Legge n.152 del 2001

PARLAMENTO
ITALIANO

Legge
30 marzo 2001 n. 152

Oggetto:

Nuova
disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale

(G.U.
27.4.2001

n.
97)

Art.
1.
(Finalita’ e natura giuridica degli istituti
di patronato)

1.
In attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 18, 31, secondo
comma, 32, 35 e 38 della Costituzione, la presente legge detta i
principi e le norme per la costituzione, il riconoscimento e la
valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale
quali persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio
di pubblica utilita’.

    Art.
    2.
    (Soggetti promotori)

1.
Possono costituire e gestire gli istituti di patronato e di
assistenza sociale, su iniziativa singola o associata, le
confederazioni e le associazioni nazionali di lavoratori che:
a)
siano costituite ed operino in modo continuativo da almeno tre
anni;
b) abbiano sedi proprie in almeno un terzo delle regioni e
in un terzo delle province del territorio nazionale;
c) dimostrino
di possedere i mezzi finanziari e tecnici necessari per la
costituzione e la gestione degli istituti di patronato e di
assistenza sociale;
d) perseguano, secondo i rispettivi statuti,
finalita’ assistenziali.
2. Il requisito di cui alla lettera b)
del comma 1 non e’ necessario per le confederazioni e le associazioni
operanti nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

    Art.
    3.
    (Costituzione e riconoscimento)

    1.
    La domanda di costituzione e riconoscimento degli istituti di
    patronato e di assistenza sociale e’ presentata al Ministro del
    lavoro e della previdenza sociale. Restano altresi’ fermi le
    competenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
    ordine al riconoscimento della personalita’ giuridica attribuite da
    previgenti disposizioni e i relativi adempimenti ivi previsti.
    2.
    Alla domanda deve essere allegato un progetto contenente tutte le
    indicazioni finanziarie, tecniche e organizzative per l’apertura di
    sedi in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province
    del territorio nazionale.
    3. La costituzione degli istituti e’
    approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
    sociale entro novanta giorni dalla data di presentazione della
    domanda.
    4. Entro un anno dalla data della domanda di
    riconoscimento il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
    accerta la realizzazione del progetto di cui al comma 2 e concede il
    riconoscimento definitivo.
    5. Gli istituti di patronato e di
    assistenza sociale che abbiano ottenuto il riconoscimento definitivo
    di cui al comma 4 hanno l’obbligo di iscrizione nel registro delle
    persone giuridiche presso la prefettura del luogo ove hanno la sede
    legale e svolgono la loro attivita’.
    6. Non possono presentare
    domanda di riconoscimento le confederazioni e le associazioni che
    nel quinquennio precedente abbiano costituito un altro istituto di
    patronato e di assistenza sociale il quale non abbia ottenuto il
    riconoscimento definitivo a norma del comma 4 o sia stato sottoposto
    alle procedure di cui all’articolo 16 della presente legge.
    7. Il
    progetto di cui al comma 2 non deve essere presentato da parte delle
    associazioni operanti nelle province autonome di Trento e di Bolzano
    che intendono promuovere la costituzione di istituti di patronato e
    di assistenza sociale a norma dell’articolo 2, comma 2.

    Art.
    4.
    (Atto costitutivo e statuto)

    1.
    Lo statuto degli istituti di patronato e di assistenza sociale deve
    indicare:
    a) l’organizzazione promotrice;
    b) la denominazione
    dell’istituto;
    c) la sede legale;
    d) l’articolazione
    territoriale delle strutture e degli organi rappresentativi
    dell’istituto;
    e) gli organi di amministrazione e di
    controllo;
    f) le finalita’ e le funzioni dell’istituto,
    conformemente a quanto stabilito dalla presente legge;
    g) la
    gratuita’ delle prestazioni, salve le eccezioni stabilite dalla
    presente legge;
    h) la dotazione finanziaria e i mezzi
    economici.
    2. Le modificazioni dell’atto costitutivo e dello
    statuto devono essere notificate e approvate dal Ministero del
    lavoro e della previdenza sociale. Qualora entro sessanta giorni
    dalla data di notifica il Ministero non formuli proprie
    osservazioni, le modificazioni si intendono approvate.
    3. I
    membri degli organi di controllo di cui al comma 1, lettera e),
    devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili secondo
    le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e
    successive modificazioni.

