In
vigore dal 30 marzo le nuove regole sullo stato civile. Entra infatti
in vigore, trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta, il
DPR 3 novembre 20000 n. 396, recante il nuovo regolamento sullo stato
civile, in sostituzione delle norme del 1939. Con circolare del 26
marzo 2001, il Ministero dell’Interno fornisce chiarimenti
esplicativi sulle norme contenute nel regolamento.
La
novità più rilevante che tale decreto introduce è
il trasferimento di tutte le competenze in materia di stato civile
dal Ministero della Giustizia al Ministero dell’Interno.
In
particolare, al Ministero dell’Interno spetta:
–
impartire istruzioni agli ufficiali di stato civile (art. 9);
–
disciplinare e organizzare i corsi di abilitazione alla funzione di
ufficiale dello stato civile (art. 4);
–
adottare i decreti di concessione di cambiamento di cognome o
aggiunta di altro cognome (art. 88).
Alle
Prefetture, cui l’art. 235 del decreto lgs.vo 18.2.98, n. 51 ha già
trasferito la competenza in materia di verificazione e vidimazione
dei registri di stato civile, spetta:
-esercitare
la vigilanza sugli uffici dello stato civile (art. 9);
-ricevere,
istruire e fornire il parere sulla domanda di cambiamento o aggiunta
di cognome (art. 85);
-adottare
i decreti di concessione di cambiamento del nome o aggiunta di altro
nome o cambiamento del cognome perché ridicolo o vergognoso o
perché rivela l’origine naturale (art. 89);
-verificare,
almeno con cadenza annuale, la regolarità della tenuta degli
atti di stato civile (art. 104).