Ordinanza
Ministeriale 2 gennaio 2001 n. 1
(GU 20.2.01 4°
serie speciale n. 15)
Prot n. D1/ 015
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la legge 3 maggio 1999 n. 124 ed in
particolare l’art. 2, comma 4;
Vista l’O.M. n.153 del 15.6.1999, pubblicata
nella gazzetta ufficiale, IV serie speciale, n. 57 del 20 luglio
1999, con la quale è stata indetta la sessione riservata di
esami, preceduta dalla frequenza di un corso, finalizzata,
rispettivamente, al conseguimento dell’abilitazione
all’insegnamento nella scuola materna o nelle scuole ed istituti
di istruzione secondaria ed artistica, ovvero dell’idoneità
per gli insegnanti di scuola elementare, per gli insegnanti tecnico
pratici, per gli insegnanti di arte applicata e per il personale
educativo delle istituzioni educative.
Vista l’O.M. n. 202 del 6 agosto 1999,
pubblicata nella gazzetta ufficiale, IV serie speciale, n. 79 del 5
ottobre 1999; con la quale è stata indetta sessione riservata
di esami finalizzata al conseguimento dell’abilitazione
all’insegnamento di strumento musicale nella scuola media
Vista l’O.M. n.33 del 7 febbraio 2000; ,
pubblicata nella gazzetta ufficiale, IV serie speciale, n. 25 del 28
marzo 2000, concernente integrazioni e modificazioni all’ordinanza
n.153 del 15 giugno 1999;
Vista la legge 27 ottobre 2000 n. 306, pubblicata
nella gazzetta ufficiale , serie generale n. 253 del 28 ottobre 2000,
con la quale è stato convertito in legge con modificazioni il
decreto legge 28 agosto n. 240 recante disposizioni urgenti per
l’avvio dell’anno scolastico 2000-2001;
Visto l’art. 6 bis della predetta legge;
ORDINA
Art. 1
Riapertura termini di partecipazione
alle sessioni riservate
1. In applicazione delle disposizioni contenute
nell’art. 6 bis della legge 27 ottobre 2000, n. 306, sono
ammessi a partecipare alle sessioni riservate di esami di cui
all’art. 2, comma 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124, coloro che
hanno maturato i requisiti di servizio previsti dal medesimo comma 4,
entro il 27 aprile 2000.
2. Fermo restando il possesso di tutti gli altri
requisiti previsti dalla O.M. n. 153/1999 come integrata dall’O.M.
n. 33/2000, i limiti temporali di maturazione del servizio previsto
dall’art. 2, comma 4, della legge n. 124/1999 debbono intendersi
pertanto fissati in almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l’anno
scolastico 1989/90 ed il 27 aprile 2000, di cui almeno 180 giorni a
decorrere dall’anno scolastico 1994/1995.
Art. 2
Destinatari
1. Hanno titolo a presentare domanda di
partecipazione a tale sessione di esame, previa frequenza ai corsi da
attivare secondo le modalità previste dalla O.M. n. 153/99,
come integrata dalla O.M. n. 33/2000, tutti coloro che abbiano
maturato il requisito di servizio entro il termine prescritto dal
precedente art. 1 e siano in possesso, alla stessa data, del titolo
di studio valido per l’ammissione al corso per il conseguimento
dell’abilitazione o della idoneità richiesta.
2. Sono altresì ammessi a partecipare sia
coloro che, pur avendo a suo tempo maturato il requisito del servizio
nei termini fissati dall’art. 2, 4° comma della legge n.
124/99, non abbiano presentato alcuna domanda di partecipazione alle
sessioni riservate indette con O.M. n. 153/99 e O.M. 33/2000, sia
coloro che avendo presentato domanda, siano stati ammessi alla
sessione riservata, ma non abbiano frequentato i corsi.
3. A coloro che , ammessi ai corsi, abbiano
frequentato totalmente o parzialmente i corsi medesimi, ma non hanno
sostenuto gli esami finali, sarà riconosciuto, previa domanda
da presentare entro i termini di scadenza indicati nell’art. 4,
rispettivamente, il diritto di essere ammessi a sostenere gli esami
finale nei corsi da attivare ai sensi della presente O.M., ovvero un
credito formativo da far valere nei medesimi corsi.
4. In nessun caso può essere ammesso il
personale che ha già partecipato ai corsi per il conseguimento
dell’abilitazione o l’idoneità attivati ai sensi
delle ordinanze ministeriali indicate al comma precedente ed ha
sostenuto l’esame finale.
Art. 3
Disposizioni
specifiche per il personale che ha frequentato senza titolo le
precedenti sessioni riservate
1. Coloro che, non avendo maturato i titoli di
servizio e di studio nei termini indicati dall’art. 2, 4°
comma della legge n. 124/99, siano stati ammessi con riserva a
frequentare i corsi attivati ai sensi delle OO.MM. n. 153/99 e n.