    Art.
    5.
    (Convenzioni)

    1.
    Le confederazioni e le associazioni di lavoratori che non hanno
    promosso un istituto di patronato e di assistenza sociale possono
    avvalersi dei servizi di un istituto di patronato gia’ costituito. A
    tale fine devono essere sottoscritte apposite convenzioni da
    notificare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
    Qualora nei trenta giorni successivi il Ministro non formuli proprie
    osservazioni, le stesse si intendono approvate.

    Art.
    6.
    (Operatori)

    1.
    Per lo svolgimento delle proprie attivita’ operative, gli istituti
    di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi
    esclusivamente di lavoratori subordinati dipendenti degli istituti
    stessi o dipendenti delle organizzazioni promotrici, se comandati
    presso gli istituti stessi con provvedimento notificato alla
    Direzione provinciale del lavoro e per l’estero alle autorita’
    consolari e diplomatiche.
    2. E’ ammessa la possibilita’ di
    avvalersi, occasionalmente, di collaboratori che operino in modo
    volontario e gratuito esclusivamente per lo svolgimento dei compiti
    di informazione, di istruzione delle pratiche, nonche’ di raccolta e
    consegna delle pratiche agli assistiti e agli operatori o, su
    indicazione di questi ultimi, ai soggetti erogatori delle
    prestazioni. In ogni caso, ai
    collaboratori di cui al presente
    comma non possono essere attribuiti poteri di rappresentanza degli
    assistiti. Resta fermo il diritto dei collaboratori al rimborso
    delle spese autorizzate secondo accordo ed effettivamente sostenute
    e debitamente documentate, per l’esecuzione dei compiti affidati. Le
    modalita’ di svolgimento delle suddette collaborazioni devono
    risultare da accordo scritto vistato dalla competente Direzione
    provinciale del lavoro e per l’estero dalle autorita’ consolari e
    diplomatiche.
    3. Esclusivamente in relazione all’attivita’ di cui
    agli articoli 8 e 10 e per periodi limitati di tempo, in
    corrispondenza di situazioni di particolare necessita’ ed urgenza,
    gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono stipulare
    contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
    4. Per lo
    svolgimento delle attivita’ all’estero gli istituti di patronato e
    di assistenza sociale possono avvalersi di organismi promossi dagli
    istituti stessi o dalle organizzazioni promotrici di
    cui
    all’articolo 2.

    Art.
    7.
    (Funzioni)

    1.
    Gli istituti di patronato e di assistenza sociale esercitano
    l’attivita’ di informazione, di assistenza e di tutela, anche con
    poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e
    autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri
    e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti
    e aventi causa, per il conseguimento in Italia e all’estero delle
    prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di
    immigrazione e emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti,
    contratti collettivi ed altre fonti normative, erogate da
    amministrazioni e enti pubblici, da enti gestori di fondi di
    previdenza complementare o da Stati esteri nei confronti dei
    cittadini italiani o gia’ in possesso della cittadinanza italiana,
    anche se residenti all’estero.
    2. Rientra tra le attivita’ degli
    istituti di patronato e di assistenza sociale l’informazione e la
    consulenza ai lavoratori e ai loro superstiti e aventi causa
    relative all’adempimento da parte del datore di lavoro degli
    obblighi contributivi e della responsabilita’ civile anche per
    eventi infortunistici.

