Guida pratica a cura dell’Ufficio Italiano brevetti e cambi

LA
TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Guida
pratica


INDICE –

BREVETTI
NAZIONALI

CHE
COSA È UN BREVETTO

CHE
COSA È UNA INVENZIONE

CHE
COSA È UN MODELLO DI UTILITÀ

CHE
COSA È UN MODELLO ORNAMENTALE

CHE
COSA È UNA NUOVA VARIETÀ VEGETALE

CHE
COSA È UNA TOPOGRAFIA DI PRODOTTO A SEMICONDUTTORI

REQUISITI
PER LA BREVETTABILITÀ

TITOLARITÀ
DEL BREVETTO

COME
SI OTTIENE UN BREVETTO

POSSIBILITÀ
DI RIVENDICARE UNA PRIORITÀ

NULLITÀ
E DECADENZA DEL BREVETTO

COME
SI BREVETTA UNA VARIETÀ VEGETALE

COME
SI REGISTRA UNA TOPOGRAFIA DI PRODOTTO A SEMICONDUTTORI

CHE
COSA È UN CERTIFICATO DI PROTEZIONE COMPLEMENTARE E COME SI
OTTIENE

TASSE
DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

BREVETTI
EUROPEI


DOMANDA INTERNAZIONALE DI BREVETTO (PCT)

CHE
COSA È UN BREVETTO EUROPEO

COME
SI OTTIENE UN BREVETTO EUROPEO

CHE
COSA È UNA DOMANDA INTERNAZIONALE DI BREVETTO (PCT)

COME
SI PRESENTA UNA DOMANDA INTERNAZIONALE DI BREVETTO (PCT)

TASSE
PER IL BREVETTO EUROPEO

TASSE
PER LA DOMANDA INTERNAZIONALE DI BREVETTO

MARCHI
NAZIONALI

CHE
COSA È UN MARCHIO D’IMPRESA

TITOLARITÀ
DEL MARCHIO

DIRITTI
DERIVANTI DALLA REGISTRAZIONE

REQUISITI
PER LA REGISTRAZIONE

COME
SI OTTIENE LA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO

POSSIBILITÀ
DI RIVENDICARE UNA PRIORITÀ

TASSE
DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

MARCHI
COMUNITARI E INTERNAZIONALI

CHE
COSA È UN MARCHIO COMUNITARIO

CHE
COSA È UN MARCHIO INTERNAZIONALE

TASSE
PER I MARCHI COMUNITARI

TASSE
PER I MARCHI INTERNAZIONALI

BREVETTI
NAZIONALI

CHE
COSA È UN BREVETTO

Il
brevetto è un titolo in forza del quale viene conferito un
monopolio temporaneo di sfruttamento sul trovato oggetto del brevetto
stesso consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, di disporne
e di farne oggetto di commercio, nonché di vietare a terzi di
produrlo, usarlo, metterlo in commercio, venderlo o importarlo.

Possono
costituire oggetto di brevetto:

le
invenzioni industriali;

i
modelli di utilità;

i
modelli ornamentali;

le
nuove varietà vegetali;

le
topografie di prodotto a semiconduttori (registrazione).

Il
monopolio decorre dalla data di presentazione della domanda e dura 20
anni per le invenzioni, 15 per i modelli ornamentali e 10 per i
modelli di utilità.

Per
le nuove varietà vegetali i diritti esclusivi inerenti al
brevetto durano 15 anni dalla concessione del brevetto stesso (30
anni nel caso di piante a fusto legnoso).

Per
le topografie di prodotti a semiconduttori i diritti esclusivi
ottenuti con la registrazione durano 10 anni dalla prima delle
seguenti date:

la
fine dell’anno civile in cui è avvenuto il primo
sfruttamento commerciale;

la
fine dell’anno civile in cui è stata presentata la
domanda.

CHE
COSA È UNA INVENZIONE

L’invenzione
è una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico,
atta ad essere realizzata ed applicata in campo industriale.

Essa
può riguardare un prodotto o un procedimento.

CHE
COSA È UN MODELLO DI UTILITÀ

Il
modello di utilità è un trovato che fornisce a macchine
o parti di esse, a strumenti, utensili od oggetti di uso in genere,
particolare efficacia o comodità di applicazione o d’impiego.

CHE
COSA È UN MODELLO ORNAMENTALE

Il
modello ornamentale è un trovato che conferisce ai prodotti
industriali uno speciale ornamento grazie ad una particolare forma o
combinazione di linee, colori o altri elementi.

CHE
COSA È UNA NUOVA VARIETÀ VEGETALE

La
nuova varietà vegetale è una varietà vegetale
nuova, omogenea, stabile e diversa da altre già esistenti..

CHE
COSA È UNA TOPOGRAFIA DI PRODOTTO A SEMICONDUTTORI

La
topografia di prodotto a semiconduttori è una serie di disegni
correlati, comunque fissati o codificati, rappresentanti lo schema
tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a
semiconduttori. In tale serie ciascuna immagine riproduce in tutto o
in parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio
qualsiasi della sua fabbricazione.

