Decreto L.vo n. 96 del 2001

PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA

Decreto
Legislativo 2 febbraio 2001 n.96

Oggetto:

Attuazione
della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente
della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello
in cui e’ stata acquisita la qualifica professionale

(G.U.
4.4.2001

n.
79)


Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 19 della
legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante delega al Governo per
l’attuazione della direttiva n. 98/5/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa a misure dirette a
facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in
uno Stato membro diverso da quello in cui e’ stata acquisita la
qualifica professionale;
Vista la deliberazione preliminare del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre
2000;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
Sentito il Consiglio
nazionale forense;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2001;
Sulla
proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
dell’industria, del commercio e dell’artigianato e del commercio con
l’estero;

Il
Presidente della Repubblica emana il seguente decreto legislativo:

Titolo
I
Esercizio permanente della professione di avvocato da parte di
avvocati cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea.
Capo
I
Disposizioni generali


Art.
1
Ambito di applicazione

1.
L’esercizio permanente in Italia dalla professione di avvocato da
parte di cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, in
possesso del titolo professionale, e’ disciplinato dai titoli I e III
del presente decreto.
2. La prestazione di servizi con carattere
di temporaneita’ da parte di avvocati cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea e’ disciplinata dalla legge 9 febbraio 1982, n.
31.
3. Le disposizioni dei titoli I e III del presente decreto
sono applicabili anche ai cittadini di uno degli altri Stati aderenti
all’accordo sullo Spazio economico europeo.

Art.
2
Qualifica professionale

1.
Ai fini del presente decreto, i titoli professionali che i cittadini
degli Stati membri possono utilizzare per l’esercizio in
Italia
della professione di avvocato sono i seguenti:
Avocat-Advocaat
Belgio);
Advokat (Danimarca);
Rechtsanwalt (Repubblica
federale di Germania);
(…)(Grecia);
Abogado-Advocat-Avogado-Abokatu
(Spagna);
Avocat (Francia);
Barrister-Solicitor
(Irlanda);
Avocat (Lussemburgo);
Advocaat (Paesi
Bassi);
Rechtsanwalt (Austria);
Advogado
(Portogallo);
Asianajaja-Advokat (Finlandia);
Advokat
(Svezia);
Advocate-Barrister-Solicitor (Regno Unito).

Art.
3
Definizioni

1.
Ai fini del presente decreto si considera:
a) Stato membro di
origine, lo Stato membro dell’Unione europea nel quale il cittadino
di uno degli Stati membri ha acquisito il titolo professionale che lo
abilita all’esercizio della professione di avvocato in detto
Stato;
b) titolo professionale di origine, uno dei titoli
professionali di cui all’articolo 2, acquisito in uno degli Stati
membri prima dell’esercizio in Italia della professione di
avvocato;
c) titolo di avvocato, il titolo professionale acquisito
in Italia, mediante iscrizione nell’albo degli avvocati;
d)
avvocato stabilito, il cittadino di uno degli Stati membri
dell’Unione europea che esercita stabilmente in Italia la professione
di avvocato con il titolo professionale di origine e che e’
iscritto
nella sezione speciale dell’albo degli avvocati;
e)
avvocato integrato, il cittadino di uno degli Stati membri
dell’Unione europea che ha acquisito il diritto di utilizzare in
Italia il titolo di avvocato.

Art.
4
Esercizio delle attivita’ professionali

1.
L’avvocato stabilito ha diritto di esercitare la professione di
avvocato di cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e
ulteriormente modificato con legge 23 novembre 1939, n. 1949, e con
legge 24 febbraio 1997, n. 27, utilizzando il titolo professionale di
origine, alle condizioni e secondo le modalita’ previste nel presente
titolo.
2. L’avvocato integrato ha diritto di esercitare la
professione di avvocato alle stesse condizioni e secondo le stesse
modalita’ previste per il professionista che esercita la professione
in Italia con il titolo di avvocato.

Art.
5
Norme applicabili

1.
L’avvocato stabilito e l’avvocato integrato sono tenuti
all’osservanza delle norme legislative, professionali e deontologiche
che disciplinano la professione di avvocato.
2. All’avvocato
stabilito e all’avvocato integrato si applicano le norme sulle
incompatibilita’ che riguardano l’esercizio della professione di
avvocato. La disposizione di cui al quarto comma dell’art.3 del regio
decreto-legge n. 1578 del 1933 si applica anche agli avvocati legati
da un contratto di lavoro ad un ente corrispondente, nello Stato
membro di origine, a quelli indicati in detta disposizione.
3. In
materia di assicurazione contro la responsabilita’ professionale
l’avvocato stabilito e’ tenuto agli stessi obbighi previsti per legge
a carico del professionista che esercita con il titolo di
avvocato.
4. L’avvocato stabilito e’ tenuto a frequentare i corsi
di formazione permanenti, anche se gia’ previsti nello Stato membro
di origine, ove tale frequenza sia obbligatoria per il professionista
che esercita con il titolo di avvocato.


