Legge
29 marzo 2001, n.134
Oggetto:
Modifiche
alla legge 30 luglio 1990, n.217, recante istituzione del patrocinio
a spese dello Stato per i non abbienti
(G.U.
20.4.2001 n. 92)
Art.
1.
Prima
dell’articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e’ inserita la
seguente rubrica: “Capo I – PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI
GIUDIZI PENALI”.
Art.
2.
1.
Al comma 1 dell’articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo
le parole: “del cittadino non abbiente,” e’ inserita la
seguente: “indagato,” e dopo la parola: “imputato,”
e’ inserita la seguente: “condannato,”.
2. Il comma 3
dell’articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e’ sostituito
dal seguente: “3. L’ammissione al patrocinio a spese dello
Stato e’ valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per
tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque
connesse”.
3. Al comma 4 dell’articolo 1 della legge 30
luglio 1990, n. 217, le parole: “qualora la parte ammessa
risulti totalmente vittoriosa” sono soppresse.
4. Il comma 7
dell’articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e’ abrogato.
5.
Il comma 8 dell’articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e’
abrogato.
6. Dopo il comma 9 dell’articolo 1 della legge 30
luglio 1990, n. 217, sono aggiunti i seguenti: “9-bis. Il
giudice respinge l’istanza ove vi siano fondati motivi per ritenere
che l’interessato non versi nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2,
tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e
familiari e di attivita’ economiche eventualmente svolte. A tale
fine, prima di provvedere in ordine all’istanza, puo’ trasmetterla,
unitamente alla relativa autocertificazione, alla Guardia di finanza
per le necessarie verifiche.
9-ter. Il giudice, quando si procede
per uno dei delitti previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del
codice di procedura penale, ovvero nei confronti di persona proposta
o sottoposta a misura di prevenzione, deve chiedere preventivamente
al questore, alla direzione investigativa antimafia (DIA) e alla
direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie e
utili sui soggetti richiedenti relative al loro tenore di vita, alle
loro condizioni personali e familiari e alle attivita’ economiche
eventualmente svolte, che potranno essere acquisite anche a mezzo di
accertamenti da richiedere alla Guardia di finanza”.
Art.
3.
1.
Al comma 1 dell’articolo 3 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le
parole da: “lire otto milioni” fino alla fine del comma
sono sostituite dalle seguenti: “lire diciotto milioni”.
2.
La disposizione di cui al comma 1 si applica dal 1º luglio
2001.
Art.
4.
1.
Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della legge 30 luglio
1990, n. 217, la parola: “strettamente” e’ soppressa.
2.
Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 della legge 30 luglio
1990, n. 217, dopo le parole: “consulenti tecnici di parte,”
sono inserite le seguenti: “investigatori privati
autorizzati,”.
3. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge 30
luglio 1990, n. 217, e’ sostituito dal seguente: “2. Non
possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze di cui
al comma 1 che, all’atto del conferimento, apparivano irrilevanti o
superflue ai fini della prova”.
4. Al comma 3 dell’articolo
4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: “un
secondo difensore di fiducia” sono aggiunte le seguenti: “,
eccettuati i casi in cui si applicano le norme previste dalla legge
7 gennaio 1998, n. 11, per la partecipazione a distanza al
procedimento dell’indagato, dell’imputato o del condannato”.
5.
Il comma 4 dell’articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e’
abrogato.
Art.
5.
1.
Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 della legge 30 luglio
1990, n. 217, dopo le parole: “la sua famiglia anagrafica”
sono aggiunte le seguenti: “nonche’ del proprio numero di
codice fiscale e di quello di ognuno dei componenti il nucleo
familiare”.
2. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge 30
luglio 1990, n. 217, e’ abrogato.
3. Il comma 3 dell’articolo 5
della legge 30 luglio 1990, n. 217, e’ sostituito dal seguente: “3.
Se l’istante e’ straniero, per i redditi prodotti all’estero si
applica la disposizione di cui al comma 1. L’istanza deve essere
accompagnata da una certificazione dell’autorita’ consolare
competente che attesti la veridicita’ di quanto in essa
affermato”.
