La legge quadro

Parlamento
Italiano

Legge 22 febbraio
2001 n. 36

Oggetto:

Legge
quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici

(G.U. 7.3.2001 n.
55)


Art
1
Finalità
della legge

1. La presente
legge ha lo scopo di dettare i principi fondamentali diretti a:
a)
assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e
della popolazione dagli effetti dell’esposizione a determinati
livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e
nel rispetto dell’articolo 32 della Costituzione;
b) promuovere la
ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine
e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del
principio di precauzione di cui all’articolo 174, paragrafo 2, del
trattato istitutivo dell’Unione Europea;
c) assicurare la tutela
dell’ambiente e del paesaggio e promuovere l’innovazione tecnologica
e le azioni di risanamento volte a minimizzare l’intensita’ e gli
effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le
migliori tecnologie disponibili.

2. Le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono alle finalita’ della presente legge nell’ambito delle
competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative
norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi
ordinamenti.

Art. 2
Ambito
di applicazione

1. La presente
legge ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per
usi civili, militari e delle forze di polizia, che possano comportare
l’esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese
tra 0 Hz e 300 GHz. In particolare, la presente legge si applica agli
elettrodotti ed agli impianti radioelettrici compresi gli impianti
per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione.

2. Le
disposizioni della presente legge non si applicano nei casi di
esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici. Agli
apparecchi ed ai dispositivi di uso domestico, individuale e
lavorativo si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli
articoli 10 e 12 della presente legge.

3. Nei riguardi
delle Forze armate e delle Forze di polizia le norme della presente
legge sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze al
servizio espletato, individuate con il decreto di cui all’articolo 4,
comma 2, lettera a).

4. Restano ferme
le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
attribuite dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari e tecnici
istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti
servizi sono competenti altresi’ per le aree riservate od operative e
per quelle che presentano analoghe esigenze individuate con il
decreto di cui al comma 3.

Art.
3
Definizioni

1. Ai fini
dell’applicazione della presente legge si assumono le seguenti
definizioni:
a) esposizione: è la condizione di una persona
soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti
di contatto, di origine artificiale;
b) limite di esposizione: è
il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico,
considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela
della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna
condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le
finalita’ di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a);
c) valore di
attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed
elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve
essere, superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi
adibiti a permanenze prolungate per le finalita’ di cui all’articolo
1, comma 1, lettere b) e c). Esso costituisce misura di cautela ai
fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve
essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;
d)
obiettivi di qualita’ sono:
1) i criteri localizzativi, gli
standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per
l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle
leggi regionali secondo le competenze definite dall’articolo 8;
2)
i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti
dallo Stato secondo le previsioni di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera a), ai fini della progressiva miticizzazione dell’esposizione
ai campi medesimi;
e) elettrodotto: è ]’insieme delle linee
elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione;
f)
esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: è ogni tipo di
esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro
specifica attivita’ lavorativa, sono esposti a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici;
g) esposizione della popolazione: è
ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici. ad eccezione dell’esposizione di cui alla lettera
f) e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;
h)
stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o piu’
trasmettitori, nonche’ ricevitori, o un insieme di trasmettitori e
ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in
una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione,
radiocomunicazione o radioastronomia;
i) impianto per telefonia
mobile: è la stazione radio di terra del servizio di telefonia
mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la
rete del servizio di telefonia mobile;
l) impianto fisso per
radiodiffusione: è la stazione di terra per il servizio di
radiodiffusione televisiva o radiofonica.

