DPR n. 123 del 2001

PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA

Decreto
13 febbraio 2001, n.123
Oggetto
:
Regolamento
recante disciplina sull’uso di strumenti informatici e telematici
nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni
giurisdizionali della Corte dei conti.
(G.U.
17 aprile 2001 n. 89)

Visto
l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
Visto l’articolo 15, comma
2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
Visto
l’articolo 17, commi 1, lettera c), e 4, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Consultato il Garante per la protezione dei dati
personali;
Sentita l’Autorita’ per l’informatica nella pubblica
amministrazione;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi
dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 9
ottobre 2000 e del 4 dicembre 2000;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio
2001;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica;
Il Presidente della
Repubblica emana il seguente regolamento:
Art.
1.
Definizioni
1.
Agli effetti del presente regolamento si intende per:
a)
“documento informatico”: la rappresentazione informatica
del contenuto di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,
n. 513;
b) “duplicato del documento informatico”: la
riproduzione del documento informatico effettuata su un qualsiasi
tipo di supporto elettronico facilmente trasportabile;
c)
“documento probatorio”: l’atto avente efficacia probatoria
ai sensi del codice civile e del codice di procedura civile;
d)
“firma digitale”: il risultato della procedura informatica
disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 513;
e) “dominio giustizia”: l’insieme delle
risorse hardware e software, mediante il quale l’amministrazione
della giustizia tratta in via informatica e telematica qualsiasi
tipo di attivita’, di dato, di servizio, di comunicazione e di
procedura;
f) “sistema informatico civile”: e’ il
sottoinsieme delle risorse del dominio giustizia mediante il quale
l’amministrazione della giustizia tratta il processo civile;
g)
“gestore del sistema di trasporto delle informazioni”: il
gestore indicato dall’articolo 13, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
h)
“indirizzo elettronico”: l’indirizzo di posta elettronica
come definito dall’articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
i)
“ricevuta di consegna”: il messaggio generato ed inviato
automaticamente al mittente dal gestore del sistema di trasporto
delle informazioni del destinatario nel momento in cui il messaggio
inviato e’ reso disponibile al destinatario medesimo nella sua
casella di posta elettronica;
j) “certificatore della firma
digitale”: il soggetto previsto dagli articoli 8, 9 e 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.

Art.
2.
Campo di applicazione
1.
E’ ammessa la formazione, la comunicazione e la notificazione di
atti del processo civile mediante documenti informatici nei modi
previsti dal presente regolamento.
2. L’attivita’ di
trasmissione, comunicazione o notificazione, dei documenti
informatici e’ effettuata per via telematica attraverso il sistema
informatico civile, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 6.
3.
Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, ove non diversamente stabilito
dal presente regolamento.

Art.
3.
Sistema informatico civile
1.
Il sistema informatico civile e’ strutturato con modalita’ che
assicurano:
a) l’individuazione dell’ufficio giudiziario e del
procedimento;
b) l’individuazione del soggetto che inserisce,
modifica o comunica l’atto;
c) l’avvenuta ricezione della
comunicazione dell’atto;
d) l’automatica abilitazione del
difensore e dell’ufficiale giudiziario.
2. Al sistema informatico
civile possono accedere attivamente soltanto i difensori delle parti
e gli ufficiali giudiziari per le attivita’ rispettivamente
consentite dal presente regolamento.
3. Con decreto del Ministro
della giustizia, sentita l’Autorita’ per l’informatica nella
pubblica amministrazione, sono stabilite le regole tecnico-operative
per il funzionamento e la gestione del sistema informatico civile,
nonche’ per l’accesso dei difensori delle parti e degli ufficiali
giudiziari. Con il medesimo decreto sono stabilite le regole
tecnico-operative relative alla conservazione e all’archiviazione
dei documenti informatici, conformemente alle prescrizioni di cui
all’articolo 2, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 513.

Art.
4.
Atti e provvedimenti
1.
Tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono essere
compiuti come documenti informatici sottoscritti con firma digitale
come espressamente previsto dal presente regolamento.
2. Se non
e’ possibile procedere alla sottoscrizione nella forma di cui al
comma 1, gli atti e i provvedimenti vengono redatti o stampati su
supporto cartaceo, sottoscritti nei modi ordinari e allegati al
fascicolo cartaceo. La copia informatica degli stessi e’ inserita
nel fascicolo informatico con le modalita’ di cui agli articoli 12 e
13.
3. Ove dal presente regolamento non e’ espressamente prevista
la sottoscrizione del documento informatico con la firma digitale,
questa e’ sostituita dall’indicazione del nominativo del soggetto
procedente prodotta sul documento dal sistema automatizzato, a norma
dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39.

Art.
5.
Processo verbale
1.
Il processo verbale, redatto come documento informatico, e’
sottoscritto con firma digitale da chi presiede l’udienza e dal
cancelliere. Nei casi in cui e’ richiesto, le parti e i testimoni
procedono alla sottoscrizione delle dichiarazioni o del verbale
apponendo la propria firma digitale.
2. Se non e’ possibile
procedere alla sottoscrizione nella forma di cui al comma 1, il
processo verbale viene redatto o stampato su supporto cartaceo,
sottoscritto nei modi ordinari e allegato al fascicolo cartaceo. La
copia informatica del processo verbale e’ allegata al fascicolo
informatico con le modalita’ di cui agli arti-coli 12 e 13.