    Art.
    8.
    (Attivita’ di consulenza, di assistenza e di tutela)

    1.
    Le attivita’ di consulenza, di assistenza e di tutela degli istituti
    di patronato riguardano:
    a) il conseguimento, in Italia e
    all’estero, delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza
    obbligatorie e di forme sostitutive e integrative delle stesse;
    b)
    il conseguimento delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario
    nazionale;
    c) il conseguimento delle prestazioni di carattere
    socio-assistenziale, comprese quelle in materia di emigrazione e
    immigrazione;
    d) il conseguimento, in Italia e all’estero, delle
    prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare, anche
    sulla base di apposite convenzioni con gli enti erogatori.
    2. Le
    attivita’ di consulenza, di assistenza e di tutela sono prestate
    indipendentemente dall’adesione dell’interessato all’organizzazione
    promotrice e a titolo gratuito, salve le eccezioni stabilite dalla
    presente legge. In ogni caso, sono prestate a titolo gratuito le
    attivita’ per le quali e’ previsto il finanziamento pubblico di cui
    all’articolo 13.
    3. Gli istituti di patronato, in nome e per
    conto dei propri assistiti e su mandato degli stessi, possono
    presentare domanda e svolgere tutti gli atti necessari per il
    conseguimento delle prestazioni indicate al comma 2, anche con
    riguardo alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241,
    e successive modificazioni.

    Art.
    9.
    (Attivita’ di assistenza in sede giudiziaria)

    1.
    Il patrocinio in sede giudiziaria e’ regolato dalle norme del codice
    di procedura civile e da quelle che disciplinano la professione di
    avvocato.
    2. Gli istituti di patronato assicurano la tutela in
    sede giudiziaria mediante apposite convenzioni con avvocati, nelle
    quali sono stabiliti i limiti e le modalita’ di partecipazione
    dell’assistito alle spese relative al patrocinio e all’assistenza
    giudiziaria, anche in deroga alle vigenti tariffe professionali, in
    considerazione delle finalita’ etico-sociali perseguite dagli
    istituti stessi. Dette convenzioni sono notificate alla Direzione
    provinciale del lavoro competente per territorio, la quale provvede
    a comunicarle alle corrispondenti sedi degli enti tenuti alle
    prestazioni. Alla predetta partecipazione alle spese relative al
    patrocinio legale non sono tenuti i soggetti che percepiscono un
    reddito, con esclusione di quello della casa di abitazione, non
    superiore al trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori
    dipendenti. Sono altresi’ esonerati dalla predetta partecipazione
    alle spese relative al patrocinio legale tutti gli assistiti che
    promuovono eventuali cause o ricorsi per errori imputabili al
    patronato. Per i titolari di un reddito non inferiore al trattamento
    minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e non
    superiore al doppio di esso, con esclusione di quello della casa di
    abitazione, il contributo alle predette spese e’ ridotto nella
    misura del 50 per cento.
    3. Gli avvocati e i patronati non
    possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro
    assistiti alcun patto di compenso relativo ai beni che formano
    oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena
    di nullita’ e del risarcimento dei danni.
    4. Qualora il giudizio
    possa concludersi con la conciliazione o la transazione, la parte ne
    viene prontamente informata.
    5. L’esercizio della tutela in sede
    giudiziaria non rientra tra le attivita’ ammesse al finanziamento di
    cui all’articolo 13.
    6. Il Governo della Repubblica e’ delegato a
    emanare, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
    sociale, di concerto con il Ministro della giustizia, secondo le
    procedure di cui all’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
    entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
    legge, un decreto legislativo per l’adeguamento delle disposizioni
    di cui all’articolo 410 del codice di procedura civile alla
    particolarita’ della materia di cui alla presente legge ed
    all’intervento dei patronati riconosciuti, nonche’ per
    l’introduzione di specifiche procedure deflattive per la soluzione
    delle controversie nelle materie di cui all’articolo 8, in ogni caso
    senza limitazioni del diritto all’azione in giudizio ed in forme
    compatibili con il disposto dell’articolo 147 delle disposizioni di
    attuazione e transitorie del codice di procedura civile, approvate
    con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.
    7. Lo schema del
    decreto legislativo e’ sottoposto al parere delle Commissioni
    parlamentari competenti in materia di lavoro della Camera dei
    deputati e del Senato della Repubblica, che devono esprimerlo entro
    trenta giorni.