REQUISITI
PER LA BREVETTABILITÀ

I
requisiti per ottenere un brevetto d’invenzione sono:

novità:
il trovato non deve essere già compreso nello stato della
tecnica; per stato della tecnica si intende tutto ciò che è
stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all’estero, prima
della data del deposito della domanda di brevetto mediante
descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro
mezzo;

attività
inventiva: il trovato non deve risultare in modo evidente dallo stato
della tecnica per una persona esperta del ramo; tale requisito è
sostituito, nella caso di modello di utilità, dalla
“particolare efficacia o comodità di applicazione”
e, nel caso di modello ornamentale, dallo “speciale ornamento”;

applicazione
industriale: il trovato deve poter essere oggetto di fabbricazione e
utilizzo in campo industriale;

liceità:
il trovato non deve essere contrario all’ordine pubblico e al buon
costume.

Non
sono peraltro considerate invenzioni:

– le
scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici o per il
trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o
animale;

– i
piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per
gioco o per attività commerciali e i programmi per
elaboratori;

– le
presentazioni di informazioni;

– le
razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per
l’ottenimento delle stesse, a meno che non si tratti di procedimenti
microbiologici o di prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.

TITOLARITÀ
DEL BREVETTO

Il
diritto al brevetto spetta all’autore dell’invenzione o del modello o
ai suoi aventi causa.

Se
la realizzazione dell’idea è avvenuta nel corso di un rapporto
di lavoro dipendente, in cui l’attività inventiva è
prevista come oggetto del rapporto, e a tale scopo retribuita,
titolare del diritto di brevetto è il datore di lavoro, mentre
all’autore del ritrovato è riservato il diritto di
esserne riconosciuto autore; se peraltro pur essendoci rapporto di
lavoro, l’attività inventiva non è l’oggetto
di tale rapporto, il lavoratore-inventore ha diritto anche ad un equo
premio; se il trovato sia stato realizzato da un lavoratore
dipendente nel settore di attività dell’azienda, ma al di
fuori delle due ipotesi precedenti, il datore di lavoro ha solo un
diritto di prelazione.

COME
SI OTTIENE UN BREVETTO

La
domanda di brevetto deve essere redatta su apposito modulo e
depositata presso uno degli Uffici Provinciali dell’Industria, del
Commercio e dell’Artigianato (U.P.I.C.A.), ubicati presso le
Camere di Commercio, ovvero inviata a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, via Molise, 19
– 00187 Roma.

Alla
domanda devono essere allegati:

a)
nel caso delle invenzioni

– una
descrizione comprendente un breve riassunto, la descrizione vera e
propria, le rivendicazioni e i disegni;


l’attestazione di pagamento delle tasse di concessione governativa;

b)
nel caso dei modelli

– una
descrizione comprendente le rivendicazioni (facoltativa per i modelli
ornamentali);

– i
disegni, che possono essere sostituiti dalle riproduzioni
fotografiche o dai campioni;

– l’attestazione
di pagamento delle tasse di concessione governativa.

Ogni
domanda per invenzione o modello di utilità deve avere ad
oggetto un solo trovato ed è sottoposta per legge ad un
periodo di segretezza di 18 mesi, di cui i primi 90 giorni,
assolutamente inderogabili, riservati all’autorità militare
per verificare il proprio interesse sul trovato. Il titolare può
decidere di rendere anticipatamente accessibile al pubblico la sua
domanda, per cui, trascorsi i 90 giorni suddetti, ai quali non è
possibile rinunciare, la domanda diventa visibile.

Gli
aventi diritto residenti nel territorio dello Stato non possono
depositare direttamente all’estero alcuna domanda di brevetto senza
l’autorizzazione dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che deve
acquisire il parere dell’autorità militare, né prima
che sia trascorso il periodo di segretezza inderogabile di 90 giorni
dal deposito italiano.

Nel
caso di modelli ornamentali, con una stessa domanda può essere
richiesto il brevetto fino a 100 modelli o disegni, purché
destinati ad essere incorporati in oggetti inseriti nella medesima
classe della classifica internazionale, e non vi è alcun
periodo di segretezza.

Il
richiedente può presentare domanda personalmente ovvero
eleggere un rappresentante che, nel caso di invenzioni e modelli di
utilità, deve essere scelto tra i consulenti in proprietà
intellettuale, iscritti in apposito albo professionale tenuto
dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, o tra gli avvocati iscritti
nei rispettivi albi.

I
richiedenti residenti all’estero, qualora non intendano avvalersi di
un rappresentante, devono comunque eleggere un domicilio in Italia ai
fini dell’invio della corrispondenza.

La
legge consente a chi richiede un brevetto per invenzione industriale
di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di
utilità da far valere nel caso che la prima non sia accolta o
sia accolta solo parzialmente.

Le
domande vengono esaminate dall’Ufficio secondo l’ordine cronologico
al quale si può derogare solo in caso di vertenza giudiziaria
in atto, comprovata dalla relativa iscrizione in ruolo.

L’Ufficio
effettua un esame amministrativo ed un esame tecnico (non di novità)
al quale può seguire il rilascio del brevetto o una richiesta
interlocutoria, cui l’interessato deve rispondere entro 60 giorni
prorogabili fino a sei mesi.

Al
termine della fase interlocutoria l’Ufficio provvede al rilascio o al
rifiuto del brevetto.

Avverso
quest’ultimo provvedimento è ammesso ricorso alla Commissione
dei Ricorsi entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento.