Titolo
I
Esercizio permanente della professione di avvocato da parte di
avvocati cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea.

Capo
II
Esercizio permanente della professione di avvocato con il
titolo professionale di origine

Art.
6

Iscrizione

    1.
    Per l’esercizio permanente in Italia della professione di avvocato,
    i cittadini degli Stati membri in possesso di uno dei titoli di cui
    all’articolo 2, sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale
    dell’albo costituito nella circoscrizione del tribunale in cui hanno
    fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio
    professionale, nel rispetto della normativa relativa agli obblighi
    previdenziali.
    2. L’iscrizione nella sezione speciale dell’albo
    e’ subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente
    organizzazione professionale dello Stato membro di origine.
    3. La
    domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti
    documenti:
    a) certificato di cittadinanza di uno Stato membro
    della Unione europea o dichiarazione sostitutiva;
    b) certificato
    di residenza o dichiarazione sostitutiva ovvero dichiarazione
    dell’istante con la indicazione del domicilio professionale;
    c)
    attestato di iscrizione alla organizzazione professionale dello
    Stato membro di origine, rilasciato in data non antecedente a tre
    mesi dalla data di presentazione, o dichiarazione sostitutiva.
    4.
    Se l’interessato fa parte di una societa’ nello Stato membro di
    origine, e’ tenuto ad indicare nella domanda la denominazione, la
    relativa forma giuridica e i nominativi dei membri che operano in
    Italia.
    5. La domanda di iscrizione deve essere redatta in
    lingua italiana; i documenti, ove redatti in una lingua diversa da
    quella italiana, devono essere accompagnati da una traduzione
    autenticata.
    6. Il Consiglio dell’ordine, entro trenta giorni
    dalla data di presentazione della domanda o dalla sua integrazione,
    accertata la sussistenza delle condizioni richieste, qualora non
    ostino motivi di
    incompatibilita’, ordina l’iscrizione nella
    sezione speciale dell’albo e ne da’ comunicazione alla
    corrispondente autorita’ dello Stato membro di origine.
    7. Il
    rigetto della domanda non puo’ essere pronunciato se non dopo avere
    sentito l’interessato. La deliberazione e’ motivata ed e’ notificata
    in copia integrale entro quindici giorni all’interessato ed al
    procuratore della Repubblica ai sensi e per gli effetti di cui al
    quinto comma dell’art. 31 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933,
    convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934,
    e
    successive modificazioni.
    8. Qualora il Consiglio
    dell’ordine non abbia provveduto sulla domanda nel termine di cui al
    comma 6, l’interessato puo’, entro dieci giorni dalla scadenza di
    tale termine, presentare ricorso al Consiglio nazionale forense, il
    quale decide sul merito dell’iscrizione.
    9. Con l’iscrizione
    nella sezione speciale dell’albo, l’avvocato stabilito acquista il
    diritto di elettorato attivo, con esclusione di quello passivo.
    10.
    Successivamente all’iscrizione, l’avvocato stabilito e’ tenuto a
    presentare annualmente al Consiglio dell’ordine un attestato di
    iscrizione all’organizzazione professionale di
    appartenenza,
    rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla
    data di presentazione, ovvero dichiarazione sostitutiva.

    Art.
    7

    Uso
    del titolo

    1.
    Nell’esercizio della professione l’avvocato stabilito e’ tenuto a
    fare uso del titolo professionale di origine, indicato per intero
    nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di
    origine, in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il
    titolo di avvocato.
    2. Alla indicazione del titolo professionale
    l’avvocato stabilito e’ tenuto ad aggiungere l’iscrizione presso
    l’organizzazione professionale ovvero la denominazione della
    giurisdizione presso la quale e’ ammesso a patrocinare nello Stato
    membro di origine.
    3. L’avvocato stabilito, se esercita la
    professione quale membro di una societa’ costituita nello Stato
    membro di origine, e’ tenuto ad aggiungere al titolo professionale
    la denominazione di tale studio, nonche’ la forma giuridica e i
    nominativi dei membri che operano in Italia.

    Art.
    8

    Prestazioni
    giudiziali

    1.
    Nell’esercizio delle attivita’ relative alla rappresentanza,
    assistenza e difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi,
    nonche’ nei procedimenti disciplinari nei quali e’ necessaria la
    nomina di un difensore, l’avvocato stabilito deve agire di intesa
    con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il
    titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l’autorita’
    adita o procedente e nei confronti della medesima e’ responsabile
    dell’osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai
    difensori.
    2. L’intesa di cui al comma 1 deve risultare da
    scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi
    gli avvocati al giudice adito o all’autorita’ procedente,
    anteriormente alla Costituzione della parte rappresentata ovvero al
    primo atto di difesa dell’assistito.

