CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO INTEGRATIVO DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO MINISTERI DEL 16.2.99
(G.U. 21.6.2001 n. 142)
Tra:
L’ARAN
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
Confederazioni:
FP/CGIL
FPS/CISL
UIL/PA
CONFSAL/UNSA
FAS/CISAL – FAS
RDB/PI RDB-CUB (ammesse con riserva)
UGL-STATALI/ANDCD (ammessa con riserva)
PREMESSA
Con il presente CCNL le parti intendono portare a termine il processo di privatizzazione del rapporto di lavoro del personale del
comparto iniziato con il decreto legislativo 3 febbraio 1993 ed accelerato in modo irreversibile dalla legge 59/1997 e dai successivi
decreti delegati, riconducendo alla disciplina negoziale tutti gli istituti del rapporto di lavoro demandati a tale fonte al fine di
qualificare l’offerta dei servizi attraverso la piena valorizzazione delle risorse umane.
Dall’insieme dei CCNL della stagione contrattuale 1994-1997 e quella del 1998-2001 emerge un quadro della pubblica amministrazione
completamente rinnovato per quanto attiene la politica del personale e proiettato verso la piu’ ampia valorizzazione delle
professionalita’ anche attraverso un moderno sistema classificatorio del personale e mediante una pluralita’ di meccanismi premianti
basati sul merito.
Nel contesto di armonizzazione delle regole e tutele tra lavoro pubblico e privato la realizzazione completa della riforma ed una
completa utilizzazione degli istituti contrattuali citati richiedono, comunque, una coerente e complessiva attivazione da parte delle
amministrazioni di tutti gli strumenti gestionali ed organizzativi previsti dalla riforma.
Da questo punto di vista il CCNL anche mediante la nuova disciplina delle forme flessibili del rapporto di lavoro e la loro
regolazione sottolinea la particolare rilevanza di tali strumenti di gestione delle risorse umane, che nonostante il loro carattere di
sperimentalita’ e comunque nel rispetto delle professionalita’ utilizzate e dei diritti dei lavoratori, offrono alle amministrazioni
forti margini di ampliamento e qualificazione dell’offerta di lavoro e dei servizi, permettendo altresi’ il superamento del ricorso alle
collaborazioni coordinate o ad altre forme di rapporto non disciplinate dal presente documento.
Con il presente contratto le parti hanno, pertanto, inteso realizzare le migliori condizioni per la valorizzazione del lavoro
pubblico in un quadro di coerenza con le riforme della pubblica amministrazione a sostegno dello sviluppo del Paese.
TITOLO I
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Campo di applicazione e finalita)
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale destinatario del CCNL stipulato in data 16 febbraio 1999 ed ha le seguenti
finalita’:
a) completare il processo di trasformazione della disciplina del rapporto di lavoro riconducendo alla disciplina pattizia gli istituti
non ancora regolati dai contratti collettivi vigenti;
b) disciplinare gli istituti relativi alle flessibilita’ del rapporto di lavoro;
c) modificare ed integrare la normativa contrattuale vigente considerando gli eventuali mutamenti legislativi.
2. Nelle vigenti disposizioni anche contrattuali relative al comparto Ministeri ogni riferimento alla qualifica funzionale va inteso come
posizione economica ed area di inquadramento nella quale essa e’ confluita per effetto del nuovo sistema di classificazione.
CAPO II
DIRITTI SINDACALI
Art. 2
(Diritto di assemblea)
1. I dipendenti del comparto hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali
concordati con le Amministrazioni per n. 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee che riguardano la generalita’ dei dipendenti o gruppi di essi possono essere indette con specifico ordine del giorno
su materie di interesse sindacale e del lavoro:
– singolarmente o congiuntamente da una o piu’ organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell’art.1, comma 6
del CCNQ del 7 agosto 1998 sulle prerogative sindacali.
– dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalita’ dell’art. 8, comma 1 dell’accordo quadro sulla elezione
delle RSU del 7 agosto 1998;
– da una o piu’ organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, di cui al primo alinea, congiuntamente con la RSU;
3. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall’art.
2 del CCNQ 7 agosto 1998 sulle modalita’ di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonche’ delle altre prerogative sindacali.
TITOLO II
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
Art. 3
(Mutamento di profilo per inidoneita’ psico-fisica)
1. Fatte salve le eventuali normative piu’ favorevoli esistenti nei confronti del dipendente riconosciuto non idoneo in via
permanente allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l’Amministrazione non potra’ procedere alla
risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneita’ fisica o psichica prima di aver esperito ogni utile tentativo per recuperarlo al
servizio attivo nelle strutture organizzative del settore in mansioni anche diverse o di altro profilo riferito alla stessa posizione
economica dell’area di inquadramento ove vi sia la disponibilita’ organica, purche’ compatibili con lo stato di salute ed i titoli
posseduti, assicurando un adeguato percorso di riqualificazione.
2. In caso di mancanza di posti ovvero nell’impossibilita’ di rinvenire mansioni compatibili con i motivi che hanno determinato
l’inidoneita’, previo consenso dell’interessato a seguito di comunicazione dei posti disponibili, il dipendente puo’ essere
impiegato in un profilo collocato in una posizione economica inferiore della medesima area oppure in un profilo immediatamente
inferiore dell’area sottostante.
In caso di mancanza di posti in organico in detto profilo, la ricollocazione puo’ avvenire in uno qualsiasi dei profili dell’area sottostante.
3. L’inquadramento nella posizione economica inferiore puo’ essere anche temporaneo ove sia legato alla mancanza di posti e non alla
inidoneita’ fisica allo svolgimento delle relative mansioni.
In tale caso il dipendente al verificarsi della vacanza ha titolo alla ricollocazione nel profilo per il quale era stato giudicato idoneo.
4. La domanda di reinquadramento di cui ai commi precedenti e’ presentata dal dipendente, entro trenta giorni dalla data di notifica
del giudizio di inidoneita’.
5. L’eventuale ricollocazione del dipendente in altro profilo professionale ai sensi dei commi 1 e 2, e’ regolata da appositi
criteri stabiliti dall’Amministrazione d’intesa con le organizzazioni sindacali.
6. Nel caso in cui il dipendente venga collocato nella posizione economica inferiore si applica l’art. 4, comma 4 della legge 68/1999.
7. Al dipendente che non possa essere ricollocato nell’ambito dell’amministrazione di appartenenza con le modalita’ previste dai
commi precedenti, si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui all’art. 5.
CAPO II
MOBILITA’
Art. 4
(Assegnazione temporanea presso altra amministrazione)
1. Il dipendente, a domanda, puo’ essere assegnato temporaneamente ad altra amministrazione anche di diverso comparto che ne faccia
richiesta per utilizzarne le prestazioni (posizione di “comando”).
2. Le assegnazioni temporanee di cui al comma 1 vengono disposte, con il consenso dell’interessato e con le procedure previste
attualmente dai rispettivi ordinamenti, previa informazione alle organizzazioni sindacali di cui all’art. 8, comma 1 del CCNL
sottoscritto in data 16.2.99.
3. Il personale assegnato temporaneamente in posizione di comando presso altra amministrazione, continua a coprire un posto nelle
dotazioni organiche dell’amministrazione di appartenenza, che non puo’ essere coperto per concorso o per qualsiasi altra forma di
mobilita’.
4. La posizione di comando cessa al termine previsto e non puo’ superare la durata di 12 mesi rinnovabili una sola volta.
5. Alla scadenza del termine massimo di cui al comma 4, il dipendente puo’ chiedere, in relazione alla disponibilita’ di posti
in organico, il passaggio diretto all’ammi-nistrazione di destinazione, secondo le procedure di cui all’art. 27 del CCNL
sottoscritto in data 16.2.99 e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 20, comma 1, lett. c), penultimo periodo della legge
488/99, che rende prioritarie le procedure di mobilita’.
In caso contrario il dipendente rientra all’amministrazione di appartenenza.
6. Il comando puo’ cessare, prima del termine previsto dal comma 4, qualora non prorogato ovvero per effetto del ritiro dell’assenso
da parte dell’interessato o per il venir meno dell’interesse dell’amministrazione che lo ha richiesto.
7. La posizione di comando puo’ essere disposta, senza i limiti temporali del comma 4, nei seguenti casi:
1) qualora norme di legge e di regolamento prevedano appositi contingenti di personale in assegnazione temporanea, comunque
denominata, presso altra amministrazione;
2) per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dei Sottosegretari;
3) per gli enti di nuova istituzione sino all’istituzione delle relative dotazioni organiche ed ai provvedimenti di inquadramento.
8. Il dipendente in assegnazione temporanea puo’ partecipare alle procedure selettive predisposte dall’amministrazione di appartenenza
ai fini delle progressioni interne di cui all’art. 15 del CCNL sottoscritto in data 16.2.99 e, qualora consegua la posizione
economica superiore cessa contestualmente dall’assegnazione temporanea.
Le iniziative di formazione, aggiornamento e qualificazione restano disciplinate dall’art. 26 del citato CCNL.
9. L’assegnazione temporanea di cui al presente articolo non pregiudica la posizione del dipendente agli effetti della maturazione
dell’anzianita’ lavorativa, dei trattamenti di fine lavoro e di pensione e dello sviluppo professionale.
10. La disciplina del presente istituto, anche con riferimento alla durata di cui al comma 4, decorre per le assegnazioni temporanee
disposte dal 1o gennaio 2001.
11. I limiti temporali del comma 4 non si applicano nei confronti di coloro che gia’ si trovano in assegnazione temporanea alla data
del 31 dicembre 2000. Per tale personale le amministrazioni assumono tutte le iniziative per favorire, entro il 31 dicembre 2001 il
passaggio diretto di cui al comma 5. Nel caso di impossibilita’ sara’ confermata la posizione di comando sino alla revoca dello stesso.
12. La spesa per il personale di cui ai commi precedenti e’ a carico dell’ammi-nistrazione di destinazione.
13. Nulla e’ innovato per la disciplina delle assegnazioni temporanee disposte in relazione a specifiche esigenze dell’amministrazione di appartenenza nei casi previsti da
disposizioni di legge o di regolamento qualora sia necessario assicurare particolari e non fungibili competenze attinenti agli
interessi dell’amministrazione che dispone la temporanea diversa assegnazione e che non rientrano nei compiti istituzionali della
medesima (posizione di “fuori ruolo”).
Dell’assegnazione temporanea di cui al presente comma viene data informazione ai soggetti sindacali di cui all’art. 8 , comma 1 del CCNL del 16 febbraio 1999.
Art. 5
(Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza)
1. Fermi restando gli accordi di mobilita’ di cui all’art. 28/bis, del CCNL integrativo dei Ministeri sottoscritto in data 22 ottobre
1997, che possono riguardare anche amministrazioni di comparti diversi, in relazione a quanto previsto dall’art. 35, comma 6, del
d.lgs. n. 29/1993, conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, allo scopo di facilitare il passaggio diretto
del personale dichiarato in eccedenza ad altre Amministrazioni del comparto e di evitare il collocamento in disponibilita’ del personale
che non sia possibile impiegare diversamente nel proprio ambito, l’amministrazione interessata comunica a tutte le amministrazioni del
comparto, comprese quelle che hanno articolazioni territoriali, l’elenco del personale in eccedenza distinto per area e profilo
professionale richiedendo la loro disponibilita’ al passaggio diretto, in tutto o in parte, di tale personale.
Analoga richiesta viene rivolta anche agli altri enti o amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del d.lgs. 29/1993 presenti
sempre a livello provinciale, regionale e nazionale, al fine di accertare ulteriori disponibilita’ di posti per i passaggi diretti.
2. Le amministrazioni del comparto comunicano, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 1, l’entita’ dei posti
vacanti nella dotazione organica di ciascun profilo e posizione economica nell’ambito delle aree, per i quali, tenuto conto della
programmazione dei fabbisogni, sussiste l’assenso al passaggio diretto del personale in eccedenza. Le amministrazioni di altri
comparti, qualora interessate, seguono le medesime procedure.
3. I posti disponibili sono comunicati ai lavoratori in eccedenza che possono indicare le relative preferenze e chiederne le
conseguenti assegnazioni; con la specificazione di eventuali priorita’; l’amministrazione dispone i trasferimenti nei quindici
giorni successivi alla richiesta.