4. Al comma 4 dell’articolo 5 della legge 30
luglio 1990, n. 217, le parole: “dai commi 2 e 3” sono
sostituite dalle seguenti: “dal comma 3”.
5. Il comma 5
dell’articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e’ sostituito
dal seguente: “5. Gli interessati, ove il giudice lo richieda,
sono tenuti a produrre la documentazione necessaria per accertare la
veridicita’ delle loro dichiarazioni. In caso di impossibilita’ a
produrre la documentazione di cui al presente comma e al comma 3,
questa puo’ essere sostituita da un’autocertificazione”.
6.
Il comma 6 dell’articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e’
sostituito dal seguente: “6. Fuori dai casi previsti dal comma
3, la mancanza delle dichiarazioni e delle indicazioni previste dal
presente articolo e’ causa di inammissibilita’ dell’istanza”.
7.
Al comma 7 dell’articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le
parole: “previste dai commi 1 e 2” sono sostituite dalle
seguenti: “previste dal comma 1” e le parole da: “con
le sanzioni” fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: “con la reclusione da uno a cinque anni e con la
multa da lire seicentomila a lire tre milioni. La pena e’ aumentata
se dal fatto consegue l’ottenimento o il mantenimento
dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la condanna
importa la decadenza prevista dall’articolo 10 ed il recupero delle
somme corrisposte dallo Stato a carico del responsabile”.
Art.
6.
1.
Al comma 1 dell’articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo
le parole: “ovvero immediatamente se la stessa e’ presentata in
udienza,” sono inserite le seguenti: “a pena di nullita’
assoluta ai sensi dell’articolo 179, comma 2, del codice di
procedura penale,”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della
legge 30 luglio 1990, n. 217, e’ inserito il seguente: “1-bis.
Il giudice decide sull’istanza negli stessi termini previsti dal
comma 1 anche quando ha richiesto le informazioni di cui
all’articolo 1, commi 9-bis e 9-ter, all’esito delle quali puo’
revocare il beneficio con diritto di ripetizione delle somme a
carico dell’interessato”.
3. Al secondo periodo del comma 3
dell’articolo 6 della legge 30
luglio 1990, n. 217, le parole: “,
alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni
previste dall’articolo 5,” sono soppresse.
Art.
7.
1.
Al comma 2 dell’articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le
parole: “4, comma 4,” sono soppresse.
Art.
8.
1.
Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217,
e’ aggiunto il seguente: “1-bis. Nei casi in cui trovino
applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11,
l’interessato puo’ nominare, per la partecipazione a distanza al
procedimento penale dell’indagato, dell’imputato o del condannato,
un secondo difensore, limitatamente agli atti che effettivamente si
compiono a distanza”.
Art.
9.
1.
Dopo l’articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e’ inserito il
seguente: “Art. 9-bis. – (Nomina di consulenti, sostituti e
investigatori). – 1. Chi e’ ammesso al patrocinio a spese dello
Stato puo’ nominare un consulente tecnico residente nel distretto di
corte d’appello nel quale pende il procedimento.
2. Il difensore
della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato puo’
altresi’ nominare un sostituto o un investigatore privato
autorizzato residente nel distretto di corte d’appello ove ha sede
il giudice competente per il fatto per cui si procede, al fine di
svolgere attivita’ di investigazione difensiva”.
Art.
10.
1.
Al comma 1 dell’articolo 10 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le
parole: “dai commi 1, lettera c), 4 e 5 dell’articolo 5”
sono sostituite dalle seguenti: “dai commi 1, lettera c), e 4
dell’articolo 5” e le parole: “o a presentare la
prescritta documentazione” sono sostituite dalle seguenti: “o
a presentare la documentazione richiesta”.
Art.
11.
1.
Al comma 1 dell’articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo
le parole: “al consulente tecnico” sono inserite le
seguenti: “o all’investigatore privato autorizzato”.
2.
Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217,
sono inseriti i seguenti: “2-bis. Il compenso spettante al
difensore e’ liquidato dal giudice, previo parere del consiglio
dell’ordine, tenuto conto della natura dell’impegno professionale in
relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione
processuale della persona difesa. Il compenso per le impugnazioni
coltivate dalla parte e’ liquidato ove le stesse non siano
dichiarate inammissibili.
