuale pari al 15%. I
relativi oneri sono a carico del fondo di cui all’art. 51 del
contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000.

4.
Il dirigente con rapporto di lavoro ad impegno ridotto di tipo
verticale puo’ effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle
sole giornate di effettiva attivita’ lavorativa entro il limite
massimo individuale annuo di 20 ore.

5.
Le ore di lavoro supplementare o straordinario di cui l’azienda –
previo consenso del dirigente – chieda occasionalmente lo svolgimento
in eccedenza rispetto ai commi 3 e 4 sono retribuite con un compenso
pari alla retribuzione oraria maggiorata di una percentuale del 50%.
Anche tali ore non possono superare il limite del comma 4.

6.
Il trattamento economico, anche accessorio, dei dirigenti con
rapporto di lavoro ad impegno ridotto e’ proporzionale alla
prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e
periodiche, ivi compresa l’indennita’ integrativa speciale, la
retribuzione individuale di anzianita’ ove spettante, corrisposte al
dirigente con rapporto di lavoro ad impegno pieno appartenente alla
stessa posizione di incarico. L’indennita’ di esclusivita’ e’
percepita per intero e la retribuzione di posizione parte variabile –
aggiuntiva di L. 2.900.000, prevista dall’art. 11, comma 3 del
contratto collettivo nazionale di lavoro dell’8 giugno 2000, II
biennio economico, non e’ soggetta alle riduzioni del comma 7.

7.
La retribuzione di posizione, ferma restando la componente fissa e
quanto stabilito al comma 6, e’ rideterminabile dalle parti – azienda
e dirigente – in misura proporzionale all’impegno ridotto e,
comunque, in ragione dell’eventuale mutamento dell’incarico
conseguentemente assegnato. Per i dirigenti ai quali sia stata
applicata l’equiparazione di cui all’art. 3 del contratto collettivo
nazionale di lavoro dell’8 giugno 2000, il biennio economico, la
riduzione della parte variabile della retribuzione di posizione deve
comunque garantire, sommata alla parte fissa attribuita dal citato
articolo, una quota corrispondente alla parte fissa dell’ex X livello
del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990 dei vari
ruoli, come risultante dall’ultima decorrenza della tabella allegato
1 al contratto collettivo nazionale di lavoro 5 dicembre 1996, il
biennio economico.

8.
La contrattazione integrativa, nelle materie ad essa demandate,
stabilisce i criteri per l’attribuzione ai dirigenti ad impegno
ridotto dei trattamenti accessori collegati al raggiungimento dei
risultati nonche’ di altri istituti non collegati alla durata della
prestazione lavorativa ed applicabili anche in misura non frazionata
e non direttamente proporzionale al regime orario adottato.

9.
Al ricorrere delle condizioni di legge, al dirigente ad impegno
ridotto sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.

10.
I dirigenti ad impegno ridotto di tipo orizzontale hanno diritto ad
un numero di giorni di ferie pari a quello dei dirigenti a tempo
pieno. I dirigenti ad impegno ridotto di tipo verticale hanno diritto
ad un numero di giorni di ferie e di festivita’ soppresse
proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno ed il
relativo trattamento economico e’ commisurato alla durata della
prestazione giornaliera. Per il tempo parziale verticale analogo
criterio di proporzionalita’ si applica anche per le altre assenze
dal servizio previste dalla legge e dai contratto collettivo
nazionale di lavoro, ivi comprese le assenze per malattia. In
presenza di impegno ridotto verticale, e’ comunque riconosciuto per
intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto
dalla legge n. 1204/1971, anche per la parte non cadente in periodo
lavorativo ed il relativo trattamento economico, spettante per
l’intero periodo di astensione obbligatoria, e’ commisurato alla
durata prevista per la prestazione giornaliera; il permesso per
matrimonio, l’astensione facoltativa, i permessi per maternita’ e i
permessi per lutto, spettano per intero solo per i periodi
coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo
trattamento economico e’ commisurato alla durata prevista per la
prestazione giornaliera. Nell’impegno ridotto di tipo verticale il
preavviso si calcola con riferimento ai periodi effettivamente
lavorati.

