24.5.2001
Il Consiglio dei Ministri esamina oggi, per l’approvazione definitiva [ed ha approvato, n.d.r.], su proposta del Ministro della Funzione Pubblica Franco Bassanini, il Testo unico sull’edilizia, che sarà emanato ai sensi dell’articolo 7 della legge di semplificazione della legge n.50 del 1999.
Il Testo Unico, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2002, si compone di 138 articoli ed abroga, totalmente o parzialmente, 18 tra leggi e regolamenti.
E’ suddiviso in due parti:
– la prima riunisce e coordina le norme, finora sparse in numerosi testi normativi, sulla concessione edilizia (ora, permesso di costruire) e sugli altri atti di assenso in materia edilizia, nonché le norme in tema di abilitabilità e agibilità degli immobili;
– la seconda parte riunisce e coordina le disposizioni sulla normativa dell’attività edilizia.
Si tratta dell’accorpamento in un sistema unitario ed attualizzato di disposizioni che vanno da alcune norme della legge urbanistica del 1942, alla legge Bucalossi del 1977, alle altre diverse norme che, dal 1978 al 1997, si sono succedute e sovrapposte per regolare i singoli interventi edilizi, spesso in modo incoerente e frammentario.
Ora tutte queste disposizioni vengono riordinate eliminando la disagevole condizione di “disordine normativo” che così si era venuta a creare ed offrendo agli operatori del settore finalmente un unico, coerente ed omogeneo corpo normativo.
Le novità di maggior rilievo possono essere così sintetizzate:
1.- RIDUZIONE DEI TITOLI ABILITATIVI A DUE SOLTANTO, permesso di costruire e denuncia di inizio attività:
gli interventi sottoposti a permesso di costruire sono individuati in ragione dell’idoneità a comportare una trasformazione insieme urbanistica ed edilizia del territorio;
per gli interventi edilizi minori, che una tale trasformazione non comportano, il titolo abilitativo è la denuncia di inizio attività.
In questo modo il controllo preventivo sull’attività edilizia viene limitato ai soli interventi rilevanti sotto il profilo urbanistico-edilizio e puntualmente individuati in un elenco, eventualmente integrabile da parte delle regioni.
Per i restanti interventi – tutti – il Testo unico generalizza l’istituto della denuncia di inizio attività.
Viene così razionalizzato il risultato della progressione legislativa che va dalla legge n. 457 del 1978 alla legge n. 662 del 1996 e alle sue successive modificazioni, vale a dire la scelta di sottoporre l’insieme degli interventi edilizi il cui impatto non raggiunge la soglia della trasformazione urbanistico-edilizio al modulo della “denuncia di inizio attività “, che mette il privato – responsabilizzato – in condizione di subito operare e il Comune – alleggerito dall’onere procedimentale – in condizione di controllare e, se del caso, di subito intervenire.
2.- INTRODUZIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA, che replica per questo settore il modulo organizzativo già previsto per gli insediamenti produttivi.
3.- SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI: sotto questo profilo il Testo unico persegue efficacemente l’obiettivo prioritario della semplificazione dell’attività edilizia, non solo delegificando le norme che riguardano tali obiettivi di particolare importanza per le esigenze del cittadino, ma anche eliminando non pochi organismi e passaggi ormai divenuti superflui, inutili e causa di ritardo nell’azione amministrativa.
Viene così reso facoltativo, ad esempio, il parere della Commissione edilizia, così come si consente di sostituire il parere dell’Azienda sanitaria locale con un’autodichiarazione.
4.- CERTIFICATO DI AGIBILITA’: con il Testo unico, che riunisce abitabilità ed agibilità sotto l’unica denominazione di “agibilità”, si precisa che il certificato di agibilità ricomprende tutti i controlli e le verifiche attinenti alla sicurezza dell’immobile, da intendersi nel senso più lato.
Anche per questo atto, il procedimento che culmina nel rilascio del certificato è avviato per il tramite dello sportello unico ed è semplificato nella fase del collaudo statico, eseguibile a partire dalla copertura dell’edificio, e dalla immediata iscrivibilità a catasto.
E’ comunque da sottolineare come, sul fronte opposto, il Testo unico si sia preoccupato di rispettare e difendere i vincoli e le cautele di ordine storico-artistico ed ambientale prevedendo che l’esame di questi profili preceda ogni altro e che la semplificazione possa solo seguire l’esito favorevole di questo stesso esame.
Da ultimo, con riguardo alla seconda parte del Testo unico, la raccolta delle norme tecniche per l’edilizia, conferisce completezza all’opera di coordinamento unitario nella materia.
Il testo unico sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.