Art.
6.
Comunicazioni e notificazione
1.
Le comunicazioni con biglietto di cancelleria, nonche’ la
notificazione degli atti, effettuata quest’ultima come documento
informatico sottoscritto con firma digitale, possono essere eseguite
per via telematica, oltre che attraverso il sistema informatico
civile, anche all’indirizzo elettronico dichiarato ai sensi
dell’articolo 7.
2. La parte che richiede la notificazione di un
atto trasmette per via telematica l’atto medesimo all’ufficiale
giudiziario, che procede alla notifica con le medesime modalita’.
3.
L’ufficiale giudiziario, se non procede alla notificazione per via
telematica, trae dall’atto ricevuto come documento informatico la
copia su supporto cartaceo, ne attesta la conformita’ all’originale
e provvede a notificare la copia stessa unitamente al duplicato del
documento informatico, nei modi di cui agli articoli 138 e seguenti
del codice di procedura civile.
4. Eseguita la notificazione,
l’ufficiale giudiziario restituisce per via telematica l’atto
notificato, munito della relazione della notificazione attestata
dalla sua firma digitale.
Art.
7.
Indirizzo elettronico
1.
Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi
dell’articolo 6, l’indirizzo elettronico del difensore e’ unicamente
quello comunicato dal medesimo al Consiglio dell’ordine e da questi
reso disponibile ai sensi del comma 3 del presente articolo. Per gli
esperti e gli ausiliari del giudice l’indirizzo elettronico e’
quello comunicato dai medesimi ai propri ordini professionali o
all’albo dei consulenti presso il tribunale.
2. Per tutti i
soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1, l’indirizzo
elettronico e’ quello dichiarato al certificatore della firma
digitale al momento della richiesta di attivazione della procedura
informatica di certificazione della firma digitale medesima, ove
reso disponibile nel certificato.
3. Gli indirizzi elettronici di
cui al comma 1, comunicati tempestivamente dagli ordini
professionali al Ministero della giustizia, nonche’ quelli degli
uffici giudiziari e degli uffici notifiche (UNEP), sono consultabili
anche in via telematica secondo le modalita’ operative stabilite dal
decreto di cui all’articolo 3, comma 3.
Art.
8.
Attestazione temporale
1.
La comunicazione e la notificazione si ha per eseguita alla data
apposta dal notificatore alla ricevuta di consegna mediante la
procedura di validazione temporale a norma del decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513. Per la
comunicazione e la notificazione eseguite dalla cancelleria e
dall’ufficiale giudiziario la data riportata nella ricevuta di
consegna tiene luogo della suddetta procedura di validazione
temporale.
2. I dati relativi a quanto previsto dal comma 1, sono
conservati dal notificatore per un periodo non inferiore a cinque
anni secondo le modalita’ tecnico-operative stabilite dal decreto di
cui all’articolo 3, comma 3.
Art.
9.
Costituzione in giudizio e deposito
1.
La parte che procede all’iscrizione a ruolo o alla costituzione in
giudizio per via telematica trasmette con il medesimo mezzo i
documenti probatori come documenti informatici o le copie
informatiche dei documenti probatori su supporto cartaceo.
Art.
10.
Procura alle liti
1.
Se la procura alle liti e’ stata conferita su supporto cartaceo, il
difensore, che si costituisce per via telematica, trasmette la copia
informatica della procura medesima, asseverata come conforme
all’originale mediante sottoscrizione con firma digitale.
Art.
11.
Iscrizione a ruolo
1.
La nota di iscrizione a ruolo puo’ essere trasmessa per via
telematica come documento informatico sottoscritto con firma
digitale.
2. La nota di iscrizione a ruolo trasmessa per via
telematica e’ redatta in modo conforme al modello definito con il
decreto di cui all’articolo 3, comma 3.

Art.
12.
Fascicolo informatico


1.
La cancelleria procede alla formazione informatica del fascicolo
d’ufficio, contenente gli atti del processo come documenti
informatici ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando
siano stati depositati su supporto cartaceo.
2. Nel fascicolo
informatico sono inseriti, secondo le modalita’ di cui al comma 1,
anche i documenti probatori offerti in comunicazione o prodotti
dalle parti o comunque acquisiti al processo. Per i documenti
probatori prodotti o comunque acquisiti su supporto cartaceo
l’inserimento nel fascicolo informatico delle relative copie
informatiche e’ effettuato dalla cancelleria, sempre che
l’operazione non sia eccessivamente onerosa.
3. La formazione del
fascicolo informatico non elimina l’obbligo di formazione del
fascicolo d’ufficio su supporto cartaceo.
Art.
13.
Formazione del fascicolo informatico
1.
Ogni fascicolo informatico riceve la stessa numerazione del
fascicolo cartaceo ed e’ formato secondo quanto stabilito
dall’articolo 36 delle norme di attuazione del codice di procedura
civile.
2. L’indice degli atti contiene anche l’indicazione dei
documenti conservati solo nel fascicolo cartaceo ed e’ redatto in
modo da consentire la diretta consultazione degli atti e dei
documenti
informatici.
3. Gli atti e i documenti probatori
depositati dalle parti, contestualmente alla costituzione in
giudizio o successivamente, sono inseriti in apposite sezioni del
fascicolo informatico contenenti ciascuna l’indicazione del giudizio
e della parte cui si riferiscono.
4. Ai sensi dell’articolo 12,
comma 2, e’ eccessivamente onerosa l’estrazione della copia
informatica di documenti probatori prodotti o acquisiti su supporto
cartaceo, ai fini dell’inserimento nel fascicolo informatico da
parte della cancelleria, quando il formato del documento da copiare
e’ diverso da quelli indicati con il decreto di cui all’articolo 3,
comma 3, ovvero se il numero delle pagine da copiare e’ superiore a
venti. Con il medesimo decreto il numero delle pagine e’
periodicamente aggiornato.
5. In deroga al comma 4 la cancelleria
procede comunque all’estrazione della copia informatica di documenti
probatori prodotti o acquisiti su supporto cartaceo quando la parte
allega ad essi la copia su supporto informatico.
6. Il fascicolo
informatico e’ consultabile dalla parte, oltre che in via
telematica, anche nei locali della cancelleria attraverso un
videoterminale.
7. Dopo la precisazione delle conclusioni il
responsabile della cancelleria appone al fascicolo informatico la
firma digitale.