La
Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell’ufficio,
prevista dall’art. 71 del R.D. 1127 del 29 giugno 1939, è
un organo di giurisdizione speciale al quale si applicano le norme
del diritto processuale civile. Tale Commissione, nominata con
decreto del Ministro dell’Industria, è composta di cinque
membri: tre scelti tra i magistrati, di grado non inferiore a quello
di consigliere di appello, di cui uno con funzioni di Presidente, e
due tra i professori universitari di materie giuridiche.

La
Commissione decide i ricorsi con sentenze contro le quali è
possibile proporre appello alla Corte Suprema di Cassazione per
motivi di legittimità.

POSSIBILITÀ
DI RIVENDICARE UNA PRIORITÀ

Chiunque
abbia depositato domanda di brevetto presso uno degli Stati aderenti
alla Convenzione di Parigi può presentare analoga domanda
presso un altro Stato aderente, ottenendo che la valutazione della
novità sia fatta alla data di presentazione della prima
domanda.

La
rivendicazione della priorità va effettuata contestualmente
alla domanda di brevetto o al massimo entro i due mesi successivi,
purché non si eccedano i dodici mesi dalla data di priorità
rivendicata, nel caso delle invenzioni e dei modelli di utilità,
e i sei mesi dalla stessa data nel caso dei modelli ornamentali.

Essa
deve contenere le indicazioni relative agli estremi del primo
deposito e la relativa documentazione, accompagnata da una traduzione
in lingua italiana; tale documentazione, qualora non sia depositata
insieme alla rivendicazione della priorità, deve essere
trasmessa entro sei mesi dal deposito della domanda.

NULLITÀ
E DECADENZA DEL BREVETTO

Il
brevetto è nullo se:

è
privo dei requisiti richiesti;

rientra
in una delle fattispecie espressamente escluse dalla brevettabilità;

la
descrizione non è sufficientemente chiara e completa;

l’oggetto
si estende oltre il contenuto della domanda iniziale;

il
titolare non aveva diritto ad ottenerlo.

Il
brevetto decade se:

non
vengono corrisposte le tasse entro i termini;

il
trovato non viene attuato, o viene attuato in misura insufficiente al
fabbisogno del Paese, entro due anni dalla concessione della prima
licenza obbligatoria.

COME
SI BREVETTA UNA VARIETÀ VEGETALE

La
domanda di brevetto per nuova varietà vegetale deve essere
depositata esclusivamente all’Ufficio Provinciale
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato di Roma
direttamente o a mezzo del servizio postale o con altro idoneo mezzo.

Essa
deve contenere:

– la
denominazione che il richiedente intende dare alla varietà
vegetale, conforme alle prescrizioni di legge;


ogni elemento utile ai fini dell’esame della domanda, oltre
agli altri documenti previsti per ogni tipo di invenzione;

– una
dichiarazione di novità e di eventuali diritti da parte di
terzi.

La
documentazione è accessibile al pubblico dopo 90 giorni dal
deposito della domanda; chiunque ne abbia interesse può
formulare osservazioni che vengono inoltrate al richiedente per
eventuali controdeduzioni.

Trascorsi
sei mesi dal deposito, o comunque quando la domanda è in
regola, ne viene trasmessa copia completa al Ministero delle Risorse
Agricole, Alimentari e Forestali che ha l’incarico di far
effettuare gli accertamenti tecnici in merito ai requisiti di
brevettabilità previsti dalla legge. L’esito di tali
accertamenti viene sottoposto al parere di una Commissione
interministeriale che esprime parere vincolante in ordine al rilascio
o al rifiuto del brevetto.

COME
SI REGISTRA UNA TOPOGRAFIA DI PRODOTTO A SEMICONDUTTORI

Per
“prodotto a semiconduttori” si intende un prodotto finito o
intermedio:

– consistente
in un insieme di materiali che comprende uno strato di materiale
semiconduttore;

– che
contiene uno o più strati composti di materiale conduttore,
isolante o semiconduttore, disposti secondo uno schema
tridimensionale prestabilito;

– destinato
a svolgere, esclusivamente o insieme ad altre funzioni, una funzione
elettronica.

Per
“topografia” di un prodotto a semiconduttori si intende una
serie di disegni correlati, comunque fissati o codificati,
rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si
compone un prodotto a semiconduttori, nella quale serie ciascuna
immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto a
semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione.

Possono
costituire oggetto di diritti esclusivi le topografie risultanti
dallo sforzo intellettuale creativo del loro autore, che non siano
comuni o familiari nell’ambito dell’industria dei prodotti
a semiconduttori.

Possono
costituire oggetto di diritti esclusivi anche le topografie
risultanti dalla combinazione di elementi comuni o familiari, purché
nell’insieme soddisfino ai requisiti di cui sopra.

La
tutela concessa alle topografie dei prodotti a semiconduttori non si
estende ai concetti, processi, sistemi, tecniche o informazioni
codificate, incorporati nelle topografie stesse.

Per
ottenere la registrazione di una topografia di prodotto a
semiconduttori è necessario corredare la domanda con:

– i
disegni e una documentazione che consenta l’identificazione
della topografia;

– una
dichiarazione attestante la data eventuale del primo atto di
sfruttamento commerciale;

– la
ricevuta di versamento delle tasse d’esame.

La
documentazione relativa a tali istanze diventa pubblica dal giorno
della registrazione a meno che il titolare non ne chieda il
differimento fino al primo sfruttamento commerciale e comunque per un
periodo non superiore ad un anno dalla registrazione.

