PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Decreto
Legislativo 8 maggio 2001 n.215
Oggetto:
Disposizioni
per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento
militare in professionale, a norma dell’articolo 3, comma 1, della
legge 14 novembre 2000, n. 331.
(G.U.
11.6.2001 n. 133, S.O. N. 142)
CAPO
I
Generalita’
Art.
1
(Ambito
di applicazione)
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo
disciplinano la progressiva trasformazione dello strumento
militare in professionale, prevedendo la graduale sostituzione
del personale in
servizio
obbligatorio di leva dell’Esercito, della Marina militare, di
seguito Marina e dell’Aeronautica militare, di seguito
Aeronautica, con volontari di truppa nonche’, in coerenza con i
relativi compiti, con personale civile della difesa. Le disposizioni
in materia di gestione degli organici non si applicano ai Corpo delle
capitanerie di porto ove noti espressamente previsto.
2. Nell’ambito della trasformazione, viene
disciplinato il progressivo adeguamento delle dotazioni
organiche ovvero dei contingenti massimi del personale militare
dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica appartenenti alle
categorie:
a} dei ruoli degli ufficiali del servizio permanente
di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490, e successive modificazioni;
h) dei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente
di cui all’articolo 3 dei decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196, e successive modificazioni;
c) dei volontari di truppa in servizio permanente
di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, e successive modificazioni;
d) dei volontari di truppa in ferma breve di cui
all’articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196,
e successive modificazioni.
CAPO
II
Disciplina degli organici nel periodo transitorio
Art.
2
(Organico
complessivo delle Forze armate)
1.
L’entita’ complessiva delle dotazioni organiche del personale
militare dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica e’ fissata a
190.000 unita’ a decorrere dalla data del 1o gennaio 2007.
2.
Alla data del 1o gennaio 2021 le dotazioni organiche per ciascuna
delle categoria di personale indicate all’articolo 1, comma 2, sono
riportate nella tabella “A” allegata al presente decreto.
3.
Al fine di conseguire la progressiva riduzione a 190.000 unita’,
secondo un andamento delle consistenze del personale in servizio
coerente con l’evoluzione degli oneri indicata nella tabella “A”
allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, e nel rispetto della
ripartizione indicata nella tabella “A” di cui al comma 2,
sino al 31 dicembre 2020, le dotazioni organiche dei personale
dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica. a decorrere dal 2003,
sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa.
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica.
Art.
3.
(Ufficiali)
1.
Fino al 31 dicembre 2005, il riordino degli organici dei ruoli degli
ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, incluso il
Corpo delle capitanerie di porto. continua ad essere disciplinato con
le modalita’ definite dall’articolo 60, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.
2.
A decorrere dal 2006, le dotazioni organiche dei ruoli degli
ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica sono
determinate annualmente con il decreto di cui all’articolo 2, comma
3.
Art.
4
(Sottufficiali)
1. Per gli anni 2001 e 2002, le dotazioni organiche dei
ruoli dei sottufficiali dell’Esercito, della Marina e
dell’Aeronautica sono indicate nella tabella “B” allegata
al presente decreto.
2. Al fine di realizzare con gradualita’ la riduzione
degli organici da conseguire al 31 dicembre 2020, nella misura
indicata per l’Esercito, la Marina e l’Aeronautica nella tabella
“A” allegata al presente decreto, a decorrere dall’anno
2003, le dotazioni organiche del personale di cui all’articolo
1, comma 2, lettera b), sono determinate annualmente con il
decreto di cui all’articolo 2, comma 3.
Art.
5
(Volontari
di truppa in servizio permanente e in ferma breve)
1.
Nell’ambito del progressivo incremento dei volontari di truppa in
servizio permanente, o’ autorizzata, per il biennio 2001-2002,
l’immissione in servizio permanente di non piu’ di 10.450 unita’,
comprensive dei 2.531 volontari di cui all’articolo 3, comma 2 della
legge 14 novembre 2000, n. 331, ad incremento della dotazione
organica fissata dall’articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196. Il personale in servizio non puo’ comunque eccedere le
seguenti consistenze medie annue: a) anno 2001: Esercito 17.840
unita’; Marina 2.797 unita’; Aeronautica 1.658 unita’; b) anno 2002:
Esercito 23.438 unita’; Marina 3.183 unita’; Aeronautica 1.750
unita’.
2.
Per il biennio 2001 – 2002 i contingenti dei volontari di truppa in
ferma breve e in rafferma in servizio non possono eccedere le
seguenti consistenze medie annue: a) anno 2001: Esercito 23.223
unita’; Marina 5.272 unita’; Aeronautica 2.033 unita’; b) anno 2002:
Esercito 24.066 unita’; Marina 5.318 unita’; Aeronautica 2.075
unita’. 3. Al fine di realizzare con gradualita’ il raggiungimento
degli organici da conseguire al 1 gennaio 2021. nella misura indicata
nella tabella “A” allegata al presente decreto a decorrere
dall’anno 2003, le dotazioni organiche del personale di cui
all’articolo 1, comma 2, ledere c) e d), sono determinate annualmente
con il decreto di cui all’articolo 2, comma 3. 4. Le eventuali
carenze organiche nel ruolo dei volontari in servizio permanente
possono essere devolute in aumento ai limiti massimi dei volontari in
ferma breve, in rafferma o in ferma prefissata.