Art.
14.
Produzione degli atti e dei documenti probatori su
supporto
informatico
1.
Gli atti e i documenti probatori offerti in comunicazione dalle
parti dopo la costituzione in giudizio possono essere prodotti,
oltre che per via telematica, anche mediante deposito in cancelleria
del supporto informatico che li contiene. Il supporto informatico
deve essere compatibile con i tipi e i modelli stabiliti al riguardo
dal decreto di cui all’articolo 3, comma 3, e deve contenere anche
il relativo indice, la cui integrita’ e’ attestata dal difensore con
la firma digitale.
2. Il responsabile della cancelleria procede a
duplicare nel fascicolo informatico gli atti, i documenti probatori
e l’indice indicati nel comma 1.
3. Il supporto informatico e’
restituito alla parte dopo la duplicazione di cui al comma 2.
Art.
15.
Deposito della relazione del C.T.U.
1.
La relazione prevista dall’articolo 195 del codice di procedura
civile puo’ essere depositata per via telematica come documento
informatico sottoscritto con firma digitale.
2. Con lo stesso
mezzo devono essere allegati i documenti e le osservazioni delle
parti o la copia informatica di questi ove gli originali sono stati
prodotti su supporto cartaceo. In tal caso gli originali sono
depositati dal consulente tecnico d’ufficio senza ritardo, in ogni
caso prima dell’udienza successiva alla scadenza del termine per il
deposito della relazione.
3. Il giudice, tenuto conto di un
eventuale successivo utilizzo dei dati contenuti nella consulenza
tecnica d’ufficio, puo’ disporre che la relazione o parte di essa
sia redatta in modo conforme a modelli definiti con il decreto di
cui all’articolo 3, comma 3.
Art.
16.
Trasmissione dei fascicoli
1.
Qualora non sia necessario acquisire il fascicolo d’ufficio su
supporto cartaceo, la trasmissione del fascicolo d’ufficio puo’
avvenire, in ogni stato e grado, anche per via telematica con
particolari modalita’, stabilite con il decreto di cui all’articolo
3, comma 3, e dirette ad assicurarne l’integrita’, l’autenticita’ e
la riservatezza.
2. Prima dell’inoltro, il responsabile della
cancelleria e’ tenuto a controllare che il contenuto del fascicolo
d’ufficio su supporto cartaceo sia presente nel fascicolo
informatico.

Art.
17.
Trasmissione della sentenza
1.
La trasmissione per via telematica della minuta della sentenza o
della sentenza stessa, redatte come documenti informatici
sottoscritti con firma digitale, e’ effettuata, ai sensi
dell’articolo 119 delle norme di attuazione del codice di procedura
civile, con particolari modalita’ stabilite con il decreto di cui
all’articolo 3, comma 3, e dirette ad assicurarne l’integrita’,
l’autenticita’ e la riservatezza.
2. Il cancelliere, ai fini del
deposito della sentenza ai sensi dell’articolo 133 del codice di
procedura civile, sottoscrive la sentenza stessa con la propria
firma digitale.
Art.
18.
Informatizzazione del processo amministrativo e contabile
1.
Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto
compatibili, anche al processo amministrativo e ai processi innanzi
alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.
2. Con
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita
l’Autorita’ per l’informatica nella pubblica amministrazione, sono
stabilite le regole tecnico-operative per il funzionamento e la
gestione del sistema informatico della giustizia amministrativa e
contabile. I decreti sono adottati entro il termine di cui
all’articolo 19, comma 2.
Art.
19.
Disposizioni finali
1.
Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai giudizi
iscritti a ruolo dopo il 1o gennaio 2002.
2. Il decreto
ministeriale previsto dall’articolo 3, comma 3, e’ adottato entro il
30 ottobre 2001.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Roma,
13 febbraio 2001

===============


2 –

RELAZIONE
ILLUSTRATIVA

1.-
Con il presente regolamento si intende dettare una disciplina più
analitica rispetto a quanto previsto in generale dal decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 (Regolamento
recante criteri e modalità per la formazione e la trasmissione
di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma
dell’articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59
), in
modo da rendere più funzionale, nelle attività
strumentali del processo civile, l’uso di strumenti informatici e
telematici, anche a seguito delle più recenti innovazioni
tecnologiche e applicative.

I
presupposti normativi e tecnici di tale iniziativa possono rinvenirsi
inizialmente nella legge 23 ottobre 1992, n. 421, che, all’articolo
2, comma 1, lett. mm), ha previsto in generale il
“completamento del processo di informatizzazione delle
amministrazioni pubbliche”.