4. Qualora si renda necessaria una selezione tra piu’ aspiranti allo stesso posto, l’amministrazione di provenienza forma una
graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
– dipendenti portatori di handicap;
– situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero di familiari a carico e/o se il lavoratore sia unico titolare di
reddito;
– maggiore anzianita’ lavorativa presso la pubblica amministrazione;
– particolari condizioni di salute del lavoratore, dei familiari e dei conviventi stabili; la stabile convivenza, nel caso qui
disciplinato e in tutti gli altri casi richiamati nel presente contratto, e’ accertata sulla base della certificazione anagrafica
presentata dal dipendente;
– presenza in famiglia di soggetti portatori di handicap.
La ponderazione dei criteri e la loro integrazione viene definita in sede di contrattazione integrativa nazionale di amministrazione.
5. Nei casi in cui non sia possibile momentaneamente procedere al passaggio diretto tra amministrazioni, puo’ farsi ricorso, con il
consenso del dipendente, all’istituto del comando di cui all’art. 4, con particolare riguardo all’applicazione del comma 4 del medesimo
articolo.
6. Per la mobilita’ del personale in eccedenza, la contrattazione integrativa nazionale di amministrazione puo’ prevedere specifiche
iniziative di formazione e riqualificazione, al fine di favorire la ricollocazione e l’integrazione dei lavoratori trasferiti nel nuovo
contesto organizzativo, anche in relazione al modello di classificazione vigente.
CAPO III
CAUSE DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 6
(Assenze per malattia)
1. Dopo il comma 7, dell’art. 21 del CCNL, del 16.5.95, sono inseriti i seguenti commi:
“7-bis. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni
dell’Ufficio medico legale dell’Azienda sanitaria competente per territorio, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il
trattamento per l’infezione da HIV- AIDS nelle fasi a basso indice di disabilita’ specifica (attualmente indice di Karnossky), ai fini del
presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day –
hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competenze Azienda sanitaria Locale o
Struttura Convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione prevista dal comma 7, lettera a)”.
“7-ter. La disciplina di cui al comma 7-bis si applica ai mutilati o invalidi di guerra o per servizio, la cui menomazione sia
ascrivibile alle categorie dalla I alla V della Tabella A, di cui al d.lgs. n. 834/81, per i giorni di eventuali cure termali, la cui
necessita’, relativamente alla gravita’ dello stato di invalidita’, sia debitamente documentata”.
“7-quater. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma
7-bis, le amministrazioni favoriscono un’idonea articolazione dell’orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati”.
“7-quinquies. Nel caso di malattia insorta nell’arco della giornata lavorativa durante l’orario di servizio, qualora il
dipendente abbia lasciato la sede di lavoro, la giornata non sara’ considerata assenza per malattia se la relativa certificazione medica
ha decorrenza dal giorno successivo a quello della parziale prestazione lavorativa. In tale ipotesi, il dipendente, ai fini del
completamento dell’orario, recuperera’ le ore non lavorate concordandone i tempi e le modalita’ con il dirigente, anche ai sensi
dell’art. 20 del CCNL del 16.5.95. Nel caso in cui il certificato medico coincida con la giornata della parziale prestazione
lavorativa, la stessa sara’ considerata assenza per malattia e il dipendente potra’ invece utilizzare le ore lavorate come riposo
compensativo di pari entita'”.
2. Il secondo periodo dell’art. 21, comma 7, lettera a) e’ sostituito dal seguente:
“Nell’ambito di tale periodo per le malattie pari o superiori a quindici giorni o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo
periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente compete per intero l’indennita’ di amministrazione di cui all’art. 33 del CCNL
del 16 febbraio 1999. In tale periodo sono computati la giornata del sabato anche nei casi in cui l’orario di lavoro settimanale sia
articolato su cinque giorni nonche’ i giorni festivi che ricadono all’interno dello stesso. In caso di malattia di durata inferiore ai
quindici giorni l’indennita’ di amministrazione e’ decurtata in misura proporzionale ai giorni di assenza per malattia dividendo
l’importo della stessa per 30 e moltiplicando il risultato per i giorni prescritti dal certificato medico. Sono abrogati il punto 6
dell’allegato B del CCNL del 16 maggio 1995 ed il punto 5, lett. a), 1o periodo dell’allegato A del CCNL integrativo sottoscritto il
22.10.97″.
Art. 7
(Aspettative)
1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi,
compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza
retribuzione e senza decorrenza dell’anzianita’, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.
2. Il dipendente rientrato in servizio non puo’ usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia anche per motivi
diversi ovvero delle aspettative di cui al comma 8, lettere a) e b) se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo.
3. Al fine del calcolo del triennio, di cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.
4. L’aspettativa di cui al comma 1, fruibile anche frazionatamente, non si cumula con le assenze per malattia previste
dagli artt. 21 e 22 del CCNL 16 maggio 1995.
5. Qualora l’aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per l’educazione e l’assistenza dei figli fino al sesto anno di eta’,
tali periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell’anzianita’, sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il
trattamento pensionistico, ai sensi dell’art. 1, comma 40, lettere a) e b) della legge 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni
e nei limiti ivi previsti.
6. L’amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione,
invita il dipendente a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il dipendente per le stesse motivazioni e negli stessi
termini puo’ riprendere servizio di propria iniziativa.
7. Nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza
del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 6, il rapporto di lavoro e’ risolto, senza diritto ad alcuna indennita’
sostitutiva di preavviso, con le procedure dell’art. 24 del CCNL del 16 maggio 1995.
8. L’aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianita’, e’, altresi’, concessa al dipendente con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato:
a) per un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa amministrazione o ente del medesimo comparto ovvero ente o
amministrazione di comparto diverso con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso per la durata
del periodo di prova.
b) per tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso la stessa o altra amministrazione del comparto ovvero
in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto o in organismi della comunita’ europea con rapporto di lavoro ed incarico a tempo
determinato.
c) per la durata di due anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa per i gravi e documentati motivi di famiglia,
individuati – ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 4 della legge 53/2000 – dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278,
pubblicato sulla G.U. dell’11 ottobre 2000, serie generale n. 238.
Tale aspettativa puo’ essere fruita anche frazionatamene e puo’ essere cumulata con l’aspettativa di cui al comma 1 se utilizzata
allo stesso titolo.
9. Il presente articolo sostituisce l’art. 22-quinquies del CCNL 22 ottobre 1997.
Art. 8
(Altre aspettative previste da disposizioni di legge)
1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive, per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo restano disciplinate
dalle vigenti disposizioni di legge e loro successive modificazioni ed integrazioni. Le aspettative e i distacchi per motivi sindacali
sono regolate dagli contratti collettivi quadro sottoscritti in data 7 agosto 1998 e 9 agosto 2000.
2. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984,
n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 sono collocati, a domanda, in
aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa.
3. Il dipendente con rapporto a tempo indeterminato, il cui coniuge o convivente stabile presti servizio all’estero, puo’
chiedere una aspettativa, senza assegni, qualora l’amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa
localita’ in cui si trova il coniuge o il convivente stabile, o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella
localita’ in questione anche in amministrazione di altro comparto.
4. L’aspettativa concessa ai sensi del comma 3 puo’ avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la
situazione che l’ha originata. Essa puo’ essere revocata in qualunque momento per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio, con
preavviso di almeno quindici giorni, o in difetto di effettiva permanenza all’estero del dipendente in aspettativa.
5. Il dipendente non puo’ usufruire continuativamente di periodi di aspettativa per motivi di famiglia ovvero per la cooperazione con
i paesi in via di sviluppo e quelle previste dai commi 2 e 3 per poter usufruire delle quali occorre un periodo di servizio attivo di
almeno sei mesi. La disposizione non si applica alle altre aspettative previste dal presente articolo nonche’ alle assenze di
cui alla legge 1204/1971.
Art. 9
(Congedi per eventi e cause particolari)
1. I dipendenti hanno diritto ai permessi e ai congedi per eventi e cause particolari previsti dall’art. 4, comma 1 della legge n.
53/2000.
2. Per i casi di decesso del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del convivente stabile, pure previsti nel citato art.
4 della legge n. 53/2000 trova, invece applicazione la generale disciplina dei permessi per lutto, contenuta nel comma 1, seconda
alinea dell’art. 18 del CCNL del 16.2.1995.
3. Resta confermata la disciplina dei permessi retribuiti contenuta nell’art. 18 del CCNL del 16 maggio 1995, con le seguenti
precisazioni:
a) Il comma 2 e’ cosi’ sostituito:
“A domanda del dipendente – per particolari motivi familiari o personali debitamente documentati – possono essere inoltre concessi,
nell’anno, tre giorni di permesso retribuito. Il dipendente, in alternativa, puo’ fruire di n. 18 ore complessive di permesso
utilizzabili in modo frazionato. Le due modalita’ di fruizione dei permessi non sono cumulabili”.
b) Il comma 3 e’ cosi’ sostituito:
“Il dipendente ha, altresi’, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio che puo’
essere richiesto anche entro i trenta giorni successivi all’evento”.
c) il comma 6 e’ integrato, dopo la parola “ferie” dal seguente periodo:
“e possono essere fruiti anche ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili”.
Art. 10
(Congedi dei genitori)
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternita’ contenute nella legge n.
1204/1971, come modificata ed integrata dalle leggi n. 903/1977 e n. 53/2000.
Nel testo il richiamo delle disposizioni della legge n. 1204/1971 va, pertanto, inteso comprensivo di tutte le modificazioni, integrazioni e sostituzioni introdotte dalle citate leggi
sopravvenute.
2. Oltre a quanto previsto dalle leggi di cui al comma 1, ai fini del trattamento economico le parti concordano quanto segue:
a) Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge n. 1204/1971, alla lavoratrice o al lavoratore, anche
nell’ipotesi di cui all’art. 6-bis della legge n. 903/1977, spetta l’intera retribuzione fissa mensile nonche’ l’indennita’ di
amministrazione di cui all’art. 33 del CCNL 16 febbraio 1999 e l’indennita’ di posizione organizzativa di cui all’art. 18 del
medesimo CCNL ove spettante e le quote di incentivo eventualmente previste dalla contrattazione integrativa.
b) In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data
presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessita’ di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o
privata, la madre ha la facolta’ di rientrare in servizio, richiedendo, previa la presentazione di un certificato medico
attestante la sua idoneita’ al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed del periodo anti-parto,
qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.
c) Nell’ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dall’art. 7, comma 1, della legge n. 1204/1971 e successive
modificazioni e integrazioni, per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri, i primi trenta giorni di
assenza, fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianita’ di servizio. Per tale assenza
spetta l’intera retribuzione fissa mensile, comprese le quote di salario fisse e ricorrenti, con esclusione dei compensi per lavoro
straordinario e le indennita’ per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
d) Successivamente al periodo di astensione di cui alla lettera a) e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi
previsti dall’art. 7, comma 4 della legge n. 1204/1971 e successive modificazioni e integrazioni, alle lavoratrici madri ed, in
alternativa, ai lavoratori padri sono riconosciuti, per ciascun anno di eta’ del bambino, trenta giorni di assenza retribuita secondo le
modalita’ indicate nella stessa lettera c).
e) I periodi di assenza di cui alle lettere c) e d), nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni
festivi che ricadano all’interno degli stessi.
Tale modalita’ di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata,
ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
f) Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’art. 7, comma 1, della legge n.
1204/1971 e successive modificazioni e integrazioni, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la
indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di
astensione. La domanda puo’ essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purche’ sia assicurato
comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni.
Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.
g) In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui alla
lettera f), la domanda puo’ essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.
h) In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all’art. 10 della legge 1204/1971 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a
quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 10 possono essere utilizzate anche dal padre.
3. Ferma restando l’applicazione dell’art. 3 della legge 1204/71, qualora durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi dopo
il parto si accerti che l’espletamento dell’attivita’ lavorativa comporta una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la
salute della lavoratrice madre, l’amministrazione provvede al temporaneo impiego della medesima e con il suo consenso in altre
attivita’ -nell’ambito di quelle disponibili – che comportino minor aggravio psicofisico.
4. La presente disciplina sostituisce quella contenuta nell’art. 18-bis, del CCNL integrativo del comparto Ministeri sottoscritto in
data 22 ottobre 1997.
Art. 11
(Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche)
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata
accertato, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, lo
stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle
predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalita’ di sviluppo del progetto:
a) il diritto alla conservazione del posto per l’intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico
previsto dall’art. 21, comma 7 del CCNL del 16.5.1995; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto;
c) riduzione dell’orario di lavoro, con l’applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a
tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
d) assegnazione del lavoratore a compiti diversi da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che
gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si
trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire
dell’aspettativa di cui all’art. 7, comma 8, lett. c) nei limiti massimi ivi previsti.