Art.
6
(Gestione
delle eccedenze)
1.
Ai fini del progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti
dalla tabella “A” allegata al presente decreto e fino alla
data del 31 dicembre 2020, il personale militare in servizio
permanente dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica eccedente
rispetto alle dotazioni organiche stabilite per l’anno di
riferimento, da individuarsi con decreto del Ministro della difesa.
e’ assorbito attraverso il transito, nei limiti delle rispettive
dotazioni organiche. nei ruoli del personale civile
dell’Amministrazione della difesa nonche’ nei ruoli di altre
amministrazioni pubbliche, tenuto conto dei rispettivi fabbisogni
annuali, dei profili di impiego e nel rispetto della programmazione
delle assunzioni di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449. Il transito dovra’ in ogni caso avvenire salvaguardando i
processi di riqualificazione previsti dai contratti collettivi
nazionali di lavoro e comunque nell’ambito della quota prevista per
l’accesso dall’esterno.
2.
La disciplina del transito nei ruoli del personale vivile della
amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali non
economici di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, e’
definita con decreto del Presidente della Repubblica. da emanarsi ai
sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni e integrazioni, su proposta del Ministro
della difesa. di concetto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e il Ministro per la funzione
pubblica.
3.
Il transito nei ruoli delle amministrazioni di cui al decreto
legislativo n. 29 del 1993 diverse da quelle di cui al comma 2
avviene, fermi restando i limiti stabiliti al comma 1, e
compatibilmente con i titoli culturali e professionali necessari,
secondo tabelle di corrispondenza e criteri di priorita’ stabiliti
con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
4.
Il personale eccedente di cui al comma 1 puo’ permanere presso
l’Amministrazione della difesa per un periodo massimo di 9 mesi,
entro il quale puo’ avvenire, a domanda. il transito di cui ai commi
2 e 3. Al termine di tale periodo, e comunque a decorrere dal 1o
gennaio 2004, qualora sussistano ancora eccedenze, il personale con
meno di cinque anni dai limiti di eta’ provati per, ciascuna
categoria di personale viene collocale in ausiliaria. il contingente
massimo di personale da collocare in ausiliaria e’ stabilito con il
decreto di cui all’articolo 2, comma 3.
5.
Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 4 avviene a domanda.
Qualora le domande siano insufficienti viene collocato in tale
posizione l’ufficiale o il sottufficiale anagraficamente piu’ anziano
e, a parita’ di eta’, l’ufficiale o il sottufficiale meno anziano in
grado. Qualora, invece, le domande siano superiori al contingente
massimo di cui al comma 4, viene collocato in tale posizione
l’ufficiale o il sottufficiale anagraficamente piu’ anziano e, a
parita’ di eta’, l’ufficiale o il sottufficiale piu’ anziano in
grado.
6.
Al fine di rispettare il limite massimo degli oneri di cui alla
tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, il personale
militare che, dopo la conclusione delle procedure di cui ai commi da
1 a 5, permanga in eccedenza e’ considerato in servizio ai fini dei
successivi decreti annuali di cui all’articolo 2, comma 3.
7.
Non e’ consentito il transito di cui ai commi 2 e 3 agli
ufficiali o ai sottufficiali che abbiano in corsa una ferma
obbligatoria. Gli ufficiali o i sottufficiali transitati nei ruoli
del personale civile dell’Amministrazione della difesa o nelle altre
amministrazioni sono rispettivamente collocati nella riserva di
complemento e nella riserva.
8.
Gli ufficiali ed i sottufficiali transitati nei ruoli del personale
civile dell’Amministrazione della difesa o nelle altre
amministrazioni conservano. ai fini del trattamento economico, le
anzianita’ di grado e di servizio complessivamente maturate nonche’,
ove piu’ favorevole, il trattamento economico acquisito, mediante
l’attribuzione di assegno personale pari alla relativa differenza.
riassorbibile con i futuri incrementi retributivi conseguenti a
progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a
carattere generale.
9.
Il collocamento in ausiliaria per effetto delle disposizioni del
presente articolo e’ equiparato a tutti gli effetti a quello per il
raggiungimento dei limiti di eta’. Al medesimo personale si applicano
le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
498, per il reimpiego nell’ambito del comune o della provincia di
residenza presso l’Amministrazione di appartenenza od altra
amministrazione.
CAPO
III
Sospensione del servizio di leva
Art.
7
(Sospensione
del servizio di leva)
1.
Il servizio obbligatorio di leva e’ sospeso a decorrere dal 1 o
gennaio 2007. Fino al 31 dicembre 2006, le esigenze delle Forze
armate sono soddisfatte ricorrendo ai giovani soggetti alla leva nati
entro il 1985.
2.