In
seguito con il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
all’articolo 3, è stato affermato il principio secondo cui
tutte le pubbliche amministrazioni agiscono “di norma”
attraverso “i sistemi informativi automatizzati”; e
all’articolo 16, comma 8, è stata quindi prevista l’adozione
di uno o più regolamenti governativi per l’individuazione di
“particolari modalità di applicazione” del decreto
legislativo medesimo “in relazione all’Amministrazione della
giustizia”.

Infine
con l’entrata in vigore della normativa sulla firma digitale, e
segnatamente dell’articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n.
59 – che ha delegificato la materia – e del successivo regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n.
513, il documento informatico sottoscritto con la firma digitale ha
acquistato efficacia probatoria pari a quella della scrittura privata
ai sensi dell’articolo 2702 del codice civile, e la trasmissione dei
documenti con strumenti informatici è stata definitivamente
considerata valida e rilevante a tutti gli effetti di legge.

Più
in particolare è già parte dell’ordinamento il
principio secondo cui “la trasmissione del documento informatico
per via telematica, con modalità che assicurino l’avvenuta
consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi
consentiti dalla legge” (cfr. articolo 12, comma 3, del d.P.R.
513/1997). E, come si è detto, l’Amministrazione della
giustizia è stata espressamente menzionata dalla legge tra i
soggetti pubblici destinatari dell’uso dei sistemi informativi
automatizzati (cfr. citato articolo 16, comma 8, il decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39).

Con
il presente regolamento si intende quindi dettare –– in una
materia non più coperta da riserva di legge – delle norme più
specifiche in tema di formazione e trasmissione di documenti
informatici con particolare riferimento al processo civile, allo
scopo di definire anche nel dettaglio i principi generali già
affermati dal d.P.R. 513/1997, in tema di formazione, archiviazione e
la trasmissione (e notificazione) di documenti con strumenti
informatici e telematici .

Nel
processo civile l’apposizione della firma digitale del cancelliere e,
a seconda dei casi, del giudice stesso, con le cautele e le garanzie
assicurate da un decreto ministeriale recante modalità
tecnico-operative, oltre che da un autonomo sistema
informatico (“sistema informatico civile”), accessibile da
terzi solo in casi specifici, dovrebbe consentire la fattibilità
di una tale operazione, in termini di efficacia e sicurezza.

Infatti
tenendo presente terminologia e istituti giuridici presenti nel
citato decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n.
513, si è quindi proceduto a prendere come parametro di
validità degli atti del processo il “documento
informatico sottoscritto con firma digitale” (cfr. art.5, comma
1, del d.P.R. n. 513 del 1997). L’apposizione della firma digitale da
parte del pubblico ufficiale integra e sostituisce ad ogni fine
“l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e
marchi” (cfr. art. 16, comma 3, d.P.R. n. 513 del 1997). Inoltre
tutte le operazioni di archiviazione e trasmissione di dati
dovrebbero avvenire nell’ambito del “sistema informatico
civile”, con l’importante eccezione delle comunicazioni e
notificazioni (eseguibili anche tramite Internet) –– cfr.
articoli 2, comma 2, e 6, comma 1 -.

Le
disposizioni relative all’uso di strumenti informatici e telematici
nel processo si propongono l’obiettivo di creare un sistema valevole
per tutti i tipi, le fasi e i gradi del processo, senza incidere in
alcun modo sulle disposizioni sostanziali processuali (adempimenti,
termini, contenuto di atti, produzioni ecc.). In altri termini
l’attività informatica o telematica disciplinata dal presente
regolamento si affianca, come modalità alternativa per le
parti, a quella ordinaria su sopporto “cartaceo” ––
oltre che in forza del principio generale di libertà delle
forme
di cui all’articolo 121 del codice di procedura civile – in
forza della già avvenuta equiparazione normativa dei documenti
informatici e telematici (come sopra detto, “a tutti gli
effetti di legge
“) a quelli tradizionali.

L’idea
di dettare norme più specifiche circa l’uso degli strumenti
informatici e telematici nell’ambito del processo civile muove dalla
convinzione che tali mezzi possano agevolare, in termini di rapidità
e risparmio di energie materiali e personali, la funzionalità
del sistema processuale in molte fasi (ad es. consultazione di atti,
comunicazione e notificazione di atti, trasmissione del fascicolo).

2.-
In linea con tale impostazione, che trova nella legislazione vigente
precisi punti di riferimento, deve osservarsi che il presente
regolamento non comporta, come è ovvio, nuovi oneri, giacché
la copertura finanziaria è già stata prevista e
approvata in base alla richiamata legislazione vigente.

Infatti
la spesa relativa al progetto sul cd. processo telematico è
già stata quantificata, nel Piano Triennale 2000/2002,
approvato dall’AIPA, nella misura di L. 13.000.000.000 per l’anno
2000 , di L. 24.000.000.000 per il triennio 2001/2003.

In
considerazione della spinta acceleratoria derivante dall’emanazione
del presente regolamento, si chiederà, in sede di
presentazione del Piano triennale 2001/2003 all’AIPA, che una parte
delle somme destinate all’anno 2002 vengano anticipate, ottenendo una
previsione di spesa, per l’anno 2001, pari a L. 9.000.000.000.

Inoltre
si fa presente che per quanto attiene alla firma digitale e quindi
all’identificazione sicura del personale di magistratura e del
personale amministrativo è già in corso un altro
progetto nel piano triennale 2000/2002, il cui costo nel triennio è
stimato in L. 12.163.000.000.