Art. 4
Funzioni
dello Stato

1. Lo Stato
esercita le funzioni relative:
a) alla determinazione dei limiti
di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di
qualita’, in quanto valori di campo come definiti dall’articolo 3,
comma 1, lettera d), numero 2), in considerazione del preminente
interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di’
normative omogenee in relazione alle finalita’ di cui all’articolo
1;
b) alla promozione di attivita’ di ricerca e di sperimentazione
tecnico-scientifica, nonche’ al coordinamento dell’attivita’ di
raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati, informando
annualmente il Parlamento su tale attivita’, in particolare il
Ministro della sanita’ promuove, avvalendosi di istituzioni pubbliche
e private senza fini di lucro, aventi comprovata esperienza nel campo
scientifico, un programma pluriennale di ricerca epidemilogica e di
cancerogenesi sperimentale, al fine di approfondire i rischi connessi
all’esposizione a campi elettromagnetici a bassa e alta frequenza;
c)
all’istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili
dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone
territoriali interessate, al fine di rilevare i livelli di campo
presenti nell’ambiente;
d) alla determinazione dei criteri di
elaborazione dei piani di risanamento di cui all’articolo 9, comma 2,
con particolare riferimento alle priorita’ di intervento, ai tempi di
attuazione ed alle modalita’ di coordinamento delle attivita’
riguardanti piu’ regioni nonche’ alle migliori tecnologie disponibili
per quanto attiene alle implicazioni di carattere economico ed
impiantistico;
e) all’individuazione delle tecniche di misurazione
e di rilevamento dell’inquinamento elettromagnetico;
f) alla
realizzazione di accordi di programma con i gestori di elettrodotti
ovvero con i proprietari degli stessi o delle reti di trasmissione o
con coloro che ne abbiamo comunque la disponibilita’ nonche’ con gli
esercenti di impianti per emittenza radiotelevisiva e telefonia
mobile, al fine di promuovere tecnologie e tecniche di costruzione
degli impianti che consentano di minimizzare le emissioni
nell’ambiente e di tutelare il paesaggio;
g) alla definizione dei
tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;
h)
alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di
rispetto per gli elettrodotti; all’interno di tali fasce di rispetto
non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso
residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una
permanenza non inferiore a quattro ore.

2. I limiti di
esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualita’, le
tecniche di misurazione e rilevamento dell’inquinamento
elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto
per gli elettrodotti, di cui al comma 1, lettere a), e) e h), sono
stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge:
a) per la popolazione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanita’, sentiti il
Comitato di cui all’articolo 6 e le competenti Commissioni
parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all’articolo 9 del decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281, di
seguito denominata “Conferenza unificata”;
b) per i
lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le disposizioni previste
dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro della sanita’, sentiti i Ministri
dell’ambiente e del lavoro e della previdenza sociale, il Comitato di
cui all’articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa
intesa in sede di Conferenza unificata. Il medesimo decreto
disciplina, altresi’, il regime di sorveglianza medica sulle
lavoratrici e sui lavoratori professionalmente esposti.

3. Qualora entro
il termine previsto dal comma 2 non siano state raggiunte le intese
in sede di Conferenza unificata, il Presidente del Consiglio dei
ministri entro i trenta giorni successivi adotta i decreti di cui al
comma 2, lettere a) e b).

4. Alla
determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento,
ai sensi del comma 1, lettera d), si provvede, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell’ambiente, sentiti il Comitato di cui all’articolo 6 e
la Conferenza unificata.

5. Le regioni
adeguano la propria legislazione ai limiti di esposizione, ai valori
di attenzione e, limitatamente alla definizione di’ cui all’articolo
3, comma 1, lettera d), numero 2), agli obiettivi di qualita’
previsti dai decreti di cui al comma 2 del presente articolo.

6. Per le
finalita’ di cui al presente articolo è autorizzata la spesa
di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per
le attivita’ di cui al comma 1, lettera b), di lire 2.000 milioni
annue a decorrere dall’anno 2001 per le attivita’ di cui al comma 1,
lettera c), e di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2001,
2002 e 2003 per la realizzazione degli accordi di programma di cui al
comma 1, lettera f), nonche’ per gli ulteriori accordi di programma
di cui agli articoli 12 e 13.