11.
I dirigenti possono accedere all’impegno ridotto solo dopo i primi
sei mesi dall’assunzione.

12.
I dirigenti del ruolo sanitario ad impegno ridotto di tipo
orizzontale o verticale non possono svolgere servizio di pronta
disponibilita’. L’attivita’ libero professionale intramuraria
comunque classificata, ivi compresa per i ruoli professionale,
tecnico ed amministrativo l’attivita’ di cui all’art. 62 del
contratto collettivo nazionale di lavoro dell’8 giugno 2000 e’
sospesa per tutta la durata dell’impegno ad orario ridotto.

13.
Al dirigente che rientra dall’impegno ridotto viene ripristinato
l’intero trattamento economico del comma 6 nonche’ la retribuzione di
posizione minima contrattuale ove fosse stata oggetto di riduzione ed
e’, comunque, fatto salvo il ripristino da parte dell’azienda
dell’incarico precedentemente ricoperto.

14.
Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole del presente
contratto, in materia di rapporto di lavoro con impegno ridotto si
applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo n.
61/2000.

Art.
5

Utilizzo
dei risparmi derivanti dall’impegno ridotto dei dirigenti

1.
L’utilizzo dei risparmi derivanti dall’accesso dei dirigenti al
regime di impegno ridotto per le voci indicate nell’art. 4, comma 6
avviene con le modalita’ previste dall’art. 1, comma 59 della legge
n. 662/1996. A tal fine la quota del 20% destinata ad incentivi del
personale viene accreditata al fondo di cui all’art. 52 del contratto
collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000. Le quote di
retribuzione di posizione ridotte in conseguenza dell’accesso
all’impegno ridotto ai sensi dell’art. 4, comma 7, rimangono nel
fondo previsto dall’art. 50 del contratto collettivo nazionale di
lavoro dell’8 giugno 2000 e sono utilizzabili, a consuntivo, anche
con le modalita’ previste dal comma 4 del medesimo articolo.

2.
La contrattazione integrativa definisce i criteri di ripartizione
delle risorse di cui al comma 1 tenendo in particolare conto del
maggior impegno orario richiesto ai dirigenti dell’unita’ operativa
cui appartiene il dirigente con regime ad impegno ridotto.

Art.
6

Incompatibilità

1.
E’ previsto il recesso per giusta causa nei confronti del dirigente
sanitario con regime ad impegno ridotto che violi il rispetto del
rapporto di lavoro esclusivo svolgendo attivita’ libero professionale
extramuraria.

2.
In tal caso si applicano le procedure previste dall’art. 36 e
seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 dicembre
1996.

Art.
7

Norma
transitoria

1.
Le disposizioni di cui al presente contratto si applicano ai
dirigenti ai quali le aziende a seguito di pronunce giurisdizionali o
per interpretazione dell’art. 1, comma 59 della legge n. 662/1996
abbiano gia’ consentito l’accesso all’impegno ridotto esclusivamente
per motivi famigliari o sociali, riferiti ai casi previsti dal
presente contratto. A tale scopo i dirigenti devono dichiarare
all’azienda la propria necessita’ entro quindici giorni dall’entrata
in vigore del presente contratto, ai fini della conferma del rapporto
ad impegno ridotto.

2.
Il rapporto ad impegno ridotto – in caso di sua conferma ai sensi del
comma 1 – deve essere adeguato dal punto di vista normativo e del
trattamento economico al presente contratto entro un mese dalla sua
entrata in vigore.

3.
Qualora il rapporto con impegno ridotto non corrisponda ai criteri
del presente contratto, il dirigente interessato dovra’ rientrare ad
impegno pieno entro quindici giorni dalla comunicazione effettuata
dall’azienda ai sensi del comma 1.

4.
Il numero dei rapporti ad impegno ridotto confermati ai sensi del
presente articolo grava sulla percentuale prevista dall’art. 2, comma
4.

5.
Qualora i rapporti ad impegno ridotto siano stati a suo tempo
consentiti per l’esercizio dell’attivita’ libero professionale, essi
sono soggetti alla disciplina dell’art. 44 e seguenti del contratto
collettivo nazionale di lavoro dell’8 giugno 2000.

PARTE
II

Capo
I

ATTIVITA’
LIBERO PROFESSIONALE DEI DIRIGENTI DEI RUOLI PROFESSIONALE, TECNICO
ED AMMINISTRATIVO AD IMPEGNO RIDOTTO

Art.
8

Impegno
ridotto per attivita’ libero professionali

1.
Per i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo
l’accesso all’impegno ridotto, nel rispetto delle vigenti norme sulle
incompatibilita’, puo’ essere consentito per svolgere una attivita’
professionale esterna anche mediante l’iscrizione ad albi
professionali. In tal caso prestazione lavorativa e’ ridotta al 50%
di quella a tempo pieno.