    Art.
    9

    Patrocinio
    davanti alle giurisdizioni superiori

    1.
    Nei giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre
    giurisdizioni indicate nell’articolo 4, secondo comma, del regio
    decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni, dalla
    legge n. 36 del 1934, e successive modificazioni, l’avvocato
    stabilito puo’ assumere il patrocinio se iscritto in una sezione
    speciale dell’albo di cui all’art. 33 del regio decreto-legge n.
    1578 del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del
    1934, e successive modificazioni, ferma restando l’intesa di cui
    all’articolo 8, commi 1 e 2, con un avvocato abilitato ad esercitare
    davanti a dette giurisdizioni.
    2. Per l’iscrizione nella sezione
    speciale dell’albo indicato al comma 1, l’avvocato stabilito deve
    farne domanda al Consiglio nazionale forense e dimostrare di avere
    esercitato la professione di avvocato per almeno dodici anni in uno
    o piu’ degli Stati membri, tenuto conto anche dell’attivita’
    professionale eventualmente svolta in Italia. Alle deliberazioni del
    Consiglio nazionale forense in materia di iscrizione e cancellazione
    dalla sezione speciale dell’albo si applica la disposizione di cui
    all’art. 35 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito,
    con modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934, e successive
    modificazioni.

    Art.
    10

    Prestazioni
    stragiudiziali

    1.
    L’avvocato stabilito ha diritto di esercitare, senza le limitazioni
    di cui all’articolo 8, l’attivita’ professionale stragiudiziale,
    fornendo in particolare consulenza legale sul diritto dello Stato
    membro di origine, sul diritto comunitario ed internazionale,
    nonche’ sul diritto nazionale.

    Art.
    11

    Procedimenti
    disciplinari

    1.
    Nell’esercizio dell’attivita’ professionale, l’avvocato stabilito e’
    soggetto, per ogni violazione delle disposizioni contenute o
    richiamate nel presente titolo, al potere disciplinare del Consiglio
    dell’ordine competente. Sono ad esso applicabili, con le modalita’ e
    le procedure previste dall’ordinamento professionale, le sanzioni
    disciplinari contemplate dalle norme in materia vigenti.
    2. Prima
    di avviare un procedimento disciplinare, il Consiglio dell’ordine ne
    da’ immediata comunicazione alla competente organizzazione
    professionale dello Stato membro di origine, fornendo ogni
    informazione utile, con l’avvertenza che i dati non possono essere
    utilizzati al di fuori dei fini propri dell’organizzazione.
    3.
    Per l’istruttoria dei procedimenti disciplinari il Consiglio
    dell’ordine puo’ richiedere direttamente le informazioni necessarie
    alla competente organizzazione professionale dello Stato membro di
    origine ovvero all’autorita’ giurisdizionale davanti alla quale
    l’avvocato stabilito e’ ammesso ad esercitare la professione.
    4.
    L’organizzazione professionale dello Stato membro di origine, a
    mezzo di rappresentanti, puo’ assistere alle udienze del
    procedimento disciplinare e puo’ presentare osservazioni, anche
    dinanzi al Consiglio nazionale forense nel caso di ricorso avverso
    la decisione del Consiglio dell’ordine.
    5. Le decisioni adottate
    in materia disciplinare dai Consigli dell’ordine e dal Consiglio
    nazionale forense sono immediatamente comunicate all’organizzazione
    professionale dello Stato membro di origine con l’avvertenza di cui
    al comma 2.
    6. I provvedimenti dell’organizzazione professionale
    dello Stato membro di origine che comportano il divieto definitivo o
    temporaneo di esercizio della professione determinano automaticamnte
    il divieto definitivo o temporaneo di esercitare in Italia la
    professione con il titolo professionale di origine. Per i
    provvedimenti che comportano effetti diversi, il Consiglio
    dell’ordine competente adotta i provvedimenti opportuni, sulla base
    delle norme di carattere sostanziale e procedurale previste
    dall’ordinamento forense e dal presente decreto.
    7. Se il
    procedimento disciplinare riguarda un avvocato che esercita
    stabilmente la professione in altro Stato membro con il titolo di
    avvocato, il Consiglio dell’ordine da’ le comunicazioni di cui ai
    commi 2 e 5 all’organizzazione dello Stato membro presso la quale
    l’avvocato e’ iscritto.

    Titolo
    I

    Esercizio
    permanente della professione di avvocato
    da parte di avvocati
    cittadini di uno Stato membro
    dell’Unione europea.

    Capo
    III

    Integrazione
    nella professione di avvocato

    Art.
    12

    Condizioni

    1.
    L’avvocato stabilito che per almeno tre anni, a decorrere dalla data
    di iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati, abbia
    esercitato in Italia, in modo effettivo e regolare, la professione
    con il titolo professionale di origine e’ dispensato dalla prova
    attitudinale di cui all’art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio
    1992, n. 115.
    2. Per esercizio effettivo e regolare della
    professione di cui al comma 1 si intende l’esercizio reale
    dell’attivita’ professionale esercitata senza interruzioni che non
    siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana. Nel caso di
    interruzioni dovute ad eventi di altra natura, l’attivita’ svolta e’
    presa in esame se la stessa ha avuto una durata almeno triennale,
    senza calcolare il periodo di interruzione, e se non vi siano
    ragioni che ostino ad una valutazione dell’attivita’ come effettiva
    e regolare.
    3. L’avvocato stabilito che e’ stato dispensato dalla
    prova attitudinale, se concorrono le altre condizioni previste dalle
    disposizioni in materia di ordinamento forense, puo’ iscriversi
    nell’albo degli avvocati e per l’effetto esercitare la professione
    con il titolo di avvocato.
    4. Sono fatte salve le disposizioni
    del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, emanato in
    attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema
    generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che
    sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre
    anni.