2-ter. I compensi e le spese spettanti
ai difensori di persone ammesse al programma di protezione di cui al
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono liquidate dal giudice nella
misura e con le modalita’ previste dalla presente legge”.
3.
Al comma 3 dell’articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo
le parole: “al consulente tecnico,” sono inserite le
seguenti: “all’investigatore privato autorizzato,”.
Art.
12.
1.
Dopo il comma 2 dell’articolo 13 della legge 30 luglio 1990, n. 217,
e’ aggiunto il seguente: “2-bis. L’avere l’avvocato, il
consulente tecnico ovvero il perito richiesto o ricevuto compensi
dalla parte rappresentata oltre quelli previsti dal presente capo,
costituisce grave illecito disciplinare professionale”.
Art.
13.
1.
Dopo l’articolo 15 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e’ inserito
il seguente capo: “Capo II – PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
NEI GIUDIZI CIVILI ED AMMINISTRATIVI.
Art. 15-bis. –
(Istituzione del patrocinio). – 1. E’ assicurato il patrocinio a
spese dello Stato per la difesa dei cittadini non abbienti nei
giudizi civili o amministrativi, nonche’ negli affari di volontaria
giurisdizione, quando le ragioni del non abbiente risultino non
manifestamente infondate.
2. Il trattamento riservato dal
presente capo al cittadino italiano e’ assicurato altresi’ allo
straniero, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al
momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del giudizio da
instaurare, e all’apolide nonche’ ad enti o associazioni che non
perseguano scopi di lucro e non esercitino attivita’ economica.
3.
L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e’ esclusa per le
cause per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del
caso in cui la cessione appaia indubbiamente fatta in pagamento di
crediti o ragioni preesistenti.
Art. 15-ter. – (Condizioni per
l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato). – 1. Puo’ essere
ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi dispone di un reddito
non superiore a lire diciotto milioni. – 2. In caso di convivenza,
il reddito ai fini del presente articolo e’ costituito dalla somma
dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente del
nucleo stabilmente convivente; tuttavia quando la causa ha ad
oggetto diritti della personalita’ ovvero quando gli interessi del
richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il
nucleo, si tiene conto del solo reddito dell’interessato. 3. Ogni
due anni, con decreto del Ministro della giustizia, emanato di
concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e delle finanze, possono essere adeguati i
limiti di reddito in relazione alla variazione, accertata
dall’Istituto nazionale di statistica, dell’indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel
biennio precedente.
Art. 15-quater. – (Istanza per l’ammissione
al patrocinio a spese dello Stato). – 1. La parte che si trovi nelle
condizioni indicate nell’articolo 15-ter puo’ chiedere di essere
ammessa al patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del
procedimento. 2. L’istanza, a pena di inammissibilita’, e’
sottoscritta dall’interessato. La sottoscrizione e’ autenticata dal
difensore designato ovvero dal funzionario che la riceve. 3.
L’istanza e’ presentata o inviata a mezzo raccomandata al Consiglio
dell’ordine degli avvocati presso il giudice competente a conoscere
del merito o del luogo ove pende il procedimento ovvero che ha
emesso il provvedimento impugnato se procede la Corte di
cassazione.
Art. 15-quinquies. – (Contenuto dell’istanza) – 1.
L’istanza prevista dall’articolo 15-quater e’ redatta in carta
semplice e contiene, a pena di inammissibilita’, oltre alla
richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed
all’indicazione del procedimento, se gia’ pendente, cui si
riferisce:
a) l’indicazione delle generalita’ dell’interessato e
dei componenti del suo stabile nucleo di convivenza corredata dai
numeri di codice fiscale;
b) un’autocertificazione
dell’interessato attestante la sussistenza delle condizioni di
reddito previste per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato,
con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a
tali fini, determinato secondo le modalita’ indicate nell’articolo
15-ter; c) l’impegno a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza
del termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione
dell’istanza o della comunicazione precedente e fino a che il
procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di
reddito, verificatesi nell’anno precedente, rilevanti ai fini
dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
2. Se
l’istante e’ straniero, per i redditi prodotti all’estero si applica
la disposizione di cui al comma 1. L’istanza e’ accompagnata da una
certificazione dell’autorita’ consolare competente che attesti la
veridicita’ di quanto in essa indicato.
