PARLAMENTO
ITALIANO
Legge
30 marzo 2001 n. 152
Oggetto:
Nuova
disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale
(G.U.
27.4.2001
n.
97)
Art.
1.
(Finalita’ e natura giuridica degli istituti
di patronato)
1.
In attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 18, 31, secondo
comma, 32, 35 e 38 della Costituzione, la presente legge detta i
principi e le norme per la costituzione, il riconoscimento e la
valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale
quali persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio
di pubblica utilita’.
Art.
2.
(Soggetti promotori)
1.
Possono costituire e gestire gli istituti di patronato e di
assistenza sociale, su iniziativa singola o associata, le
confederazioni e le associazioni nazionali di lavoratori che:
a)
siano costituite ed operino in modo continuativo da almeno tre
anni;
b) abbiano sedi proprie in almeno un terzo delle regioni e
in un terzo delle province del territorio nazionale;
c) dimostrino
di possedere i mezzi finanziari e tecnici necessari per la
costituzione e la gestione degli istituti di patronato e di
assistenza sociale;
d) perseguano, secondo i rispettivi statuti,
finalita’ assistenziali.
2. Il requisito di cui alla lettera b)
del comma 1 non e’ necessario per le confederazioni e le associazioni
operanti nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art.
3.
(Costituzione e riconoscimento)
1.
La domanda di costituzione e riconoscimento degli istituti di
patronato e di assistenza sociale e’ presentata al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale. Restano altresi’ fermi le
competenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
ordine al riconoscimento della personalita’ giuridica attribuite da
previgenti disposizioni e i relativi adempimenti ivi previsti.
2.
Alla domanda deve essere allegato un progetto contenente tutte le
indicazioni finanziarie, tecniche e organizzative per l’apertura di
sedi in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province
del territorio nazionale.
3. La costituzione degli istituti e’
approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale entro novanta giorni dalla data di presentazione della
domanda.
4. Entro un anno dalla data della domanda di
riconoscimento il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
accerta la realizzazione del progetto di cui al comma 2 e concede il
riconoscimento definitivo.
5. Gli istituti di patronato e di
assistenza sociale che abbiano ottenuto il riconoscimento definitivo
di cui al comma 4 hanno l’obbligo di iscrizione nel registro delle
persone giuridiche presso la prefettura del luogo ove hanno la sede
legale e svolgono la loro attivita’.
6. Non possono presentare
domanda di riconoscimento le confederazioni e le associazioni che
nel quinquennio precedente abbiano costituito un altro istituto di
patronato e di assistenza sociale il quale non abbia ottenuto il
riconoscimento definitivo a norma del comma 4 o sia stato sottoposto
alle procedure di cui all’articolo 16 della presente legge.
7. Il
progetto di cui al comma 2 non deve essere presentato da parte delle
associazioni operanti nelle province autonome di Trento e di Bolzano
che intendono promuovere la costituzione di istituti di patronato e
di assistenza sociale a norma dell’articolo 2, comma 2.
Art.
4.
(Atto costitutivo e statuto)
1.
Lo statuto degli istituti di patronato e di assistenza sociale deve
indicare:
a) l’organizzazione promotrice;
b) la denominazione
dell’istituto;
c) la sede legale;
d) l’articolazione
territoriale delle strutture e degli organi rappresentativi
dell’istituto;
e) gli organi di amministrazione e di
controllo;
f) le finalita’ e le funzioni dell’istituto,
conformemente a quanto stabilito dalla presente legge;
g) la
gratuita’ delle prestazioni, salve le eccezioni stabilite dalla
presente legge;
h) la dotazione finanziaria e i mezzi
economici.
2. Le modificazioni dell’atto costitutivo e dello
statuto devono essere notificate e approvate dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. Qualora entro sessanta giorni
dalla data di notifica il Ministero non formuli proprie
osservazioni, le modificazioni si intendono approvate.
3. I
membri degli organi di controllo di cui al comma 1, lettera e),
devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili secondo
le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e
successive modificazioni.
Art.
5.
(Convenzioni)
1.
Le confederazioni e le associazioni di lavoratori che non hanno
promosso un istituto di patronato e di assistenza sociale possono
avvalersi dei servizi di un istituto di patronato gia’ costituito. A
tale fine devono essere sottoscritte apposite convenzioni da
notificare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Qualora nei trenta giorni successivi il Ministro non formuli proprie
osservazioni, le stesse si intendono approvate.