    Art.
    13

    Procedimento
    per la dispensa

    1.
    La domanda di dispensa si propone al Consiglio dell’ordine presso il
    quale l’avvocato stabilito e’ iscritto.
    2. La domanda e’
    corredata dalla documentazione relativa al numero e alla natura
    delle pratiche trattate, nonche’ dalle informazioni idonee a provare
    l’esercizio effettivo e regolare dell’attivita’ professionale svolta
    nel diritto nazionale, ivi compreso il diritto comunitario, per il
    periodo minimo di tre anni. L’interessato e’ tenuto a dichiarare
    l’eventuale esistenza di procedimenti penali o disciplinari a suo
    carico, pendenti o gia’ definiti nello Stato membro di origine,
    fornendo al Consiglio ogni ulteriore utile informazione.
    3. Il
    Consiglio dell’ordine verifica la regolarita’ e l’esercizio
    effettivo dell’attivita’ esercitata, anche mediante richiesta di
    informazioni agli uffici interessati e, ove ritenuto opportuno,
    invita l’avvocato a fornire chiarimenti o precisazioni in ordine
    agli elementi forniti e alla documentazione prodotta.
    4. La
    deliberazione in merito alla dispensa e’ assunta dal Consiglio
    dell’ordine nel termine di tre mesi dalla data di presentazione
    della domanda o dalla scadenza del termine per la sua integrazione.
    La deliberazione e’ motivata e notificata entro quindici giorni
    all’interessato e al Procuratore della Repubblica, al quale sono
    altresi’ trasmessi i documenti giustificativi. Nei dieci giorni
    successivi il Procuratore della Repubblica riferisce con parere
    motivato al Procuratore generale presso la Corte di appello.
    Quest’ultimo e l’interessato possono presentare, entro venti giorni
    dalla notificazione, ricorso al Consiglio nazionale forense. Il
    ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo. La
    deliberazione e’ altresi’ comunicata al Ministero della giustizia
    per l’esercizio delle funzioni di vigilanza.
    5. Anche prima della
    verifica dell’attivita’ professionale svolta, il Consiglio
    dell’ordine puo’ rigettare la domanda in pendenza di procedimenti
    disciplinari per altri gravi motivi, qualora sussistano ragioni di
    ordine pubblico.
    6. Qualora il Consiglio non abbia deliberato nel
    termine stabilito nel comma 4, gli interessati e il pubblico
    ministero possono presentare ricorso, entro venti giorni dalla
    scadenza di tale termine, al Consiglio nazionale forense, il quale
    decide sul merito delle iscrizioni.
    7. Tutti i soggetti che, in
    ragione del loro ufficio, vengono a conoscenza degli elementi e
    delle informazioni comunque acquisiti nel corso dell’istruttoria
    della domanda di dispensa sono tenuti al segreto.

    Art.
    14

    Attivita’
    di durata inferiore nel diritto nazionale.

    1.
    L’avvocato stabilito che per almeno tre anni, a decorrere dalla data
    di iscrizione nella sezione speciale dell’albo, ha esercitato la
    professione con il titolo professionale di origine, ma ha trattato
    pratiche attinenti al diritto nazionale per un periodo inferiore, e’
    dispensato dalla prova attitudinale se l’attivita’ effettiva e
    regolare svolta e la capacita’ di proseguirla, da valutare sulla
    base di un colloquio, consentono di ritenere verificata la
    condizione di cui all’articolo 12, comma 1.
    2. Ai fini della
    dispensa, oltre all’attivita’ effettiva e regolare svolta, si
    considerano le conoscenze e le esperienze professionali acquisite
    nel diritto italiano, nonche’ la partecipazione a corsi o seminari
    sul diritto italiano, anche relativi all’ordinamento forense e alla
    deontologia professionale.
    2. Il colloquio si svolge davanti al
    Consiglio dell’ordine di cui all’articolo 13, comma 3.
    4. Il
    procedimento per la dispensa e’ disciplinato dalle disposizioni di
    cui all’articolo 13.

    Art.
    15

    Uso
    del doppio titolo

    1.
    L’avvocato integrato il quale ha ottenuto l’iscrizione nell’albo
    degli avvocati ed esercita la professione con il titolo di avvocato,
    ha diritto di aggiungere a tale titolo quello professionale di
    origine, indicato nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello
    Stato membro nel quale e’ stato acquisito.