CHE
COSA È UN CERTIFICATO DI PROTEZIONE COMPLEMENTARE E COME SI
OTTIENE

Il
certificato di protezione complementare è il titolo in forza
del quale si prolunga la durata dell’esclusiva brevettuale
limitatamente al prodotto medicinale o fitosanitario ottenuto dal
brevetto, al fine di far recuperare il tempo intercorso tra la data
della domanda di brevetto e l’autorizzazione all’immissione
in commercio del prodotto.

Esso
ha una validità, decorrente dal termine di scadenza del
brevetto, pari al periodo compreso tra la data della domanda di
brevetto e l’autorizzazione all’immissione in commercio del
prodotto detratti 5 anni, ma comunque non può avere durata
superiore a 5 anni.

Le
relative istanze devono essere inviate esclusivamente all’Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi entro e non oltre sei mesi dalla data del
primo decreto di autorizzazione all’immissione in commercio o,
qualora questo risalga ad una data antecedente la concessione del
brevetto, entro e non oltre sei mesi dalla concessione.

All’istanza
devono essere allegate:

– copia
del brevetto cui si fa riferimento con la dichiarazione del
richiedente che esso è ancora in vigore;


copia del decreto del Ministero della Sanità di
autorizzazione all’immissione in commercio del farmaco o del
fitosanitario;

– ricevuta
del versamento della tassa prescritta.

Qualora
la prima autorizzazione sia stata rilasciata in un altro Stato
dell’Unione Europea, oltre alla copia del decreto italiano
occorre consegnare anche la copia della Gazzetta Ufficiale di tale
Stato in cui è stata pubblicata la suddetta autorizzazione.

TASSE
DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

Il
pagamento delle tasse, secondo gli importi di seguito indicati, va
effettuato sul c.c.p. n. 00668004 intestato all’Ufficio del registro
per le tasse sulle concessioni governative – Roma.

I
residenti all’estero possono provvedere al suddetto pagamento
mediante vaglia postale internazionale intestato all’Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi.

Per
quanto concerne le invenzioni, all’atto della domanda devono essere
pagate le tasse relative alla domanda stessa ed alle prime tre
annualità; le successive annualità, fino al momento del
rilascio del brevetto, dovranno essere corrisposte entro 4 mesi dalla
data di tale rilascio; le successive tasse annuali dovranno essere
corrisposte in anticipo entro il mese corrispondente a quello in cui
è stata depositata la domanda. Trascorsi i termini sopra
indicati il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con
l’applicazione di una soprattassa.

Per
i modelli invece si deve corrispondere all’atto della domanda una
tassa quinquennale; le successive rate sono parimenti per periodi
quinquennali da corrispondere nei termini sopraindicati.

Gli
attestati di versamento di volta in volta effettuati dovranno essere
inviati ad uno degli Uffici Provinciali o direttamente all’Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi, Div. II, via Molise, 19 – 00187 Roma.

TABELLA
TASSE

(aggiornata
al 1997)

BREVETTI
PER INVENZIONI INDUSTRIALI E NUOVE VARIETÀ VEGETALI

Tassa
per la domanda e per la lettera d’incarico 80.000

Tassa
per la pubblicazione e stampa della descrizione,

riassunto
e tavole di disegno:

a) se
non superano complessivamente 10 pagg. 100.000

b) se
superano complessivamente 10 pagg.

ma
non 20 pagg. 150.000

c) se
superano complessivamente 20 pagg.

ma
non 50 pagg. 350.000

d) se
superano complessivamente 50 pagg.

ma
non 100 pagg. 700.000

e)
se superano complessivamente 100 pagg. 1.200.000

Tassa
per mantenere in vita il brevetto:

primo
anno 25.000

secondo
anno 50.000

terzo
anno 60.000

quarto
anno 70.000

quinto
anno 90.000

sesto
anno 130.000

settimo
anno 180.000

ottavo
anno 250.000

nono
anno 300.000

decimo
anno 350.000

undicesimo
anno 500.000

dodicesimo
anno 700.000

tredicesimo
anno 800.000

quattordicesimo
anno 900.000

quindicesimo
anno (e seguenti fino al 20°) 1.100.000

Soprattassa
per il ritardo nel pagamento delle tasse

annuali
(entro il semestre) 100.000

Tassa
per la trascrizione di atto di trasferimento o di

costituzione
di diritti di garanzia 120.000

Tassa
per la concessione delle licenze 2.700.000

BREVETTO
PER MODELLI DI UTILITÀ

Tassa
di domanda 50.000

Tassa
di concessione

a) se
pagata in una unica soluzione 1.000.000

b) se
pagata in due rate quinquennali:

-primo
quinquennio (all’atto del deposito) 500.000

-secondo
quinquennio 1.000.000

BREVETTO
PER MODELLI ORNAMENTALI

Tassa
di domanda 50.000

Tassa
di concessione per un modello o disegno:

a) se
pagata in una unica soluzione 1.000.000

b) se
pagata in tre rate quinquennali:

– primo
quinquennio (all’atto del deposito) 500.000


secondo quinquennio 600.000


terzo quinquennio 1.000.000

Tassa
di concessione per più modelli o disegni:

(per
un numero non superiore a 100)

a) se
pagata in una unica soluzione 2.000.000

b) se
pagata in tre rate quinquennali:


primo quinquennale (all’atto del deposito) 600.000


secondo quinquennio 1.000.000


terzo quinquennio 1.500.000

Tassa
annuale di concessione per un disegno tessile 100.000

Tassa
annuale di concessione per più disegni tessili 150.000

TOPOGRAFIE
DEI PRODOTTI A SEMICONDUTTORI

Tassa
di domanda 1.500.000

Tassa
per la registrazione 1.200.000

Tassa
per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione

di
diritti di garanzia 120.000

CERTIFICATI
DI PROTEZIONE COMPLEMENTARE

Tassa
di domanda 600.000

Tassa
per ciascun anno di mantenimento in vita del certificato 1.500.000

Tassa
per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione

di
diritti di garanzia 100.000

BREVETTI
EUROPEI

DOMANDA
INTERNAZIONALE DI BREVETTO (PCT)

CHE
COSA È UN BREVETTO EUROPEO

Il
brevetto europeo è un brevetto per invenzione industriale che
si ottiene a seguito di una procedura unificata di deposito, esame e
rilascio.

La
procedura di concessione prevede un’unica domanda, redatta in
una sola lingua (inglese, francese o tedesco) e permette di ottenere
un brevetto negli Stati membri dell’Organizzazione Europea dei
Brevetti designati dal richiedente.

Attualmente
questi Stati sono 18: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia,
Germania, Repubblica Ellenica, Irlanda, Italia, Liechtenstein,
Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Principato di Monaco, Regno
Unito, Spagna, Svezia, Svizzera.

I
brevetti europei conferiscono al titolare, negli Stati membri
designati, una volta espletata la procedura di convalida nazionale, i
medesimi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale ottenuto
negli stessi Stati.

Inoltre
è possibile chiedere la protezione conferita dal brevetto
europeo anche in altri Stati non membri che ne autorizzino
l’estensione sul loro territorio; ciò è
attualmente possibile per Albania, Lituania, Lettonia e Slovenia.

COME
SI OTTIENE UN BREVETTO EUROPEO

La
domanda di brevetto europeo può essere depositata (fatte salve
le disposizioni in materia di sicurezza nazionale) presso:

l’Ufficio
Europeo dei Brevetti, nelle sedi di Monaco di Baviera, L’Aia o
Berlino

oppure
presso:

gli
Uffici Brevetti nazionali degli Stati contraenti.

In
Italia le domande vanno presentate presso:

Ufficio
Provinciale dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato,
via Capitan Bavastro, 116 – 00154 Roma

oppure
inviate per posta (raccomandata con A.R) a:

Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi, via Molise, 19 – 00187 Roma

La
procedura per ottenere un brevetto europeo comprende due fasi
necessarie ed una terza eventuale:

1. – Deposito
della domanda

– Esame
delle condizioni formali

– Ricerca
delle anteriorità

– Pubblicazione,
dopo 18 mesi dal deposito della domanda del rapporto di ricerca.

Dalla
data di pubblicazione del rapporto di ricerca, il richiedente ha sei
mesi di tempo per decidere se proseguire o meno la procedura.

2. – Esame
di merito della domanda

– Concessione
del brevetto o rigetto della domanda.

Se
il brevetto viene concesso, il richiedente può iniziare le
procedure di convalida in tutti gli Stati da lui designati o solo in
alcuni di essi. Se la lingua del brevetto non è una lingua
ufficiale dello Stato designato, si dovrà provvedere al
deposito della relativa traduzione, pena la non validità del
brevetto in quello Stato.

La
validità del brevetto europeo è di venti anni a partire
dalla data di deposito della domanda europea.

3.
Entro nove mesi dalla data della concessione, qualsiasi terzo può
depositare un’opposizione contro un brevetto europeo, se ritiene
che esso non soddisfi le norme di merito. Tale opposizione è
valutata da un’apposita Divisione dell’Ufficio Europeo dei
brevetti; la decisione dell’Ufficio Europeo ha effetto in tutti
gli Stati designati.

E’
comunque possibile presentare ricorso contro tutte le decisioni dei
vari organi dell’Ufficio Europeo dei Brevetti.

Affinché
i brevetti europei concessi abbiano effetto in Italia, è
necessario che il titolare depositi, entro tre mesi dalla data di
rilascio, una traduzione in lingua italiana del testo del brevetto.
Le traduzioni vanno depositate presso uno qualsiasi degli
UU.PP.I.C.A.

Se
il titolare risiede all’estero, è necessario eleggere un
domicilio in Italia.

Le
tasse annuali “nazionali” di mantenimento in vita del
brevetto europeo sono esigibili anticipatamente a partire
dall’annualità successiva a quella in cui la concessione
del brevetto europeo è stata menzionata nel Bollettino
europeo, e devono essere pagate entro la fine del mese anniversario
del deposito della domanda di brevetto europeo.

Se
la prima tassa annuale “nazionale” è dovuta nei
quattro mesi successivi al mese in cui è stata pubblicata la
menzione della concessione può essere pagata entro detto
termine.

Trascorsi
i termini sopra indicati il pagamento è ammesso nei sei mesi
successivi con l’applicazione di una soprattassa. Il mancato
pagamento delle tasse nei termini è causa di decadenza del
brevetto.

Gli
importi delle tasse annuali sono gli stessi di quelli dei brevetti
per invenzioni. Il pagamento va effettuato sul c.c.p. n. 81016008 –
Roma. Le ricevute di versamento dovranno essere inviate ad uno degli
UU.PP.I.C.A. o direttamente all’UIBM.