3. Gli interessati, ove
il giudice procedente o il consiglio dell’ordine degli avvocati
competente a provvedere in via anticipata e provvisoria lo
richiedano, sono tenuti, a pena di inammissibilita’ dell’istanza, a
produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicita’ di
quanto in essa indicato. Puo’ essere concesso un termine non
superiore a due mesi per la presentazione o l’integrazione della
documentazione prevista.
4. L’istanza contiene, inoltre, le
enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la fondatezza
della pretesa che si intende far valere con la specifica indicazione
delle prove la cui ammissione si intende chiedere.
5. La mancanza
delle dichiarazioni e delle indicazioni previste dai commi 1, 2 e 4
e’ causa di inammissibilita’ dell’istanza.
Art. 15-sexies. –
(Effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato). – 1.
L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per una determinata
causa od affare si ritiene estesa anche a tutti gli atti che vi si
riferiscono, siano essi di volontaria giurisdizione, amministrativi
o di altro genere. L’ammissione giova per tutti i gradi di
giurisdizione, salvo che sia rimasta soccombente la parte che l’ha
ottenuta; in tale caso l’interessato non puo’ giovarsi
dell’ammissione per proporre impugnazione.
2. Oltre a quanto
previsto nel comma 1, e ferma l’applicazione dell’articolo 9 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, l’ammissione al patrocinio a spese
dello Stato produce i seguenti effetti:
a) la difesa a carico
dello Stato per la causa o per l’affare riguardo ai quali ha luogo
l’ammissione al beneficio medesimo, salvo il diritto di ripetizione
degli onorari dalla parte contraria, condannata nelle spese nelle
cause civili e nelle cause penali nelle quali vi sia stata
costituzione di parte civile;
b) l’annotazione a debito delle
tasse di registro e l’uso della carta non bollata a norma delle
vigenti leggi e regolamenti;
c) gli atti giudiziari o
amministrativi, che siano necessari per l’oggetto che ha dato luogo
all’ammissione, sono fatti e ne e’ spedita copia senza percezione di
diritti od altra spesa;
d) i pubblici ufficiali, il cui ministero
sia allo scopo richiesto, i notai e i consulenti tecnici debbono
prestare la loro opera. Gli onorari e le indennita’ ad essi al
riguardo dovuti sono, a loro domanda, iscritti nel registro delle
spese a debito e riscossi nel modo stabilito per le spese stesse,
anche nel caso di transazione della lite, ove non ne sia possibile
la ripetizione dalla parte condannata al pagamento delle spese
processuali, o anche dalla stessa parte ammessa al patrocinio a
spese dello Stato qualora, per vittoria della causa o per altre
circostanze, la suddetta ammissione venga revocata ai sensi
dell’articolo 15-terdecies;
e) sono anticipate dall’erario dello
Stato, salvo il diritto di ripetizione ai sensi della lettera d), le
spese di viaggio e di soggiorno dei funzionari e pubblici ufficiali
necessarie per le finalita’ di cui al presente articolo, nonche’ le
spese di viaggio e le altre effettivamente sostenute dai consulenti
tecnici e dai testimoni;
f) le inserzioni per le finalita’ sopra
indicate sono fatte con annotazione a debito nei giornali incaricati
delle pubblicazioni giudiziarie su presentazione di un ordine
scritto del giudice che tratta la causa o l’affare;
g) sono
anticipate dall’erario dello Stato le spese per la pubblicazione in
uno o piu’ giornali dei provvedimenti dell’autorita’ giudiziaria e
per gli altri mezzi di pubblicita’ ordinati ai sensi degli articoli
723, 727 e 729 del codice di procedura civile, salva la ripetizione
dalle persone indicate nei commi secondo e seguenti dell’articolo 50
del codice civile e dalla stessa parte ammessa al patrocinio a spese
dello Stato qualora venga emesso il provvedimento di revoca
dell’ammissione;
h) sono anticipate dall’erario dello Stato le
spese per la pubblicazione della decisione di merito di cui
all’articolo 120 del codice di procedura civile e quelle per la
pubblicazione dell’ordinanza di vendita prevista dagli articoli 534,
570 e 576 dello stesso codice, con diritto, nel primo caso, al
recupero contro il soccombente o la stessa parte ammessa al
patrocinio a spese dello Stato in caso di provvedimento di revoca
dell’ammissione e, nel secondo caso, alla prelazione, ai sensi degli
articoli 2755 e 2770 del codice civile, sul prezzo ricavato dalla
vendita o sul prezzo di assegnazione o sulle rendite riscosse
dall’amministratore giudiziario;
i) sono anticipate dall’erario
dello Stato le spese per il compimento dell’opera non eseguita e per
la distruzione di quella compiuta.