Art.
6.
(Operatori)
1.
Per lo svolgimento delle proprie attivita’ operative, gli istituti
di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi
esclusivamente di lavoratori subordinati dipendenti degli istituti
stessi o dipendenti delle organizzazioni promotrici, se comandati
presso gli istituti stessi con provvedimento notificato alla
Direzione provinciale del lavoro e per l’estero alle autorita’
consolari e diplomatiche.
2. E’ ammessa la possibilita’ di
avvalersi, occasionalmente, di collaboratori che operino in modo
volontario e gratuito esclusivamente per lo svolgimento dei compiti
di informazione, di istruzione delle pratiche, nonche’ di raccolta e
consegna delle pratiche agli assistiti e agli operatori o, su
indicazione di questi ultimi, ai soggetti erogatori delle
prestazioni. In ogni caso, ai
collaboratori di cui al presente
comma non possono essere attribuiti poteri di rappresentanza degli
assistiti. Resta fermo il diritto dei collaboratori al rimborso
delle spese autorizzate secondo accordo ed effettivamente sostenute
e debitamente documentate, per l’esecuzione dei compiti affidati. Le
modalita’ di svolgimento delle suddette collaborazioni devono
risultare da accordo scritto vistato dalla competente Direzione
provinciale del lavoro e per l’estero dalle autorita’ consolari e
diplomatiche.
3. Esclusivamente in relazione all’attivita’ di cui
agli articoli 8 e 10 e per periodi limitati di tempo, in
corrispondenza di situazioni di particolare necessita’ ed urgenza,
gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono stipulare
contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
4. Per lo
svolgimento delle attivita’ all’estero gli istituti di patronato e
di assistenza sociale possono avvalersi di organismi promossi dagli
istituti stessi o dalle organizzazioni promotrici di
cui
all’articolo 2.
Art.
7.
(Funzioni)
1.
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale esercitano
l’attivita’ di informazione, di assistenza e di tutela, anche con
poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e
autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri
e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti
e aventi causa, per il conseguimento in Italia e all’estero delle
prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di
immigrazione e emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti,
contratti collettivi ed altre fonti normative, erogate da
amministrazioni e enti pubblici, da enti gestori di fondi di
previdenza complementare o da Stati esteri nei confronti dei
cittadini italiani o gia’ in possesso della cittadinanza italiana,
anche se residenti all’estero.
2. Rientra tra le attivita’ degli
istituti di patronato e di assistenza sociale l’informazione e la
consulenza ai lavoratori e ai loro superstiti e aventi causa
relative all’adempimento da parte del datore di lavoro degli
obblighi contributivi e della responsabilita’ civile anche per
eventi infortunistici.
Art.
8.
(Attivita’ di consulenza, di assistenza e di tutela)
1.
Le attivita’ di consulenza, di assistenza e di tutela degli istituti
di patronato riguardano:
a) il conseguimento, in Italia e
all’estero, delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza
obbligatorie e di forme sostitutive e integrative delle stesse;
b)
il conseguimento delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario
nazionale;
c) il conseguimento delle prestazioni di carattere
socio-assistenziale, comprese quelle in materia di emigrazione e
immigrazione;
d) il conseguimento, in Italia e all’estero, delle
prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare, anche
sulla base di apposite convenzioni con gli enti erogatori.
2. Le
attivita’ di consulenza, di assistenza e di tutela sono prestate
indipendentemente dall’adesione dell’interessato all’organizzazione
promotrice e a titolo gratuito, salve le eccezioni stabilite dalla
presente legge. In ogni caso, sono prestate a titolo gratuito le
attivita’ per le quali e’ previsto il finanziamento pubblico di cui
all’articolo 13.
3. Gli istituti di patronato, in nome e per
conto dei propri assistiti e su mandato degli stessi, possono
presentare domanda e svolgere tutti gli atti necessari per il
conseguimento delle prestazioni indicate al comma 2, anche con
riguardo alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni.
Art.
9.
(Attivita’ di assistenza in sede giudiziaria)
1.