CHE
COSA È UNA DOMANDA INTERNAZIONALE DI BREVETTO (PCT)

Il
PCT o Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (Patent
Cooperation Treaty) è un trattato multilaterale gestito
dall’OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà
Intellettuale) che ha sede a Ginevra.

La
procedura PCT facilita l’ottenimento di una protezione per le
proprie invenzioni negli Stati membri del Trattato che, al gennaio
1997, erano 89. Un’unica domanda internazionale ha gli stessi
effetti di una domanda nazionale per gli Stati designati; è
anche possibile effettuare una designazione di “brevetti
regionali” (cioè validi in un gruppo di Stati).
Attualmente le Organizzazioni regionali sono:

– l’OEB
(Organizzazione Europea dei Brevetti)

– l’ARIPO
(African Regional Industrial Property Organization)

– l’OAPI
(Organisation Africane pour la Propriété
Intellectuelle)

– l’EAPO
(Euroasian Patent Office)

Il
PCT non elimina la necessità di continuare singolarmente la
procedura per il rilascio in ogni Stato (o Organizzazione regionale)
designato, però ne facilita il proseguimento.

L’esame
formale, la ricerca documentale internazionale e (facoltativamente)
l’esame internazionale preliminare, sono effettuati una volta
sola per tutti i Paesi durante la fase internazionale della
procedura.

Il
rilascio del brevetto resta però di esclusiva competenza
dell’Ufficio nazionale (o regionale) designato. L’inizio di
questa “fase nazionale” è di norma differito sino al
20° mese (o 30° nel caso di richiesta dell’esame
preliminare) dalla data di priorità; questo differimento è
un apprezzabile vantaggio per valutare, con maggiori elementi di
giudizio, la convenienza a continuare o meno la procedura.

COME
SI PRESENTA UNA DOMANDA INTERNAZIONALE DI BREVETTO (PCT)

Le
domande PCT depositate in Italia o da residenti in Italia devono
essere redatte in una delle tre lingue ufficiali dell’OEB
(francese, inglese o tedesco).

Le
domande si possono presentare a:

Ö Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi – Divisione VII

(anche
tramite il servizio postale)

e,
nel caso di assenza di vincoli sulla sicurezza nazionale, anche a:

Ö OMPI
– Boite PCT

34,
chemin des Colombettes

CH
– 1211 Genève 20

oppure
a:

Ö Ufficio
Europeo dei Brevetti,

(sia
alla sede de L’Aia che a quella di Monaco di Baviera).

Ogni
domanda internazionale di brevetto è oggetto di una “ricerca
internazionale” svolta da un’amministrazione incaricata
(scelta fra gli Uffici brevetti particolarmente competenti). Per le
domande depositate da residenti in Italia, soltanto l’Ufficio
Europeo dei Brevetti è incaricato della ricerca
internazionale.

Il
risultato della ricerca delle anteriorità è presentato
in un “rapporto di ricerca internazionale” messo a
disposizione del richiedente entro 5 mesi dal deposito della domanda
PCT (10 mesi nel caso in cui non venga rivendicata alcuna priorità).
In esso si cita lo stato della tecnica che più si avvicina al
contenuto delle rivendicazioni della domanda; ciò permette di
valutare attentamente la possibilità di vedersi rilasciare un
brevetto nei vari paesi designati.

Si
può successivamente decidere di proseguire con la procedura
(anche modificando le rivendicazioni) oppure di ritirare la domanda
prima che questa venga pubblicata (18 mesi dalla priorità più
antica).

Il
sistema PCT offre inoltre la possibilità di effettuare (entro
19 mesi dalla data di priorità) un “esame preliminare
internazionale” che, basandosi sul rapporto di ricerca, esprime
un parere, non vincolante per l’Ufficio nazionale (o regionale)
che rilascia il brevetto, sulla brevettabilità dell’oggetto
delle rivendicazioni.

TASSE
PER IL BREVETTO EUROPEO

(principali
voci)

(in
lire italiane)

Tassa
deposito 624.000

Tassa
di ricerca europea 1.977.000

Tassa
di designazione per ciascuno Stato 364.000

Tassa
di esame 2.914.000

Tassa
di Estensione per ciascuno Stato aderente ma non contraente 208.000

Tassa
di concessione del brevetto europeo fino ad un massimo di 35 pagine

(ogni
pagina addizionale L. 20.800) 1.457.000

N.B.:
l’importo delle tasse per il brevetto europeo subirà una
diminuzione a partire dal 1° luglio 1997

TASSE
PER LA DOMANDA INTERNAZIONALE DI BREVETTO

(in
lire italiane)

Tassa
di trasmissione 60.000

Tassa
di ricerca internazionale 2.497.000

Tassa
di base fino a 30 pagine 953.000

Tassa
di designazione per ciascun brevetto nazionale o regionale richiesto
(importo corrispondente a 11 designazioni, ogni designazione oltre
l’11cesima non è soggetta a pagamento della tassa di
designazione) 2.552.000

Tassa
di trattamento per esame preliminare internazionale
(facoltativo) 295.000

Tassa
per esame preliminare internazionale (facoltativo) 3.122.000

MARCHI
NAZIONALI

CHE
COSA È UN MARCHIO D’IMPRESA

Il
marchio d’impresa è un segno distintivo che serve a
contraddistinguere i prodotti o servizi che un’impresa produce o
mette in commercio.