Infine
si segnala che comunque i progetti (contenuti nel Piano Triennale
2000/2002, di seguito elencati con la stima di costi) relativi alla
informatizzazione dei registri e alla gestione del fascicolo
elettronico (Polis), prevedono al loro interno attività di
supporto alla realizzazione del processo telematico.

3.-
Sono state apportate alcune modifiche al testo originario in
accoglimento delle osservazioni dell’AIPA. Va specificato al riguardo
che le osservazioni sull’articolo 13 formulate dall’AIPA sono state
sostanzialmente accolte e recepite, per esigenze sistematiche e con
norma più generale, nell’articolo 3, comma 3.

All’esito
di una riunione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla
presenza anche dei rappresentanti dell’AIPA e del Garante per la
protezione dei dati personali si è chiarito che il decreto
ministeriale di cui all’articolo 3, comma 3, avrà per oggetto
“regole tecnico-operative” (sostituendosi in tal senso
l’originaria espressione “modalità operative”) e
dovrà essere adottato previo parere dell’AIPA.

In
ordine ai rilievi del Garante per la protezione dei dati personali si
è convenuto di espungere la parola “sicurezza” dal
testo dell’articolo 3, comma 3, in modo che sia più chiaro che
l’emanando decreto sulle regole tecnico-operative (di natura non
regolamentare) non potrà avere alcuna incidenza sul vigente
regolamento sulle misure minime di sicurezza in tema di protezione
dei dati personali (d.P.R. 14 settembre 1999, n. 318). Quanto alla
indicata necessità di un riferimento ad un prossimo codice
deontologico da parte dei liberi professionisti ovvero a
autorizzazioni generali del Garante si è avuto modo di
osservare che la specificità del presente regolamento rende
inopportuno l’inserimento di principi, regole o codici deontologici
che in quanto tali debbono valere, mutatis mutandis, anche per
l’attività off line e senza che, per ciò stesso,
l’assenza di tale riferimento stia a significare l’inapplicabilità
di tali regole generali.

Secondo
quanto rilevato dal Consiglio di Stato nel parere interlocutorio, si
è provveduto ad inserire –– su proposta del
Dipartimento della funzione pubblica – una norma (il nuovo articolo
18) contenente l’applicabilità della disciplina del
regolamento anche ai procedimenti amministrativi e contabili.

Si
è inoltre provveduto alla verifica del testo alla luce delle
disposizioni dell’emanando testo unico sulla documentazione
amministrativa (nel testo che segue si è comunque dato atto,
per maggior chiarezza, dei riferimenti alle disposizioni
dell’emanando testo unico, riportati tra parentesi in neretto).

Infine
non è sembrato utile, in concreto, accogliere il suggerimento
del Consiglio di Stato circa una anticipata operatività di
alcune disposizioni – segnatamente gli articoli 6 e 7 -, giacché
anche le suddette disposizioni presuppongono, invero, che il sistema
informatico civile sia pienamente in funzione (e quindi che: sia
stato adottato il decreto sulle regole tecnico-operative; le
cancellerie, le segreterie e gli ufficiali giudiziari siano dotate
dei relativi strumenti; gli ordini professionali abbiano messo a
disposizione gli indirizzi elettronici come previsto dall’articolo
7).

Sono
da ultimo stati accolti i suggerimenti del Consiglio di Stato nel
parere definitivo del 4 dicembre 2000.

4.-
Le singole disposizioni.

Articolo
1.
Passando ad illustrare le singole disposizioni può
rilevarsi come con l’articolo 1 si diano le definizioni di istituti e
concetti tenuti presenti nel regolamento, la gran parte dei quali è
mutuata dal d.P.R. 513 del 1997 [cfr.
gli articoli 1, comma 1, lettera b), 17, comma 2, 22, comma 1,
lettera h) e lettera i), 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della
Repubblica, di approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa]
.

Articolo
2.
Nell’articolo 2 si ribadisce, specificamente per il
processo civile, il principio generale dell’ammissibilità
della formazione, comunicazione e notificazione di atti mediante
documenti informatici.

Nel
secondo comma dell’articolo 2 si prevede che, salvo quanto stabilito
dall’articolo 6, comma 1 (comunicazioni e notifiche all’indirizzo
elettronico dichiarato), l’attività di trasmissione per via
telematica è effettuata attraverso il “sistema
informatico civile”, definito nell’articolo 1 come “il
sottoinsieme delle risorse del dominio giustizia mediante il quale
l’amministrazione della giustizia tratta il processo civile”, e
regolato più specificamente dall’articolo 3.

Nel
terzo comma dell’articolo 2 si richiama la normativa di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, del
quale il presente decreto costituisce un’integrazione.

Articolo
3.
Nell’articolo 3 si disciplinano le caratteristiche del
“sistema informatico civile”; a tale sistema potranno
accedere, come specificato nel comma 2, oltre al personale
dell’amministrazione della giustizia (come si ricava, all’evidenza,
dalla definizione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), anche i
difensori delle parti e gli ufficiali giudiziari per le attività
di rispettiva competenza stabilite nel regolamento stesso.

Con
il comma 3 si prevede il decreto ministeriale di individuazione delle
modalità tecnico-operative per il funzionamento e la gestione
del sistema stesso. Con il medesimo decreto sono stabilite anche le
regole tecnico-operative relative alla conservazione e
all’archiviazione dei documenti informatici, conformemente alle
prescrizioni di cui all’articolo 2, comma 15, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e all’articolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 [cfr.
l’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica di
approvazione del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa
].