Il patrocinio in sede giudiziaria e’ regolato dalle norme del codice
di procedura civile e da quelle che disciplinano la professione di
avvocato.
2. Gli istituti di patronato assicurano la tutela in
sede giudiziaria mediante apposite convenzioni con avvocati, nelle
quali sono stabiliti i limiti e le modalita’ di partecipazione
dell’assistito alle spese relative al patrocinio e all’assistenza
giudiziaria, anche in deroga alle vigenti tariffe professionali, in
considerazione delle finalita’ etico-sociali perseguite dagli
istituti stessi. Dette convenzioni sono notificate alla Direzione
provinciale del lavoro competente per territorio, la quale provvede
a comunicarle alle corrispondenti sedi degli enti tenuti alle
prestazioni. Alla predetta partecipazione alle spese relative al
patrocinio legale non sono tenuti i soggetti che percepiscono un
reddito, con esclusione di quello della casa di abitazione, non
superiore al trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti. Sono altresi’ esonerati dalla predetta partecipazione
alle spese relative al patrocinio legale tutti gli assistiti che
promuovono eventuali cause o ricorsi per errori imputabili al
patronato. Per i titolari di un reddito non inferiore al trattamento
minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e non
superiore al doppio di esso, con esclusione di quello della casa di
abitazione, il contributo alle predette spese e’ ridotto nella
misura del 50 per cento.
3. Gli avvocati e i patronati non
possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro
assistiti alcun patto di compenso relativo ai beni che formano
oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena
di nullita’ e del risarcimento dei danni.
4. Qualora il giudizio
possa concludersi con la conciliazione o la transazione, la parte ne
viene prontamente informata.
5. L’esercizio della tutela in sede
giudiziaria non rientra tra le attivita’ ammesse al finanziamento di
cui all’articolo 13.
6. Il Governo della Repubblica e’ delegato a
emanare, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro della giustizia, secondo le
procedure di cui all’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un decreto legislativo per l’adeguamento delle disposizioni
di cui all’articolo 410 del codice di procedura civile alla
particolarita’ della materia di cui alla presente legge ed
all’intervento dei patronati riconosciuti, nonche’ per
l’introduzione di specifiche procedure deflattive per la soluzione
delle controversie nelle materie di cui all’articolo 8, in ogni caso
senza limitazioni del diritto all’azione in giudizio ed in forme
compatibili con il disposto dell’articolo 147 delle disposizioni di
attuazione e transitorie del codice di procedura civile, approvate
con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.
7. Lo schema del
decreto legislativo e’ sottoposto al parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia di lavoro della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, che devono esprimerlo entro
trenta giorni.
Art.
10.
(Attivita’ diverse)
1.
Gli istituti di patronato possono altresi’ svolgere senza scopo di
lucro attivita’ di sostegno, informative, di servizio e di
assistenza tecnica:
a) in favore dei soggetti di cui all’articolo
7, comma 1, finalizzate alla diffusione della conoscenza della
legislazione, alla promozione dell’interesse dei cittadini in
materia di sicurezza sociale, previdenza, lavoro, mercato del
lavoro, risparmio previdenziale, diritto di famiglia e delle
successioni e anche all’informazione sulla legislazione fiscale nei
limiti definiti dal presente articolo;
b) in favore delle
pubbliche amministrazioni e di organismi comunitari, sulla base di
apposite convenzioni stipulate con le amministrazioni interessate,
secondo i criteri generali stabiliti con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli
istituti di patronato e di assistenza sociale.
2. In relazione
alle materie di cui al comma 1, lettera a), gli istituti di
patronato possono svolgere, anche mediante stipula di convenzione,
attivita’ finalizzate all’espletamento di pratiche con le pubbliche
amministrazioni e con le istituzioni pubbliche e private e al
conseguimento delle prestazioni e dei benefici contemplati
dall’ordinamento amministrativo, anche con riferimento alle
disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, nonche’ stipulare convenzioni con centri autorizzati
di assistenza fiscale gia’ costituiti.