    Art.
    10.
    (Attivita’ diverse)

    1.
    Gli istituti di patronato possono altresi’ svolgere senza scopo di
    lucro attivita’ di sostegno, informative, di servizio e di
    assistenza tecnica:
    a) in favore dei soggetti di cui all’articolo
    7, comma 1, finalizzate alla diffusione della conoscenza della
    legislazione, alla promozione dell’interesse dei cittadini in
    materia di sicurezza sociale, previdenza, lavoro, mercato del
    lavoro, risparmio previdenziale, diritto di famiglia e delle
    successioni e anche all’informazione sulla legislazione fiscale nei
    limiti definiti dal presente articolo;
    b) in favore delle
    pubbliche amministrazioni e di organismi comunitari, sulla base di
    apposite convenzioni stipulate con le amministrazioni interessate,
    secondo i criteri generali stabiliti con decreto del Ministro del
    lavoro e della previdenza sociale da emanare entro sessanta giorni
    dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli
    istituti di patronato e di assistenza sociale.
    2. In relazione
    alle materie di cui al comma 1, lettera a), gli istituti di
    patronato possono svolgere, anche mediante stipula di convenzione,
    attivita’ finalizzate all’espletamento di pratiche con le pubbliche
    amministrazioni e con le istituzioni pubbliche e private e al
    conseguimento delle prestazioni e dei benefici contemplati
    dall’ordinamento amministrativo, anche con riferimento alle
    disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
    modificazioni, nonche’ stipulare convenzioni con centri autorizzati
    di assistenza fiscale gia’ costituiti.
    3. Gli istituti di
    patronato svolgono, ai sensi dell’articolo 24 del decreto
    legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,
    attivita’ di informazione, consulenza e assistenza in materia di
    salute e sicurezza nei luoghi di lavoro gratuitamente nei confronti
    dei lavoratori e, sulla base di apposite tariffe, emanate a norma
    del comma 4, nei confronti della pubblica amministrazione e dei
    datori di lavoro privati, sulla base di apposite convenzioni
    stipulate secondo le modalita’ e i criteri stabiliti con decreto del
    Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro
    sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
    legge.
    4. Le convenzioni di cui ai commi 1, lettera b), e 2,
    prevedono il rimborso delle spese sostenute dagli istituti di
    patronato e di assistenza sociale da parte delle istituzioni
    pubbliche e private convenzionate.

    Art.
    11.
    (Attivita’ di supporto alle autorita’ diplomatiche
    e
    consolari italiane all’estero)

    1.
    Gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono svolgere,
    sulla base di apposite convenzioni con il Ministero degli affari
    esteri, attivita’ di supporto alle autorita’ diplomatiche e
    consolari italiane all’estero, nello svolgimento di servizi non
    demandati per legge all’esclusiva competenza delle predette
    autorita’.

    Art.
    12.
    (Accesso alle banche dati)

    1.
    Per lo svolgimento delle proprie attivita’ gli istituti di patronato
    e di assistenza sociale, nell’ambito del mandato conferito dal
    soggetto interessato, sono autorizzati ad accedere alle banche dati
    degli enti eroganti le prestazioni.
    2. Il Ministro del lavoro e
    della previdenza sociale, sentiti l’Autorita’ per l’informatica
    nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei
    dati personali, stabilisce con proprio decreto, da adottare entro
    novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
    le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti
    di patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le
    prestazioni.

    Art.
    13.
    (Finanziamento)

