PARLAMENTO
ITALIANO
LEGGE
27 marzo 2001, n.133
Oggetto:
Norme
relative all’iscrizione ai corsi universitari.
(G.U.
n. 92 del 20.4.2001)
Art.
1.
1.
Agli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di
giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione
dell’efficacia di atti preclusivi dell’iscrizione ai corsi di diploma
universitario o di laurea, le universita’ presso le quali gli
studenti stessi sono stati iscritti, anche sotto condizione,
nell’anno accademico 1999-2000, consentono l’iscrizione per l’anno
accademico 2000-2001, entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, al secondo anno di altro corso di
diploma universitario o di altro corso di laurea non ricompresi nelle
disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n.
264, riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati.
2.
Agli studenti di cui al comma 1 che risultino in posizione utile
nelle graduatorie di ammissione per l’anno accademico 2000-2001 ad
uno dei corsi universitari di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2
agosto 1999, n. 264, le universita’ presso le quali risultano
iscritti nell’anno accademico 1999-2000, consentono l’iscrizione al
secondo anno del relativo corso, riconoscendo loro i crediti
formativi eventualmente maturati. Per l’anno accademico 1999-2000, e’
autorizzato l’utilizzo dei posti riservati ai cittadini non
comunitari residenti all’estero, rimasti non utilizzati in varie sedi
e per i quali non e’ pervenuta alcuna richiesta, per gli studenti
italiani esclusi per mancanza di posti utilizzando lo scivolo delle
graduatorie di merito. Le universita’ consentono, altresi’,
l’iscrizione al secondo anno del relativo corso di laurea agli
studenti di cui al comma 1 che abbiano sostenuto con esito positivo
almeno un esame entro il 28 febbraio 2001.
3.
Gli studenti di cui ai commi 1 e 2, beneficiari per l’anno accademico
1999-2000 delle provvidenze per il diritto allo studio di cui alla
legge 2 dicembre 1991, n. 390, continuano a fruire di tali
provvidenze ove abbiano maturato i requisiti richiesti nel corso
universitario frequentato nel predetto anno accademico.
4.
Agli studenti di cui ai commi 1 e 2, che per l’anno accademico
2000-2001 si iscrivono al secondo anno dei corsi universitari, e’
consentito il ritardo della ferma di leva per motivi di studio.
5.
Sono nulle le deliberazioni delle universita’ in contrasto con la
presente legge.
Art.
2.
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Nota:
Articoli
1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264 (norme in materia di accessi
ai corsi universitari):
"Art.
1. – 1. Sono programmati a livello nazionale gli accessi:
a)
ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria,
in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura, nonche’ ai corsi
di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello in
applicazione dell’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.
127, e successive modificazioni, concernenti la formazione del
personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione
ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, in conformita’ alla
normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell’Unione
europea che determinano standard formativi tali da richiedere il
possesso di specifici requisiti;
b)
ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria e alle scuole
di specializzazione per l’insegnamento secondario, di cui,
rispettivamente, all’art. 3, comma 2, e all’art. 4, comma 2, della
legge 19 novembre 1990, n. 341;
c)
ai corsi di formazione specialistica dei medici, disciplinati ai
sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;
d)
alle scuole di specializzazione per le professioni legali,
disciplinate ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 17
novembre 1997, n. 398;
e)
ai corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta
delle universita’ e nell’ambito della programmazione del sistema
universitario, per un numero di anni corrispondente alla durata
legale del corso".
"Art.
2. – 1. Sono programmati dalle universita’ gli accessi:
a)
ai corsi di laurea per i quali l’ordinamento didattico preveda
l’utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi
informatici e tecnologici o comunque di posti-studio personalizzati;
b)
ai corsi di diploma universitario, diversi da quelli di cui all’art.
1, comma 1, lettera a), per i quali l’ordinamento didattico prevede
l’obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo,
da svolgere presso strutture diverse dall’ateneo;
c)
ai corsi o alle scuole di specializzazione individuate dai decreti
attuativi delle disposizioni di cui all’art. 17, comma 95, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni (…).