Art. 5
Misure
di tutela dell’ambiente e del paesaggio. Procedimento di
autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di elettrodotti

1. Al fine di
tutelare l’ambiente e il paesaggio, con apposito regolamento
adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 29, comma 2, lettera g), del
decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 112, su proposta dei Ministri
dei lavori pubblici e per i beni e le attivita’ culturali, previo
parere del Comitato di cui all’articolo 6 e sentite le competenti
Commissioni parlamentari, sono adottate misure specifiche relative
alle caratteristiche tecniche degli impianti e alla localizzazione
dei tracciati per la progettazione, la costruzione e la modifica di
elettrodotti e di impianti per telefonia mobile e radiodiffusione.
Con lo stesso regolamento vengono indicate le particolari misure atte
ad evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici e possono
essere adottate ulteriori misure specifiche per la progettazione, la
costruzione e la modifica di elettrodotti nelle aree soggette a
vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonche’ da strumenti di
pianificazione territoriale ed urbanistica, a tutela degli interessi
storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici e
ambientali, fermo restando quanto disposto dal testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali,
approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e fermo
restando il rispetto dei predetti vincoli e strumenti di
pianificazione.

2. Con il
medesimo regolamento di cui al comma 1 sono adottate misure di
contenimento del rischio elettrico degli impianti di cui allo stesso
comma 1, ed in particolare del rischio di elettrolocuzione e di
collisione dell’avifauna.

3. Con il
medesimo regolamento di cui al comma 1 è definita una nuova
disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e
all’esercizio degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, in
modo da assicurare il rispetto dei principi della presente legge,
ferme restando le vigenti disposizioni in materia di valutazione di
impatto ambientale. Tale disciplina si conforma inoltre ai seguenti
criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti
amministrativi;
b) individuazione delle tipologie di’
infrastrutture a minore impatto ambientale, paesaggistico e sulla
salute dei cittadini;
c) concertazione con le regioni e gli enti
locali interessati nell’ambito dei procedimenti amministrativi di
definizione dei tracciati;
d) individuazione delle responsabilita’
e delle procedure di verifica e controllo;
e) riordino delle
procedure relative alle servitu’ di elettrodotto e ai relativi
indennizzi;
f) valutazione preventiva dei campi elettromagnetici
preesistenti.

4. Le norme,
anche di legge, che disciplinano i procedimenti indicati al comma 3,
individuate dal regolamento di cui al medesimo comma, sono abrogate
con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamento medesimo.

Art. 6
Comitato
interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento
elettromagnetico

1. E’ istituito
il Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione
dell’inquinamento elettromagnetico, di seguito denominato “Comitato”.

2. Il Comitato è
presieduto dal Ministro dell’ambiente o dal Sottosegretario
all’ambiente delegato, ed è composto altresi’ dai Ministri, o
dai Sottosegretari delegati, della sanita’, dell’universita’ e della
ricerca scientifica e tecnologica, dei lavoro e della previdenza
sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
dei lavori pubblici, dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, per i beni e le attivita’ culturali, dei trasporti
e della navigazione, delle comunicazioni, della difesa e
dell’interno.

3. E Comitato
svolge le attivita’ di’ cui agli articoli 4, comma 1, lettere b) ed
f), 12, comma 2, e 13.

4. Il Comitato
esprime i pareri di cui agli articoli 4, comma 2, lettere a) e b), 4,
comma 4, 5, comma 1, e 12, comma 1.

5. Il Comitato
svolge funzioni di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla
presente legge e predispone una relazione annuale al Parlamento sulla
sua attuazione.

6. Il Comitato si
avvale del contributo, che viene reso a titolo gratuito, di enti,
agenzie, istituti ed organismi, aventi natura pubblica e competenze
specifiche nelle diverse materie di interesse della presente legge.

7. Per
l’istituzione e il funzionamento del Comitato è autorizzata la
spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall’anno 2001.