    1.
    Per il finanziamento delle attivita’ e dell’organizzazione degli
    istituti di patronato e di assistenza sociale relative al
    conseguimento in Italia e all’estero delle prestazioni in materia di
    previdenza e quiescenza obbligatorie e delle forme sostitutive ed
    integrative delle stesse, delle attivita’ di patronato relative al
    conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale,
    comprese quelle in materia di emigrazione e immigrazione, si
    provvede, secondo i criteri di ripartizione stabiliti con il
    regolamento di cui al comma 7, mediante il prelevamento
    dell’aliquota
    pari allo 0,226 per cento a decorrere dal 2001 sul
    gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte
    le gestioni amministrate dall’Istituto nazionale della previdenza
    sociale (INPS), dall’Istituto nazionale di previdenza per i
    dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP), dall’Istituto
    nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
    (INAIL) e dall’Istituto di previdenza per il settore marittimo
    (IPSEMA). Salvo quanto disposto dal comma 2, le somme stesse non
    possono avere destinazione diversa da quella indicata dal presente
    articolo.
    2. Il prelevamento di cui al comma 1 e’ destinato al
    finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale
    nelle seguenti percentuali:
    a) 89,90 per cento all’attivita’;
    b)
    10 per cento all’organizzazione, di cui il 2 per cento per
    l’estero;
    c) 0,10 per cento per il controllo delle sedi
    all’estero, finalizzato alla verifica dell’organizzazione e
    dell’attivita’.
    3. I predetti istituti provvedono, entro e non
    oltre il 31 gennaio di ciascun anno, al versamento, nello stato di
    previsione dell’entrata del bilancio dello Stato, nell’unita’
    previsionale di base 6.2.2 “Prelevamenti da conti di tesoreria;
    restituzioni; rimborsi; recuperi e concorsi vari”, sul capitolo
    3518, di una somma pari all’80 per cento di quella calcolata
    applicando l’aliquota di cui al comma 1 sul gettito dei contributi
    previdenziali obbligatori incassati nell’anno precedente. Entro e
    non oltre il 30 giugno di ciascun anno, gli istituti previdenziali
    stessi provvedono a versare, sulla stessa unita’ previsionale di
    base, capitolo 3518, la restante quota.
    4. A decorrere dall’anno
    2002, al fine di assicurare tempestivamente agli istituti di
    patronato e di assistenza sociale le somme occorrenti per il
    regolare funzionamento, gli specifici stanziamenti, iscritti nelle
    unita’ previsionali di base dello stato di previsione del Ministero
    del lavoro e della previdenza sociale, sono determinati, in sede
    previsionale, nella misura dell’80 per cento delle somme impegnate,
    come risultano nelle medesime unita’ previsionali di base
    nell’ultimo conto consuntivo approvato. I predetti stanziamenti sono
    rideterminati, per l’anno di riferimento, con la legge di
    assestamento del bilancio dello Stato, in relazione alle somme
    effettivamente affluite all’entrata, per effetto dell’applicazione
    dell’aliquota di cui al comma 1, come risultano nel conto consuntivo
    dell’anno precedente.
    5. In ogni caso, e’ assicurata agli
    istituti di patronato l’erogazione delle quote di rispettiva
    competenza, nei limiti dell’80 per cento indicato nel comma 4, entro
    il primo trimestre di ogni anno.
    6. Le aziende sanitarie locali
    che decidono di avvalersi, in regime convenzionale, delle attivita’
    di patronato e di assistenza volte al conseguimento delle
    prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, al fine di
    fronteggiare il relativo onere, sono tenute ad adottare misure di
    contenimento dei costi gestionali per un equivalente importo, da
    deliberarsi da parte dei competenti organi.
    7. Con regolamento
    del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato ai
    sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
    entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
    presente legge, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza
    sociale, sono stabilite le modalita’ di ripartizione del
    finanziamento di cui ai commi 1 e 2, sulla base dei seguenti
    criteri:
    a) previsione delle quote percentuali da destinare al
    finanziamento dell’attivita’ svolta in Italia e all’estero;
    b)
    individuazione dell’attivita’ e dell’organizzazione da assumere a
    riferimento per la ripartizione delle risorse di cui ai commi 1 e 2
    e per il loro aggiornamento periodico, definendo, altresi’, le
    modalita’ di accertamento, di rilevazione e controllo
    dell’attivita’, dell’estensione e dell’efficienza dei servizi; i
    criteri per la valutazione dell’efficienza delle sedi,
    dell’attivita’ svolta, in relazione all’ampiezza dei servizi, al
    numero degli operatori ed al peso ponderato dei suddetti
    elementi;
    c) definizione, per le attivita’ svolte e per
    l’organizzazione, delle modalita’ di documentazione e dei criteri di
    verifica anche di qualita’, da parte del Ministero del lavoro e
    della previdenza sociale, nonche’ delle modalita’ di presentazione
    delle istanze di rettifica delle rilevazioni effettuate e dei
    criteri per la definizione di eventuali discordanze nella
    rilevazione delle attivita’ e dell’organizzazione;
    d) previsione
    di un periodo transitorio, comunque non superiore ad un triennio,
    volto a consentire una graduale applicazione del nuovo sistema di
    finanziamento.
    8. Per il perseguimento delle finalita’ loro
    proprie, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono
    altresi’ ricevere:
    a) eredita’, donazioni, legati e lasciti;
    b)
    erogazioni liberali;
    c) sottoscrizioni volontarie;
    d)
    contributi e anticipazioni del soggetto promotore e delle sue
    strutture periferiche.
    9. I maggiori oneri per la finanza
    pubblica, valutati in lire 54 miliardi a decorrere dall’anno 2001,
    sono compensati mediante corrispondente riduzione
    dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3 del decreto-legge
    20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
    marzo 1998, n. 52.