    Titolo
    II

    Esercizio
    della professione di avvocato in forma societaria


    Capo I
    Della societa’ tra avvocati


    Art. 16

    Disposizioni
    generali

    1.
    L’attivita’ professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in
    giudizio puo’ essere esercitata in forma comune esclusivamente
    secondo il tipo della societa’ tra professionisti, denominata nel
    seguito societa’ tra avvocati.
    2. La societa’ tra avvocati e’
    regolata dalle norme del presente titolo e, ove non diversamente
    disposto, dalle norme che regolano la societa’ in nome collettivo di
    cui al capo III del titolo V del libro V del codice civile. Ai fini
    dell’iscrizione nel registro delle imprese, e’ istituita una sezione
    speciale relativa alle societa’ tra professionisti; l’iscrizione ha
    funzione di certificazione anagrafica e di pubblicita’ notizia ed e’
    eseguita secondo le modalita’ di cui al decreto del Presidente della
    Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
    3. La societa’ tra avvocati
    non e’ soggetta a fallimento.
    4. La societa’ tra avvocati e’
    iscritta in una sezione speciale dell’albo degli avvocati e alla
    stessa si applicano, in quanto compatibili, le norme, legislative,
    professionali e deontologiche che disciplinano la professione di
    avvocato.
    5. E’ fatto salvo quanto disposto dalla legge 23
    novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, per la
    costituzione di associazioni tra professionisti.

    Art.
    17
    Costituzione e oggetto

    1.
    Ai fini della iscrizione all’albo, la societa’ tra avvocati e’
    costituita con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizioni
    autenticate dei contraenti.
    2. La societa’ tra avvocati ha per
    oggetto esclusivo l’esercizio in comune della professione dei propri
    soci. La societa’ puo’ rendersi acquirente di beni e diritti che
    siano strumentali all’esercizio della professione e compiere
    qualsiasi attivita’ diretta a tale scopo.

    Art.
    18
    Ragione sociale

    1.
    La societa’ tra avvocati agisce sotto la ragione sociale costituita
    dal nome e dal titolo professionale di tutti i soci ovvero di uno o
    piu’ soci, seguito dalla locuzione “ed altri”, e
    deve
    contenere la indicazione di societa’ tra professionisti, in
    forma abbreviata s.t.p.
    2. Non e’ consentita la indicazione del
    nome di un socio avvocato dopo la cessazione della sua appartenenza
    alla societa’, salvo diverso accordo tra la societa’ e il socio
    cessato o i suoi eredi. In tal caso la utilizzazione del nome e’
    consentita con la indicazione “ex socio” o “socio
    fondatore” accanto al nominativo utilizzato, purche’ non sia
    mutata l’intera compagine dei soci professionisti presenti al
    momento della cessazione della qualita’ di socio.

    Art.
    19
    Modificazioni

    1.
    L’atto costitutivo puo’ essere modificato con deliberazione adottata
    da tutti i soci o con deliberazione della maggioranza di essi
    qualora l’atto costitutivo lo preveda e ne stabilisca le modalita’.

    Art.
    20
    Invalidita’ della societa’

    1.
    La nullita’ della societa’ per vizi di costituzione puo’ essere
    pronunciata solo nei casi previsti dalle disposizioni che
    disciplinano la nullita’ dei contratti.
    2. La dichiarazione di
    nullita’ o la pronuncia di annullamento non pregiudicano l’efficacia
    degli atti compiuti in nome della societa’.
    3. La sentenza che
    dichiara la nullita’ o che pronuncia l’annullamento nomina uno o
    piu’ liquidatori, in persona dei soci o di terzi, purche’
    professionisti esercenti con il titolo di avvocato.
    4. La
    invalidita’ non puo’ essere pronunciata quando la causa di essa e’
    stata eliminata per effetto di una modificazione dell’atto
    costitutivo iscritta nella sezione speciale del registro delle
    imprese.
    5. La responsabilita’ dei soci non e’ esclusa dalla
    dichiarazione di nullita’ o dall’annullamento dell’atto costitutivo.

    Art.
    21
    Requisiti soggettivi dei soci e situazioni di incompatibilita’

    1.
    I soci della societa’ tra avvocati devono essere in possesso del
    titolo di avvocato.
    2. La partecipazione ad una societa’ tra
    avvocati e’ incompatibile con la partecipazione ad altra societa’
    tra avvocati.
    3. La incompatibilita’ di cui al comma 2 si applica
    fino alla data in cui la dichiarazione di recesso produce i suoi
    effetti ovvero per tutta la durata della iscrizione della societa’
    nell’albo.
    4. E’ escluso il socio che e’ stato cancellato o
    radiato dall’albo. La sospensione di un socio dall’albo e’ causa
    legittima di esclusione dalla societa’.

    Art.
    22
    Subentro di nuovi soci

    1.
    Le quote di partecipazione alla societa’ tra avvocati possono essere
    cedute per atto tra vivi solo con il consenso di tutti i soci, salvo
    diversa disposizione dell’atto costitutivo.
    2. In caso di morte
    di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a
    meno che preferiscano sciogliere la societa’ ovvero continuarla con
    gli eredi e questi abbiano i requisiti professionali richiesti e vi
    acconsentano.