Art. 7
Catasto
nazionale

1. Il catasto
nazionale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), è
costituito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, dal Ministro dell’ambiente, sentiti il Ministro
della sanita’ ed il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, nell’ambito del sistema informativo e di
monitoraggio di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 4 giugno 1997, n. 335. Il catasto nazionale opera in
coordinamento con i catasti regionali di cui all’articolo 8, comma 1,
lettera d). Le modalita’ di inserimento dei dati sono definite dal
Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro delle
comunicazioni, per quanto riguarda l’inserimento dei dati relativi a
sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature
radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, con il Ministro
dei lavori pubblici e con il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, per quanto riguarda l’inserimento dei dati relativi
agli elettrodotti, con il Ministro dei trasporti e della navigazione,
per quanto riguarda l’inserimento dei dati relativi agli impianti di
trasporto, e con i Ministri della difesa e dell’interno, per quanto
riguarda l’inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad
impianti, sistemi ed apparecchiature per usi militari e delle forze
di polizia.

Art.
8
Competenze
delle regioni, delle province e dei comuni

1. Sono di
competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei
valori di attenzione e degli obiettivi di qualita’ nonche’ dei
criteri e delle modalita’ fissati dallo Stato, fatte salve le
competenze dello Stato e delle autorita’ indipendenti:
a)
l’esercizio delle funzioni relative all’individuazione dei siti di
trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti
radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione, ai sensi della
legge 31 luglio 1997, n. 249, e nel rispetto del decreto di cui
all’articolo 4, comma 2, lettera a), e dei principi stabiliti dal
regolamento di cui all’articolo 5;
b) la definizione dei tracciati
degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, con la
previsione di fasce di rispetto secondo i parametri fissati ai sensi
dell’articolo 4 e dell’obbligo di segnalarle;
c) le modalita’ per
il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di
cui al presente articolo, in conformita’ a criteri di semplificazione
amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici preesistenti;
d) la realizzazione e la gestione,
in coordinamento con il catasto nazionale di cui all’articolo 4,
comma 1, lettera c), di un catasto delle sorgenti fisse dei campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i
livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento
alle condizioni di’ esposizione della popolazione;
e)
l’individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento
degli obiettivi di qualita’ di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
d), numero 1);
f) il concorso all’approfondimento delle conoscenze
scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare
quelli a lungo termine, derivanti dall’esposizione a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici.

2. Nell’esercizio
delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e c), le regioni si
attengono ai principi relativi alla tutela della salute pubblica,
alla compatibilita’ ambientale ed alle esigenze di tutela
dell’ambiente e del paesaggio.

3. In caso di
inadempienza delle regioni, si applica l’articolo 5 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

4. Le regioni,
nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze che
spettano alle province ed ai comuni, nel rispetto di quanto previsto
dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.

5. Le attivita’
di cui al comma 1, riguardanti aree interessate da installazioni
militari o appartenenti ad altri organi dello Stato con funzioni
attinenti all’ordine e alla sicurezza pubblica sono definite mediante
specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all’articolo 3
della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni.

6. I comuni
possono adottare un regolamento per assicurare il corretto
insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare
l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Art. 9
Piani
di risanamento

1. Entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo
4, comma 2, lettera a), la regione adotta, su proposta dei soggetti
gestori e sentiti i comuni interessati, un piano di risanamento al
fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di
ventiquattro mesi, gli impianti radioelettrici gia’ esistenti ai
limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di
qualita’ stabiliti secondo le norme della presente legge. Trascorsi
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
all’articolo 4, comma 2, lettera a), in caso di inerzia o
inadempienza dei gestori, il piano di risanamento è adottato
dalle regioni, sentiti i comuni e gli enti interessati, entro i
successivi tre mesi. Il piano, la cui realizzazione è
controllata dalle regioni, puo’ prevedere anche la delocalizzazione
degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla
pianificazione in materia, e degli impianti di diversa tipologia in
siti idonei. Il risanamento è effettuato con onere a carico
dei titolari degli impianti.

2. Entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo
4, comma 4, i gestori degli elettrodotti presentano una proposta di
piano di risanamento, al fine di assicurare la tutela della salute e
dell’ambiente. I proprietari di porzioni della rete di trasmissione
nazionale o coloro che comunque ne abbiano la disponibilita’ sono
tenuti a fornire tempestivamente al gestore della rete di
trasmissione nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore dei decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), le
proposte degli interventi di risanamento delle linee di competenza,
nonche’ tutte le informazioni necessarie ai fini della presentazione
della proposta di piano di risanamento. Il piano deve prevedere i
progetti che si intendono attuare allo scopo di rispettare i limiti
di esposizione e i valori di attenzione, nonchè di raggiungere
gli obiettivi di qualita’ stabiliti dal decreto di cui all’articolo
4, comma 2, lettera a). Esso deve indicare il programma cronologico
di attuazione, adeguandosi alle priorita’ stabilite dal citato
decreto, considerando comunque come prioritarie le situazioni
sottoposte a piu’ elevati livelli di inquinamento elettromagnetico,
in prossimita’ di destinazioni residenziali, scolastiche, sanitarie,
o comunque di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro
ore, con particolare riferimento alla tutela della popolazione
infantile. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), in caso di
inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento di cui al
primo periodo del comma 3 è proposto dalla regione entro i
successivi tre mesi.

3. Per gli
elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, la proposta di piano di
risanamento è presentata al Ministero dell’ambiente. Il piano
è approvato, con eventuali modifiche, integrazioni e
prescrizioni, entro sessanta giorni, dal Ministro dell’ambiente, di
concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e
dell’artigianato e dei lavori pubblici, sentiti il Ministro della
sanita’ e le regioni ed i comuni interessati. Per gli elettrodotti
con tensione non superiore a 150 kV, la proposta di piano di
risanamento è presentata alla regione, che approva il piano,
con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta
giorni, sentiti i comuni interessati. Trascorsi dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 4, comma 2,
lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano
di risanamento per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150
kV è adottato dalla regione, nei termini di cui al terzo
periodo del presente comma.

4. Il risanamento
degli elettrodotti deve essere completato entro dieci anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Entro il 31 dicembre 2004
ed entro il 31 dicembre 2008, deve essere comunque completato il
risanamento degli elettrodotti che non risultano conformi,
rispettivamente, ai limiti di cui all’articolo 4 ed alle condizioni
di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale
n.
104 del 6 maggio 1992, al fine dell’adeguamento ai limiti di
esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualita’
stabiliti ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a), della
presente legge. Il risanamento è effettuato con onere a carico
dei proprietari degli elettrodotti, come definiti ai sensi del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L’Autorita’ per l’energia
elettrica ed il gas, ai sensi dell’articolo 2, comma 12, della legge
14 novembre 1995, n. 481, determina, entro sessanta giorni
dall’approvazione del piano di risanamento, la valutazione dei costi
strettamente connessi all’attuazione degli interventi di risanamento
nonche’ i criteri, le modalita’ e le condizioni per il loro eventuale
recupero.

5. Ai fini della
concessione di contributi alle regioni per l’elaborazione dei piani
di risanamento, la realizzazione dei catasti regionali e l’esercizio
delle attivita’ di controllo e di monitoraggio, è autorizzata
la spesa massima di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall’anno
2001. Le somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni previste
dall’articolo 15, versate all’entrata del bilancio dello Stato, sono
riassegnate nella misura del 100 per cento, con decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad
apposite unita’ previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero dell’ambiente; tali somme sono destinate, sulla base di
criteri determinati dalla Conferenza unificata, alla concessione di
contributi alle regioni, ad integrazione delle risorse ad esse
assegnate ai sensi del primo periodo del presente comma, ai fini
dell’elaborazione dei piani di risanamento, della realizzazione dei
catasti regionali e dell’esercizio delle attivita’ di controllo e di
monitoraggio.