    Art.
    14.
    (Adempimenti degli istituti di patronato e di assistenza
    sociale)

    1.
    Gli istituti di patronato e di assistenza sociale:
    a) tengono
    regolare registrazione di tutti i proventi e di tutte le spese,
    corredata dalla documentazione contabile;
    b) comunicano al
    Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi
    dalla chiusura dell’esercizio annuale, il rendiconto dell’esercizio
    stesso e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione
    e di controllo;
    c) forniscono, entro il 30 aprile di ciascun
    anno, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i dati
    riassuntivi e statistici dell’attivita’ assistenziale svolta
    nell’anno precedente, nonche’
    quelli relativi alla struttura
    organizzativa in Italia e all’estero.

Art.
15.
(Vigilanza)

    1.
    Gli istituti di patronato e di assistenza sociale sono sottoposti
    alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
    Per quanto attiene alle attivita’ degli istituti di patronato e di
    assistenza sociale non rientranti nella competenza del Ministero del
    lavoro e della previdenza sociale, il Ministero medesimo provvede di
    concerto con il Ministero competente.
    2. Per il controllo delle
    sedi estere il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
    provvede a effettuare le ispezioni necessarie per la verifica
    dell’organizzazione e dell’attivita’ svolta, utilizzando le risorse
    di cui al comma 2, lettera c), dell’articolo 13, con proprio
    personale dipendente che abbia particolare competenza in materia.

    Art.
    16.

    (Commissariamento
    e scioglimento)

    1.
    In caso di gravi irregolarita’ amministrative o di accertate
    violazioni del proprio compito istituzionale, il Ministro del lavoro
    e della previdenza sociale nomina un commissario per la gestione
    straordinaria delle attivita’ di cui all’articolo 8.
    2.
    L’istituto di patronato e di assistenza sociale e’ sciolto ed e’
    nominato un liquidatore nel caso in cui:
    a) non sia stato
    realizzato il progetto di cui all’articolo 3, comma 2, o non sia
    stato concesso il riconoscimento definitivo di cui all’articolo 3,
    comma 4, o siano venuti meno i requisiti di cui agli articoli 2 e
    3;
    b) l’istituto presenti per due esercizi consecutivi un
    disavanzo patrimoniale e lo stesso non sia ripianato
    dall’organizzazione promotrice entro il biennio successivo;
    c)
    l’istituto non sia piu’, per qualsiasi motivo, in grado di
    funzionare.

    Art.
    17.
    (Divieti e sanzioni)

    1.
    E’ fatto divieto agli istituti di patronato e di assistenza sociale
    di avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attivita’, di
    soggetti diversi dagli operatori di cui all’articolo 6. La
    violazione del suddetto divieto comporta, per la sede in cui si e’
    verificata detta violazione, la decadenza dal diritto ai contributi
    finanziari di cui all’articolo 13, per le attivita’ svolte dalla
    sede in cui si e’ verificata la infrazione.
    2. E’ fatto divieto
    ad agenzie private ed a singoli procacciatori di esplicare qualsiasi
    opera di mediazione a favore dei soggetti di cui all’articolo 7,
    comma 1, nelle materie ivi indicate. I contravventori sono puniti
    con l’ammenda da lire due milioni a lire venti milioni e, nei casi
    piu’ gravi, con l’arresto da quindici giorni a sei mesi. Quando, per
    le condizioni economiche del reo, l’ammenda puo’ presumersi
    inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facolta’
    di aumentarla fino al quintuplo.