3. Gli istituti di
patronato svolgono, ai sensi dell’articolo 24 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,
attivita’ di informazione, consulenza e assistenza in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro gratuitamente nei confronti
dei lavoratori e, sulla base di apposite tariffe, emanate a norma
del comma 4, nei confronti della pubblica amministrazione e dei
datori di lavoro privati, sulla base di apposite convenzioni
stipulate secondo le modalita’ e i criteri stabiliti con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
4. Le convenzioni di cui ai commi 1, lettera b), e 2,
prevedono il rimborso delle spese sostenute dagli istituti di
patronato e di assistenza sociale da parte delle istituzioni
pubbliche e private convenzionate.
Art.
11.
(Attivita’ di supporto alle autorita’ diplomatiche
e
consolari italiane all’estero)
1.
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono svolgere,
sulla base di apposite convenzioni con il Ministero degli affari
esteri, attivita’ di supporto alle autorita’ diplomatiche e
consolari italiane all’estero, nello svolgimento di servizi non
demandati per legge all’esclusiva competenza delle predette
autorita’.
Art.
12.
(Accesso alle banche dati)
1.
Per lo svolgimento delle proprie attivita’ gli istituti di patronato
e di assistenza sociale, nell’ambito del mandato conferito dal
soggetto interessato, sono autorizzati ad accedere alle banche dati
degli enti eroganti le prestazioni.
2. Il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sentiti l’Autorita’ per l’informatica
nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei
dati personali, stabilisce con proprio decreto, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti
di patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le
prestazioni.
Art.
13.
(Finanziamento)
1.
Per il finanziamento delle attivita’ e dell’organizzazione degli
istituti di patronato e di assistenza sociale relative al
conseguimento in Italia e all’estero delle prestazioni in materia di
previdenza e quiescenza obbligatorie e delle forme sostitutive ed
integrative delle stesse, delle attivita’ di patronato relative al
conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale,
comprese quelle in materia di emigrazione e immigrazione, si
provvede, secondo i criteri di ripartizione stabiliti con il
regolamento di cui al comma 7, mediante il prelevamento
dell’aliquota
pari allo 0,226 per cento a decorrere dal 2001 sul
gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte
le gestioni amministrate dall’Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), dall’Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP), dall’Istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) e dall’Istituto di previdenza per il settore marittimo
(IPSEMA). Salvo quanto disposto dal comma 2, le somme stesse non
possono avere destinazione diversa da quella indicata dal presente
articolo.
2. Il prelevamento di cui al comma 1 e’ destinato al
finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale
nelle seguenti percentuali:
a) 89,90 per cento all’attivita’;
b)
10 per cento all’organizzazione, di cui il 2 per cento per
l’estero;
c) 0,10 per cento per il controllo delle sedi
all’estero, finalizzato alla verifica dell’organizzazione e
dell’attivita’.
3. I predetti istituti provvedono, entro e non
oltre il 31 gennaio di ciascun anno, al versamento, nello stato di
previsione dell’entrata del bilancio dello Stato, nell’unita’
previsionale di base 6.2.2 “Prelevamenti da conti di tesoreria;
restituzioni; rimborsi; recuperi e concorsi vari”, sul capitolo
3518, di una somma pari all’80 per cento di quella calcolata
applicando l’aliquota di cui al comma 1 sul gettito dei contributi
previdenziali obbligatori incassati nell’anno precedente. Entro e
non oltre il 30 giugno di ciascun anno, gli istituti previdenziali
stessi provvedono a versare, sulla stessa unita’ previsionale di
base, capitolo 3518, la restante quota.
4. A decorrere dall’anno
2002, al fine di assicurare tempestivamente agli istituti di
patronato e di assistenza sociale le somme occorrenti per il
regolare funzionamento, gli specifici stanziamenti, iscritti nelle
unita’ previsionali di base dello stato di previsione del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, sono determinati, in sede
previsionale, nella misura dell’80 per cento delle somme impegnate,
come risultano nelle medesime unita’ previsionali di base
nell’ultimo conto consuntivo approvato. I predetti stanziamenti sono
rideterminati, per l’anno di riferimento, con la legge di
assestamento del bilancio dello Stato, in relazione alle somme
effettivamente affluite all’entrata, per effetto dell’applicazione
dell’aliquota di cui al comma 1, come risultano nel conto consuntivo
dell’anno precedente.
5. In ogni caso, e’ assicurata agli
istituti di patronato l’erogazione delle quote di rispettiva
competenza, nei limiti dell’80 per cento indicato nel comma 4, entro
il primo trimestre di ogni anno.