3. Qualora risulti – su segnalazione della struttura che segue il progetto – che i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongono per
loro volonta’ alle previste terapie, l’amministrazione dispone, con le modalita’ previste dalle disposizioni vigenti, l’accertamento
dell’idoneita’ allo svolgimento della prestazione lavorativa.
4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l’amministrazione nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di
recupero.
Art. 12
(Tutela dei dipendenti portatori di handicap)
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata
accertato, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la
condizione di portatore di handicap e che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle predette
strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalita’ di sviluppo del progetto:
a) il diritto alla conservazione del posto per l’intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico
previsto dall’art. 21, comma 7 del CCNL del 16.5.1995; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto;
c) riduzione dell’orario di lavoro, con l’applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a
tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
d) assegnazione del lavoratore a compiti diversi da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che
gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si
trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire
dell’aspettativa di cui all’art. 7, comma 8, lett. c) nei limiti massimi ivi previsti.
3. Qualora risulti – su segnalazione della struttura che segue il progetto – che i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongono per
loro volonta’ alle previste terapie, l’amministrazione dispone, con le modalita’ previste dalle disposizioni vigenti, l’accertamento
dell’idoneita’ allo svolgimento della prestazione lavorativa.
4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l’amministrazione nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di
recupero.
5. Durante la realizzazione dei progetti di recupero i benefici previsti dalla legge 104/1992 in tema di permessi non si cumulano con
quelli previsti dal presente articolo
Art. 13
(Diritto allo studio)
1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi – anche in aggiunta alle attivita’ formative programmate
dall’amministrazione – speciali permessi retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo
del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione all’inizio di ogni anno, con arrotondamento
all’unita’ superiore. Le amministrazioni articolate territorialmente provvedono, con atti organizzativi interni, a ripartire tra le varie
sedi il contingente di personale di cui al presente comma, definendo i relativi criteri e modalita’ operative in sede di contrattazione
integrativa nazionale di amministrazione.
2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio
universitari, post-universitari, di scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o
legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti
dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.
Nell’ambito della contrattazione integrativa potranno essere previsti ulteriori tipologie di corsi di durata almeno annuale per il
conseguimento di particolari attestati o corsi di perfezionamento anche organizzati dall’Unione europea, anche finalizzati
all’acquisizione di specifica professionalita’ ovvero, infine, corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati
sul piano lavorativo, nel rispetto delle priorita’ di cui al comma 4.
3. Il personale interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la
preparazione agli esami e non puo’ essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario ne’ al lavoro nei giorni festivi o di riposo
settimanale.
4. Qualora il numero delle richieste superi le disponibilita’ individuate ai sensi del comma 1, per la concessione dei permessi si
rispetta il seguente ordine di priorita’:
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli
esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti ;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine,
frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e
post-universitari, la condizione di cui alla lettera b);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attivita’ didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a), e b).
5. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 4, la precedenza e’ accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino
corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
6. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 4 e 5 sussista ancora parita’ di condizioni, sono ammessi al
beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di
ulteriore parita’, secondo l’ordine decrescente di eta’.
Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite nell’ambito delle procedure di cui all’art. 4, comma 3, lett. A), del CCNL del
16.2.1999.
7. L’applicazione dei predetti criteri e la relativa graduatoria formano oggetto di informazione successiva ai soggetti sindacali di
cui all’art. 8 del CCNL 16/02/1999
8. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell’inizio dei
corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione agli stessi o altra idonea
documentazione preventivamente concordata con l’amministrazione, l’attestato degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In
mancanza delle predette certificazioni, i permessi gia’ utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.
9. Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l’esercizio di un tirocinio, l’amministrazione potra’ valutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilita’ e delle esigenze di servizio, modalita’ di articolazione della prestazione lavorativa che
facilitino il conseguimento del titolo stesso.
10. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2 il dipendente, in alternativa ai permessi previsti nel presente
articolo, puo’ utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 18, comma 1, prima alinea del
CCNL del 16.5.1995.
11. Il presente articolo sostituisce l’art. 17 del D.P.R. 44/1990.
Art. 14
(Congedi per la formazione)
1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall’art. 5 della legge n. 53/2000 per quanto attiene alle finalita’
e durata, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianita’ di servizio di almeno cinque anni presso le amministrazioni del comparto, possono essere concessi a
richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale complessiva del 10% del personale delle diverse aree in servizio con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il numero complessivo dei congedi viene verificato annualmente sulla base della consistenza del
personale al 31 dicembre di ciascun anno.
La contrattazione integrativa nazionale di amministrazione definisce i criteri per la distribuzione e utilizzazione della percentuale tra la sede nazionale
e le sedi decentrate.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianita’, devono
presentare all’amministrazione di appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attivita’ formativa che intendono
svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa.
Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attivita’ formative.
4. La contrattazione integrativa a livello nazionale di amministrazione di cui all’art. 4, comma 3, lett. A) individua i
criteri da adottare nel caso in cui le domande presentate siano eccedenti rispetto alla percentuale di cui al comma 2.
5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del
congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalita’ del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al
comma 3, l’amministrazione puo’ differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del dipendente
tale periodo puo’ essere piu’ ampio per consentire la utile partecipazione al corso.
6. Al lavoratore durante il periodo di congedo si applica l’art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermita’ previsto
dallo stesso articolo 5, comma 3, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle
modalita’ di comunicazione all’amministrazione ed ai controlli si applicano le disposizioni contenute negli artt. 21 e 22 del CCNL del
16.5.1995.
7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi dei commi 5 e 6 puo’ rinnovare la domanda per un
successivo ciclo formativo con diritto di priorita’.
CAPO IV
DISPOSIZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE
Art. 15
(Ricostituzione del rapporto di lavoro)
1. Il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni o per risoluzione per motivi di salute puo’
richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. L’amministrazione si pronuncia
motivatamente, entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento il dipendente e’ ricollocato nell’area, nella posizione
economica e nel profilo rivestiti all’atto delle dimissioni corrispondenti secondo il sistema di classificazione applicato
all’amministrazione medesima al momento del rientro.
2. La stessa facolta’ di cui al comma 1 e’ data al dipendente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge
relative all’accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita o il riacquisto della cittadinanza
italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea.
3. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro avviene nel rispetto delle procedure di cui
all’art. 39 della legge 449/97 e successive modificazioni e integrazioni ed e’ subordinata alla disponibilita’ del corrispondente
posto nella dotazione organica dell’amministrazione ed al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l’assunzione da
parte del richiedente nonche’ del positivo accertamento dell’idoneita’ fisica qualora la cessazione del rapporto fosse dovuta
a motivi di salute.
4. Qualora per effetto di dimissioni, il dipendente goda di trattamento pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in
materia di cumulo.
Art. 16
(Copertura assicurativa e patrocinio legale)
1. Le amministrazioni stipulano una apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di
trasferte o per adempimenti di servizio fuori dalla sede di servizio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente
necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio.
2. La polizza di cui al comma 1 e’ rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell’assicurazione obbligatoria, di
danneggiamento al mezzo di trasporto di proprieta’ del dipendente e ai beni trasportati, nonche’ di lesioni o decesso del dipendente
medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprieta’ dell’amministrazione sono in ogni caso integrate con la
copertura, nei limiti e con le modalita’ di cui ai commi 1 e 2 dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle
persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
4. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti per i corrispondenti danni dalla legge sull’assicurazione
obbligatoria.
5. Dagli importi liquidati dalle societa’ assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e quelle previste dal
presente articolo sono detratte le somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.
6. Compatibilmente con il reperimento delle risorse, le amministrazioni nel rispetto delle voci stanziate nei capitoli di
spese obbligatorie dei relativi bilanci e destinate a tali finalita’, assumono le necessarie iniziative per la eventuale copertura
assicurativa della responsabilita’ civile dei dipendenti dell’area C, previamente individuati, i quali, anche ai sensi dell’art. 18 del
CCNL 16/02/1999, operino in condizioni di piena autonomia, con assunzione diretta di responsabilita’ verso l’esterno, ivi compreso
il patrocinio legale, ove non sussistano conflitti di interesse, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave.
In particolare per il
patrocinio legale si applica l’art. 18 del d.l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
Art. 17
(Clausole speciali)
1. Per ciascun dipendente l’ufficio del personale dell’amministrazione di appartenenza conserva in apposito fascicolo
personale tutti gli atti e documenti prodotti dall’amministrazione o dallo stesso dipendente ed attinenti all’attivita’ da lui svolta e ai
fatti piu’ significativi che lo riguardano.
2. Relativamente agli atti e documenti conservati nel fascicolo personale e’ assicurata la riservatezza dei dati personali secondo le
disposizioni vigenti in materia
3. Nei casi previsti da disposizioni emanate dagli organi competenti, il personale e’ tenuto all’uso dell’uniforme di servizio,
con oneri a carico dell’amministrazione.
4. Nei casi in cui l’alloggio di servizio, per speciali esigenze connesse al particolare tipo di mansioni svolte, costituisca elemento
necessario all’espletamento del servizio stesso, l’amministrazione ne disciplina l’uso, con oneri a proprio carico.
5. L’art. 14-bis del CCNL integrativo sottoscritto il 22.10.97, il comma 1, primo capoverso, viene cosi’ sostituito:
“1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato e’ soggetto ad un periodo di prova la cui durata e’ stabilita come
segue;
– 2 mesi per le posizioni economiche A1 e B1;
– 4 mesi per le posizioni economiche B2, B3, C1, C2″.
6. L’art. 25 del CCNL sottoscritto in data 16.5.95, al comma 5, lettera c) viene integrato come segue: “ovvero che la sottoscrizione
del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi”.
7. L’art. 28-quater del CCNL integrativo sottoscritto in data 22 ottobre 1997 e’ integrato come segue: “lett. d) per perdita della
cittadinanza, nel rispetto della normativa comunitaria in materia”.
8. L’art. 28-quinques del CCNL integrativo di cui al comma 1, e’ integrato con l’aggiunta del seguente comma 3: “Nell’ipotesi di cui
all’art. 28-quater, lett. d), la risoluzione del rapporto di lavoro avviene senza preavviso”.
9. L’art. 25 del CCNL sottoscritto in data 16.5.95 e’ integrato dal seguente comma:
“11. Il dipendente licenziato ai sensi dei commi 4 e 5 lett. a) ed e) del presente articolo e successivamente assolto, ha diritto, dalla
data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio, anche in soprannumero, nella medesima qualifica con decorrenza
dell’anzianita’ all’atto del licenziamento. Il dipendente riammesso e’ reinquadrato nell’area e nella posizione economica in cui e’
confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento. Le medesime disposizioni si applicano in caso di proscioglimento di ogni
addebito in sede di revisione del procedimento penale. In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno
diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le
indennita’ comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.
10. Il dipendente a tempo indeterminato, il cui coniuge convivente sia destinatario della legge n. 10 marzo 1987, n. 100, in caso di
trasferimento di sede del coniuge stesso, ha diritto al trasferimento, anche in soprannumero, presso gli uffici della propria
amministrazione situati nella medesima sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede piu’ vicina.
11. L’art. 33 del CCNL del 16 febbraio 1999 e’ integrato dal seguente comma:
“3. L’indennita’ di cui al presente articolo e’ corrisposta per dodici mensilita’, ha carattere di generalita’ ed ha natura fissa e
ricorrente”.
12. L’art. 3, comma 1 del CCNL relativo al II biennio economico 2000-2001, e’ integrato con il seguente comma:
“2. A decorrere dall’1.1.2000 l’indennita’ di amministrazione prevista dall’art. 33 del CCNL del 16 febbraio 1999 e’ considerata
utile agli effetti del comma 1 secondo periodo”.
13. Tutte le risorse di cui all’art. 2, comma 3 del d.lgs. n. 29 del 1993 confluite nel fondo unico di amministrazione e destinate a
retribuire particolari condizioni di lavoro, continuano ad essere erogate secondo le modalita’ in atto vigenti ed attribuite attraverso
la contrattazione integrativa.
Art. 18
(Diritti derivanti da invenzione industriale)
1. In materia di invenzione industriale fatta dal dipendente nello svolgimento del rapporto di lavoro si applicano le disposizioni
dell’art. 2590 Cod. Civ. e quelle speciali che regolano i diritti di invenzione nell’ambito dell’impresa.