    Art.
    23
    Amministrazione

    1.
    L’amministrazione della societa’ tra avvocati spetta ai soci e non
    puo’ essere affidata a terzi.
    2. Salvo diversa pattuizione,
    l’amministrazione della societa’ spetta a ciascuno dei soci
    disgiuntamente dagli altri.

    Art.
    24
    Incarico professionale e obblighi di informazione

    1.
    L’incarico professionale conferito alla societa’ tra avvocati puo’
    essere eseguito solo da uno o piu’ soci in possesso dei requisiti
    per l’esercizio dell’attivita’ professionale richiesta.
    2. La
    societa’ deve informare il cliente, prima della conclusione del
    contratto, che l’incarico professionale potra’ essere eseguito da
    ciascun socio in possesso dei requisiti per l’esercizio
    dell’attivita’ professionale richiesta; il cliente ha diritto di
    chiedere che l’esecuzione dell’incarico sia affidata ad uno o piu’
    soci da lui scelti sulla base di un elenco scritto con la
    indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali di ciascuno
    di essi.
    3. In difetto di scelta, la societa’ comunica al cliente
    il nome del socio o dei soci incaricati, prima dell’inizio
    dell’esecuzione del mandato.
    4. La prova dell’adempimento degli
    obblighi di informazione prescritti dai commi 2 e 3 e il nome del
    socio o dei soci indicati dal cliente devono risultare da atto
    scritto.

    Art.
    25
    Compensi

    1.
    I compensi derivanti dall’attivita’ professionale dei soci
    costituiscono crediti della societa’.
    2. Se la prestazione e’
    svolta da piu’ soci, si applica il compenso spettante ad un solo
    professionista, salvo espressa deroga pattuita con clausola
    approvata per iscritto dal cliente.

    Art.
    26
    Responsabilita’ professionale

    1.
    Il socio o i soci incaricati sono personalmente e illimitatamente
    responsabili per l’attivita’ professionale svolta in esecuzione
    dell’incarico. La societa’ risponde con il suo patrimonio.
    2. In
    difetto della comunicazione prevista dall’articolo 24, comma 3, per
    le obbligazioni derivanti dall’attivita’ professionale svolta da uno
    o piu’ soci, oltre alla societa’, sono responsabili illimitatamente
    e solidalmente tutti i soci.
    3. Per le obbligazioni sociali non
    derivanti dall’attivita’ professionale rispondono inoltre
    personalmente e solidalmente tutti i soci; il patto contrario non ha
    effetto nei confronti dei terzi.
    4. La sentenza pronunciata nei
    confronti della societa’ fa stato ed e’ efficace anche nei confronti
    del socio o dei soci incaricati ovvero nei confronti dei soci
    illimitatamente responsabili, i quali possono intervenire nel
    giudizio e possono impugnare la sentenza.

    Titolo
    II
    Esercizio della professione di avvocato in forma societaria

    Capo
    II
    Dell’iscrizione nell’albo e della responsabilita’
    disciplinare

    Art.
    27
    Iscrizione

    1.
    La societa’ tra avvocati e’ iscritta in una sezione speciale
    dell’albo del Consiglio dell’ordine nella cui circoscrizione e’
    posta la sede legale.
    2. Le sedi secondarie con rappresentanza
    stabile sono iscritte presso il Consiglio dell’ordine nella cui
    circoscrizione le sedi sono istituite: se la istituzione non e’
    contenuta nell’atto costitutivo, devono inoltre essere denunciate al
    Consiglio dell’ordine presso il quale la societa’ e’ iscritta per
    l’annotazione.
    3. La societa’ deve mantenere nella propria sede e
    nelle eventuali sedi secondarie un ufficio nel quale almeno uno dei
    soci svolga in tale qualita’ l’attivita’ professionale.

    Art.
    28
    Procedimento di iscrizione

    1.
    La domanda di iscrizione nella sezione speciale dell’albo e’ rivolta
    al Consiglio dell’ordine ed e’ corredata dai seguenti documenti:
    a)
    atto costitutivo in copia autentica;
    b) certificato di iscrizione
    nell’albo dei soci non iscritti presso il Consiglio dell’ordine cui
    e’ rivolta la domanda o dichiarazione sostitutiva.
    2. Il
    Consiglio dell’ordine, verificata l’osservanza delle disposizioni di
    legge, nel termine di trenta giorni dalla domanda dispone
    l’iscrizione della societa’ in una sezione speciale dell’albo, con
    la indicazione della ragione sociale, dell’oggetto, della sede
    legale e delle sedi secondarie eventualmente istituite, del
    nominativo dei soci che hanno la rappresentanza, dei soci iscritti
    nell’albo, nonche’ dei soci iscritti in altro albo.
    3. Per la
    iscrizione delle sedi secondarie con rappresentanza stabile, la
    domanda e’ corredata da un estratto dell’atto costitutivo ovvero
    dalla delibera di istituzione della sede in copia autentica, con la
    indicazione del Consiglio dell’ordine presso il quale la societa’ e’
    iscritta e la data di iscrizione, nonche’ dal certificato di
    iscrizione all’albo dei soci che operano nell’ambito della sede
    secondaria, se iscritti presso altro Consiglio dell’ordine.
    4.
    L’avvenuta iscrizione deve essere annotata nella sezione speciale
    del registro delle imprese, su richiesta dei socio che ha la
    rappresentanza della societa’.