    Art.
    18.
    (Trattamento fiscale)

    1.
    I contributi derivanti da convenzioni stipulate con la pubblica
    amministrazione rientrano fra quelli che, ai sensi dell’articolo
    108, comma 2-bis, lettera b), del testo unico delle imposte sui
    redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
    dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non concorrono
    alla formazione del reddito. Le attivita’ relative a tali contributi
    non rientrano, ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente
    della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
    modificazioni, tra quelle effettuate nell’esercizio di attivita’
    commerciali.
    2. Le attivita’ istituzionali svolte dalle
    associazioni promotrici, a fronte del pagamento di corrispettivi
    specifici, possono essere svolte dagli istituti di patronato
    promossi da dette associazioni. Per tali attivita’ trova
    applicazione il regime fiscale gia’ previsto al riguardo nei
    confronti delle associazioni sindacali, a condizione che dette
    attivita’ siano svolte dagli istituti di patronato in luogo
    dell’associazione promotrice.

    Art.
    19.
    (Relazione al Parlamento)

    1.
    Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta al
    Parlamento entro il mese di dicembre di ogni anno una relazione
    sulla costituzione e sul riconoscimento degli istituti di patronato
    e di assistenza sociale, nonche’ sulle strutture, sulle attivita’ e
    sull’andamento economico degli istituti stessi. Nella prima
    applicazione della presente legge, la relazione e’ presentata al
    termine del primo biennio successivo alla data di entrata in vigore
    della presente legge.

    Art.
    20.
    (Disposizioni transitorie)

    1.
    Gli istituti di patronato e di assistenza sociale gia’ operanti alla
    data di entrata in vigore della presente legge devono presentare al
    Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro novanta
    giorni dalla medesima data, domanda di convalida del riconoscimento.
    Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 7.
    2.
    Alla domanda deve essere allegata una documentazione comprovante la
    rispondenza ai requisiti stabiliti dalla presente legge. In assenza
    di detti requisiti, l’istituto deve presentare il progetto di cui
    all’articolo 3, comma 2.
    3. Il Ministero del lavoro e della
    previdenza sociale accerta entro sei mesi la sussistenza dei
    requisiti di legge, ovvero verifica entro un anno l’attuazione del
    progetto di cui all’articolo 3, comma 2. Si applicano le
    disposizioni di cui agli articoli 3, comma 6, e 16, comma 2, lettera
    a).
    4. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui
    al comma 1 possono richiedere al Ministero del lavoro e della
    previdenza sociale l’autorizzazione per lo svolgimento
    dell’attivita’ in forma consortile per un periodo non superiore a
    tre anni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente
    legge. Ai fini della concessione dell’autorizzazione si applicano le
    disposizioni dei
    commi 1, 2 e 3. Ai consorzi si applicano
    altresi’ le disposizioni di cui all’articolo 16 qualora entro il
    periodo transitorio di tre anni non si pervenga alla costituzione di
    un unico patronato.
    5. Fino alla data di entrata in vigore del
    regolamento di cui all’articolo 13, comma 7, si applicano i criteri
    di ripartizione del Fondo per il finanziamento delle attivita’ di
    patronato stabiliti dal decreto del Ministro del lavoro e della
    previdenza sociale 13 dicembre 1994, n. 764.
    6. Resta invariata
    la posizione economica e giuridica del personale degli istituti di
    patronato e di assistenza sociale.

    Art.
    21.
    (Abrogazioni)

    1.
    Sono abrogati:
    a) il decreto legislativo del Capo provvisorio
    dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni;
    b)
    la legge 27 marzo 1980, n. 112;
    c) il decreto del Presidente
    della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017.
    2. Il decreto del
    Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 dicembre 1994, n.
    764, e’ abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del
    sistema di finanziamento previsto dall’articolo 13.
    3. E’
    abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme della
    presente legge.

Redazione

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