Art. 15-septies. – (Iscrizione
a debito di onorari ed indennita’) – 1. Nelle cause riguardanti
persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, gli onorari e le
indennita’ dovuti all’avvocato sono, a sua domanda, iscritti nel
registro delle spese a debito e riscossi nel modo stabilito per le
spese stesse, anche nel caso di transazione della lite.
Art.
15-octies. – (Obbligo di comunicazione di variazioni reddituali) –
1. Il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato e’ tenuto a
comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un
anno, a far tempo dalla data di presentazione della domanda o della
comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia
definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito,
verificatesi nell’anno precedente, rilevanti ai fini dell’ammissione
al patrocinio a spese dello Stato.
Art. 15-nonies. – (Sanzioni).
– 1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, formula l’istanza di cui
all’articolo 15-quater corredata da autocertificazione attestante
falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste per
l’ammissione o il mantenimento, e’ punito con la reclusione da uno a
cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni.
La pena e’ aumentata se dal fatto consegue l’ottenimento o il
mantenimento dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la
condanna importa la revoca, da disporre immediatamente, prevista
dall’articolo 15-terdecies, nonche’ il recupero delle somme
corrisposte dallo Stato a carico del responsabile.
2. Le stesse
pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al
fine di mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato,
omette di formulare le comunicazioni di cui all’articolo
15-octies.
Art. 15-decies. – (Procedura per l’ammissione
anticipata al patrocinio a spese dello Stato). – 1. Nei dieci giorni
successivi a quello in cui e’ presentata o pervenuta l’istanza di
cui all’articolo 15-quater, il consiglio dell’ordine degli avvocati,
verificata l’ammissibilita’ dell’istanza, ammette in via anticipata
e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua
dell’autocertificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito
cui l’ammissione al beneficio e’ subordinata e se le pretese che
l’interessato intende far valere non appaiono manifestamente
infondate.
2. Copia dell’atto con il quale il consiglio
dell’ordine accoglie o respinge ovvero dichiara inammissibile
l’istanza e’ trasmessa all’interessato, al giudice procedente e al
direttore regionale delle entrate competente.
3. Il direttore
regionale delle entrate verifica la esattezza, alla stregua delle
dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall’articolo
15-quinquies, dell’ammontare del reddito attestato dall’interessato,
nonche’ la compatibilita’ dei dati indicati con le risultanze
dell’anagrafe tributaria e puo’ disporre che sia effettuata a cura
della Guardia di finanza la verifica della posizione fiscale
dell’istante e dei conviventi. Se risulta che il beneficio e’ stato
concesso sulla base di prospettazioni dell’istante non veritiere, il
direttore regionale delle entrate richiede la revoca dell’ammissione
e trasmette gli atti acquisiti alla procura della Repubblica presso
il tribunale competente per i reati di cui all’articolo
15-nonies.
4. La effettivita’ e la permanenza delle condizioni
previste per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e’ in
ogni tempo, anche successivo all’ammissione, verificata su richiesta
dell’autorita’ giudiziaria ovvero su iniziativa dell’amministrazione
finanziaria o della Guardia di finanza.
5. Nei programmi annuali
di controllo fiscale della Guardia di finanza sono inclusi i
controlli dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato,
individuati sulla base di appositi criteri selettivi, prevedendo
anche l’effettuazione di indagini bancarie e presso gli intermediari
finanziari.
Art. 15-undecies. – (Ammissione da parte del
giudice). – 1. Se il consiglio dell’ordine degli avvocati respinge o
dichiara inammissibile l’istanza, questa puo’ essere proposta al
giudice.