6. Il mancato
risanamento degli elettrodotti, delle stazioni e dei sistemi
radioelettrici, degli impianti per telefonia mobile e degli impianti
per radiodiffusione, secondo le prescrizioni del piano, dovuto ad
inerzia o inadempienza dei proprietari degli elettrodotti o di coloro
che ne abbiano comunque la disponibilita’, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 15, comporta il mancato riconoscimento da
parte del gestore della rete di trasmissione nazionale del canone di
utilizzo relativo alla linea non risanata e la disattivazione dei
suddetti impianti per un periodo fino a sei mesi, garantendo comunque
i diritti degli utenti all’erogazione del servizio di pubblica
utilita’. La disattivazione è disposta:
a) con
provvedimento del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentiti il Ministro
della sanita’ e del lavoro e della previdenza sociale nonche’ le
regioni interessate, per quanto riguarda gli elettrodotti con
tensione superiore a 150 kV;
b) con provvedimento del presidente
della giunta regionale per quanto riguarda gli elettrodotti con
tensione inferiore a 150 kV ed i sistemi radioelettrici, con
esclusione degli impianti per telefonia mobile e per radiodiffusione
e degli impianti per telefonia fissa nonche’ delle stazioni
radioelettriche per trasmissione di dati, la cui disattivazione è
disposta con provvedimento del Ministro delle comunicazioni che
assicura l’uniforme applicazione della disciplina sul territorio
nazionale.

7. Entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su ciascuna struttura di cui alle lettere e), h) ed l) del
comma 1 dell’articolo 3 deve essere applicata una etichetta
informativa ben visibile, riportante la tensione prodotta, i valori
di esposizione rintracciabili nella documentazione autorizzativa, i
limiti di esposizione ed i valori di attenzione prescritti dalle
leggi nazionali e regionali e le distanze di rispetto.

Art.
10
Educazione
ambientale

1. Il Ministro
dell’ambiente, di concerto con i Ministri della sanita’,
dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica e della
pubblica istruzione, promuove lo svolgimento di campagne di
informazione e di educazione ambientale ai sensi della legge 8 luglio
1986, n. 349. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 2.000
milioni annue a decorrere dall’anno 2001.

Art.
11
Partecipazione
al procedimento amministrativo

1. Ai
procedimenti di definizione dei tracciati degli elettrodotti, di cui
agli articoli 4 e 8, nonche’ ai procedimenti di adozione e
approvazione dei piani di risanamento di cui all’articolo 9, comma 2,
si applicano le disposizioni di cui al capo III della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla partecipazione al
procedimento amministrativo.

Art.
12
Apparecchiature
di uso domestico, individuale o lavorativo

1. Con decreto
del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della
sanita’, previo parere del Comitato e sentite le competenti
Commissioni parlamentari, sono stabilite, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto
anche degli orientamenti e degli atti dell’Unione europea in materia
di inquinamento elettromagnetico, tutela dei consumatori e istruzioni
per l’uso dei prodotti, le informazioni che i fabbricanti di
apparecchi e dispositivi, in particolare di uso domestico,
individuale o lavorativo, generanti campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti, ai lavoratori e
alle lavoratrici, mediante apposite etichettature o schede
informative. Le informazioni devono riguardare, in particolare, i
livelli di esposizione prodotti dall’apparecchio o dal dispositivo,
la distanza di utilizzo consigliata per ridurre l’esposizione al
campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico e le principali
prescrizioni di sicurezza. Con lo stesso decreto sono individuate le
tipologie di apparecchi e dispositivi per i quali non vi è
emissione di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, o per i
quali tali emissioni sono da ritenersi cosi basse da non richiedere
alcuna precauzione.

2. Il Comitato
promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con le
imprese produttrici di apparecchiature di uso domestico, individuale
o lavorativo, che producono campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che
consentano di minimizzare le emissioni.

Art. 13
Accordi
di programma per i servizi di trasporto pubblico

1. Il Ministro
dell’ambiente, su proposta del Comitato, promuove la realizzazione di
intese ed accordi di programma con i gestori di servizi di trasporto
pubblico che producono campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che
consentano di minimizzare le emissioni.

