DPR 442/2000

PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA

D.P.R.
7 luglio 2000 n. 442

Oggetto:

“Regolamento
recante norme per la semplificazione del procedimento per il
collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 20,
comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”

(G.U.
13.2.2001 n. 36)

Titolo
I
DISCIPLINA DEL COLLOCAMENTO

Capo
I
Disposizioni generali

Art.
1
Ambito di applicazione

1.
Ferme restando le funzioni ed i compiti conferiti alle regioni ed
alle province in materia di gestione del collocamento e di politiche
attive del lavoro, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469, nell’esercizio dei poteri generali di indirizzo, promozione e
coordinamento e, allo scopo di garantire l’efficace attivazione sul
territorio nazionale del Sistema informativo lavoro (S.I.L.) in
conformita’ all’articolo 11 del suddetto decreto legislativo n. 469
del 1997, le disposizioni del presente regolamento disciplinano le
linee di carattere generale concernenti le procedure per l’impiego
dei lavoratori e per il collocamento. (Seguivano alcune parole non
ammesse al “Visto” della Corte dei conti).

2.
I criteri di organizzazione, le modalita’, le specificazioni ed i
tempi di attuazione delle previsioni del presente regolamento, ivi
comprese le procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche
amministrazioni secondo criteri oggettivi, previo confronto con le
autonomie locali, saranno definiti, sulla base di indirizzi forniti
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
Conferenza unificata, con provvedimenti regionali che dovranno
assicurarne, tenuto conto di quanto previsto dalle disposizioni
transitorie di cui all’articolo 8, la piena attuazione entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art.
2
Definizioni

1.
Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)
“sede di lavoro” l’ufficio, lo stabilimento, il cantiere o
comunque il luogo dove si esegue, di norma, la prestazione di lavoro;

b)
“sede operativa di societa’ di fornitura di lavoro temporaneo”
l’ufficio presso il quale sono tenuti i documenti di lavoro relativi
al prestatore di lavoro temporaneo;

c)
“servizi competenti” i centri per l’impiego o gli altri
organi individuati dalle regioni ai sensi dell’articolo 4 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

d)
“S.I.L.” il Sistema informativo lavoro.

Art.
3
Tutela dei dati personali

1.
Al fine di promuovere l’occupazione, favorire l’inserimento al lavoro
e l’accesso ad attivita’ di orientamento e formazione professionale
nonche’ agevolare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro i
servizi competenti possono comunicare e diffondere, anche per via
telematica, a privati datori di lavoro, diversi da quelli autorizzati
ai sensi degli articoli 10 e 11, commi 3, 4 e 5, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, a enti pubblici economici che
siano interessati all’assunzione, alle societa’ di mediazione
autorizzate, nonche’ agli enti previdenziali, ai centri di formazione
professionale e alle altre pubbliche amministrazioni i dati personali
relativi ai soggetti presenti nelle banche dati, senza che sia
necessario il consenso degli interessati, ferme restando le
disposizioni di cui all’articolo 13, comma l, lettera d), della legge
31 dicembre 1996, n. 675, e con l’esclusione di quelli sensibili o
attinenti a provvedimenti giudiziari, come definiti e individuati
rispettivamente negli articoli 22 e 24 della citata legge n. 675 del
1996.

Capo
II
Servizi alle persone in cerca di lavoro

Art.
4
Elenco anagrafico

1.
Le persone aventi l’eta’ stabilita dalla legge per essere ammesse al
lavoro e che, essendo in cerca di lavoro perche’ inoccupate,
disoccupate, nonche’ occupate in cerca di altro lavoro, intendono
avvalersi dei servizi competenti, vengono inserite in un elenco
anagrafico indipendentemente dal luogo della propria residenza.
L’elenco anagrafico contiene i dati anagrafici completi del
lavoratore nonche’ i dati relativi alla residenza, all’eventuale
domicilio, alla composizione del nucleo familiare, ai titoli di
studio posseduti, all’eventuale appartenenza a categorie protette e
allo stato occupazionale. L’inserimento nell’elenco anagrafico
produce esclusivamente gli effetti previsti dal presente regolamento.

2.
L’elenco anagrafico e’ integrato ed aggiornato sulla base delle
informazioni fornite dal lavoratore e, d’ufficio, sulla base delle
comunicazioni obbligatorie provenienti dai datori di lavoro, dalle
societa’ di fornitura di lavoro temporaneo e dai soggetti autorizzati
all’attivita’ di mediazione tra domanda e offerta di lavoro.

3.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da
adottarsi, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro maggiormente rappresentative e la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento, sono definiti:

a)
il contenuto e le modalita’ di trattamento dei dati dell’elenco
anagrafico essenziali al fine della conduzione coordinata ed
integrata del sistema informativo lavoro, secondo quanto previsto
dall’articolo 1, comma 2, lettera d), e dall’articolo 11 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, con la contestuale
individuazione dei titolari e dei responsabili del trattamento;

b)
le modalita’ di codifica di base delle professioni;

c)
la classificazione dei lavoratori inseriti nell’elenco anagrafico a
scopo statistico secondo criteri omogenei con quelli definiti in sede
comunitaria ed internazionale.

