La Circolare n. 19/2001

Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione Generale Rapporti
di Lavoro – Div.IV –

Circolare
del 2 febbraio 2001 n. 19/2001 n.
2086
prot.

Oggetto:

Cessata
operatività dell’art. 59 bis del d.leg.vo n. 29/93 per
effetto dell’entrata in vigore della disciplina collettiva in
materia di conciliazione ed arbitrato (CCNQ del 23 gennaio 2001)”
 

  

   
Il 31 gennaio è entrato in vigore il Contratto Collettivo
Nazionale Quadro (CCNQ) in materia di procedure di conciliazione ed
arbitrato delle controversie individuali di lavoro nel settore del
lavoro pubblico contrattualizzato, definitivamente sottoscritto il 23
gennaio 2001 tra ARAN e OO.SS.LL..
    L’accordo
collettivo, all’art. 6, contiene l’espressa previsione
delle modalità con le quali possono essere impugnate le
sanzioni disciplinari.
    Si è così
determinata la cessazione dell’operatività dell’art.
59 bis del d.leg.vo n. 29/93 – come aggiunto dall’art. 28
del d.leg.vo n. 80/1998- la cui eventuale applicabilità, con
la decorrenza prevista dal secondo comma dell’art. 28, era
condizionata proprio al presupposto della mancanza di
regolamentazione collettiva disciplinante "apposite procedure di
conciliazione ed arbitrato" finalizzate alla specifica
impugnazione.
    Conseguentemente dal 31.1.2001
l’impugnazione delle sanzioni disciplinari, mediante la
facoltativa promozione della procedura arbitrale, non è più
possibile davanti al Collegio di cui all’art. 69 bis.
Dalla medesima data al Collegio di conciliazione potrà essere
richiesto esclusivamente l’espletamento del tentativo
obbligatorio di conciliazione. Il destinatario della sanzione
disciplinare potrebbe avervi interesse nel caso non intendesse
promuovere la procedura arbitrale –da attivare secondo le
modalità fissate dal CCNQ-, ad esempio nell’ipotesi che
preferisse praticare la via, alternativa a quella arbitrale,
dell’impugnazione in sede giudiziaria.
    Si
richiama l’attenzione sulla necessità di svolgere
l’opportuna azione informativa nei confronti degli interessati
ogniqualvolta si presentasse un margine di incertezza sull’esatta
ed appropriata qualificazione della richiesta, avente ad oggetto
l’impugnazione di una sanzione disciplinare, presentata ai sensi
dell’art. 69 bis.
    Per evitare
equivoci, si precisa che andrà comunque ricevuta anche la
richiesta impropriamente presentata, non potendosi escludere una sua
possibile rilevanza (ai fini per esempio di un’ eventuale
rimessione in termini).
    Per gli eventuali
problemi di transizione dalla disciplina previgente a quella
collettiva, occorre, a parere dello scrivente, considerare le
specifiche caratteristiche della prima.
   
Anteriormente al 31.1.2001 e in presenza del relativo presupposto di
applicabilità, l’art. 59 bis prescriveva che la
promozione della procedura di conciliazione ed arbitrato per
l’impugnazione delle sanzioni disciplinari avvenisse "con
le modalità dell’art. 7, commi 6 e 7, della legge 30
maggio 1970, numero 300".
    Sulla base di
tale constatazione, a parere dello scrivente, bisogna accordare
rilievo decisivo al termine previsto dal comma 7 dell’art. 7 L.
300/1970. Se il termine è spirato anteriormente al 31.1.2001,
allora gli effetti da ricollegarsi alla richiesta iniziale e alla
relativa procedura restano interamente regolati dalla disciplina
previgente al 31.1.2001. In caso contrario, nell’eventualità
cioè che il predetto termine venga a scadere successivamente
al 30.1.2001, la disciplina applicabile è costituita da quella
collettiva.
    Per la precisione, in tale ultima
eventualità, potrà determinarsi una delle seguenti
ipotesi:


  1. l’Amministrazione riscontra l’invito rivoltole dalla DPL
    (ai sensi dell’at. 7, comma 7) provvedendo alla designazione o
    comunque manifestando la volontà di aderire alla richiesta di
    arbitrato proveniente dal lavoratore;


  2. l’Amministrazione non dà alcun riscontro all’invito
    rivoltole.

   
Nel primo caso il comportamento della PA costituisce espressa
accettazione della richiesta di arbitrato. La DPL ne dà atto
espressamente avvertendo formalmente le parti che per effetto della
sopravvenuta entrata in vigore del CCNQ la procedura deve svolgersi
in conformità alla disciplina ivi fissata. Al fine di
agevolare l’ulteriore corso della procedura informa le parti
sulla specifica previsione di cui all’art. 6 del CCNQ,
illustrandone il contenuto e rendendosi disponibile per ogni
chiarimento sulla regolamentazione collettiva di cui lo scrivente ha
fornito una sintetica descrizione con la circolare n. 18 del
30.1.2001. Ovviamente la DPL, una volta compiuta tale attività,
si asterrà dal convocare le parti e da qualsiasi ulteriore
iniziativa diversa da quella informativa.
    Nella
seconda ipotesi (scadenza del termine senza che la PA abbia in alcun
modo riscontrato l’invito rivoltole), la DPL non ha alcun
provvedimento da adottare.
    Comunque appare
opportuno che, in ogni caso di pendenza del termine in questione, la
DPL informi con immediatezza le parti delle indicazioni ricevute con
la presente, fornendo tutti i chiarimenti utili sulla disciplina
collettiva di recente introduzione. In particolare sottolineerà
che il comma 2 dell’art. 6 dell’accordo collettivo prevede
che "in via sperimentale e fino alla scadenza del presente
accordo, la richiesta di ricorso all’arbitro unico è
vincolante per la p.a., salvo che l’impugnazione abbia per
oggetto una sanzione risolutiva del rapporto, e soltanto il
ricorrente, in caso di mancato accordo sulla designazione
dell’arbitro, ha facoltà di rinunciare all’espletamento
della procedura". 

                                                                                 
IL DIRETTORE
GENERALE
                                                                                     
firmato
M. T. Ferraro

Redazione

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