Possono
costituire marchi d’impresa i segni suscettibili di essere
rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi
di persona, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del
prodotto o della confezione di esso, o le combinazioni o le tonalità
cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i
servizi di una impresa da quelli di altre imprese.

TITOLARITÀ
DEL MARCHIO

Può
ottenere una registrazione per marchio d’impresa chi lo
utilizzi, o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o
commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria
impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso
con il suo consenso.

Non
può ottenere una registrazione per marchio d’impresa chi
abbia fatto la domanda in malafede.

Anche
le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei
comuni possono ottenere registrazioni di marchio.

Possono
essere richiesti anche marchi collettivi da parte di soggetti,
individuali o collettivi, che svolgano la funzione di garantire la
natura, la qualità o l’origine di determinati prodotti o
servizi; possono essere perciò usati da più persone che
si assoggettano all’osservanza di determinati standard di
qualità e ai relativi controlli.

I
marchi d’impresa sono concessi anche agli stranieri a condizioni
di reciprocità.

DIRITTI
DERIVANTI DALLA REGISTRAZIONE

Il
titolare del marchio registrato ha diritto di farne uso per
contraddistinguere i propri prodotti o servizi e di vietarne l’uso
da parte di altri per prodotti o servizi identici o affini.

I
diritti nascenti dalla registrazione del marchio durano dieci anni
dalla data di presentazione della domanda; la registrazione può
essere rinnovata per periodi decennali purché la domanda venga
presentata entro i dodici mesi precedenti la scadenza del decennio in
corso, o nei sei mesi successivi con l’applicazione di una
soprattassa.

REQUISITI
PER LA REGISTRAZIONE

Affinché
uno dei segni sopra indicati possa essere registrato come marchio è
necessario che esso abbia i seguenti requisiti:

£ novità:
è l’assenza sul mercato di prodotti o servizi
contraddistinti da segno uguale o simile. La novità peraltro
non difetta qualora il marchio precedente sia scaduto da oltre due
anni (tre se trattasi di un marchio collettivo) o sia decaduto per
non uso ultraquinquennale;

£
capacità distintiva: è la capacità di
distinguere un prodotto o servizio da quello di altri;

£ liceità:
è la conformità all’ordine pubblico e al buon
costume.

Non
possono costituire oggetto di registrazione segni specificatamente
individuati dalla legge quali ad esempio:

– gli
stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali
vigenti in materia, nei casi ed alle condizioni menzionati nelle
convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi
e stemmi che rivestano un interesse pubblico, a meno che l’autorità
competente non ne abbia autorizzato la registrazione;


i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla
provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei
prodotti o servizi;


i ritratti delle persone senza il consenso delle medesime, i nomi di
persona diversi da quello del richiedente, se il loro uso sia tale da
ledere la fama ed il decoro di chi ha il diritto di portare tali
nomi;


i segni identici o simili ad un segno già noto come ditta,
denominazione o ragione sociale, se da ciò possa determinarsi
un rischio di confusione per il pubblico a causa dell’affinità
di prodotti o servizi;


i segni come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna uguali
o simili ad un marchio registrato, per prodotti o servizi non affini,
ma che godano nello Stato di rinomanza;


i segni che possono costituire una violazione di un altrui diritto
d’autore, di proprietà industriale o di altro diritto
esclusivo;


i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di
prodotti o servizi o da indicazioni descrittive;

– i
segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta al prodotto dalla
natura;


i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi
costanti del commercio;


i nomi di persona se notori, i segni usati in campo artistico o
sportivo, le denominazioni e le sigle di manifestazioni e quelle di
enti ed associazioni non aventi finalità economiche nonché
gli emblemi caratteristici di questi, senza il consenso dell’avente
diritto;


i segni identici o simili al marchio registrato anteriormente nello
Stato o, se comunitario, dotato di una valida rivendicazione di
priorità, per prodotti o servizi non affini, se esso goda
nello Stato di rinomanza e se l’uso del segno senza giusto
motivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere
distintivo o dalla rinomanza del marchio o rechi pregiudizio allo
stesso.

COME
SI OTTIENE LA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO

Per
ottenere la registrazione di un marchio d’impresa occorre
presentare domanda redatta su apposito modulo e depositata presso uno
degli Uffici Provinciali dell’Industria, Commercio e Artigianato,
ubicati presso le Camere di Commercio (U.P.I.C.A.), ovvero inviata a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi.

Ad
essa dovranno essere allegati:

0 la
dichiarazione di protezione;

0 un
cartoncino formato 8 x 23 cm contenente l’elenco dei prodotti o
servizi da proteggere e l’esemplare del marchio;

0 n.
8 etichette a colori o in bianco e nero del marchio, se esso è
rispettivamente a colori o in bianco e nero;

0 l’attestazione
del versamento delle tasse di concessione governativa.

Nel
caso di domanda di registrazione di un marchio collettivo dovrà
essere allegata anche una copia del regolamento concernente l’uso
di tale marchio e i relativi controlli e sanzioni.

Per
la rinnovazione di un marchio senza alcuna variazione è
sufficiente la domanda e il pagamento delle tasse dovute.

POSSIBILITÀ
DI RIVENDICARE UNA PRIORITÀ

Anche
per i marchi è possibile rivendicare la priorità di un
deposito effettuato in uno dei paesi aderenti alla Convenzione di
Parigi, secondo le modalità previste per i modelli
ornamentali.