Art.
14
Controlli

1. Le
amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le
funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per
l’attuazione della presente legge, utilizzano le strutture delle
Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, di cui al
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. Restano ferme le competenze in
materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle
disposizioni vigenti.

2. Nelle regioni
in cui le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente non sono
ancora operanti, ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni
provinciali e comunali si avvalgono del supporto tecnico dell’Agenzia
nazionale per la protezione dell’ambiente, dei presidi multizonali di
prevenzione (PMP), dell’Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli ispettori territoriali del
Ministero delle comunicazioni, nel rispetto delle specifiche
competenze attribuite dalle disposizioni vigenti.

3. Il controllo
all’interno degli impianti fissi o mobili destinati alle attivita’
istituzionali delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili
del fuoco è disciplinato dalla specifica normativa di settore.
Resta fermo in particolare, quanto previsto per le forze armate e di
polizia dagli articoli 1, comma 2, e 23, comma 4, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

4. Il personale
incaricato dei controlli, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza
e di controllo, puo’ accedere agli impianti che costituiscono fonte
di emissioni elettromagnetiche e richiedere, in conformita’ alle
disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, i dati, le informazioni e i documenti necessari per
l’espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito
di documento di riconoscimento dell’ente di appartenenza.

Art.
15
Sanzioni

1. Salvo che il
fatto costituisca reato, chiunque nell’esercizio o nell’impiego di
una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i valori di
attenzione di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri previsti dall’articolo 4, comma 2, e ai decreti previsti
dall’articolo 16 è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 600 milioni. La
predetta sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso
di attuazione piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti ed
i tempi ivi previsti.

2. Salvo che il
fatto costituisca reato, la violazione delle misure di tutela di cui
all’articolo 5, comma 1, è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire
200 milioni. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

3. Salvo che il
fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono
irrogate dalle autorita’ competenti, sulla base degli accertamenti
effettuati dalle autorita’ abilitate ai controlli ai sensi
dell’articolo 14. Le autorita’ competenti all’irrogazione delle
sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dai decreti di cui
all’articolo 4, comma 2.

4. In caso di
inosservanza delle prescrizioni previste, ai fini della tutela
dell’ambiente e della salute, dall’autorizzazione, dalla concessione
o dalla licenza per l’installazione e l’esercizio degli impianti
disciplinati dalla presente legge, si applica la sanzione della
sospensione degli atti autorizzatori suddetti, da due a quattro mesi.
In caso di nuova infrazione l’atto autorizzatorio è revocato.

5. La sanzione di
cui al comma 4 è applicata dall’autorita’ competente in base
alle vigenti disposizioni a rilasciare l’atto autorizzatorio, sulla
base degli accertamenti effettuati dalle autorita’ abilitate ai
controlli.

6. L’inosservanza
del decreto di cui all’articolo 12, comma 1, è punita con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra lire
2 milioni e lire 600 milioni.

7. In riferimento
alle sanzioni previste nel presente articolo non è ammesso il
pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Art. 16
Regime
transitorio

1. Fino alla data
di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), si applicano, in
quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato
nella
Gazzetta
Ufficiale
n.
104 del 6 maggio 1992, e successive modificazioni, le disposizioni
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre
1995, pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale
n.
232 del 4 ottobre 1995, nonche’ le disposizioni del decreto del
Ministro dell’ambiente 10 settembre 1998, n. 381.

Art.
17
Copertura
finanziaria

1. All’onere
derivante dall’attuazione della presente legge, pari a lire 20.000
milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 si provvede:
a)
quanto a lire 7.000 milioni a decorrere dall’anno 2001, mediante
utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito
dell’unita’ previsionale di base di parte corrente “Fondo
speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
dell’ambiente;
b) quanto a lire 13.000 milioni per ciascuno degli
anni 2001, 2002 e 2003, mediante utilizzo delle proiezioni, per detti
anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di conto
capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero dell’ambiente.

2. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

Redazione

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