PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Decreto
del 20 aprile 2001
:
del termine che autorizza l’autocertificazione della rispondenza ai
requisiti di sicurezza nelle regole tecniche di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 febbraio 1999
2.5.2001 n. 100)
Visto
l’art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l’art.
8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999
recante regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la
conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione,
anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell’art. 3,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 513 e, in particolare, l’art. 63;
Visto il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 7 dicembre 2000 recante proroga
del termine che autorizza l’autocertificazione della rispondenza ai
requisiti di sicurezza nelle regole tecniche di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 febbraio 1999;
Ritenuta
l’opportunita’ di dover ulteriormente differire il termine di cui
all’art. 63 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8
febbraio 1999 in considerazione del fatto che non risulta ancora
definito il sistema di certificazione per il livello di sicurezza
ITSEC;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
dell’8 maggio 2000, con il quale e’ stata attribuita al Ministro per
la funzione pubblica sen. prof. Franco Bassanini, tra l’altro, la
delega per il coordinamento delle attivita’, anche di carattere
normativo, inerenti all’attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, e della legge 16 giugno 1998, n.
191, nonche’ i compiti inerenti la disciplina dei sistemi informatici
presso le pubbliche amministrazioni;
Sentita l’Autorita’ per
l’informatica nella pubblica amministrazione;
Il Presidente del
Consiglio dei Ministri decreta:
Articolo
unico
Il
periodo di diciotto mesi successivi alla data di entrata in vigore
delle regole tecniche, introdotte dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, e’ differito al 30 settembre
2001.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma,
20 aprile 2001