Dall’anno 2002 il contingente di militari di truppa chiamati ad
assolvere il servizio obbligatorio di leva e’ annualmente ripartito,
con decreto del Ministro della difesa. tra l’Esercito, la Marina,
compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e l’Aeronautica. Per il
Corpo delle capitanerie di porto il decreto e’ adottato di concerto
con il Ministro dei trasporti e della navigazione.
3.
Nei casi previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera f), della
legge 14 novembre 2000, n. 331, il servizio di leva e’ ripristinato
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri.
Art.
8
(Modalita’
per la chiamata alle armi)
1.
Con decreto del Ministro della difesa, da emanare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e’ disciplinata
la gestione unitaria dei giovani disponibili a prestare in armi il
servizio di leva, mediante la definizione delle priorita’ per
l’assegnazione dei giovani alle Forze armate secondo quanto disposto
dall’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504.
Tale decreto tiene conto, per l’assegnazione dei Giovani al Corpo
equipaggi militari marittimi della Marina, dei requisiti previsti
dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14
febbraio 1964, n. 237, cosi’ come sostituito dall’articolo 4 della
legge 31 maggio 1975, n. 191.
2.
Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro della difesa
dispone, altresi’, affinche’ sia reclutato prioritariamente il
personale da assegnare ad enti e reparti dislocati entro 100
chilometri dal luogo di residenza e il personale che risponde per
indice di idoneita’ somatico-funzionale o titolo di studio o
precedente occupazione ai profili di incarico di ciascuna Forza
armata.
3.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
allo scopo di agevolare il periodico rientro al luogo di residenza
dei militari di leva che non possono essere impiegati entro i 100
chilometri dal predetto luogo di residenza, a causa della
dislocazione delle unita’ e delle strutture militari sul territorio
nazionale, il rimborso degli oneri connessi alle spese effettivamente
sostenute per viaggi in ferrovia, autolinee e piroscafi. nel limite
del costo del biglietto a tariffa d’uso, escluso l’eventuale
supplemento per il vino e per la classe di diritto stabilita
dall’articolo 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e’ a carico
dell’Amministrazione della difesa. Tali norme sono estese anche ai
volontari in ferma annuale di cui all’articolo 16.
4.
Il Ministro della difesa- di concerto con il Ministro dei trasporti e
della navigazione, sentite le regioni e gli enti locali interessati,
assume iniziative volte ad agevolare la fruizione dei mezzi di
trasporto pubblici per i militari di leva ed i volontari di truppa in
ferma annuale di ciascuna Forza armata.
Art.
9
(Ritardi
per motivi di studio degli studenti universitari)
(Modifica
l’art. 3 del d. lvo 30.12. 1997 n.504: si riporta l’art.3 come
modificato, con in grassetto le parti nuove)
Art.
3 (Ritardo per motivi di studio degli studenti universitari).
1.
In tempo di pace, possono fruire del beneficio del ritardo
dall’adempimento dagli obblighi di leva i cittadini che
frequentano corsi di istruzione universitaria di
diploma o di laurea presso universita’ statali o legalmente
riconosciute:
a) fino al compimento del venticinquesimo
anno di eta’, per i corsi aventi la durata di tre anni;
b) fino al compimento del ventiseiesimo anno
di eta’, per i corsi aventi la durata di quattro anni;
c) fino al compimento del ventisettesimo
anno di eta’, per i corsi aventi la durata di cinque anni;
d) fino al compimento de1 ventottesimo anno
di eta’, per i corsi aventi una durata maggiore di cinque anni.
2.
Sino al 31 dicembre 2003, per ottenere il
beneficio del ritardo di cui al presente articolo, il cittadino deve
dimostrare:
a) per la prima richiesta di ritardo, di
essere iscritto a un corso di istruzione universitaria di diploma e
di laurea presso universita’ statali o legalmente riconosciute;
b) per la seconda richiesta, di aver sostenuto
con esito positivo un esame previsto dal piano di studio;
c) per la terza richiesta, di aver
sostenuto con esito positivo tre esami previsti dal piano di studio
del primo e del secondo anno;
d) per la quarta richiesta, di aver
sostenuto con esito positivo sei esami, previsti dal piano di studio
del primo, secondo e terzo anno;
e) per la quinta richiesta e le
successive, aver sostenuto ulteriori tre esami per anno rispetto alla
quarta richiesta.
2-bis.
A decorrere dal 1o gennaio 2004, per ottenere i benefici del
ritardo di cui al comma 1, il cittadino deve dimostrare, se
appartenente alla classe di leva 1985 e precedenti:
a) per la prima richiesta di ritardo, di essere
iscritto a un corso di istruzione universitaria di diploma e di
laurea presso universita’ statali o legalmente riconosciute;
b) per la seconda richiesta, di aver sostenuto con
esito positivo quattro esami previsti dal piano di studi;
c) per la terza richiesta, di aver sostenuto con
esito positivo otto esami previsti dal piano di studi;
d) per la quarta richiesta e le successive, di aver
sostenuto ulteriori quattro esami previsti dal piano di studi
per anno rispetto alla terza richiesta e alle successive.
3.