2. In relazione all’importanza dell’invenzione rispetto all’attivita’ istituzionale dell’amministrazione, la contrattazione
integrativa a livello amministrazione puo’ individuare i criteri ai fini della corresponsione di speciali compensi per la produttivita’
nell’ambito delle risorse destinate alla retribuzione accessoria.
TITOLO III
FLESSIBILITA’ DEL RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
Rapporti a termine
Art. 19
(Rapporto di lavoro a tempo determinato)
1. In applicazione e ad integrazione di quanto previsto dalla legge n. 230/1962 e successive modificazioni e dall’art. 23, comma 1,
della legge n. 56/1997, le amministrazioni possono stipulare contratti individuali per l’assunzione di personale a tempo
determinato nei seguenti casi:
a) per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, ivi compresi i casi di personale in distacco
sindacale e quelli relativi ai congedi previsti dagli articoli 4, comma 2 e 5 della legge n. 53/2000, quando l’assenza prevista superi
i 60 giorni consecutivi;
b) per la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa
previste dagli articoli 4, 5, 7 della legge n. 1204/1971 e dagli articoli 6 e 7 della legge n. 903/1977, come modificate dall’art. 3
della legge n. 53/2000;
c) per soddisfare particolari esigenze straordinarie, anche derivanti dall’assunzione di nuovi servizi o dall’introduzione di
nuove tecnologie, non fronteggiabili con il personale in servizio, nel limite massimo di nove mesi;
d) per attivita’ connesse allo svolgimento di specifici progetti o programmi predisposti dalle amministrazioni, quando alle stesse non
sia possibile far fronte con il personale in servizio, nel limite massimo di dodici mesi ovvero nei limiti previsti dai progetti
medesimi;
e) per la temporanea copertura di posti vacanti nelle diverse categorie, per un periodo massimo di otto mesi e purche’ siano
avviate la procedure per la copertura dei posti stessi.
2. L’amministrazione fa ricorso ai casi previsti dal comma 1, lettere c) e d) quando nell’ambito della programmazione del
fabbisogno non si sia deciso di fare ricorso alle altre forme di flessibilita’ previste dagli artt. 22 e 23.
3. Anche al fine di favorire standards di qualita’ nell’erogazione dei servizi, le amministrazioni, nei casi in cui le assunzioni siano
programmabili, individuano, previa concertazione ai sensi dell’art. 8, comma 1 del CCNL dell’16.2.1999, i fabbisogni di personale da
assumere ai sensi del presente articolo.
4. Le amministrazioni disciplinano, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei principi di cui all’art. 36
e 36-bis del D.Lgs. n. 29/1993, le procedure selettive – anche semplificate – per l’assunzione di personale con contratto di lavoro
a termine di cui al comma 1 e la durata delle relative graduatorie.
5. Nei casi di cui alle lettere a) e b), l’amministrazione puo’ procedere ad assunzioni a termine anche per lo svolgimento delle
mansioni di altro lavoratore, diverso da quello sostituito, assegnato a sua volta, anche attraverso il ricorso al conferimento di mansioni
superiori ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. n. 29/1993, a quelle proprie del lavoratore assente con diritto alla conservazione del
posto.
6. Nei casi di cui alle lettere a) e b), nel contratto individuale e’ specificato per iscritto la causa della sostituzione ed il
nominativo del dipendente sostituito, intendendosi per tale non solo il dipendente assente con diritto alla conservazione del posto ma
anche l’altro dipendente di fatto sostituito nella particolare ipotesi di cui al precedente comma 5.
7. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto
individuale o, prima di tale data, comunque con il rientro in servizio del lavoratore sostituito.
8. In tutti i casi in cui il CCNL integrativo del 22 ottobre 1997 prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con
corresponsione dell’indennita’ sostitutiva dello stesso, ad eccezione di quelli previsti dai commi 7 e 10 del presente articolo, per il
rapporto di lavoro a tempo determinato il termine di preavviso e’ fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 giorni
contrattualmente stabilito e comunque non puo’ superare i 30 giorni nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all’anno.
9. L’assunzione a tempo determinato puo’ avvenire a tempo pieno ovvero anche a tempo parziale.
10. Il lavoratore assunto a tempo determinato, in relazione alla durata prevista del rapporto di lavoro, puo’ essere sottoposto ad un
periodo di prova, secondo la disciplina, dell’art. 2 del CCNL del 22 ottobre 1997, non superiore comunque a due settimane per i rapporti
di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata superiore.
In deroga a quanto previsto dalla predetta clausola, in
qualunque momento del periodo di prova, ciascuna delle parti puo’ recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso ne’ di indennita’
sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione di cui al comma 11.
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla
controparte e ove posto in essere dall’amministrazione deve essere motivato.
11. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per
il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine, con le seguenti precisazioni:
a) le ferie maturano in proporzione della durata del servizio prestato;
b) in caso di assenza per malattia, fermi restando – in quanto compatibili – i criteri stabiliti dagli artt. 21 e 22 del CCNL 16
maggio 1995, si applica l’art. 5 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638. I
periodi per i quali spetta il trattamento economico intero e quelli per i quali spetta il trattamento ridotto sono stabiliti secondo i
criteri di cui all’art. 21, comma 7, del citato CCNL, in misura proporzionalmente rapportata alla durata prevista del servizio, salvo
che non si tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi (cfr. Tabella B). Il trattamento economico non puo’ comunque essere erogato
oltre la cessazione del rapporto di lavoro.
Il periodo di conservazione del posto e’ pari alla durata del contratto e non puo’ in ogni caso superare il termine massimo fissato dall’art. 21 del
predetto CCNL;
c) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un massimo di 15 giorni complessivi e permessi
retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell’art. 18, comma 3, del CCNL del 16.5.1995;
d) in tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie e, in generale, quando per la brevita’ del rapporto a
termine non sia possibile applicare il disposto dell’art. 2 del CCNL stipulato in data 22 ottobre 1997, il contratto e’ stipulato con
riserva di acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa vigente.
Nel caso che il dipendente non li presenti nel termine prescritto o che non risulti in possesso dei requisiti previsti per
l’assunzione il rapporto e’ risolto con effetto immediato, salva l’applicazione dell’art. 2126 c.c.
e) sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori
dipendenti, compresa la legge n. 53/2000.
Per i casi di permesso per lutto si applica l’art. 12, comma 2.
12 . Il contratto a termine e’ nullo e produce unicamente gli effetti di cui all’art. 2126 c.c. quando:
a) l’applicazione del termine non risulta da atto scritto;
b) sia stipulato al di fuori delle ipotesi previste nei commi precedenti.
13. Ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge n. 230/62 come modificato ed integrato dall’art. 12 della legge n. 196/1997, il
contratto a tempo determinato puo’ essere eccezionalmente prorogato, con il consenso del dipendente, non piu’ di una volta e per un tempo
non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga sia richiesta da esigenze contingibili ed imprevedibili e si
riferisca alla stessa attivita’ lavorativa per la quale il contratto e’ stato stipulato.
Il dipendente puo’ essere riassunto a termine dopo un periodo superiore a quindici giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata da tre a sei mesi. Al di fuori di tali
ipotesi, e quando si tratti di assunzioni successive a termine intese ad eludere disposizioni di legge o del presente contratto, la proroga
o il rinnovo del contratto a termine sono nulli.
14. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato puo’ trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
15. Nel caso in cui la durata complessiva del contratto a termine superi i quattro mesi, fermi restando i limiti e le modalita’ di
legge, il lavoratore dovra’ essere informato di quanto previsto dall’art. 23, comma 4, della legge n. 56/1987 in materia di
iscrizione nelle liste di collocamento e relativa graduatoria.
Art. 20
(Contratto di fornitura di lavoro temporaneo)
1. Le amministrazioni possono stipulare contratti di lavoro temporaneo, secondo la disciplina della legge n. 196/1997, per
soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con
il personale in servizio o attraverso le modalita’ del reclutamento ordinario previste dal d. lgs. 29/1993.
2. I contratti di lavoro temporaneo sono stipulati nelle ipotesi di seguito illustrate e nel rispetto dei criteri generali indicati
nel comma 1:
a) nei casi di temporanea utilizzazione in profili non previsti dagli assetti organici;
b) nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti;
c) per far fronte a punte di attivita’ e, per un periodo massimo di 60 giorni, per attivita’ connesse ad esigenze straordinarie
derivanti anche da innovazioni legislative o da afflussi straordinari di utenza;
d) in presenza di eventi eccezionali e motivati non considerati in sede di programmazione dei fabbisogni, per la temporanea copertura di
posti vacanti, per un periodo massimo di 60 giorni e a condizione che siano state avviate le procedure per la loro copertura; il limite
temporale e’ elevato a 180 giorni per la temporanea copertura di posti relativi a profili professionali non facilmente reperibili o
comunque necessari a garantire standard definiti di prestazione, in particolare nell’ambito dei servizi assistenziali;
e) per soddisfare specifiche esigenze di supporto tecnico nel campo della prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, purche’
l’autonomia professionale e le relative competenze siano acquisite dal personale in servizio entro e non oltre quattro mesi.
3. Il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo non puo’ superare il tetto massimo del 7% calcolato su base mensile dei
lavoratori in servizio presso l’amministrazione , arrotondato in caso di frazioni all’unita’.
4 . Ai sensi dell’art. 2 del CCNLQ sottoscritto in data 9/8/2000 e’ escluso il ricorso al lavoro temporaneo per il personale
appartenenti ai profili professionali delle posizioni economiche A1 e B1 del sistema di classificazione di cui al CCNL stipulato il
16/2/1999 ovvero a profili professionali addetti alla vigilanza ed a compiti ispettivi.
5. Nei casi di contratti di lavoro temporaneo per sostituzione di lavoratori assenti di cui al comma 2, lett. b) , la durata dei
contratti puo’ comprendere periodi di affiancamento per il passaggio delle consegne, per un massimo di quindici giorni.
6. Le amministrazioni sono tenute, nei riguardi dei lavoratori temporanei, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli
interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal d. lgs. 626/1994, in particolare per quanto concerne i
rischi specifici connessi all’attivita’ lavorativa cui sono impegnati.
7. La contrattazione integrativa nazionale di amministrazione definisce le condizioni, i criteri e le modalita’ per l’utilizzo dei
servizi sociali eventualmente previsti per il personale dell’amministrazione.
E’ possibile la corresponsione di eventuali
trattamenti accessori nell’ambito delle finalita’ previste dall’art. 32 del CCNL 16 febbraio 1999 purche’ le relative risorse siano
previste nel finanziamento complessivo del progetto di utilizzo del lavoro temporaneo.
8. L’amministrazione comunica tempestivamente all’impresa fornitrice, titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori temporanei, le circostanze di fatto disciplinarmente
rilevanti da contestare al lavoratore temporaneo ai sensi dell’art. 7 della legge n.300/1970.
9. I lavoratori temporanei hanno diritto di esercitare presso le amministrazioni utilizzatrici i diritti di liberta’ e di attivita’
sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente.
10. Le amministrazioni provvedono alla tempestiva e preventiva informazione e consultazione ai soggetti sindacali di cui all’art. 8,
comma 1, del CCNL 16.02.1999, sul numero, sui motivi, sul contenuto, anche economico, sulla durata prevista dei contratti di lavoro
temporaneo e sui relativi costi.
Nei casi di motivate ragioni d’urgenza le amministrazioni forniscono l’informazione in via successiva, comunque non oltre i cinque giorni successivi alla
stipulazione dei contratti di fornitura, ai sensi dell’art. 7, comma 4, punto a) della legge 24 giugno 1997, n. 196.
11. Alla fine di ciascun anno, le amministrazioni forniscono ai soggetti sindacali firmatari del presente CCNL tutte le informazioni
necessarie alla verifica del rispetto della percentuale fissata dal comma 3.
Entro lo stesso termine le amministrazioni forniscono alle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL tutte le informazioni di cui al precedente comma 9.
12. In conformita’ alle vigenti disposizioni di legge, e’ fatto divieto alle amministrazioni di attivare rapporti per l’assunzione di
personale di cui al presente articolo con soggetti diversi dalle agenzie abilitate alla fornitura di lavoro temporaneo dal Ministero
del Lavoro e della Previdenza sociale.
13. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizione della legge 196/97 e all’Accordo quadro la cui ipotesi
e’ stata siglata il 23 maggio 2000.