Articolo
4.
Con l’articolo 4 si ribadisce in generale l’ammissibilità
della redazione di tutti gli atti e i provvedimenti del processo –
ivi compresi i provvedimenti del giudice (sentenze, ordinanze e
decreti) – mediante la forma elettronica, e cioè come
documenti informatici sottoscritti con firma digitale. Ciò
costituisce una specificazione del principio generale della libertà
delle forme (art. 121 c.p.c.) e al tempo stesso ribadisce la
validità, anche nel processo civile, di quanto stabilito in
generale nel d.P.R. n. 513 del 1997 sui documenti informatici.

Inoltre
si introducono regole di raccordo tra le nuove disposizioni e la
disciplina tradizionale degli atti processuali: in particolare, a
cura della cancelleria, ogni atto redatto nella forma cartacea sarà
trasformato in copia informatica, e ciò ai fini
dell’inserimento della copia elettronica nel fascicolo informatico.

Va
chiarito fin d’ora che anche nel caso in cui la parte proceda per via
telematica la cancelleria sarà comunque tenuta alla formazione
del fascicolo d’ufficio su supporto cartaceo (ovviamente mediante
copia degli atti) –– cfr. articolo 12, comma 3-. In questo
caso tuttavia non si tratterà di duplicare tutti gli atti
processuali, giacché il contenuto del fascicolo d’ufficio è
circoscritto da quanto previsto dall’articolo 168 c.p.c.

Con
il terzo comma si recupera il criterio di validità di cui
all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n.39, per tutti quegli atti per i quali non è espressamente
prevista la sottoscrizione con la firma digitale. Secondo il citato
articolo 3 d.lgs. 39/1993 la firma è “sostituita
dall’indicazione del nominativo del soggetto procedente prodotta sul
documento dal sistema automatizzato” e, nel presente
regolamento, tale sistema di sottoscrizione viene in definitiva usato
per documenti informatici che costituiscono copia di atti in forma
cartacea (e quindi sottoscritti con la firma autografa tradizionale)
ovvero che rappresentano provvedimenti di mera esecuzione di atti già
redatti come documenti informatici sottoscritti con la firma
digitale.

Articolo
5.
Stessi principi (di cui all’articolo 4) sono stabiliti per
quanto riguarda il processo verbale dall’articolo 5, nel quale
si disciplina anche l’ipotesi dell’intervento del testimone.

Articolo
6.
Con l’articolo 6 si prevede che le comunicazioni con
biglietto di cancelleria (per i quali non è necessaria la
sottoscrizione con la firma digitale) e la notificazione degli atti
(effettuate come documenti informatici sottoscritti con firma
digitale) possono essere eseguite per via telematica, oltre che
attraverso il sistema informatico civile, anche all’indirizzo
elettronico dichiarato dal destinatario al certificatore della firma
digitale (cfr. successivo articolo 7).

Nell’articolo
in esame si prevedono le modalità attraverso le quali
l’ufficiale giudiziario può svolgere l’attività di
notificazione per via telematica ad integrazione dei principi già
applicabili di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 (che recita testualmente: “1.
Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende
inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso all’indirizzo
elettronico da questi dichiarato. 2. La data e l’ora di formazione,
di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto
in conformità alle disposizioni del presente regolamento e
alle regole tecniche di cui all’articolo 3, sono opponibili ai terzi.
3. La trasmissione del documento informatico per via telematica, con
modalità che assicurino l’avvenuta consegna, equivale alla
notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla
legge.”).

Nel
comma 3 si prevede l’ipotesi in cui, per una qualsiasi ragione,
l’ufficiale giudiziario non sia in grado di procedere alla
notificazione per via telematica di un atto ricevuto come documento
informatico. In tal caso egli procede alla notifica nei modi
tradizionali, consegnando la copia autenticata su supporto cartaceo e
il duplicato del documento informatico (su supporto elettronico
facilmente trasportabile), al fine di consentire al destinatario ogni
verifica sulla firma digitale apposta sul documento informatico
medesimo.

Articolo
7.
Con l’articolo 6 si è prevista la possibilità
di notificazioni presso l’indirizzo elettronico; con la disciplina di
cui all’articolo 7 si introducono le modalità relative alla
dichiarazione dell’indirizzo elettronico.

Per
il difensore si farà riferimento a quello comunicato dal
medesimo al Consiglio dell’ordine e da quest’ultimo reso disponibile
agli uffici giudiziari e al pubblico; per gli esperti e gli ausiliari
del giudice l’indirizzo elettronico è quello comunicato dai
medesimi ai propri ordini professionali o all’albo dei consulenti
presso il tribunale (comma 1 dell’articolo 7).

Per
tutti gli altri soggetti l’indirizzo elettronico valido sarà
quello dichiarato al certificatore della firma digitale (la figura
del certificatore della firma digitale è prevista dagli
articoli 8, 9 e 17 del d.P.R. n. 513 del 1997) al momento della
richiesta di attivazione della procedura informatica di
certificazione della firma digitale medesima (comma 2 dell’articolo
7), sempre che il certificatore offra il servizio di rendere
disponibile nel certificato l’indirizzo elettronico.

In
altri termini il soggetto che vorrà munirsi, per la propria
attività, della firma digitale dovrà accettare il fatto
che all’indirizzo elettronico dichiarato a tal fine potranno
pervenire notificazioni di atti processuali pienamente efficaci e
valide.

Nel
comma 3 si prevede da un lato la possibilità di consultazione
(anche in via telematica) degli indirizzi elettronici da parte del
pubblico – onde favorire la notificazione telematica – e dall’altro
il tempestivo aggiornamento di tali indirizzi secondo quanto previsto
dal decreto ministeriale.