Possono altresi’ chiedere il ritardo dell’adempimento
dagli obblighi di leva, fino al compimento del ventinovesimo anno di
eta’, i cittadini in possesso del diploma di laurea,
iscritti ad un corso di specializzazione di perfezionamento o di
dottorato di ricerca, nonche’ a scuole ad ordinamento speciale
post-laurea, attivati od istituiti presso universita’ statali
o legalmente riconosciute. Ai fini della concessione del
beneficio il cittadino dove dimostrare la frequenza ai predetti corsi
ed il superamento di eventuali esami stabiliti dal piano di
studio o dal programma formativo.
4.
I limiti di eta’ ed i requisiti da possedere per ottenere il
beneficio di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere modificati, con
decreto del Ministro della difesa di concerto con il
Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica,
a seguito dell’entrata in vigore dei decreti concernenti i
criteri generali degli ordinamenti degli studi
universitari di cui all’art. 17, commi 95 e 96, della legge 15 maggio
197, n. 127.
5.
Gli studenti universitari che hanno titolo a presentare
richiesta di ritardo, esclusa la prima, e non la presentano, hanno
diritto, al di fuori dei periodi di addestramento,
alla concessione di quattro periodi di assenza dal servizio per
la durata di otto giorni, al fine di completare la preparazione e
sostenere gli esami. Per le prove di esame non superate, detti
periodi non sono computati ai fini del compimento del servizio.
6.
Gli studenti universitari che non hanno piu’ titolo al ritardo e
che debbono sostenere non piu’ di quattro esami di profitto e
l’esame di laurea o di diploma per completare gli studi
universitari, sono avviati al servizio, su richiesta, presso un
ente ubicato nel comune ove ha sede l’universita’ o in un comune
limitrofo. Gli stessi studenti possono usufruire di quattro
periodi di assenza al servizio della durata di otto
giorni per sostenere gli esami di profitto, nonche’ di due giorni
per sostenere l’esame di laurea o di diploma universitario, che non
sono computati ai fini del compimento del servizio qualora
tali prove di esame abbiano esito negativo.
7.
Coloro che presentano domanda di ritardo per motivi di studio
sono sottoposti alla visita di leva nel trimestre successivo a
quello in cui termina il beneficio del ritardo; i cittadini
risultati idonei iniziano il servizio di leva nel semestre
successivo al trimestre in cui e’ stata effettuata la visita e,
comunque, non oltre il trimestre successivo in relazione alle
esigenze funzionali di Forza armata.
8.
Le domande di ritardo per motivi di studio devono essere
presentate:
a) non oltre il 30 settembre dell’anno
precedente a quello per il quale si intende usufruire del ritardo
dagli studenti iscritti al primo anno e devono essere corredate dal
certificato di iscrizione ovvero da dichiarazione
temporaneamente sostitutiva di essere in attesa di
iscrizione con esibizione, entro il 31 dicembre successivo, del
certificato di iscrizione;
b) non oltre il 31 dicembre dell’anno
precedente a quello per il quale si intende usufruire del ritardo
dagli studenti iscritti agli anni successivi e devono essere
corredate dal certificato comprovante gli esami sostenuti
rilasciato dall’universita’ o da una dichiarazione temporaneamente
sostitutiva cui dovra’ seguire, entro il 31 gennaio successivo, la
certificazione dovuta.
9.
Nei limiti di cui al comma 1 beneficiano del rinvio per motivi
di studio, alle medesime condizioni degli studenti
universitari, i cittadini che, dopo aver conseguito
il diploma universitario, accedano ad un corso di laurea.”.
Art.
10
(Dispensa
dalla ferma di leva)
1. All’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 504, la lettera b) e’ sostituita dalla
seguente: “b) responsabile diretto della conduzione di
impresa o di attivita’ economica da almeno un anno ovvero di
impresa o attivita’ economica avviata con il sostegno previsto da
istituzioni ed enti pubblici in materia di incentivazione
all’imprenditoria giovanile e al lavoro
autonomo;”;
2. All’articolo 7. comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 504, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
d-bis) titolari di una borsa di studio o di un assegno di
ricerca per laureati della durata di almeno un anno. ovvero
frequenza di dottorato di ricerca, presso Universita’
dell’Unione Europea legalmente riconosciute o presso istituzioni di
livello universitario di altri paesi. Ai fini del conseguimento del
beneficio, il cittadino deve dimostrare la frequenza dei predetti
corsi e il superamento di eventuali esami stabiliti dal piano di
studi o dal programma
formativo;
d-ter) conseguimento del diploma di maturita’ presso la
Scuola militare “Nunziatella” di Napoli o la Scuola
militare -Teulie'” di Milano o la Scuola navale militare
“Francesco Morosini” di Venezia.”.
3. All’articolo 7, comma I. lettera f). del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, le parole “per un periodo
di almeno 60 giorni” sono soppresse.