    Art.
    29
    Annotazioni

    1.
    Le deliberazioni che importano modificazioni dell’atto costitutivo,
    le variazioni della composizione sociale ed ogni fatto incidente
    sull’esercizio dei diritti di voto, sono comunicati al Consiglio
    dell’ordine entro il termine di trenta giorni dal momento in cui si
    verificano.
    2. Il Consiglio dell’ordine, verificata l’osservanza
    delle disposizioni di legge, nel termine di trenta giorni dispone
    l’annotazione della variazione nella sezione speciale dell’albo.

    Art.
    30
    Responsabita’ disciplinare

    1.
    La societa’ tra avvocati risponde delle violazioni delle norme
    professionali e deontologiche applicabili all’esercizio in forma
    individuale della professione di avvocato.
    2. Se la violazione
    commessa dal socio e’ ricollegabile a direttive impartite dalla
    societa’, la responsabilita’ disciplinare del socio concorre con
    quella della societa’.
    3. Nel caso previsto dal comma 2, il
    Consiglio dell’ordine presso il quale e’ iscritta la societa’ e’
    competente anche per il procedimento disciplinare nei confronti del
    socio, benche’ iscritto
    presso altro Consiglio dell’ordine, salvo
    che l’illecito disciplinare contestato al professionista riguardi
    un’attivita’ non svolta nell’interesse della societa’.
    4. La
    previsione di cui al comma 3 si applica anche nel caso in cui
    l’illecito disciplinare contestato riguardi un’attivita’
    professionale svolta dal socio nell’ambito di una sede secondaria.

    Art.
    31
    Situazioni di incompatibilita’ o di conflitto

    1.
    Chiunque vi abbia interesse puo’ segnalare al Consiglio dell’ordine
    la sussistenza di situazioni di incompatibilita’ o di conflitto con
    il corretto esercizio della professione riferibili a
    tutti i
    soci.
    2. Il Consiglio dell’ordine, sentito il rappresentante
    della societa’, delibera sulla fondatezza della segnalazione e, se
    la ritiene fondata, chiede alla societa’ di far cessare la
    situazione di incompatibilita’ o di conflitto, fissando un termine
    congruo, e comunque non inferiore a trenta giorni, decorso il quale
    puo’ adottare i provvedimenti disciplinari previsti
    dall’ordinamento professionale.
    3. l provvedimenti previsti dal
    presente articolo possono essere adottati anche su richiesta del
    Pubblico ministero.

    Art.
    32
    Cancellazione dall’albo per difetto sopravvenuto di un
    requisito

    1.
    Il Consiglio dell’ordine presso il quale e’ iscritta la societa’
    provvede alla cancellazione della stessa dall’albo, qualora sia
    venuto meno uno dei requisiti previsti dal presente titolo e
    la
    situazione di irregolarita’ non sia stata sanata nel termine
    perentorio di tre mesi dal momento in cui si e’ verificata.

    Art.
    33
    Elezioni dei consigli locali e nazionali

    1.
    La societa’ tra avvocati non ha diritto di elettorato ne’ attivo,
    ne’ passivo.
    2. Non puo’ essere eletto contemporaneamente nel
    Consiglio locale e nel Consiglio nazionale piu’ di un socio della
    stessa societa’.

    Titolo
    III
    Esercizio della professione in forma associata o societaria

    da parte degli avvocati stabiliti

    Capo
    I
    Dell’esercizio in forma associata

    Art.
    34
    Disposizioni generali

    1.
    Gli avvocati stabiliti, anche se provenienti da Stati membri
    diversi, possono associarsi tra loro ovvero con uno o piu’
    professionisti, per la migliore organizzazione della propria
    attivita’, nel rispetto della legge 23 novembre 1939, n. 1815.
    2.
    Gli avvocati stabiliti che si associano sono tenuti ad usare la
    dizione di studio associato, seguito dal nome e dal cognome degli
    associati, con le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo
    7.
    3. Gli incarichi sono assunti direttamente dagli associati;
    l’associazione non puo’ assumere incarichi in proprio.
    4. Le
    associazioni non sono soggette all’obbligo di iscrizione
    nell’albo.
    5. La disposizione di cui all’art. 7 si applica anche
    nel caso in cui l’avvocato stabilito esercita la professione in
    Italia come membro di uno studio associato costituito nello Stato
    membro di
    origine.