Articolo
8.
Nel comma 1 dell’articolo 8 si stabilisce che “la
comunicazione e la notificazione si ha per eseguita alla data apposta
dal notificatore alla ricevuta di consegna mediante la procedura di
validazione temporale a norma del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 513. Per la comunicazione e la
notificazione eseguite dalla cancelleria e dall’ufficiale giudiziario
la data riportata nella ricevuta di consegna tiene luogo della
suddetta procedura di validazione temporale.”

Con
tale disposizione si chiarisce, più nel dettaglio, il momento
in cui la comunicazione e la notificazione si ha per eseguita.

Va
premesso in generale che i principi in materia sono quelli già
stabiliti dall’articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, come sopra già
integralmente richiamato, nonché quello di recente affermato
dall’articolo 11, comma 1, della recente Direttiva 2000/31/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, sui servizi
della società dell’informazione, secondo cui “l’ordine e
la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti cui sono
indirizzati hanno la possibilità di accedervi”.

In
altri termini non si richiede che il destinatario apra (e cioè
visualizzi) la posta elettronica, ma che il “gestore del sistema
di trasporto delle informazioni” (cfr. articolo 13, comma 2, del
d.P.R. 513/1997) renda accessibile l’atto al destinatario,
alla stessa stregua di quanto avviene con la posta ordinaria
pervenuta all’indirizzo fisico del destinatario. Nella specie sarà
sufficiente che l’e-mail (la posta elettronica) raggiunga il
gestore del servizio del destinatario e che, quindi, il destinatario
sia in grado di accedere a tale posta. Di ciò il suddetto
gestore rilascia immediata e automatica “ricevuta di consegna”
(come definita dall’articolo 1, comma 1, lettera i: “il
messaggio generato ed inviato automaticamente al mittente dal gestore
del sistema di trasporto delle informazioni del destinatario nel
momento in cui il messaggio inviato è reso disponibile al
destinatario medesimo nella sua casella di posta elettronica”).
Su tale ricevuta di consegna il notificatore dovrà quindi
applicare la procedura di “validazione temporale” che,
secondo il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,
n. 513 e le successive regole tecniche al riguardo approvate con
D.P.C.M. 8 febbraio 1999 (Regole tecniche per la formazione, la
trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la
validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi
dell’art. 3, comma 1, del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 513
)
garantisce l’attestazione di data e ora in termini di affidabilità
e sicurezza.

Onde
consentire eventuali controlli sul servizio automatico di
segnalazione di avvenuta ricezione del documento informatico, in caso
di contestazione sulla ricezione della posta elettronica, si
stabilisce inoltre che i dati relativi all’attestazione temporale
siano conservati dal notificatore per un periodo non inferiore a
cinque anni. Naturalmente saranno adottate specifiche disposizioni
tecniche per assicurare l’integrità del relativo archivio.

Articoli
9, 10 e 11.
Costituzione in giudizio e deposito, nonché
procura alle liti e iscrizione a ruolo sono espressamente presi in
considerazione rispettivamente negli articoli in parola secondo i
principi già sopra richiamati.

Articoli
12 e 13.
Punto centrale del processo telematico è
l’istituzione del fascicolo informatico. La cancelleria procede alla
formazione informatica del fascicolo d’ufficio, contenente gli atti
del processo come documenti informatici ovvero le copie informatiche
dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo.

Secondo
la previsione dell’articolo 9 nel fascicolo informatico sono inseriti
anche i documenti probatori offerti in comunicazione o prodotti dalle
parti o comunque acquisiti al processo. Per i documenti probatori
prodotti o comunque acquisiti su supporto cartaceo l’inserimento nel
fascicolo informatico delle relative copie informatiche è
effettuato dalla cancelleria, sempre che l’operazione non sia
eccessivamente onerosa (e la ricorrenza di tale ipotesi è
disciplinata dall’articolo 13, comma 4).

In
linea di massima quindi il fascicolo informatico consentirà
alle parti, al giudice e alla cancelleria la consultazione on line
del fascicolo d’ufficio e di quelli di parte. Come chiarito
dall’articolo 13, comma 6, sarà comunque possibile la
consultazione anche nei locali della cancelleria attraverso appositi
videoterminali. Ciò garantisce l’accesso al fascicolo
informatico anche alla parte sprovvista di propri strumenti
informatici, la quale ovviamente potrà trarre copia cartacea
dei documenti informatici secondo le regole ordinarie.

Al
comma 3 dell’articolo 12 si chiarisce espressamente che le
disposizioni in esame si affiancano alle norme sulla formazione
tradizionale del fascicolo d’ufficio su supporto cartaceo.

Nell’articolo
13 si dettano norme integrative sulla formazione del fascicolo
informatico (numerazione, indice, possibilità di copia
informatica, ripartizione dei fascicoli di parte, possibilità
di consultazione). Dopo la precisazione delle conclusioni il
responsabile della cancelleria appone al fascicolo informatico la
firma digitale (comma 7), rendendo indelebile il fascicolo
stesso, contenente tutte le acquisizioni probatorie.

Articolo
14.
Nell’articolo 14 si disciplina anche l’ipotesi di
produzione di atti su supporto informatico, ipotesi questa che
dovrebbe essere residuale tra la produzione tradizionale di atti su
supporto cartaceo e la produzione per via telematica di atti redatti
come documenti informatici.