2.
La percentuale consentita di accesso all’impegno ridotto per i
dirigenti di cui al comma 1 e’ pari all’1% della dotazione organica
complessiva dei dirigenti dei ruoli stessi.

3.
L’accesso all’impegno ridotto di cui al presente articolo non e’
consentito ai dirigenti indicati nell’art. 3, comma 6 ed a quelli che
non hanno raggiunto i cinque anni di servizio a tempo indeterminato
presso la stessa azienda senza ricongiunzione con altri precedenti
servizi.

4.
L’accesso all’impegno ridotto avviene, con le procedure dell’art. 3,
comma 3, e nell’accordo il dirigente deve indicare l’ attivita’
professionale che intende svolgere ai fini dei commi 4 e seguenti.

5.
L’azienda puo’ motivatamente rinviare l’accesso all’impegno ridotto
di cui al comma 1 per un periodo non superiore a sei mesi nei casi in
cui esso comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione
organizzativa del dirigente grave pregiudizio alla funzionalita’ del
servizio.

6.
L’azienda, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi
di incompatibilita’, e’ tenuta ad individuare, entro tre mesi
dall’entrata in vigore del presente contratto, le attivita’ che, in
ragione della interferenza con i compiti istituzionali non sono
comunque consentite ai dirigenti del comma 1, con le procedure
previste dall’art. 1, comma 58-bis della legge 23 dicembre 1996, n.
662 e successive modificazioni ed integrazioni.

7.
Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto di interessi tra
l’attivita’ esterna del dirigente con quella specifica dell’
attivita’ di servizio, l’azienda nega l’accesso ad un impegno ridotto
ovvero lo revoca se subentrato invitando il dirigente a rientrare ad
impegno pieno.

8.
Il dirigente e’ tenuto a comunicare, entro quindici giorni,
all’azienda nella quale presta servizio l’eventuale successivo inizio
o la variazione dell’attivita’ lavorativa esterna.

9.
Ai dirigenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni
previste dalle clausole della parte I per tutto quanto attiene gli
aspetti del trattamento economico, normativo e dell’orario.

Art.
9

Utilizzo
dei risparmi derivanti dall’impegno ridotto dei dirigenti ammessi
all’esercizio di attivita’ professionali

1.
Fermo rimanendo quanto previsto dall’art. 5, ai dirigenti che hanno
ottenuto l’accesso al regime di impegno ridotto per l’esercizio di
attivita’ professionale esterna, con decorrenza dalla data di inizio,
e’ sospesa l’attribuzione della quota di L. 2.900.000 prevista
dall’art. 11, comma 3 del contratto collettivo nazionale di lavoro 8
giugno 2000 e la restante retribuzione di posizione di parte
variabile e’ ridotta del 50%. Gli stessi non hanno titolo alla
retribuzione di risultato, con la medesima decorrenza.

2.
Le risorse derivanti dai tagli del comma 1 sono attribuite ai fondi
di pertinenza anche per le finalita’ di cui all’art. 11, comma 3 del
contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000, il biennio
economico 2000-2001.

3.
I dirigenti di cui al comma 1 possono revocare la loro opzione
all’impegno ridotto entro il 31 dicembre di ciascun anno. Il
trattamento economico di cui all’art. 4, comma 6 viene ripristinato
per intero dal primo gennaio successivo mentre la retribuzione di
posizione, fatta salva la quota di L. 2.900.000 che viene
ripristinata dalla stessa data, per la restante parte variabile
rimane quella in godimento all’atto della revoca sino al conferimento
di nuovo incarico o rideterminazione aziendale dell’importo goduto,
in base alla graduazione delle funzioni. Al dirigente e’ di nuovo
riconosciuta la retribuzione di risultato che, nel primo anno di
rientro, e’ attribuita a consuntivo.