Art. 21
(Contratto di formazione e lavoro)
1. Nell’ambito della programmazione del fabbisogno di personale, previa informazione ai soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 1
del CCNL 16 febbraio 1999, le amministrazioni possono stipulare contratti di formazione e lavoro nel rispetto delle disposizioni di
cui all’art. 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all’art. 16
del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
2. Non possono stipulare contratti di formazione e lavoro le amministrazioni che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 34
del D. Lgs. 29/1993 o che abbiano proceduto a dichiarazioni di eccedenza o a collocamento in disponibilita’ di proprio personale nei
dodici mesi precedenti la richiesta, salvo che l’assunzione avvenga per l’acquisizione di profili professionali diversi da quelli
dichiarati in eccedenza, fatti salvi i posti necessari per la ricollocazione del personale ai sensi dell’art. 5.
3. Le selezioni dei candidati destinatari del contratto di formazione e lavoro avvengono nel rispetto della normativa generale
vigente in tema di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le disposizioni di legge riferite a categorie riservatarie,
precedenze e preferenze, utilizzando procedure semplificate.
4. Il contratto di formazione e lavoro puo’ essere stipulato:
a) per l’acquisizione di professionalita’ elevate;
b) per agevolare l’inserimento professionale mediante un’esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacita’
professionali al contesto organizzativo e di servizio.
Le esigenze organizzative che giustificano l’utilizzo dei contratti di formazione e lavoro non possono contestualmente essere
utilizzate per altre assunzioni a tempo determinato.
5. Ai fini del comma 4, in relazione al vigente sistema di classificazione del personale, sono considerate elevate le
professionalita’ inserite nell’Area C.
Il contratto di formazione e lavoro non puo’ essere stipulato per l’acquisizione di professionalita’ ricomprese nell’Area A e B, posizione economica B1.
6. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi del comma 4, lett. a) , nell’ambito del periodo stabilito di
durata del rapporto, e’ previsto un periodo obbligatorio di formazione che esclude ogni prestazione lavorativa, non inferiore a
130 ore complessive; per i lavoratori assunti ai sensi del comma 4, lett. b), il suddetto periodo non puo’ essere inferiore a 20 ore ed
e’ destinato alla formazione di base relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, l’organizzazione del lavoro, la prevenzione
ambientale ed anti-infortunistica.
7. Le eventuali ore aggiuntive destinate alla formazione rispetto a quelle previste dall’art. 16, comma 5 del d.l. 16 maggio 1994, n.
299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, non sono retribuite.
8. Il contratto di formazione e lavoro e’ stipulato in forma scritta, secondo i principi di cui all’art. 14 del CCNL del
16.5.1995, e deve contenere l’indicazione delle caratteristiche, della durata e della tipologia dello stesso. In particolare la durata
e’ fissata in misura non superiore a 24 mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. a) e in misura non superiore a dodici mesi, nel caso
previsto dal comma 4, lett. b).
Copia del contratto di formazione e lavoro deve essere consegnata al lavoratore.
9. Ai lavoratori assunti con i contratti di formazione e lavoro previsti dal comma 4 e’ attribuito il trattamento della posizione
economica corrispondente al profilo di assunzione (B2 o B3 o C1 o C2). Spettano, inoltre, l’indennita’ integrativa speciale, e la
tredicesima mensilita’. La contrattazione integrativa nazionale di amministrazione puo’ disciplinare la attribuzione di compensi per
particolari condizioni di lavoro, nell’ambito delle risorse previste nel finanziamento del progetto di formazione e lavoro, nonche’ la
fruizione dei servizi sociali previsti per il personale dell’amministrazione, nell’ambito del finanziamento del progetto di
formazione e lavoro.
10. La disciplina normativa e’ quella prevista per i lavoratori a tempo determinato di cui all’art. 19 con le seguenti eccezioni:
– Il periodo di prova e’ stabilito in un mese nei contratti di prestazione effettiva per i contratti di cui al comma 4, lett. b); di
due mesi per i contratti stipulati ai sensi dello stesso comma lett. a);
– nelle ipotesi di malattia o di infortunio, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un
periodo pari alla meta’ del contratto di formazione di cui e’ titolare.
11. Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed
indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
12. Il contratto di formazione lavoro si risolve automaticamente alla scadenza prefissata e non puo’ essere prorogato o rinnovato. Ai
soli fini del completamento della formazione prevista, in presenza dei seguenti eventi oggettivamente impeditivi della formazione il
contratto puo’ essere prorogato per un periodo corrispondente a quello di durata della sospensione stessa:
– malattia
– gravidanza e puerperio
– astensione facoltativa post partum
– servizio militare di leva e richiamo alle armi
– infortunio sul lavoro
13. Prima della scadenza del termine stabilito nel comma 9 il contratto di formazione e lavoro puo’ essere risolto esclusivamente
per giusta causa.
14. Al termine del rapporto l’amministrazione e’ tenuta ad attestare l’attivita’ svolta ed i risultati formativi conseguiti dal
lavoratore. Copia dell’attestato e’ rilasciata al lavoratore.
15. Il rapporto di formazione e lavoro puo’ essere trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 3, comma
11, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Le
amministrazioni disciplinano, previa concertazione ai sensi dell’art. 6, lett. B) del CCNL del 16 febbraio 1999, il procedimento ed i
criteri per l’accertamento selettivo dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle posizioni di lavoro da
ricoprire, assicurando la partecipazione alle selezioni anche ai lavoratori di cui al comma 12.
16. Nel caso in cui il rapporto di formazione e lavoro si trasformi in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione
e lavoro viene computato a tutti gli effetti nell’anzianita’ di servizio.
17. Non e’ consentita la stipula di contratti di formazione lavoro da parte delle amministrazioni che non confermano almeno il 60% dei
lavoratori il cui contratto sia scaduto nei 24 mesi precedenti, fatti salvi i casi di comprovata impossibilita’ correlati ad eventi
eccezionali e non prevedibili.
18. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro esercitano i diritti di liberta’ e di attivita’ sindacale previsti
dalla legge n. 300 del 1970.
CAPO II
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
Art. 22
(Orario del rapporto di lavoro a tempo parziale)
1. Con riferimento alle modalita’ di cui all’art. 21, comma 12 del CCNL 16 febbraio 1999 le parti specificano che la comunicazione
dell’amministrazione e’ conseguenza dell’accordo intercorso tra essa ed il dipendente ai sensi dell’art. 22, comma 3 del citato CCNL.
2. L’art. 22 del CCNL del 16/02/1999 e’ cosi’ integrato:
a) al comma 2 e’ aggiunta la seguente lettera:
“c) con combinazione delle due modalita’ indicate nelle lettere a) e b)”.
b) Il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
“I dipendenti che hanno trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla
scadenza di un biennio dalla trasformazione anche in soprannumero oppure prima della scadenza del biennio a condizione che vi sia la
disponibilita’ del posto in organico ovvero della frazione di orario corrispondente al completamento del tempo pieno ai sensi dell’art. 6,
comma 1 del d.lgs. 61/2000″.
c) Dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente:
“5. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di ottenere la trasformazione del rapporto a tempo
pieno decorso un triennio dalla data di assunzione purche’ vi sia disponibilita’ del posto di organico o della frazione di orario
corrispondente al completamento del tempo pieno ai sensi dell’art. 6, comma 1 del d.lgs. 61/2000″.
Art. 23
(Trattamento economico – normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.)
1. Al fine di adeguare al d.lgs. 61/2000 la disciplina del trattamento economico e normativo del personale con rapporto di
lavoro a tempo parziale, l’art. 23 del CCNL del 16/02/1999 e’ sostituito dal seguente:
“1. Nell’applicazione degli istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della
prestazione e della peculiarita’ del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali
dettate per il rapporto di lavoro a tempo pieno”.
“2. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, previo suo consenso, puo’ essere chiamato a svolgere
prestazioni di lavoro supplementare di cui all’art. 1, co. 2, lett. e) del D.Lgs. n. 61/2000, nella misura massima del 10% della durata
di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell’arco di piu’ di una settimana. Il ricorso
al lavoro supplementare e’ ammesso per eccezionali, specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari
situazioni di difficolta’ organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise”.
“3. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria di cui all’art. 25 maggiorata di una
percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario”.
“4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale puo’ effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle
sole giornate di effettiva attivita’ lavorativa entro il limite massimo individuale annuo di 20 ore”.
“5. Le ore di lavoro supplementare o straordinario fatte svolgere in eccedenza rispetto ai commi 3 e 4 sono retribuite con un compenso
pari alla retribuzione oraria maggiorata di una percentuale del 50%”.
“6. Nel caso in cui il lavoro supplementare o straordinario sia svolto in via non meramente occasionale per piu’ di sei mesi il
dipendente puo’ richiederne il consolidamento nell’orario di lavoro”.
“7. Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale e’ proporzionale alla prestazione
lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l’indennita’ integrativa speciale e l’eventuale
retribuzione individuale di anzianita’, spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa posizione
economica e profilo professionale”.
“8. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti nonche’ altri istituti non
collegati alla durata della prestazione lavorativa, secondo i criteri adottati in contrattazione integrativa, sono applicati ai dipendenti
a tempo parziale anche in misura non frazionata e non direttamente proporzionale al regime orario adottato”.
“9. Al ricorrere delle condizioni di legge, al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia”.
“10. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto e’ disciplinato dall’art. 8 della legge 554/1988 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle vigenti disposizioni.
“11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.
I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festivita’ soppresse proporzionato alle giornate
di lavoro prestate nell’anno ed il relativo trattamento economico e’ commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Per tempo
parziale verticale analogo criterio di proporzionalita’ si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal
CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale, e’ comunque riconosciuto per intero il periodo di
astensione obbligatoria dal lavoro previsto dalla L.n.1204/71, anche per la parte non cadente in periodo lavorativo ed il relativo
trattamento economico, spettante per l’intero periodo di astensione obbligatoria, e’ commisurato alla durata prevista per la prestazione
giornaliera; il permesso per matrimonio, l’astensione facoltativa, i permessi per maternita’ e i permessi per lutto, spettano per intero
solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico e’ commisurato alla durata
prevista per la prestazione giornaliera. In presenza di part-time verticale non si riducono i termini previsti per il periodo di prova
e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati.”
“12. Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole del presente contratto e del CCNL 16 febbraio 1999, in materia di rapporto di
lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni contenute nel D. lgs. n. 61/2000″.
CAPO III
DISCIPLINE SPERIMENTALI
Art. 24
(Disciplina sperimentale del telelavoro )
1. Il telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, realizzabile con l’ausilio
di specifici strumenti telematici, nelle forme seguenti :
a. telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell’attivita’ lavorativa dal domicilio del dipendente,
b. altre forme del lavoro a distanza come il lavoro decentrato da centri satellite, i servizi di rete e altre forme flessibili anche
miste, ivi comprese quelle in alternanza, che comportano la effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede
dell’ufficio al quale il dipendente e’ assegnato.
2. Le amministrazioni, consultano preventivamente i soggetti sindacali di cui all’art. 8, c. 1 del CCNL 16/02/1999, sui contenuti
dei progetti per la sperimentazione del telelavoro previsti dall’art. 3 del D.P.R. 8.3.1999 n. 70. A livello di amministrazione le
modalita’ di realizzazione dei progetti e l’ambito delle professionalita’ impiegate mediante il telelavoro sono oggetto di
concertazione con le procedure stabilite dall’art. 3 del CCNL quadro sottoscritto il 23 marzo 2000.
3. La postazione di lavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura e a spese dell’amministrazione, sul
quale gravano i costi di manutenzione e di gestione dei sistemi di supporto per i lavoratori.
Nel caso di telelavoro a domicilio, puo’
essere installata una linea telefonica dedicata presso l’abitazione del lavoratore con oneri di impianto e di esercizio a carico degli
amministrazioni, espressamente preventivati nel progetto di telelavoro.
Lo stesso progetto prevede l’entita’ dei rimborsi, anche in forma forfetaria, delle spese sostenute dal lavoratore per consumi energetici e telefonici.
4. I partecipanti ai progetti sperimentali di telelavoro sono individuati secondo le previsioni di cui all’art. 4 del CCNL quadro
del 23 marzo 2000.
5. Le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche dei progetti da realizzare, di intesa con i dipendenti interessati, la frequenza dei rientri nella sede di lavoro
originaria, che non puo’ essere inferiore ad un giorno per settimana, nell’ambito dei criteri definiti ai sensi del comma 2.