4.
L’elenco anagrafico dei lavoratori e’ gestito con l’impiego di
tecnologie informatiche ed e’ organizzato con modalita’ che
assicurino omogeneita’ a livello nazionale e consentano aggregazioni
e disaggregazioni, anche di genere, funzionali al S.I.L.

5.
I lavoratori nazionali e comunitari inseriti nell’elenco anagrafico
mantengono l’iscrizione per tutta la durata della vita lavorativa,
salvo cancellazione a domanda.

6.
I lavoratori stranieri in possesso del permesso di soggiorno per
lavoro subordinato inseriti nell’elenco anagrafico che perdono il
posto di lavoro, anche per dimissioni, mantengono l’inserimento in
tale elenco per il periodo di validita’ residua del permesso di
soggiorno e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno.

Art.
5.
Scheda professionale

1.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentiti il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro
dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica, il
Ministro per la funzione pubblica e il Ministro per le pari
opportunita’, nonche’ le organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dei datori di lavoro maggiormente rappresentative, previa
acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
determina le caratteristiche del modello di scheda professionale
nella quale, oltre ai dati contenuti nell’elenco anagrafico, sono
inserite le informazioni relative alle esperienze formative e
professionali e alle disponibilita’ del lavoratore.

2.
La scheda professionale di cui al comma l, viene rilasciata dal
competente servizio per l’impiego e contiene, altresi’, i dati
relativi alla certificazione delle competenze professionali in
raccordo con le disposizioni in materia di formazione professionale.

3.
Al fine di favorire l’accesso ai servizi per l’impiego le regioni,
d’intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
nell’ambito delle linee strategiche definite dall’Autorita’ per
l’informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), possono
prevedere il rilascio alle persone in cerca di lavoro di una carta
elettronica personale contenente le chiavi d’accesso alle banche dati
del S.I.L.

Capo
III
Assunzione dei lavoratori

Art.
6

(Articolo
non ammesso al “Visto” della Corte dei conti).

Titolo
II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.
7
Norme abrogate

1.
Ai sensi dell’articolo 20 della legge 15 marzo 1997 n. 59, dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le
seguenti disposizioni:

a)
l’articolo 6 della legge 10 gennaio 1935, n. 112, e successive
modificazioni e integrazioni, limitatamente agli obblighi ivi
previsti, concernenti la consegna del libretto di lavoro all’atto
dell’assunzione del lavoratore e l’articolo 8 della stessa legge
(seguivano le lettere b), c), d), e) ed f) del presente comma 1, non
ammesse al “Visto” della Corte dei conti).

Art.
8
Norme transitorie

1.
In sede di prima attuazione i lavoratori risultanti iscritti nelle
liste di collocamento ordinario (Seguivano alcune parole non ammesse
al “Visto” della Corte dei conti), previste dalle norme
previgenti, sono provvisoriamente inseriti d’ufficio nell’elenco
anagrafico di cui all’articolo 4. I provvedimenti regionali emanati
ai sensi dell’articolo 1, comma 2, prevedono l’organizzazione
dell’elenco anagrafico entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui
al comma 3 del medesimo articolo 4.

2.
Fino all’emanazione delle disposizioni previste dall’articolo l,
comma 2, del presente regolamento restano in vigore le graduatorie
approvate ai sensi della disciplina previgente.

N
O T E:

La
Sezione del controllo, nell’adunanza del 21 dicembre 2000, ha ammesso
al visto e alla conseguente registrazione il regolamento, con
esclusione:

dell’art.
1, comma 1, limitatamente alle parole: “e l’assunzione di
particolari categorie di lavoratori, anche se regolate da leggi
speciali, ad eccezione di quelle in materia di collocamento della
gente di mare e di diritto al lavoro dei disabili”;

dell’art.
6;

dell’art.
7, lettere b), c), d), e), ed f);

dell’art.
8, comma 1, limitatamente alle parole: “ed in quelle speciali”.

* * *

Queste
le premesse al presente Regolamento:

“Visto
l’articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto
l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto
l’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n.
112-bis, e successive modificazioni;

Vista
la legge 10 gennaio 1935, n. 112;

Vista
la legge 29 aprile 1949, n. 264;

Vista
la legge 11 gennaio 1979, n. 12;

Vista
la legge 28 febbraio 1987, n. 56;

Vista
la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

Visto
il decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista
la legge 31 dicembre 1996, n. 675;

Visto
il decreto legislativo 26 maggio l997, n. 152;

Visto
il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto
il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Vista
la legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403;

Visto
il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 22 marzo 2000;

Sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e
le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisito
il parere del Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo
31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;

Udito
il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nell’adunanza del 24 gennaio 2000;

Acquisito
il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;

Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 9 giugno 2000;

Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per
la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari
regionali, per le politiche comunitarie, del lavoro e della
previdenza sociale e dell’interno;
E
m a n a …”

Redazione

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