TITOLO
II

Disposizioni
integrative del contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno
2000

Art.
10

Integrazioni
ed interpretazioni autentiche

1.
Le parti convengono che ai fini di una corretta applicazione del
contratto collettivo nazionale di lavoro dell’8 giugno 2000, i
sottonotati articoli vadano cosi’ integrati o modificati:

a)
all’art. 39, comma 4 dopo l’ ultimo periodo va aggiunto il seguente:
"Tale ultima clausola – eccetto la verifica – si applica anche
ai dirigenti gia’ di II livello ad incarico quinquennale all’entrata
in vigore del decreto legislativo n. 229/1999, che abbiano assunto un
incarico di struttura complessa dopo il 1o agosto 1999 in azienda
diversa da quella di provenienza.";

b)
Nel comma 9 dell’art. 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro
dell’8 giugno 2000, relativo al II biennio economico 2000 2001, al
termine del primo periodo, dopo le parole "al comma 3" e
prima del punto vanno aggiunte le seguenti parole "valutata alla
data del 31 dicembre 1999. Per i successivi passaggi si applica il
comma 5".

2.
Le parti si danno atto dell’errore materiale incorso nell’indicare
l’ammontare dell’indennita’ integrativa speciale dei dirigenti
sanitari di ex II livello che e’ di L. 14.862.000 (annue lorde
comprensive del rateo di tredicesima, ai sensi dell’art. 46 del
contratto collettivo nazionale di lavoro 5 dicembre 1996) anziche’ di
L. 14.783.000, come indicato nelle tabelle allegato 2 e 3, al
contratto collettivo nazionale di lavoro dell’8 giugno 2000, I
biennio economico. Di conseguenza ai sottonotati articoli del
predetto contratto vanno apportate le seguenti correzioni:

a)
all’art. 39 comma 1, lettera b) il valore dell’assegno personale
annuo lordo e’ di L. 13.313.000 anziche’ 13.240.000;

b)
all’art. 41, comma 1 il valore dell’indennita’ di struttura complessa
dei dirigenti del ruolo sanitario corrisponde al valore di L.
13.313.000;

c)
l’indennita’ di struttura complessa prevista dal comma 2, dell’art.
41, per i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo rimane fissata in L. 13.240.000, ferma rimanendo la
possibilita’ di procedere agli incrementi previsti dal comma stesso
per la graduale parificazione con quella dei dirigenti del ruolo
sanitario.

Dichiarazione
congiunta A miglior chiarimento di quanto previsto dall’art. 2, comma
1 per particolari esigenze sociali si intendono tutte quelle esigenze
personali che rientrano nei principi generali e finalita’ dell’art. 1
della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Firmata
da: ARAN e Sindacati

Errori
materiali corretti nel testo del contratto collettivo nazionale di
lavoro:

nel
titolo del contratto collettivo nazionale di lavoro: dopo le parole
"Amministrativo" aggiungere "del Servizio sanitario
nazionale";

art.
1, comma 2, lettera a): dopo le parole "del contratto collettivo
nazionale di lavoro" aggiungere "8 giugno 2000";

art.
2, comma 4: dopo la parola "L’azienda" sostituire "puo’
ammettere" con "ammette";

art.
2, comma 4: alla fine del primo periodo, sostituire "sino ad un
2% massimo" con "di un ulteriore 2% massimo";

art.
9, comma 2: dopo le parole "all’art. 11, comma 3"
aggiungere "del contratto collettivo nazionale di lavoro 8
giugno 2000, Il biennio economico 2000-2001".

Dichiarazione
a verbale n. 1

Con
riferimento all’art. 8 parte II, si conferma la sottoindicata
dichiarazione a verbale gia’ sottoscritta in occasione della
preintesa del 15 novembre 2000.

Le
sottoscritte organizzazioni sindacali affermano che la percentuale di
accesso al regime di impegno ridotto di cui all’art.

2,
comma 4, della bozza proposta debba ritenersi esclusiva per le cause
indicate nel medesimo articolo.

Ribadiscono,
altresi’, che la percentuale di cui all’art. 2, comma 4 debba essere
non inferiore al 5% e, comunque, non inferiore a quella che sara’
prevista per l’area medica.

Richiedono
che per quanto attiene l’attivita’ libero professionale dei dirigenti
dei ruoli professionali, tecnico ed amministrativo l’accesso
all’impegno ridotto e’ da considerarsi del tutto indipendente dalla
tipologia di cui all’art. 2, comma 4; cio’ anche in considerazione
che detta fattispecie di accesso non riguarda l’area Medica ne’ il
ruolo sanitario di questa Area negoziale.

Chiedono,
pertanto, che sull’accesso a quest’ultima fattispecie di impegno
ridotto, conforme alle disposizioni legislative vigenti, venga
individuata una percentuale distinta e non inferiore al 10%.

Redazione

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