33/2000 e abbiano superato gli esami finali e si trovino attualmente
nelle condizioni di ammissibilità previste dall’art. 2,
1° comma della presente ordinanza, possono ottenere, previa
domanda da presentare entro i termini di scadenza indicati nell’art.
4 lo scioglimento delle riserve ovvero, qualora esclusi con
provvedimenti definitivi, la revoca del provvedimento di esclusione
dal corso adottato con decreto ministeriale. Nei confronti del
personale che al momento della pubblicazione della presente O.M. stia
ancora frequentando con riserva i corsi di cui trattasi, sarà
consentito il proseguimento della frequenza e l’ammissione agli
esami finali. Lo scioglimento della riserva sarà disposto con
effetto dal momento della conclusione della sessione riservata di
esami di cui alla presente O.M.
Art. 4
Domande
di partecipazione
1. La domanda di partecipazione ai corsi per il
conseguimento della abilitazione o idoneità dovrà
essere presentata per la frequenza di un solo corso e per una sola
provincia, pena l’esclusione, entro 30 giorni, dalla
pubblicazione della presente O.M. sulla Gazzetta Ufficiale,
utilizzando gli allegati modelli.
2. Restano confermate, per quanto compatibili, le
disposizioni contenute nelle ordinanze ministeriali 153/99 e 33/2000,
ad eccezione di quelle riguardanti i limiti temporali per la
maturazione del requisito del servizio.
Art. 5
Criteri
per l’inserimento nelle graduatorie permanenti
1. Il personale di cui alla presente O.M. è
inserito a domanda, previa regolare frequenza al corso e superamento
dell’esame finale, nelle graduatorie permanenti al momento della
integrazione delle stesse da effettuarsi, secondo le disposizioni
previste dall’art. 4, del Regolamento adottato con D.M. 27 marzo
2000, in esito all’espletamento dei concorsi a cattedre per
titoli ed esami banditi nel 1999, nel medesimo scaglione di coloro
che superano i predetti concorsi. Coloro che conseguono
l’abilitazione o l’idoneità per classi di concorso
per cui non sono stati bandite le relative procedure concorsuali,
saranno inseriti in uno scaglione immediatamente successivo
all’ultimo costituito per effetto dell’espletamento delle
procedure indette con D.M. n.146/2000.
Art. 6
Disposizioni
specifiche per la classe 77/A – Strumento musicale
1. Per la classe 77/A, sono ammessi alla sessione
riservata di esami finalizzati al conseguimento dell’abilitazione
all’insegnamento di strumento musicale nella scuola media, i
candidati sprovvisti di abilitazione in educazione musicale o in
strumento musicale, che abbiano prestato servizio di insegnamento di
strumento nei corsi ad indirizzo musicale nella scuola media, con il
possesso del prescritto titolo di studio, per almeno 360 giorni,
entro il termine indicato dal precedente articolo 1 e non abbiano
partecipato alla sessione riservata di esami indetta con O.M. n. 202
del 6 agosto 1999.
2. Sono ammessi, altresì, coloro che pur
avendo maturato il predetto requisito del servizio nei termini
fissati dall’art. 2, comma 4, della legge n. 124/99, non hanno
presentato alcuna domanda di ammissione alla sessione riservata di
esame indetta con O.M. n. 202 del 6 agosto 2000, ovvero coloro che,
seppur ammessi agli esami, non hanno sostenuto la prova.
3. Restano confermate le disposizioni contenute
nella O.M. n. 202 del 6 agosto 1999 e, per quanto concerne le nomine
riguardanti le commissioni d’esame e le prove d’esame si
richiamano le specifiche disposizioni contenute negli artt. 6 e 7
della predetta O.M..
4. Il termine di presentazione delle domande di
partecipazione alla sessione di esame è fissato all’art.
4 della presente O.M..
5. Il personale che consegue l’abilitazione ai
sensi della presente O.M. potrà essere inserito, a domanda,
secondo la procedura di cui all’art. 7 del Regolamento approvato
con D.M. 27 marzo 2000, nelle graduatorie permanenti, già
compilate ai sensi del menzionato art. 7, in una fascia successiva a
quella esistente, con il punteggio spettante sulla base della tabella
di valutazione dei titoli allegata al predetto D.M. (all. B).
6. Potrà, altresì, essere inserito a
domanda nelle graduatorie permanenti di cui al comma 5 del presente
articolo il personale abilitato all’insegnamento di educazione
musicale nella scuola media, purché in possesso del requisito
del servizio specificato nel precedente comma 1.
Art. 7
Norme
finali
1. Per tutto quanto non previsto dalla presente O.M.
si richiamano le disposizioni impartite con le OO.MM. nn.153/1999 e
33/2000 riguardanti il personale docente ed educativo e la O.M. n.
202 del 6 agosto 1999 che disciplina la sessione riservata di esami,
finalizzata ad conseguimento della abilitazione di strumento musicale
nella scuola media.
La presente Ordinanza sarà inviata alla Corte
dei Conti per la registrazione.