6. L’orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo parziale, viene distribuito nell’arco della giornata a
discrezione del dipendente in relazione all’attivita’ da svolgere, fermo restando che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve
essere a disposizione per comunicazioni di servizio in due periodi di un’ora ciascuno concordati con l’amministrazione nell’ambito
dell’orario di servizio; per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, il periodo e’ unico con durata di un’ora.
Per effetto della autonoma distribuzione del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni supplementari, straordinarie notturne
o festive ne’ permessi brevi ed altri istituti che comportano riduzioni di orario.
7 Ai fini della richiesta di temporaneo rientro del lavoratore presso la sede di lavoro, di cui all’art. 6 comma 1, ultimo periodo
dell’accordo quadro del 23/3/2000, per “fermo prolungato per cause strutturali”, si intende una interruzione del circuito telematico che
non sia prevedibilmente ripristinabile entro la stessa giornata lavorativa.
8. L’amministrazione definisce in sede di contrattazione integrativa nazionale di amministrazione, le iniziative di formazione
che assumono carattere di specificita’ e di attualita’ nell’ambito di quelle espressamente indicate dall’art. 5, commi 5 e 6 dell’accordo
quadro del 23/03/2000; utilizza, a tal fine, le risorse destinate al progetto di telelavoro.
9. Nel caso di rientro definitivo nella sede ordinaria di lavoro e qualora siano intervenuti mutamenti organizzativi, le amministrazioni
attivano opportune iniziative di aggiornamento professionale dei lavoratori interessati per facilitarne il reinserimento.
10. Il lavoratore ha il dovere di riservatezza su tutte le informazioni delle quali venga in possesso per il lavoro assegnatogli
e di quelle derivanti dall’utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in essi contenuti.
In nessun caso il lavoratore
puo’ eseguire lavori per conto proprio o per terzi utilizzando le attrezzature assegnategli senza previa autorizzazione dell’amministrazione.
11. Le amministrazioni, nell’ambito delle risorse destinate al finanziamento della sperimentazione del telelavoro, stipulano polizze
assicurative per la copertura dei seguenti rischi:
– danni alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave;
– danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall’uso delle stesse attrezzature;
– copertura assicurativa INAIL.
12 La verifica delle condizioni di lavoro e dell’idoneita’ dell’ambiente di lavoro avviene all’inizio dell’attivita’ e
periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con l’interessato i tempi e le modalita’ di accesso presso il domicilio.
Copia del documento di valutazione del rischio, ai sensi dell’art. 4, comma 2, d. lgs. 626/1994, e’ inviata ad ogni dipendente per la parte
che lo riguarda, nonche’ al rappresentante della sicurezza.
13. La contrattazione integrativa nazionale di amministrazione definisce il trattamento accessorio compatibile con la specialita’
della prestazione nell’ambito delle finalita’ indicate nell’art. 32 del CCNL del 16 febbraio 1999. Le relative risorse sono ricomprese
nel finanziamento complessivo del progetto.
14. E’ istituito, presso l’ARAN, un osservatorio nazionale a composizione paritetica con la partecipazione di rappresentanti del
Comitato di settore e delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL che, con riunioni almeno annuali, verifica l’utilizzo
dell’istituto nel comparto e gli eventuali problemi.
15. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia al CCNL quadro sottoscritto in data 23 marzo 2000 e al D.P.R.
70/1999.
TITOLO IV
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 25
(Retribuzione e sue definizioni)
1. La retribuzione e’ corrisposta mensilmente, salvo quelle voci del trattamento economico accessorio per le quali la contrattazione
integrativa nazionale di amministrazione prevede diverse modalita’ temporali di erogazione.
2. Sono definite le seguenti nozioni di retribuzione:
* Retribuzione base mensile: e’ costituita dal valore economico mensile di ciascuna delle posizioni economiche previste all’interno
di ciascuna area – ivi comprese le posizioni super di cui all’art. 17 del CCNL del 16.2.99 – e dall’indennita’ integrativa speciale;
* Retribuzione individuale mensile: e’ costituita dalla retribuzione base mensile, dalla retribuzione individuale di anzianita’, dalla indennita’ di posizione organizzativa di cui
all’art. 18 del citato CCNL, ove spettanti, nonche’ dagli altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque
denominati in godimento;
* Retribuzione globale di fatto, annuale: e’ costituita dall’importo della retribuzione individuale mensile per 12 mensilita’, cui si aggiunge il rateo della tredicesima mensilita’ per
le voci che sono corrisposte anche a tale titolo nonche’ l’importo annuo della retribuzione variabile e delle indennita’ contrattuali,
comunque denominate, percepite nell’anno di riferimento non ricomprese nel secondo alinea; sono escluse le somme corrisposte a
titolo di rimborso spese per il trattamento di trasferta fuori sede o come equo indennizzo.
3. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili di cui al comma 2, primo alinea,
per 30.
4. La retribuzione oraria si ottiene dividendo per 156 le voci ricomprese nella retribuzione base mensile, costituite dal valore
economico mensile di ciascuna delle posizioni economiche previste all’interno di ciascuna area – ivi comprese le posizioni super di cui
all’art. 17 del CCNL del 16.2.99 – e dall’indennita’ integrativa speciale, secondo quanto stabilito dal comma 2, primo alinea. Per il
personale che fruisce della riduzione di orario di cui all’art. 25 del CCNL del 16 febbraio 1999 il valore del divisore e’ fissato in
151.
Art. 26
(Lavoro straordinario)
1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione
del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro.
2. La prestazione di lavoro straordinario e’ espressamente autorizzata dal dirigente sulla base delle esigenze organizzative e
di servizio individuate dalle amministrazioni, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Il lavoratore, salvo
giustificati motivi di impedimento per esigenze personali e familiari, e’ tenuto ad effettuare il lavoro straordinario.
3. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario e’ determinata maggiorando la retribuzione oraria di cui all’art. 25,
comma 4, a cui viene aggiunto il rateo della tredicesima mensilita’.
4. Le maggiorazioni di cui al comma precedente sono pari:
* al 15% per il lavoro straordinario diurno;
* al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
* al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo.
5. La quantificazione delle ore di straordinario effettuate dal dipendente puo’ essere operata in relazione al periodo, anche
plurisettimanale, preso come base di riferimento per il calcolo delle prestazioni di lavoro secondo la disciplina adottata
dall’amministrazione ai sensi dell’art. 19 del CCNL del 16.5.1995 e dall’art. 2 dell’accordo sulle tipologie dell’orario di lavoro.
6. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 2, debitamente autorizzate, possono
dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio entro il termine massimo di 4
mesi. La disciplina di cui al presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore di cui all’art. 27.
Art. 27
(Banca delle ore)
1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, e’ istituita la banca delle
ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente
autorizzate, da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione. Nel caso di richiesta di pagamento, questa deve avvenire
entro il mese di dicembre.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi, escluse le
maggiorazioni di cui all’art. 26, comma 4, che in rapporto alle ore accantonate vengono pagate il mese successivo alla prestazione
lavorativa.
4. L’amministrazione, a domanda del dipendente, rende possibile l’utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto delle
esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente
ammessi alla fruizione.
5. A livello di amministrazione sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell’andamento della banca delle
ore ed all’assunzione di iniziative tese a favorirne l’utilizzazione.
Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalita’ e modalita’ aggiuntive, anche collettive, per
l’utilizzo dei riposi accantonati.
Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
6. La disciplina del presente articolo decorre dal 1° gennaio 2001.
Art. 28
(Bilinguismo)
1. Al personale in servizio negli uffici statali della provincia autonoma di Bolzano e a quello operante presso gli uffici statali
della provincia di Trento aventi competenza regionale e’ attribuita una apposita indennita’, collegata alla professionalita’, la cui
misura e’ definita dall’art. 13 dell’Accordo successivo sottoscritto in data 25.11.99 per il personale della Provincia di Bolzano ai sensi
dell’art. 27 del d.lgs. n. 354/97.
2. Per il personale statale della Regione Valle d’Aosta l’indennita’ di bilinguismo e’ fissata nella misura prevista per il
personale di cui al comma 1. Per quanto attiene alle modalita’ di accertamento della conoscenza della lingua francese continua ad
essere applicato quanto previsto dal D.P.C.M. del 30 maggio 1988, n. 287 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 29
(Trattenute per scioperi brevi)
1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate alla
effettiva durata della astensione dal lavoro e, comunque, in misura non inferiore a un’ora.
In tal caso, la trattenuta per ogni ora e’
pari alla misura oraria della retribuzione di cui all’art. 25, comma 4.
Art. 30
(Trattamento di trasferta)
1. Al personale inviato in missione oltre alla normale retribuzione, compete:
a) una indennita’ di trasferta pari a:
* L. 40.000 per ogni periodo di 24 ore di trasferta;
* Un importo determinato proporzionalmente per ogni ora di trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per
le ore eccedenti le 24 ore, in caso di trasferte di durata superiore alle 24 ore;
b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel
limite del costo del biglietto; per i viaggi in aereo la classe di rimborso e’ individuata in relazione alla durata del viaggio;
c) un’indennita’ supplementare pari al 5% del costo del biglietto aereo e del 10% del costo per treno e nave;
d) il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi preventivamente individuati ed autorizzati
dall’amministrazione;
e) il compenso per lavoro straordinario, in presenza delle relative autorizzazioni nel caso che l’attivita’ lavorativa nella
sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata; si considera, a tal fine,
solo il tempo effettivamente lavorato;
f) nel caso degli autisti si considera attivita’ lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la
sorveglianza e custodia del mezzo.
Tale clausola e’ applicabile anche ai dipendenti incaricati dell’attivita’ di sorveglianza e custodia dei beni dell’amministrazione in caso di loro trasferimento anche temporaneo ad altra sede;
g) il tempo di viaggio puo’ essere considerato attivita’ lavorativa anche per altre categorie di lavoratori per i quali in
relazione alle modalita’ di espletamento delle loro prestazioni lavorative e’ necessario il ricorso all’istituto della trasferta di
durata non superiore alle dodici ore.
A tale scopo le amministrazioni – previa consultazione con i soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 1 del CCNL del 16 febbraio 1999 – sulla base della propria
organizzazione e nel rispetto degli stanziamenti gia’ previsti nei relativi capitoli di bilancio destinati a tale finalita’,
definiscono, in un quadro di razionalizzazione delle risorse, le prestazioni lavorative di riferimento.
2. Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore compete solo il rimborso per un pasto nel limite attuale di L. 43.100. Per le
trasferte di durata superiore a 12 ore, al dipendente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo
fino a quattro stelle e della spesa, nel limite attuale di complessive L. 85.700, per i due pasti giornalieri. Le spese vanno
debitamente documentate.
3. Nei casi di missione continuativa nella medesima localita’ di durata non inferiore a trenta giorni e’ consentito il rimborso della
spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l’albergo, purche’
risulti economicamente piu’ conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima localita’.
4. Al personale delle diverse categorie inviato in trasferta al seguito e per collaborare con componenti di delegazione ufficiale
dell’amministrazione spettano i rimborsi e le agevolazioni previste per i componenti della predetta delegazione.
5. Le attivita’ che – svolgendosi in particolarissime situazioni operative – non consentono di fruire, durante le trasferte, del pasto
o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, sono cosi’ individuate, a titolo esemplificativo:
a) attivita’ di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza;
b) interventi svolti dalle squadre per lo spegnimento di incendi boschivi;
c) attivita’ su fari ed impianti di segnalazione marittima, installazioni radar e telecomunicazioni ed altri enti, stabilimenti e
postazioni militari;
d) attivita’ di escavazione porti su imbarcazioni con strumenti effossori;
e) attivita’ che comportino imbarchi brevi su unita’;
f) attivita’ di controllo, di rilevazione, di collaudo, di vigilanza, di verifica ed ispettiva in materia fiscale, valutaria,
finanziaria, giudiziaria, sanitaria, di tutela del lavoro, di tutela dell’ambiente, del territorio e del patrimonio culturale, di tutela
della salute, di motorizzazione civile, di repressione frodi e similari;
g) attivita’ di assistenza sociale, di assistenza giudiziaria e di assistenza e vigilanza nelle traduzioni delle detenute.
6. I dipendenti che svolgono le attivita’ indicate dal comma 5 hanno titolo alla corresponsione della somma forfettaria di L. 50.000
lorde giornaliere in luogo dei rimborsi di cui al comma 2.