2. Il giudice decide sull’istanza unitamente al merito.
Si applicano, anche in tale caso, ed in quanto compatibili, le
disposizioni di cui agli articoli da 15-bis a 15-nonies.
Art.
15-duodecies. – (Nomina del difensore e del consulente tecnico). –
1. Chi e’ ammesso al patrocinio a spese dello Stato puo’ nominare un
difensore scelto tra gli iscritti ad uno degli albi degli avvocati
nonche’ un consulente tecnico nei casi previsti dalla legge.
Art.
15-terdecies. – (Pronuncia del giudice sull’ammissione al patrocinio
a spese dello Stato). – 1. Quando nel corso del procedimento
sopravvengano modifiche delle condizioni reddituali
rilevanti ai
fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il giudice
che procede modifica o revoca il provvedimento di ammissione.
2.
Con il provvedimento che definisce il merito, il giudice modifica o
revoca l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato
provvisoriamente disposta dal consiglio dell’ordine degli avvocati
se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione ovvero
se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o
colpa grave.
3. La modifica e la revoca dell’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato operano rispettivamente dal
verificarsi della causa che ha determinato la modifica o dal momento
dell’ammissione. Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in
danno dell’interessato le somme eventualmente corrisposte
successivamente alla modifica o alla perdita di efficacia del
provvedimento.
4. Quando non debba procedere a modifica o revoca,
il giudice con l’atto che definisce il merito pronuncia anche
sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta dal
consiglio dell’ordine degli avvocati.
Art. 15-quattuordecies. –
(Liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico). –
1. I compensi spettanti al difensore o al consulente tecnico della
persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al consulente
tecnico di ufficio sono liquidati dall’autorita’ giudiziaria, previo
parere del consiglio dell’ordine degli avvocati, contestualmente
alla decisione di merito tenuto conto della natura dell’impegno
professionale in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto
alla posizione processuale del soggetto difeso, osservando,
rispettivamente, la tabella professionale e i criteri previsti dalla
legge 8 luglio 1980, n. 319, in modo che, in ogni caso, non
risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali
vigenti relative a onorari, diritti e indennita’, ridotti della
meta’.
2. La liquidazione e’ effettuata con decreto motivato, al
termine di ciascuna fase o grado del procedimento o comunque
all’atto della cessazione dell’incarico, dall’autorita’ giudiziaria
che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione
procede il giudice di rinvio ovvero quello che ha pronunciato la
sentenza passata in giudicato.
3. Nel caso in cui il difensore
nominato dall’interessato sia iscritto all’albo degli avvocati di un
distretto di corte d’appello diverso da quello in cui ha sede il
giudice davanti al quale pende il procedimento, non sono dovute le
spese e le indennita’ di trasferta previste dalla tariffa
professionale.
4. I provvedimenti di liquidazione sono comunicati
al difensore, al consulente tecnico, a ciascuna delle parti mediante
avviso di deposito del decreto in cancelleria. Il decreto di
liquidazione e’ trasmesso in copia alla Guardia di finanza e al
direttore regionale delle entrate.
5. I soggetti di cui al comma
4 possono proporre ricorso avverso il decreto di liquidazione, entro
venti giorni dall’avvenuta ricezione della comunicazione, avanti al
tribunale o alla corte di appello alla quale appartiene il giudice
che ha emesso il decreto.
6. Il procedimento e’ regolato
dall’articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794.
7. Il
tribunale o la corte d’appello possono chiedere all’ufficio
giudiziario presso cui si trova il fascicolo processuale gli atti, i
documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.
Art.
15-quinquiesdecies. – (Divieto di percepire compensi o rimborsi). –
1. Il difensore e il consulente tecnico della persona ammessa al
patrocinio a spese dello Stato non possono percepire dal proprio
assistito compensi o rimborsi a qualsiasi titolo. Ogni patto
contrario e’ nullo.
2. L’avere l’avvocato, il consulente tecnico
ovvero il perito richiesto o ricevuto compensi dalla parte
rappresentata oltre quelli previsti dal presente capo, costituisce
grave illecito disciplinare professionale.
Art. 15-sexiesdecies.