Nota :
– Si riporta il testo dell’art. 7 del citato decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, come modificato da questo
decreto legislativo (le modifiche sono in grassetto):
“Art. 7 (Dispensa dalla ferma di leva). –
1. In tempo di pace, conseguono la dispensa dalla ferma di
leva i cittadini che si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) orfano di entrambi i genitori, con funzioni
di capo famiglia, con fratelli minorenni a carico;
b) arruolato, con prole;
c) figlio, unico maggiorenne e convivente,
di genitore portatore di handicap che lo renda non
autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o
invalidita’ analoghe a quelle per le quali e’ previsto
l’accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
d) primogenito o unico figlio di genitori
viventi, dei quali uno affetto da infermita’ permanente ed
insanabile che lo renda inabile ad esplicare la sua abituale
attivita’ lavorativa, ovvero di padre vedovo o celibe o
di madre vedova o nubile, purche’, in tutti i casi, a causa
della partenza alle armi dell’arruolato, la famiglia venga a perdere
i necessari mezzi di sussistenza;
e) unico fratello convivente di portatore di
handicap o affetto da grave patologia, non autosufficiente;
f) vittima del reato di sequestro di persona
che, a causa di tale reato o come diretta conseguenza di esso, sia
stato privato della liberta’ personale o delle condizioni di
normale salute fisica o psichica;
g) fratello di militare deceduto
durante la prestazione del servizio militare.
2. In occasione della chiamata alla leva di
ciascuna classe, il Ministro della difesa puo’, verificando si
circostanze eccezionali e temporanee, determinare, in aggiunta
a quelli elencati nel comma 1 del presente articolo,
altri titoli di dispensa dal compiere la ferma di leva per
particolari condizioni di bisogno della famiglia. Qualora il
gettito dei singoli contingenti non sia sufficiente ad
assicurare il fabbisogno delle Forze armate, il Ministro della difesa
puo’ non inserire nei manifesti di chiamata alla leva alcuni dei
titoli elencati al comma 1.
3. Qualora si prevedano eccedenze rispetto
alle esigenze di incorporazione, possono altresi’ essere
dispensati dal servizio di leva i cittadini che si trovano, in
ordine di priorita’ decrescente, in una delle seguenti
condizioni:
a) difficolta’ economiche o familiari
ovvero particolari responsabilita’ lavorative;
b) responsabile diretto della conduzione di impresa o
di attivita’ economica da almeno un anno ovvero di impresa o
attivita’ economica avviata con il sostegno previsto da istituzioni
ed enti pubblici in materia di incentivazione all’imprenditoria
giovanile e al lavoro autonomo;
c) minor indice di idoneita’
somatico-funzionale o psicoattitudinale attribuito in sede
di visita di leva;
d) cittadino impegnato, con meriti
particolari, sul piano nazionale o internazionale, in carriere
scientifiche artistiche, culturali;
d-bis) titolari di una borsa di studio o di un
assegno di ricerca per laureati della durata di almeno un anno,
ovvero frequenza di dottorato di ricerca, presso universita’
dell’Unione europea legalmente riconosciute o presso
istituzioni di livello universitario di altri paesi. Ai fini del
conseguimento del beneficio, il cittadino deve dimostrare la
frequenza dei predetti corsi e il superamento di eventuali esami
stabiliti dal piano di studi o dal programma formativo;
d-ter) conseguimento del diploma di maturita’ presso
la Scuola militare “Nunziatella di Napoli o la Scuola
militare “Teulie’ di Milano o la Scuola navale militare
“Francesco Morosini di Venezia.
4. Le condizioni di cui alle lettere a), b) e
d) del comma 3 sono determinate con decreto del Ministro della
difesa.
5. In occasione della chiamata alla leva di
ciascuna classe, il Ministro della difesa, sulla base
dell’aggiornamento annuale dell’indice ISTAT del costo della
vita, indica con proprio decreto i livelli di reddito e gli altri
elementi obiettivi di cui tener conto nel determinare l’avvenuta
perdita dei necessari mezzi di sussistenza necessaria ai fini
del riconoscimento dei titoli previsti dai commi 1 e
3. I livelli di reddito indicati in tale decreto devono essere
computati su base familiare, considerando il reddito complessivo
percepito dal nucleo familiare suddiviso per il numero dei componenti
la famiglia stessa.
6. L’elenco nominativo dei dispensati, ai
sensi del presente articolo, deve essere esposto annualmente, per la
durata di un mese, presso i distretti militari e gli uffici di leva
delle capitanerie di porto competenti per territorio
e da questi trasmesso ai comuni di residenza dei dispensati per
l’affissione agli albi comunali.
7. Il Ministro della difesa indica, con
decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i criteri per
la individuazione degli arruolati che, in caso di esubero,
possono essere dispensati dal servizio di leva.
8. Il Ministro della difesa adotta
provvedimenti di invio in licenza illimitata senza assegni in
attesa di congedo in favore dei giovani alle armi per situazioni,
dimostrate successivamente alla loro incorporazione o non fatte
valere in tempo utile, di fatto riconducibili a quelle previste
al comma 3.”.
Art.
11
(Contingenti
ausiliari)
1. Il Ministro della difesa. di concerto con i
Ministri dell’interno, della giustizia e delle finanze, fatte
salve le esigenze dell’Esercito, della Marina, ivi comprese quelle
del Corpo delle capitanerie diporto, e dell’Aeronautica, stabilisce,
a decorrere dal 1o gennaio 2003 e fino alla sospensione della
leva, i contingenti autorizzati a prestare servizio di leva
nell’Arma dei carabinieri, nella Polizia di stato, nel Corpo
della guardia di finanza, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, compresi i volontari di cui
all’articolo 10, comma 6, della legge 10 agosto 2000, n. 246,
tenendo conto della progressiva contrazione del contingente di
giovani da chiamare alle armi.