Articolo
15.
Con l’articolo 15 si prevede specificamente la
possibilità del deposito della relazione del consulente
tecnico d’ufficio per via telematica come documento informatico
sottoscritto con firma digitale. Anche gli allegati (documenti e
osservazioni delle parti o la copia informatica di questi ove gli
originali sono stati prodotti su supporto cartaceo) possono essere
depositati con lo stesso mezzo, ma in tal caso gli originali sono
depositati dal consulente tecnico d’ufficio senza ritardo, in ogni
caso prima dell’udienza successiva alla scadenza del termine per il
deposito della relazione, onde consentire alle parti di prenderne
visione.

Così
come previsto per la nota di iscrizione a ruolo (articolo 11, comma
2) la relazione del consulente tecnico d’ufficio potrà
essere redatta su appositi modelli definiti con decreto ministeriale.
Più in particolare per la c.t.u. sarà il giudice a
stabilire se essa dovrà essere redatta conformemente ad
appositi modelli, tenuto conto di un eventuale successivo utilizzo
dei dati contenuti nella consulenza tecnica d’ufficio (ad es. per
l’aggiornamento dei registri di cancelleria o per la creazione di un
archivio) .

Articoli
16 e 17.
Con gli articoli 16 e 17 si chiarisce che le norme
sulla redazione degli atti come documenti informatici e sulla
trasmissione degli stessi per via telematica si riferiscono anche a
fascicoli e sentenze relativi ad ogni stato e grado del processo.

Saranno
infine stabilite con decreto ministeriale particolari regole e
modalità, dirette ad assicurarne l’integrità,
l’autenticità e la riservatezza dei dati trasmessi.

Articolo
18.
Come suggerito nel parere del Consiglio di Stato, su
proposta del Dipartimento della funzione pubblica è stata
prevista l’estensione delle disposizioni regolamentari ad altri
procedimenti.

Articolo
19.
La norma regola l’operatività delle disposizioni
regolamentari e il termine per l’adozione dei decreti sulle regole
tecnico-operative.

===============


3 –

RELAZIONE
TECNICO – NORMATIVA

Il
presente regolamento viene ad integrare, per quanto attiene al
processo civile, il quadro normativo già delineato dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 513 (Regolamento recante criteri e modalità
per la formazione e la trasmissione di documenti con strumenti
informatici e telematici, a norma dell’articolo 15, comma 2, della
legge 15 marzo 1997, n. 59
), in modo da rendere concreta e
funzionale l’applicazione di principi già affermati e vigenti
nell’ordinamento giuridico (cfr. ad es. articoli 4 e 5 del citato
d.P.R. 513 del 1997, sul principio secondo cui il documento
informativo soddisfa il requisito legale della forma scritta e
sull’efficacia probatoria del documento informatico).

La
conformità alla Costituzione si evince dal fatto che la
materia in questione è stata già oggetto di
delegificazione a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 15,
comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del successivo
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 513.

Sotto
l’aspetto strettamente processuale non v’è alcuna interferenza
con la disciplina comunitaria sia perché il presente
regolamento non detta norme modificative delle disposizioni
sostanziali processuali (adempimenti, termini, contenuto di atti,
produzioni ecc.), bensì solo norme strumentali sull’uso di
strumenti informatici e telematici nel processo che si affiancheranno
alle modalità ordinarie (su sopporto “cartaceo”);
sia perché non v’è al momento alcuna disciplina
comunitaria in tale specifico settore.

In
ogni caso in tema di notificazione il presente regolamento appare in
linea con il principio generale di recente affermato dall’articolo
11, comma 1, della recente Direttiva 2000/31/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, sui servizi della
società dell’informazione, secondo cui “l’ordine e la
ricevuta si considerano pervenuti quando le parti cui sono
indirizzati hanno la possibilità di accedervi”.

Sotto
lo specifico profilo dei rapporti tra la firma digitale e la firma
elettronica come disciplinata dalla Direttiva 1999/93/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad
un quadro comunitario per le firme elettroniche, eventuali
aggiustamenti e modifiche potranno essere apportate in sede di
recepimento della direttiva stessa e riguarderanno l’istituto della
firma digitale come disciplinato dal d.P.R. 513 del 1997, al quale il
presente regolamento rinvia. In ogni caso si richiama fin d’ora
l’articolo 3, comma 7, della citata direttiva 1999/93/CE che consente
deroghe ed eccezioni sull’uso delle firma elettroniche in particolari
settori pubblici (come potrebbe essere, se del caso, il settore del
processo civile, – cfr. art. 3, comma 7: “Gli Stati membri
possono assoggettare l’uso delle firme elettroniche nel settore
pubblico ad eventuali requisiti supplementari. Tali requisiti debbono
essere obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e
riguardare unicamente le caratteristiche specifiche dell’uso di cui
trattasi. Tali requisiti non possono rappresentare un ostacolo ai
servizi transfrontalieri per i cittadini”).

Non
emergono profili concernenti il rispetto di competenze delle regioni
e delle autonomie locali.

Ai
fini della valutazione dell’impatto della presente regolamentazione
può rilevarsi che l’uso degli strumenti informatici e
telematici nell’ambito del processo civile potrà agevolare, in
termini di rapidità e risparmio di energie materiali e
personali, la funzionalità del sistema processuale in molte
fasi (ad es. consultazione di atti, comunicazione e notificazione di
atti, trasmissione del fascicolo) con evidenti e diretti vantaggi per
il personale dell’Amministrazione della giustizia, per gli avvocati e
per tutti i cittadini.

Redazione

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