TASSE
DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

Le
tasse di concessione governativa per la registrazione di un marchio
sono corrisposte all’atto della domanda in un’unica
soluzione per l’intero decennio di validità, sul c.c.p.
n. 82618000.

Ai
fini della rinnovazione per successivi periodi decennali le relative
tasse devono invece essere corrisposte entro i dodici mesi precedenti
la scadenza del decennio in corso o entro i sei mesi successivi con
l’applicazione di una mora. Gli importi sono quelli indicati
nella tabella seguente.

MARCHIO

(in
lire italiane)

Primo
deposito (10 anni)

-Tassa
di registrazione comprensiva di una classe 150.000

-Per
ogni classe aggiunta 50.000

Rinnovazione
(10 anni)

-Tassa
di rinnovazione comprensiva di una classe 100.000

-Per
ogni classe aggiunta 50.000

MARCHIO
COLLETTIVO

(in
lire italiane)

Primo
deposito (10 anni) per una o più classi

-Tassa
di registrazione 500.000

Rinnovazione
(10 anni)

-Tassa
di rinnovazione per una o più classi 300.000

MARCHI
COMUNITARI E INTERNAZIONALI

CHE
COSA È UN MARCHIO COMUNITARIO

Il
marchio comunitario è un marchio unico valevole sull’intero
territorio dell’Unione Europea.

Esso
conferisce al suo titolare un diritto valevole in tutti gli Stati
membri dell’Unione europea e si acquisisce con la registrazione
sull’apposito registro tenuto dall’Ufficio per
l’Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI), che ha sede ad
Alicante (Spagna).

La
domanda è redatta sul formulario predisposto dall’UAMI,
che può essere ottenuto gratuitamente presso gli UU.PP.I.C.A.
di ogni provincia, oppure presso l’Ufficio Italiano Brevetti e
Marchi.

Il
deposito, unico, può essere effettuato presso la sede
dell’UAMI (Avenida de Aguilera, 20e – 03080 Alicante – España
– Tel. 0034.65.139100 – Fax 0034.65.139159), di persona, oppure per
posta, per corriere, via fax, o ancora può essere effettuato
presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

L’esame
della domanda è di competenza dell’UAMI. La durata del
marchio comunitario è di dieci anni rinnovabili
indefinitamente.

CHE
COSA È UN MARCHIO INTERNAZIONALE

Il
marchio internazionale è un marchio che dà la
possibilità, attraverso un deposito unico, di ottenere la
protezione nei diversi Paesi designati fra i 52 aderenti all’Accordo
di Madrid.

La
registrazione internazionale si ottiene presentando una domanda
presso uno degli Uffici Provinciali e allegando:

– il
modulo predisposto dall’OMPI integralmente compilato;


l’atto di procura o lettera d’incarico (eventuale);


una riproduzione del marchio;


una riproduzione a colori qualora il richiedente rivendichi uno o
più colori come elemento distintivo;

– la
ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa;


il versamento delle tasse internazionali a favore dell’OMPI di
Ginevra.

La
registrazione ha una validità di dieci anni e, ai fini del
rinnovo, l’OMPI provvede ad avvisare il titolare, sei mesi prima
della scadenza. Conseguentemente questi provvederà ad inviare
apposita istanza in bollo corredata della ricevuta di versamento
delle tasse nazionali all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

TASSE
PER I MARCHI COMUNITARI

(Reg.
CE 40/94 e 2868/95 – principali voci)

(in
ECU)

Tassa
di base per il deposito della domanda relativo ad un marchio
individuale 975

Tassa
di base per il deposito della domanda relativa ad un marchio
collettivo 1675

Tassa
di base per la registrazione relativa ad un marchio individuale 1100

Tassa
di base per la registrazione di un marchio collettivo 2200

Tassa
di base per il rinnovo della registrazione relativa ad un marchio
individuale 2500

Tassa
di base per il rinnovo della registrazione relativa ad un marchio
collettivo 5000

TASSE
PER I MARCHI INTERNAZIONALI

(in
franchi svizzeri)

Domande
internazionali per i Paesi aderenti all’Accordo di Madrid

Tasse
di base:

-se
la riproduzione del marchio non è a colori 653

-se
la riproduzione del marchio è a colori 903

Domande
internazionali per i Paesi aderenti al Protocollo (*) di Madrid

Tasse
di base:

-se
la riproduzione del marchio non è a colori 653

-se
la riproduzione del marchio è a colori 903

Domande
internazionali per i Paesi aderenti all’Accordo e al Protocollo
(*) di Madrid

Tasse
di base:

-se
la riproduzione del marchio non è a colori 653

-se
la riproduzione del marchio è a colori 903

(*)
Il Protocollo di Madrid non è ancora stato ratificato
dall’Italia. La ratifica è prevista entro il 1997.

—————————-

(in
lire italiane)

Domanda
di registrazione internazionale del marchio o di rinnovazione 200.000

Registrazioni
del marchio internazionale:

a)
per lettera di incarico 50.000

b)
per il ritardo nella rinnovazione della registrazione 50.000

c)
per la trascrizione di atto di trasferimento 200.000

[Il
testo è scaricabile gratuitamente in formato .rtf al seguente
indirizzo:

http://www.minindustria.it/Dgspc/Uff_Brev/Guide/guide.htm]

Redazione

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