CAPO
IV
Volontari di truppa.
Art.
12 (Volontari di truppa in ferma prefissata e in rafferma)Art.
13(Licenze e permessi dei volontari di truppa in ferma prefissata
e in rafferma)Art. 14 (Licenza straordinaria dei volontari di
truppa in ferma prefissata e in rafferma) Art. 15(Volontari di
truppa in ferma breve e in rafferma)Art.16 (Volontari di
truppa in ferma annuale di cui all’art. 2, comma 4-bis, del
decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 giugno 1999, n. 186) Art. 17(Formazione
professionale, inserimento nel mondo del lavoro e crediti
formativi)Art. 18 (Riserve di posti per i volontari in ferma
prefissata e in ferma breve) Art. 19(Eta’ massima per il reclutamento
dei volontari di truppa)
(Omissis)
CAPO
V
Disposizioni in materia di ufficiali
Art.
20
(Modifiche
al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive
modificazioni)
1. All’articolo 4. comma 8. del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490. e successive modificazioni, e’ aggiunto, in
fine, il seguente periodo: “Il personale femminile che, ai sensi
dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, non possa
frequentare il corso, e’ rinviato al corso successivo e qualora io
superi con esito favorevole assume l’anzianita’ relativa che
sarebbe spettata nel corso di appartenenza.”.
2. All’articolo 5. comma 1, del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni. dopo la
lettera a) sono aggiunte le seguenti:
“a-bis) per concorso per titoli ed esami, con il grado
rivestito, dagli ufficiali inferiori delle forze di completamento
che abbiano aderito ai richiami in servizio per le esigenze
correlate con le missioni internazionali ovvero impiegati in
attivita’ addestrative operative e logistiche sia sul territorio
nazionale sia all’estero e che non abbiano superato il 40o anno
d’eta’:
a-ter) per concorso per titoli ed esami con il grado
rivestito dagli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato
un anno di servizio complessivo.”.
3. All’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, dopo il primo
periodo, e’ aggiunto il seguente: “Ciascuna Forza armata puo’
bandire concorsi per l’ammissione alle Accademie riservati al
proprio personale nella misura massima del 30 per cento dei posti
disponibili.”
4. All’articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, e successive modificazioni, dopo il comma 5 sono
aggiunti i seguenti:
“5-bis. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1,
lettere a-bis) e a-ter), sono iscritti in ruolo dopo l’ultimo dei
parigrado dello stesso ruolo.”
5-ter. Il personale femminile che, ai sensi dell’articolo 4
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, non possa frequentare il
corso, e’ rinviato al corso successivo e qualora lo superi con esito
favorevole assume l’anzianita’ relativa che sarebbe spettata
nel corso di appartenenza.”.
5. All’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490 e successive modifiche, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole da “Ispettore
Logistico” a “Ispettore delle Armi” sono sostituite
dalle seguenti: “ed ispettori a competenza generale nell’ambito
dell’esercito”;
b) alla lettera c), le parole: “dai tre tenenti
generali” sono sostituite dalle seguenti: “dai due
tenenti generali dei ruolo normale delle Armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni”;
6. Ai quadri I e VI della Tabella 1, allegata al
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive
modificazioni, alla riga “tenente”, colonna 6, le parole:
“3 anni” sono sostituite dalle seguenti: “2 anni”;
7. Ai quadri II e VII della Tabella 1, allegata al
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive
modificazioni, alla riga “tenente”, colonna 6,
sostituire le parole: “3 anni di comando di plotone o di
sezione recuperi o riparazioni o incarico equipollente ovvero 3 anni
complessivi negli incarichi di comandante di autosezione o di
addetto alle lavorazioni, permanendo almeno 1 anno in ciascuno di
questi ultimi incarichi, anche se compiuti tutti o in parte nel
grado inferiore” con le seguenti: “2 anni di comando di
plotone o di sezione recuperi o riparazioni o incarico
equipollente ovvero un anno di comandante di autosezione e un anno di
addetto alle lavorazioni, anche se compiuto tutto o in parte nel
grado inferiore”;
8. All’articolo 58 del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, e successive modificazioni, dopo il comma 3 e’
inserito il seguente;
“3-bis. Fino al 2005, su richiesta della Forza armata
interessata, in relazione alle effettive consistenze nei ruoli e
dei risultati conseguiti nei reclutamenti pianificati negli
anni precedenti, possono essere ammessi a partecipare ai concorsi
per il reclutamento nei ruoli speciali anche gli ufficiali di
complemento in servizio di prima nomina.”.
Art.