    Titolo
    III
    Esercizio della professione in forma associata o societaria

    da parte degli avvocati stabiliti

    Capo
    II
    Dell’esercizio in forma societaria

    Art.
    35
    Partecipazione a societa’ tra avvocati

    1.
    Gli avvocati stabiliti, provenienti anche da Stati membri diversi,
    possono essere soci di una societa’ tra avvocati costituita ai sensi
    e per le finalita’ di cui all’art. 16, comma 1, purche’ almeno uno
    degli altri soci sia in possesso del titolo di avvocato.
    2. Per
    l’esercizio dell’attivita’ di rappresentanza, assistenza e difesa in
    giudizio il socio che sia avvocato stabilito e’ tenuto ad agire di
    intesa con altro socio in possesso del titolo di avvocato,
    abilitato
    ad esercitare davanti all’autorita’ adita o procedente. L’intesa e’
    disciplinata dalle disposizioni di cui all’articolo 8.
    3. La
    societa’ tra avvocati cui partecipano avvocati stabiliti e’ soggetta
    alle disposizioni del titolo II del presente decreto e a tutte le
    disposizioni legislative, professionali e deontologiche ivi
    richiamate.

    Art.
    36
    Sede secondaria di societa’

    1.
    Le societa’ costituite in uno degli altri Stati membri, anche
    secondo tipi diversi da quello indicato nell’articolo 16, possono
    svolgere in Italia l’attivita’ professionale di rappresentanza,
    assistenza e difesa in giudizio tramite propri soci, nell’ambito di
    una sede secondaria con rappresentanza stabile, purche’ tutti i soci
    siano professionisti esercenti la professione di avvocato.
    2. La
    societa’ si considera costituita tra persone non esercenti
    l’attivita’ professionale di avvocato, qualora il capitale sociale
    sia detenuto in tutto o in parte ovvero la ragione sociale
    sia
    utilizzata o il potere decisionale venga esercitato, anche di
    fatto, da persone prive di uno dei titoli professionali di cui
    all’articolo 2 ovvero del titolo di avvocato.
    3. Per l’esercizio
    dell’attivita’ professionale di cui al comma 1, la societa’ deve
    inoltre assicurare, anche mediante specifica previsione dell’atto
    costitutivo, la personalita’ della prestazione; il diritto del
    cliente di scegliere il proprio difensore, la piena indipendenza
    dell’avvocato nello svolgimento dell’attivita’ professionale e la
    sua responsabilita’ personale, la soggezione della societa’ ad un
    concorrente regime di responsabilita’ e alle regole deontologiche
    proprie delle professioni intellettuali e specifiche della
    professione di avvocato.
    4. Per l’attivita’ di rappresentanza,
    assistenza e difesa in giudizio il socio che sia avvocato stabilito
    e’ tenuto ad agire d’intesa con altro socio in possesso del titolo
    di avvocato, abilitato ad esercitare davanti all’autorita’ adita o
    procedente.

    Art.
    37
    Norme applicabili

    1.
    Le societa’ di cui all’articolo 36, comma 1, le quali stabiliscono
    in Italia una o piu’ sedi secondarie con rappresentanza stabile per
    l’esercizio dell’attivita’ professionale di rappresentanza,
    assistenza e difesa in giudizio sono tenute, per ciascuna sede, alla
    iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati presso il
    Consiglio dell’ordine nella cui circoscrizione e’ posta la sede
    secondaria.
    2. Ai soci che esercitano con il titolo professionale
    di origine nell’ambito della sede secondaria con rappresentanza
    stabile, nonche’ alle sedi secondarie si applicano rispettivamente
    le disposizioni di cui ai titoli I e II del presente decreto e le
    altre disposizioni che disciplinano l’istituzione di una o piu’ sedi
    secondarie in Italia da parte di societa’ costituite all’estero.

    Titolo
    III
    Esercizio della professione in forma associata o societaria

    da parte degli avvocati stabiliti

    Capo
    III
    Disposizioni transitorie e finali

    Art.
    38
    Attivita’ professionale pregressa

    1.
    L’attivita’ professionale di avvocato svolta in Italia a decorrere
    dalla data del 14 marzo 1998 e fino alla data di entrata in vigore
    del presente decreto, nonche’ la partecipazione in detto periodo a
    corsi o seminari sul diritto italiano, anche relativi
    all’ordinamento forense e alla deontologia professionale, sono
    valutate ai fini della dispensa dalla prova attitudinale di cui
    all’articolo 12, comma 1, nel rispetto di quanto previsto dagli
    articoli 12 e 14.
    2. La domanda per la dispensa deve essere
    presentata nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore
    del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello
    Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
    della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
    osservarlo e di farlo osservare.

Redazione

Lo studio legale Giurdanella & Partners dedica, tutti i giorni, una piccola parte del proprio tempo all'aggiornamento del sito web della rivista. E' un'attività iniziata quasi per gioco agli albori di internet e che non cessa mai di entusiasmarci. E' anche l'occasione per restituire alla rete una parte di tutto quello che essa ci ha dato in questi anni. I giovani bravi sono sempre i benvenuti nel nostro studio legale. Per uno stage o per iniziare la pratica professionale presso lo studio, scriveteci o mandate il vostro cv a segreteria@giurdanella.it