7. Nel caso in cui il dipendente fruisca del rimborso di cui al comma 2, spetta l’indennita’ di cui al comma 1, lettera a) primo
alinea, ridotta del 70%.
Non e’ ammessa in nessun caso l’opzione per l’indennita’ di trasferta in misura intera.
8. Il dipendente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del
trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.
9. Ai soli fini del comma 1, lettera a) nel computo delle ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente per il viaggio.
10. Le amministrazioni stabiliscono le condizioni per il rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti
occorrenti al personale per l’espletamento dell’incarico affidato.
11. Il trattamento di trasferta non viene corrisposto in caso di trasferte di durata inferiore alle 4 ore o svolte come normale
servizio d’istituto del personale di vigilanza o di custodia, nell’ambito territoriale di competenza dell’amministrazione.
12. Il trattamento di trasferta cessa di essere corrisposto dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima localita’.
13. Per quanto non previsto dai precedenti articoli, il trattamento di trasferta, ivi compreso quello relativo alle missioni
all’estero, rimane disciplinato dalle leggi n. 836 del 18/12/73, n. 417 del 26/7/78 e D.P.R. 513/1978 e successive modificazioni ed
integrazioni nonche’ dalle norme regolamentari vigenti, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 34, comma 3, ultimo periodo.
14. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse gia’ previste nei bilanci delle singole
amministrazioni per tale specifica finalita’.
Art. 31
(Trattamento di trasferimento)
1. Al dipendente trasferito ad altra sede della stessa amministrazione per motivi organizzativi o di servizio, quando il
trasferimento comporti un cambio della sua residenza, deve essere corrisposto il seguente trattamento economico:
1. Indennita’ di trasferta per se’ ed i familiari;
2. Rimborso spese di viaggio per se’ ed i familiari nonche’ di trasporto di mobili e masserizie;
3. Rimborso forfetario di spese di imballaggio, presa e resa a domicilio etc.;
4. Indennita’ chilometrica nel caso di trasferimento con autovettura di proprieta’ per se’ ed i familiari;
5. Indennita’ di prima sistemazione.
2. Il dipendente che versa nelle condizioni di cui al comma 1 ha, altresi’, titolo al rimborso delle eventuali spese per anticipata
risoluzione del contratto di locazione della propria abitazione, regolarmente registrato.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse gia’ previste nei bilanci delle singole
amministrazioni per tale specifica finalita’, incrementati dalle risorse previste anche a tale scopo dall’art. 1 comma 59 della legge
662/1996.
4. Per le modalita’ di erogazione e le misura economiche del trattamento di cui al comma 1, si rinvia a quanto previsto dalle
leggi n. 836 del 18/12/73, n. 417 del 26/7/78 e D.P.R. 513/1978 e successive modificazioni ed integrazioni nonche’ dalle norme
regolamentari vigenti.
TITOLO V
CAPO I
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 32
(Trattamento di fine rapporto)
1. La retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione del tratta-mento di fine rapporto di lavoro ricomprende le seguenti
voci:
a) Trattamento economico tabellare, comprensivo della posizione super ove acquisita;
b) Retribuzione individuale di anzianita’ comprensiva della maggiorazione per esperienza professionale – ex art. 9 D.P.R. 44/1990
ed ex art. 47 D.P.R. 266/1987;
c) Indennita’ integrativa speciale;
d) Indennita’ di amministrazione di cui all’art. 33 del CCNL sottoscritto il 16.2.99;
e) Indennita’ di posizione, di cui all’art. 18 del CCNL sottoscritto il 16.2.99;
f) Tredicesima mensilita’;
g) Assegni ad personam – ove spettanti – sia non riassorbibili che riassorbili limitatamente alla misura ancora in godimento all’atto
della cessazione dal servizio.
Art. 33
(Modalita’ di applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali)
1. In favore del personale riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o mutilato per causa di servizio e’ riconosciuto un
incremento percentuale, nella misura rispettivamente del 2.50 e dell’1.25 del trattamento tabellare in godimento alla data di
presentazione della relativa domanda a seconda che l’invalidita’ sia stata ascritta alle prime sei categorie di menomazione ovvero alle
ultime due.
Il predetto incremento non riassorbibile, viene corrisposto a titolo di salario individuale di anzianita’.
2. Nulla e’ innovato per quanto riguarda tutta la materia relativa all’accertamento dell’infermita’ per causa di servizio, al rimborso
delle spese di degenza per causa di servizio ed all’equo indennizzo, che rimangono regolate dalla seguenti leggi e le loro successive
modificazioni, che vengono automaticamente recepite nella disciplina pattizia: D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686; legge 27/7/1962, n. 1116 e
successivo D.P.C.M. del 5/7/65; D.P.R. 20.4.94, n. 349, D.P.R. 834/81 (Tabelle); art. 22, commi da 27 a 31 della legge 23.12.1994, n. 724;
art. 1, commi da 119 a 122 della legge 23.12.96, n. 662.
3. Per quanto riguarda la disciplina della 13.ma mensilita’ si continua a fare riferimento al d.lgs. C. P.S. 25 ottobre 1946, n. 263
e successive modificazioni ed integrazioni.
Parimenti l’indennita’ di servizio all’estero continuera’ ad essere corrisposta nelle misure e con le modalita’ previste dal D.P.R. 18 del 1967 e successive
modificazioni ed integrazioni.
4. La misura dell’indennita’ integrativa speciale e’ stabilita dalla tabella allegato A).
Art. 34
(Disapplicazioni)
1. Dalla data di stipulazione del presente CCNL, ai sensi dell’art. 72, comma 1 del d.lgs. 29/93, sono disapplicate tutte le
norme contenute:
a) nel T.U. degli impiegati civili dello Stato n. 3 del 1957, purche’ espressamente menzionate nel CCNL del 16.5.1995 e successive
integrazioni, in quello del 16 febbraio 1999, nonche’ dal presente CCNL;
b) nei D.P.R. n. 266/87 e n. 44/90 le quali, sono state esplicitamente disapplicate dal CCNL 16.5.1995 e successive integrazioni, dal CCNL 16.2.1999 e dal presente contratto, fatta
salva l’indennita’ di rischio radiologico, le cui risorse sono gia’ confluite nel Fondo unico di amministrazione, ma che continuano ad
essere corrisposte con le modalita’ previste nell’art. 12 del predetto D.P.R. 44/90.
Le disposizioni dei citati D.P.R. non
menzionate nei suddetti contratti collettivi e nel presente contratto, data la loro natura transitoria e contingente, hanno
cessato di produrre i propri effetti.
2. Ai sensi del comma 1 risultano in particolare disapplicate le seguenti norme:
TITOLO I
CAPO II:
a) Con riferimento all’art. 2 (diritto di assemblea): l’art. 11 D.P.R. 395 del 23 agosto 1988;
TITOLO II
CAPO I:
a) Con riferimento all’art. 3 (Mutamento di profilo per inidoneita’ psico-fisica): l’art. 22/ter del CCNL integrativo del 22
ottobre 1997;
CAPO II
b) Con riferimento all’art. 4 (assegnazione temporanea presso altra amministrazione): artt. 56 e 57, continuano ad essere applicati
gli artt. 58 e 59 del T.U. n. 3/1957;
c) Con riferimento all’art. 5 (passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza): artt. 72, 73, 74, 75 e
76 del T.U. n. 3/1957;
CAPO III
a) Con riferimento agli artt. 7 e 8 (aspettativa) (altre aspettative previste da disposizioni di legge): l’art. 22 quinques
del CCNL del 22 ottobre 1997 e artt. 66, 69, 70, 71 e 127 del T.U. n. 3/1957;
b) Con riferimento all’art. 9, comma 3, lett. b) (congedi per eventi e cause particolari): il comma 2 dell’art. 18 del CCNL 16
maggio 1995 e il comma 1 dell’art. 34 del CCNL 16 febbraio 1999;
c) Con riferimento all’art. 10 (congedi per i genitori): l’art. 18/bis del CCNL integrativo del 22 ottobre 1997 e l’art. 21 del
D.P.R. 44/1990;
d) Con riferimento agli artt. 11 e 12 (tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche) (tutela dei dipendenti
portatori di handicap): l’art. 18 del D.P.R. n. 44/1990;
e) Con riferimento all’art. 13 (diritto allo studio): l’art. 3 del D.P.R. 395/1988 e l’art. 17 del D.P.R. 44/1990;
CAPO IV
a) Con riferimento all’art. 15 (ricostituzione del rapporto di lavoro): art. 132 T.U. n. 3/1957;
b) Con riferimento all’art. 16 (copertura assicurativa e patrocinio legale): l’art. 16 del D.P.R. n. 44/1990;
c) Con riferimento all’art. 17 (clausole speciali): gli artt. 55, 88, 89, 90, 127, 135 e 136 del T.U n. 3/1957;
d) Con riferimento all’art. 18 (diritti derivanti da invenzione industriale): l’art. 34 del T.U. n. 3/1957;
TITOLO III:
CAPO I
a) Con riferimento all’art. 19 (rapporto di lavoro a tempo determinato): D.P.R. 31.3.71, n. 276;
TITOLO IV:
a. Con riferimento all’art. 26 (lavoro straordinario): art. 9 del D.P.R. 344/83, art. 9 del D.P.R. 13/86 e l’art. 49 D.P.R. n.
266/1987;
b. Con riferimento all’art. 28 (bilinguismo): l’art. 53 del D.P.R. n. 266/1987;
c. Con riferimento all’art. 30 (trattamento di trasferta): l’art. 5 del D.P.R. 395/88 e l’art. 13 del D.P.R. 44/90;
3. Ai sensi dell’art. 72 del d.lgs. 29/1993 e limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, cessano, altresi’, di produrre effetti le norme generali e speciali del pubblico impiego ancora vigenti ed espressamente applicabili anche al personale del comparto
Ministeri.
Con riferimento all’art. 30 del presente CCNL, per le missioni all’estero continuano ad essere applicato il R.D. 3 giugno 1926, n. 941, la L. 6 marzo 1958, n. 176, la legge 28 dicembre 1989, n. 425 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche’ le
relative disposizioni regolamentari.
4. Le parti si danno atto che eventuali lacune che si dovessero verificare nell’ambito della disciplina del rapporto di lavoro per effetto della generale disapplicazione delle norme di cui ai precedenti commi saranno oggetto di segnalazioni ai fini della stipulazione di eventuali contratti nazionali integrativi.
TABELLA “A”
INDENNITA’ INTEGRATIVA SPECIALE *
C3: 13.931.229
C2: 13.729.456
C1: 13.521.001
B3: 13.364.065
B2: 13.252.447
B1: 13.168.103
A1: 13.080.301
*(annua lorda comprensiva del rateo della tredicesima mensilita)
TABELLA “B”
“ASSENZE PER MALATTIA NEL RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO
ESEMPI PRATICI”
1. Periodo di conservazione dei posto.
Coincide con la durata dei contratto, ma non puo’ in nessun caso essere superiore a quello stabilito per il personale a tempo
indeterminato dall’art. 21, commi 1 e 2.
Il rapporto di lavoro, inoltre, cessa comunque allo scadere dei termine fissato nel
contratto.
Un dipendente assunto a tempo determinato per 6 mesi, ad esempio, avra’ diritto, al massimo, alla conservazione dei posto per 6 mesi.
Se pero’ egli si ammala dopo quattro mesi dall’inizio dei rapporto avra’ diritto alla conservazione del posto solo per i restanti due
mesi.
2. Trattamento economico delle assenze.
2.1. Determinazione dei periodo massimo retribuibile e relativo trattamento
– Regola generale.
Si deve verificare, in base alla previsione dell’art. 5 della L. 638/1983, richiamato nel testo dell’art. 21 del presente CCNL,
qual’e’ il periodo lavorato nei dodici mesi precedenti l’insorgenza della malattia.
Tale periodo e’ quello massimo retribuibile.
Se il dipendente si ammala il 15 dicembre 1996, ad esempio, bisogna verificare per quanti giorni ha lavorato dal 15 dicembre 1995
fino al 14 dicembre 1996.
Vanno dunque computati anche i periodi di lavoro relativi al rapporto in corso. Tale operazione va ripetuta in
occasione di ogni nuovo evento morboso.
Il periodo massimo retribuibile varia quindi nel corso del rapporto.