21
(Ufficiali
ausiliari)
1. Sono ufficiali ausiliari di ciascuna Forze armata,
dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, i
cittadini di ambo i sessi reclutati in qualita’ di:
a) ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e in
ferma o rafferma biennale, reclutati ai sensi della normativa
vigente, o del congedo;
b) ufficiali piloti di complemento reclutati ai sensi dei
titoli II e III della legge 19 maggio 1986, n. 224;
c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma;
d) ufficiali delle forze di completamento.
2. Il reclutamento degli ufficiali ausiliari di cui alle
lettere c) e d) puo’ avvenire solo al fine di soddisfare specifiche
e mirate esigenze delle singole Forze armate connesse alla
carenza di professionalita’ tecniche nei rispettivi ruoli ovvero
alla necessita’ di fronteggiare particolari esigenze operative.
3. Il numero massimo delle singole categorie di
ufficiali ausiliari da ammettere annualmente in servizio e’
fissato con la legge di bilancio, in coerenza con il processo di
trasformazione dello strumento militare in professionale.
Art.
22
(Ufficiali
di complemento)
1. Gli ufficiali di complemento in servizio di prima
nomina possono essere reclutati:
a) fino al 2006, tra i giovani soggetti alla leva nati
entro il 1985;
b) qualora venga ripristinata la coscrizione
obbligatoria, nei casi previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera
f), della legge 14 novembre 2000, n. 331.
Art. 23
(Ufficiali in ferma prefissata)
1. A decorrere dal 1o Gennaio 2003, ciascuna Forza armata,
l’Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza
possono arruolare, nei rispettivi ruoli, ufficiali in ferma
prefissata con durata della ferma di un anno e sei mesi,
incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che
hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi.
2. Ai corsi di cui al comma 1 si accede tramite pubblico
concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani che:
a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere c),
e), f) e g) dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni;
b) non abbiano superato il 38o anno d’eta’ alla data
indicata nel bando di concorso;
c) siano in possesso dell’idoneita’ psico-fisica ed
attitudinale necessaria all’esercizio delle mansioni connesse.
3. Ai corsi di cui al comma 1, per l’Arma dei
carabinieri si accede tramite pubblico concorso al quale
possono partecipare i cittadini italiani che:
a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere b),
c), d), e), f) dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23
ottobre 2000, n. 298;
b) non abbiano superato il 32o anno d’eta’ alla data
indicata nel bando di concorso;
c) siano riconosciuti in possesso dell’idoneita’
psico-fisica ed attitudinale dal Centro nazionale di selezione e
reclutamento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri.
4. Ai corsi di cui al comma 1, per il Corpo della
guardia di finanza, si accede tramite pubblico concorso al
quale possono partecipare i cittadini italiani che:
a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere b),
c), d), e) ed f) dell’articolo 5, comma 1, dei decreto legislativo
emanato ai sensi dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78;
b) non abbiano superato il 32o anno d’eta’ alla data
indicata nel bando di concorso;
c) siano riconosciuti in possesso dell’idoneita’
psico-fisica e attitudinale ai servizio incondizionato quale
ufficiale.
5. Con decreto del Ministro della difesa o del Ministro
delle finanze, secondo le rispettive competenze, sono stabiliti:
a) i titoli di studio richiesti per l’ammissione ai singoli
corsi, ed eventualmente ulteriori requisiti, le tipologie e le
modalita’ dei concorsi e delle eventuali prove di esame,
prevedendo, ove necessario, programmi differenziati in relazione ai
titoli di studio richiesti, nonche’ la durata dei corsi; le
modalita’ per lo svolgimento dei rispettivi corsi di formazione e
relativi programmi sono determinati dai rispettivi Stati maggiori o
Comandi generali;
b) i requisiti fisici ed attitudinali richiesti ai
fini dell’esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali in
ferma prefissata.
6. Gli allievi che superano gli esami di fine corso sono
nominati:
a) sottotenenti o guardiamarina in ferma prefissata,
ausiliari della corrispondente Arma o Corpo della Forza armata
d’appartenenza, qualora il titolo di studio richiesto dal bando di
concorso sia il diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
b) tenenti o sottotenenti di vascello in ferma
prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo normale della
Forza armata d’appartenenza qualora il titolo di studio
richiesto dal bando di concorso sia il diploma di laurea;
c) sottotenenti dell’Arma dei carabinieri in ferma
prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale ovvero
tenenti del corrispondente ruolo tecnico-logistico.
d) sottotenenti del Corpo della guardia di finanza in
ferma prefissata, ausiliari, del corrispondente ruolo speciale
ovvero tenenti del corrispondente ruolo tecnico-logistico.
7. L’anzianita’ relativa e’ determinata dalla media del
punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al
termine del corso stesso.
8. Gli allevi che non superino gli esami di fine corso in
prima sessione, sono ammessi a ripeterli in una sessione di
riparazione trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione
ordinaria. In caso di superamento degli esami in tale sessione
sono nominati ufficiali e sono iscritti in ruolo, dopo i pari
grado che hanno superato tutti gli esami in prima sessione, con la
medesima anzianita’ assoluta.