– (Pagamento in favore dello Stato). – 1. Il provvedimento che
condanna la parte soccombente alla rifusione degli oneri e delle
spese processuali dispone che il relativo pagamento sia eseguito a
favore dello Stato quando l’altra parte sia stata ammessa al
patrocinio a spese dello Stato.
2. Lo Stato cura direttamente il
rimborso delle spese di cui al comma 1. Laddove esso non venga
tuttavia in tale modo rimborsato e la vittoria della causa o la
composizione della lite abbia messo la parte ammessa al patrocinio a
spese dello Stato in condizione di potere restituire le spese
erogate in suo favore, questa deve adempiere a tale rivalsa.
3.
In caso di ammissione al patrocinio a spese parzialmente a carico
dello Stato, la rivalsa in favore dello Stato di cui al comma 2 e’
effettuata nella misura percentuale corrispondente.
4.
Nell’attribuzione delle spese all’erario dello Stato di cui ai commi
da 1 a 3 non rientrano gli onorari e le indennita’ dovuti al
difensore.
Art. 15-septiesdecies. – (Azione di recupero). – 1.
L’azione di recupero a carico della persona ammessa al patrocinio a
spese dello Stato puo’ essere esercitata verso la persona stessa per
tutte le tasse ed i diritti ripetibili, quando per sentenza o
transazione abbia conseguito almeno il sestuplo delle tasse e
diritti, ovvero nel caso di rinuncia all’azione o di estinzione del
giudizio. Il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese
dello Stato ha l’obbligo di far dichiarare l’estinzione dello stesso
se cancellato dal ruolo, ai sensi dell’articolo 309 del codice di
procedura civile. L’inosservanza di tale obbligo ha rilevanza
disciplinare.
2. Nel caso di cui al comma 1, il soggetto ammesso
al patrocinio a spese dello Stato e’ tenuto a rimborsare in ogni
caso le spese anticipate dall’erario con la somma o valore
conseguito, qualunque esso sia.
3. Nelle cause che interessano
soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato che vengono
definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate
al pagamento delle tasse, dei diritti e delle spese annotati a
debito, ed e’ vietato accollarli al soggetto ammesso al patrocinio a
spese dello Stato. Ogni patto contrario e’ nullo.
4. Nelle cause
promosse contro i soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato
la parte attrice e’ obbligata al pagamento delle tasse, dei diritti
e delle spese annotati a debito, quando il giudizio sia estinto.
5.
Nelle cause promosse da soggetti ammessi al patrocinio a spese dello
Stato, la controparte che nel corso della causa abbia promosso uno
dei mezzi d’impugnazione previsti dalle norme di procedura e’ tenuta
al pagamento delle tasse, dei diritti e delle spese annotati a
debito qualora il giudizio venga dichiarato estinto o sia
rinunciato.
6. In ogni caso nelle cause che interessano soggetti
ammessi al patrocinio a spese dello Stato tutte le parti sono tenute
solidalmente al pagamento delle tasse, dei diritti e delle
spese
annotati a debito nelle ipotesi di estinzione o
cancellazione di cui ai commi precedenti.
Art. 15-octiesdecies. –
(Ammissione al patrocinio a spese dello Stato in altri casi). – 1.
Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto
compatibili, anche nella fase dell’esecuzione e nel procedimento di
revocazione.
Art. 15-noniesdecies. – (Applicazione). – 1. Le
disposizioni previste dal presente capo si applicano dal 1º
luglio 2002.
2. L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato
nelle ipotesi di cui al presente capo deliberata anteriormente al 1º
luglio 2002 rimane valida ed i suoi effetti sono disciplinati dalla
presente legge”.
Art.
14.
Prima
dell’articolo 16 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e’ inserita la
seguente rubrica: “Capo III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E
FINALI”.
Art.
15.
1.
All’articolo 16 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: “al
gratuito patrocinio” sono sostituite dalle seguenti: “al
patrocinio a spese dello Stato nei casi di cui al capo I”.
Art.
16.
1.
Al comma 1 dell’articolo 17 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e’
aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Non e’ ammesso il
recupero delle somme pagate al difensore e delle spese, di cui
all’articolo 4, nel processo penale, salvo i casi in cui sia stata
revocata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi
del comma 2 dell’articolo 10”.