Ai fini della quantificazione dei trattamento economico da corrispondere nell’ambito dei periodo massimo retribuibile bisogna
rispettare la proporzione valida per il personale con rapporto a tempo indeterminato in virtu’ della quale: 9 mesi su 18 (e cioe’ la
meta’ dei periodo massimo retribuibile) sono retribuiti per intero, 3 mesi su 18 (e cioe’ un sesto) sono retribuiti al 90 % e 6 mesi su 18
(e cioe’ due sesti) al 50 % (o ai due terzi per chi applicava il D.P.R. 347/83).
Si consideri il seguente esempio: dipendente che nei dodici mesi precedenti la nuova malattia ha lavorato per sei mesi e si assenti
per 120 giorni;
– il periodo massimo retribuibile sara’ di 6 mesi; di questi sei mesi (180 gg.), 90 giorni (la meta) potranno essere retribuiti al
100%; 30 giorni (un sesto) al 90%; 60 giorni (due sesti) al 50% (o ai due terzi per chi applicava il D.P.R. 347/83).
L’assenza di 120 giorni dei dipendente sara’ dunque retribuita al 100% per i primi 90 giorni, mentre i restanti 30 giorni saranno
retribuiti al 90%.
Se l’assenza fosse stata di 190 giorni (10 giorni in piu’ del massimo retribuibile) sarebbe stata retribuita nel modo seguente:
– 90 gg. al 100%;
– 30 gg. al 90%;
– 60 gg. al 50% (o ai due terzi per chi applicava il D.P.R. 347/83);
– 10 gg. senza retribuzione.
Quando l’assenza supera il periodo massimo retribuibile essa non puo’, infatti, essere retribuita.
Si ricordi inoltre che nessun trattamento economico di malattia puo’ essere corrisposto dopo la scadenza del contratto a termine.
N.B.
Negli esempi fatti si e’ ipotizzato, per comodita’ espositiva, che il dipendente effettui un’unica assenza di lunga
durata, ma naturalmente, per stabilire quale sia, nell’ambito del periodo massimo retribuibile, il trattamento economico spettante per
l’ultimo episodio morboso, si dovranno sommare all’ultima assenza anche tutte quelle precedentemente intervenute (in costanza di
rapporto).
2.2. Periodo massimo retribuibile inferiore a 4 mesi ma superiore a un mese.
Nel caso che il dipendente abbia lavorato, nei dodici mesi precedenti l’ultimo episodio morboso, per un periodo inferiore a
quattro mesi ma superiore a un mese (v. punto successivo), la proporzione sopra illustrata deve essere corretta, perche’ il CCNL
prevede che, nell’ambito del periodo massimo retribuibile, due mesi sono retribuiti al 100% (si noti che la meta’ di 4 mesi e’
esattamente 60 gg.).
Chi ha lavorato solo tre mesi, ad esempio, avra’ diritto ad un periodo massimo retribuibile di 90 giorni di cui 60 gg. da retribuire
al 100%, 10 gg. da retribuire al 90% e 20 giorni da retribuire al 50%.
In quest’ultimo caso, infatti, se si applicasse la proporzione illustrata nel punto 4.2.1 avremmo:
– 45 gg. (la meta’ del massimo) da retribuire al 100%;
– 15 gg. (un sesto) da retribuire al 90%;
– 30 gg. (due sesti) da retribuire al 50% (o ai 2/3 per chi applicava il D.P.R. 347 del 1983).
Invece, poiche’ e’ stato incrementato di 1/3 il periodo retribuibile al 100% per passare dai “normali” 45 giorni, risultanti
dall’applicazione della solita proporzione, ai 60 previsti dalla norma, occorre ridurre proporzionalmente di un terzo i periodi
retribuibili al 90 e al 50.
Quindi:
60 gg. (45 gg. + 1/3) al 100%;
10 gg. (15 gg. – 1/3) al 90%;
20 gg. (30 gg. – 1/3) al 50%.
In un caso del genere, se il lavoratore si assenta per 20 gg. sara’ retribuito al 100% per tutta la durata dell’assenza; se si
assenta per 70 gg. sara’ retribuito al 100% per i primi 60 gg. e al 90% per i successivi 10 gg; se si assenta per 120 giorni sara’
retribuito al 100% per i primi 60 gg., al 90% per i successivi 10 e al 50% per ulteriori 20 gg., mentre per gli altri 30 giorni non sara’
retribuito.
2.3. Periodo massimo retribuibile garantito.
Nel caso che il dipendente, nei dodici mesi precedenti la malattia, abbia lavorato per un periodo inferiore al mese, ha diritto
comunque ad un periodo massimo retribuibile di almeno trenta giorni, perche’ cosi’ prevede espressamente l’art. 5 della L. 638 del 1983.
Nell’ambito di tale periodo le assenze sono sempre retribuite per intero.
In un caso del genere, se il dipendente si ammala per 40 gg., poiche’ ha diritto alla retribuzione solo per 30 gg., i primi 30 gg.
di assenza sono pagati al 100%, gli ulteriori 10 gg. sono senza retribuzione.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Con riferimento all’art. 2 del presente CCNL, in relazione alla diversa dislocazione degli uffici delle amministrazioni statali
nell’ambito di una stessa citta’ e al fine di favorire assemblee sindacali anche tra dipendenti appartenenti ad amministrazioni
diverse, le parti convengono che per “idonei locali concordati con l’amministrazione” si intendono anche quelli fuori dalla sede di
servizio.
In tali limitati casi l’assenza dal servizio non puo’ superare il tempo previsto per lo svolgimento dell’assemblea sindacale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
In relazione all’art. 30, le parti si danno reciproco atto che, in questa tornata contrattuale, l’impossibilita’ di disporre di risorse
adeguate non ha consentito una completa revisione dell’istituto della trasferta al fine di renderlo idoneo a compensare economicamente il
disagio derivante al lavoratore dalla prestazione della propria attivita’ fuori della sede di servizio. In alternativa alla mancanza
di risorse, si ravvisa l’esigenza di pervenire ad una regolazione dell’istituto che possa consentire, nel quadro di una razionalizzazione delle disponibilita’ esistenti, di considerare il tempo utilizzato per il viaggio come tempo di lavoro.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Le parti convengono, in relazione all’art. 25, commi 3 e 4 del CCNL del 16 maggio 1995, sulla necessita’ di prevedere una nuova
articolazione delle sanzioni disciplinari ivi previste con particolare riguardo alla durata della sospensione dal servizio in
rapporto alle cause che determinano il licenziamento con preavviso.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
Le parti prendono atto che le assunzioni a tempo determinato di cui all’art. 19 rientrano nell’ambito della programmazione triennale
delle assunzioni e nel piano annuale delle assunzioni stesse.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
In relazione all’Indennita’ di servizio all’estero di cui al secondo periodo del terzo comma dell’art. 33 le parti prendono atto
che tale trattamento continua ad essere regolato dal D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni come previsto
dall’art. 49, comma 5, del decreto legislativo n. 29 del 1993 che regola i trattamenti economici accessori del personale non
diplomatico del Ministero degli affari esteri.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6
In relazione all’art. 30, comma 5, lett. g) le parti si danno atto che le attivita’ di assistenza ivi previste riguardano anche la
traduzione dei detenuti.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7
Relativamente al congedo dei genitori di cui all’art. 10 le parti richiamano in particolare il disposto dell’art. 39-quater lettere a)
e c) della legge 4 maggio 1983 n. 184 e successive modificazioni ed integrazioni.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8
Le parti ritengono necessario che le amministrazioni adottino, con proprio provvedimento e sentite le organizzazioni sindacali
interessate, il codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di
lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione Europea del 27.11.1991, n. 93/131/CEE. Il testo tipo sara’ portato a
conoscenza delle amministrazioni a cura dell’Aran.
NOTA A VERBALE RDB/PI
La RdB-PI non sottoscrive l’accordo per il CCNL Integrativo del comparto ministeri perche’ non ha partecipato alla definizione
dell’accordo in esame, i cui contenuti comunque non condivide, e perche’ alle materie demandate alla contrattazione successiva del
CCNL 1998-2001 sono state aggiunte materie non previste e peggiorative sul piano normativo.
Ulteriore motivo di non sottoscrizione da parte delle RdB-PI e’ l’introduzione, nell’art. 2, del divieto per i singoli delegati RSU
eletti di indire assemblee del personale, contraddicendo quanto disposto dal CCNQ 7/8/1998, che prevede i passaggi di tutte le
prerogative gia’ in capo alle RSA alle RSU.
Su tale punto la RdB-PI attivera’ ogni iniziativa al fine di ripristinare quanto previsto dal CCNQ.
Roma, 16 maggio 2001
Federazione RdB-PI
UGL – ANDCD
FEDERAZIONE NAZIONALE
NOTA A VERBALE
QUESTA O.S. RILEVA CHE MALGRADO ALCUNI AGGIUSTAMENTI EFFETTUATI PER CIO’ CHE CONCERNE LA RETRIBUZIONE ECONOMICA, CHE GIUSTIFICANO LA
SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO (CCNL – MINISTERI – BIENNIO ECONOMICO 2000/2001) ANCORA NON SI E’ TROVATO IL MODO DI PEREQUARE
CELERMENTE LE INDENNITA’ DI AMMINISTRAZIONE.
PERALTRO, ANCORA UNA VOLTA, SI EVIDENZIA CHE IL TASSO DI INFLAZIONE APPLICATO NON SI RISCONTRA NELLA PERCENTUALE DI RECUPERO
DELLA INFLAZIONE PROGRAMMATA DALLO STESSO GOVERNO.
UGL STATALI ANDCD
—————
Note:
Si provvede quindi alla correzione dei seguenti errori materiali:
– Il comma 5 dell’art. 17 sostituisce solo il primo periodo dell’art. 14-bis del CCNL integrativo del 22.10.1997.
– In relazione all’art. 21 (contratto formazione lavoro), comma
10, secondo rigo: il riferimento “all’art. 21” deve intendersi come
“all’art. 19”.
– In relazione all’art. 23 ( trattamento economico e normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale), comma 1, punto 3, secondo rigo, il riferimento “all’art. 27” deve intendersi come “all’art. 25”.
– In relazione all’art. 30 ( trattamento di trasferta), comma 11 e 12, il riferimento alla “indennita’ di trasferta” deve intendersi come al “trattamento di trasferta”.
– In relazione all’art. 34 (disapplicazioni), al comma 2, a seguito di variazioni ed integrazioni dell’articolato, non vi e’ corrispondenza tra i riferimenti numerici dei Titoli e degli articoli con la numerazione finale dei medesimi.
In particolare:
* Titolo II, lettera d), il riferimento “all’art. 6” deve intendersi “all’art. 15”;
* il riferimento al “TITOLO III” deve intendersi “CAPO III”;
* Titolo III, lettera a), il riferimento agli “artt. 8 e 9” deve
intendersi agli “artt. 7 ed 8”;
* Titolo III, lettera b), il riferimento “all’art. 10” deve
intendersi “all’art. 13”;
* Titolo III, lettera c), il riferimento “all’artt. 12, comma 3,
lett. b)” deve intendersi “all’art. 9, comma 3, lett. a)”;
* Titolo III, lettera d), il riferimento “all’art. 13” deve
intendersi “all’art. 10”;
* Titolo III, lettera e), il riferimento agli “artt. 14 e 15” deve
intendersi agli “artt. 11 e 12”;
* il riferimento al “TITOLO IV” deve intendersi “CAPO IV”;
* Titolo IV, lettera b), il riferimento “all’art. 17” deve intendersi “all’art. 28”;
* Titolo IV, lettera c), il riferimento “all’art. 19” deve intendersi “all’art. 17”;
* Titolo IV, lettera d), il riferimento “all’art. 20” deve intendersi “all’art. 18”;
* il riferimento al “TITOLO V” deve intendersi “TITOLO III”;
* Titolo V, lettera a), il riferimento “all’art. 21” deve intendersi “all’art. 19”;
* il riferimento al “TITOLO VI” deve intendersi “TITOLO IV”;
* Titolo VI, lettera a), il riferimento “all’art. 28” deve intendersi “all’art. 26”.
Occorre altresi’ inserire dopo i due punti
(:) quanto segue: “art. 9, del D.P.R. 344/83, art. 9 del D.P.R. 13/86 e”;
* Titolo VI, dopo la lettera a) occorre inserire: “b) con riferimento all’art. 30 (trattamento di trasferta): l’art. 5 del D.P.R. 395/88 e l’art. 13 del D.P.R. 44/90”.