6. Le aziende sanitarie locali
che decidono di avvalersi, in regime convenzionale, delle attivita’
di patronato e di assistenza volte al conseguimento delle
prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, al fine di
fronteggiare il relativo onere, sono tenute ad adottare misure di
contenimento dei costi gestionali per un equivalente importo, da
deliberarsi da parte dei competenti organi.
7. Con regolamento
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza
sociale, sono stabilite le modalita’ di ripartizione del
finanziamento di cui ai commi 1 e 2, sulla base dei seguenti
criteri:
a) previsione delle quote percentuali da destinare al
finanziamento dell’attivita’ svolta in Italia e all’estero;
b)
individuazione dell’attivita’ e dell’organizzazione da assumere a
riferimento per la ripartizione delle risorse di cui ai commi 1 e 2
e per il loro aggiornamento periodico, definendo, altresi’, le
modalita’ di accertamento, di rilevazione e controllo
dell’attivita’, dell’estensione e dell’efficienza dei servizi; i
criteri per la valutazione dell’efficienza delle sedi,
dell’attivita’ svolta, in relazione all’ampiezza dei servizi, al
numero degli operatori ed al peso ponderato dei suddetti
elementi;
c) definizione, per le attivita’ svolte e per
l’organizzazione, delle modalita’ di documentazione e dei criteri di
verifica anche di qualita’, da parte del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, nonche’ delle modalita’ di presentazione
delle istanze di rettifica delle rilevazioni effettuate e dei
criteri per la definizione di eventuali discordanze nella
rilevazione delle attivita’ e dell’organizzazione;
d) previsione
di un periodo transitorio, comunque non superiore ad un triennio,
volto a consentire una graduale applicazione del nuovo sistema di
finanziamento.
8. Per il perseguimento delle finalita’ loro
proprie, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono
altresi’ ricevere:
a) eredita’, donazioni, legati e lasciti;
b)
erogazioni liberali;
c) sottoscrizioni volontarie;
d)
contributi e anticipazioni del soggetto promotore e delle sue
strutture periferiche.
9. I maggiori oneri per la finanza
pubblica, valutati in lire 54 miliardi a decorrere dall’anno 2001,
sono compensati mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3 del decreto-legge
20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo 1998, n. 52.
Art.
14.
(Adempimenti degli istituti di patronato e di assistenza
sociale)
1.
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale:
a) tengono
regolare registrazione di tutti i proventi e di tutte le spese,
corredata dalla documentazione contabile;
b) comunicano al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi
dalla chiusura dell’esercizio annuale, il rendiconto dell’esercizio
stesso e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione
e di controllo;
c) forniscono, entro il 30 aprile di ciascun
anno, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i dati
riassuntivi e statistici dell’attivita’ assistenziale svolta
nell’anno precedente, nonche’
quelli relativi alla struttura
organizzativa in Italia e all’estero.
Art.
15.
(Vigilanza)
1.
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale sono sottoposti
alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Per quanto attiene alle attivita’ degli istituti di patronato e di
assistenza sociale non rientranti nella competenza del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, il Ministero medesimo provvede di
concerto con il Ministero competente.
2. Per il controllo delle
sedi estere il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
provvede a effettuare le ispezioni necessarie per la verifica
dell’organizzazione e dell’attivita’ svolta, utilizzando le risorse
di cui al comma 2, lettera c), dell’articolo 13, con proprio
personale dipendente che abbia particolare competenza in materia.
Art.
16.
(Commissariamento
e scioglimento)
1.
In caso di gravi irregolarita’ amministrative o di accertate
violazioni del proprio compito istituzionale, il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale nomina un commissario per la gestione
straordinaria delle attivita’ di cui all’articolo 8.
2.
L’istituto di patronato e di assistenza sociale e’ sciolto ed e’
nominato un liquidatore nel caso in cui:
a) non sia stato
realizzato il progetto di cui all’articolo 3, comma 2, o non sia
stato concesso il riconoscimento definitivo di cui all’articolo 3,
comma 4, o siano venuti meno i requisiti di cui agli articoli 2 e
3;
b) l’istituto presenti per due esercizi consecutivi un
disavanzo patrimoniale e lo stesso non sia ripianato
dall’organizzazione promotrice entro il biennio successivo;
c)
l’istituto non sia piu’, per qualsiasi motivo, in grado di
funzionare.
Art.
17.
(Divieti e sanzioni)
1.
E’ fatto divieto agli istituti di patronato e di assistenza sociale
di avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attivita’, di
soggetti diversi dagli operatori di cui all’articolo 6. La
violazione del suddetto divieto comporta, per la sede in cui si e’
verificata detta violazione, la decadenza dal diritto ai contributi
finanziari di cui all’articolo 13, per le attivita’ svolte dalla
sede in cui si e’ verificata la infrazione.
2. E’ fatto divieto
ad agenzie private ed a singoli procacciatori di esplicare qualsiasi
opera di mediazione a favore dei soggetti di cui all’articolo 7,
comma 1, nelle materie ivi indicate. I contravventori sono puniti
con l’ammenda da lire due milioni a lire venti milioni e, nei casi
piu’ gravi, con l’arresto da quindici giorni a sei mesi. Quando, per
le condizioni economiche del reo, l’ammenda puo’ presumersi
inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facolta’
di aumentarla fino al quintuplo.
Art.
18.
(Trattamento fiscale)
1.
I contributi derivanti da convenzioni stipulate con la pubblica
amministrazione rientrano fra quelli che, ai sensi dell’articolo
108, comma 2-bis, lettera b), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non concorrono
alla formazione del reddito. Le attivita’ relative a tali contributi
non rientrano, ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, tra quelle effettuate nell’esercizio di attivita’
commerciali.
2. Le attivita’ istituzionali svolte dalle
associazioni promotrici, a fronte del pagamento di corrispettivi
specifici, possono essere svolte dagli istituti di patronato
promossi da dette associazioni. Per tali attivita’ trova
applicazione il regime fiscale gia’ previsto al riguardo nei
confronti delle associazioni sindacali, a condizione che dette
attivita’ siano svolte dagli istituti di patronato in luogo
dell’associazione promotrice.
Art.
19.
(Relazione al Parlamento)
1.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta al
Parlamento entro il mese di dicembre di ogni anno una relazione
sulla costituzione e sul riconoscimento degli istituti di patronato
e di assistenza sociale, nonche’ sulle strutture, sulle attivita’ e
sull’andamento economico degli istituti stessi. Nella prima
applicazione della presente legge, la relazione e’ presentata al
termine del primo biennio successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art.
20.
(Disposizioni transitorie)
1.
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale gia’ operanti alla
data di entrata in vigore della presente legge devono presentare al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro novanta
giorni dalla medesima data, domanda di convalida del riconoscimento.
Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 7.
2.
Alla domanda deve essere allegata una documentazione comprovante la
rispondenza ai requisiti stabiliti dalla presente legge. In assenza
di detti requisiti, l’istituto deve presentare il progetto di cui
all’articolo 3, comma 2.
3. Il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale accerta entro sei mesi la sussistenza dei
requisiti di legge, ovvero verifica entro un anno l’attuazione del
progetto di cui all’articolo 3, comma 2. Si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 3, comma 6, e 16, comma 2, lettera
a).
4. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui
al comma 1 possono richiedere al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale l’autorizzazione per lo svolgimento
dell’attivita’ in forma consortile per un periodo non superiore a
tre anni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Ai fini della concessione dell’autorizzazione si applicano le
disposizioni dei
commi 1, 2 e 3. Ai consorzi si applicano
altresi’ le disposizioni di cui all’articolo 16 qualora entro il
periodo transitorio di tre anni non si pervenga alla costituzione di
un unico patronato.
5. Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all’articolo 13, comma 7, si applicano i criteri
di ripartizione del Fondo per il finanziamento delle attivita’ di
patronato stabiliti dal decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 13 dicembre 1994, n. 764.
6. Resta invariata
la posizione economica e giuridica del personale degli istituti di
patronato e di assistenza sociale.
Art.
21.
(Abrogazioni)
1.
Sono abrogati:
a) il decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni;
b)
la legge 27 marzo 1980, n. 112;
c) il decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017.
2. Il decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 dicembre 1994, n.
764, e’ abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del
sistema di finanziamento previsto dall’articolo 13.
3. E’
abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme della
presente legge.