9. Gli allievi che non superino gli esami in seconda
sessione o che dimostrino di non possedere il complesso delle
qualita’ e delle attitudine necessarie per bene assolvere le
funzioni del grado o che si rendano colpevoli di gravi mancanze
contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non
frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni,
sorto dimessi dal corso previa determinazione del direttore
generale del personale militare e ad essi si applica l’articolo
5, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997. 490, e
successive modificazioni.
10. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata
compete il trattamento economico previsto per gli allievi
ufficiali delle accademie.
Art.
24
(Stato
giuridico ed avanzamento degli ufficiali in ferma prefissata)
1.
Agli ufficiali in ferma prefissata si applicano le norme di stato
giuridico previste per gli ufficiali di complemento.
2.
Gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato la
ferma, sono collocati in congedo.
3.
Gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato un anno
di servizio, possono partecipare, in relazione al titolo di studio
posseduto, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui
all’articolo 4, comma 4, e all’articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni,
sempre che gli stessi non abbiano superato il 40o anno d’eta’. Il
servizio prestato in qualita’ di ufficiale in ferma prefissata
costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di
merito.
4.
Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano all’Arma dei
carabinieri con riferimento al reclutamento degli ufficiali di cui
agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1 e 8, comma 1, del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sempreche’ gli ufficiali
interessati non abbiano superato il 34o anno di eta’.
5.
Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere posti in congedo
illimitato prima della scadenza della ferma, venendo collocati nella
riserva del complemento, per gravi mancanze disciplinari o scarso
rendimento in servizio. Il provvedimento e’ adottato dal direttore
generale del personale militare su proposta dei superiori gerarchici
competenti ad esprimere giudizi sull’avanzamento.
6.
Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere: a) ammessi, a
domanda, ad una ulteriore ferma annuale; b) trattenuti in servizio
sino ad un massimo di sei mesi, su proposta dei rispettivi Stati
maggiori o Comandi generali e previo consenso degli interessati, per
consentirne l’impiego ovvero la proroga dell’impiego nell’ambito di
operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero in concorso
con le Forze di polizia per il controllo del territorio nazionale o a
bordo di unita’ navali impegnate fuori dalla normale sede di
servizio.
7.
I sottotenenti ed i guardiamarina in ferma prefissata sono valutati
per l’avanzamento ad anzianita’ al grado superiore dai superiori
gerarchici al compimento del secondo anno di permanenza nel grado e,
se idonei, promossi con tale decorrenza.
Art.
25
(Ufficiali
delle forze di completamento)
1. In relazione alla necessita’ di disporre di adeguate
forze di completamento, con specifico riferimento alle esigenze
correlate con le missioni internazionali ovvero con le attivita’
addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale
sia all’estero, gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata,
su proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e
previo consenso degli interessati, possono essere richiamati in
servizio con il grado e l’anzianita’ posseduta ed ammessi ad una
ferma non superiore ad un anno, rinnovabile a domanda
dell’interessato per non piu’ di una volta, al termine della quale
sono collocati in congedo.
2. Agli ufficiali delle forze di completamento si applicano
le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali dei
servizio permanente.
3. L’avanzamento dei predetti ufficiali avviene con le
modalità previste per gli ufficiali del congedo di cui al
Titolo IV della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive
modificazioni.
4. Gli ufficiali inferiori delle forze di completamento
possono partecipare ai concorsi per il reclutamento degli
ufficiali di cui all’articolo 4, comma 4, e all’articolo 5,
comma 1, dei decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e
successive modificazioni, sempre che gli stessi non abbiano
superato il 40o anno di eta’. Al termine dei prescritti corsi
formativi, i predetti ufficiali sono iscritti in ruolo, con il
grado rivestito, dopo l’ultimo dei parigrado in ruolo.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano
all’Arma dei carabinieri con riferimento al reclutamento degli
ufficiali di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1 e 8,
comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298,
sempreche’ gli ufficiali interessati non abbiano superato il 34o
anno di eta’.
6. La nomina ad ufficiale di complemento ai sensi
dell’articolo 4 del regio-decreto 16 maggio 1932, n. 819, puo’
essere conferita ai cittadini italiani in possesso di spiccata
professionalita’ che diano ampio affidamento di prestare opera
proficua nelle Forze armate. La nomina e’ conferita previo
giudizio della Commissione ordinaria d’avanzamento, che
stabilisce il grado ed il ruolo d’assegnazione, sentiti i rispettivi
Capi di stato maggiore o Comandanti generali.
7. Con decreto del Ministro della difesa o del Ministro
delle finanze, secondo le rispettive competenze, sono definite in
relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata,
dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza:
a) le modalita’ per l’individuazione delle ferme e
della loro eventuale estensione nell’ambito del limite massimo di
cui al comma 1;
b) i requisiti fisici ed attitudinali richiesti ai
fini dell’esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali
chiamati o richiamati in servizio. Gli ordinamenti di ciascuna
Forza armata, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza individuano gli eventuali specifici requisiti
richiesti, anche relativamente alle rispettive articolazioni
interne.
c) le procedure da seguirsi, le modalita’ per
l’individuazione delle professionalita’ e del grado conferibile ai
sensi del comma 5, gli eventuali ulteriori requisiti, secondo
criteri analoghi a quelli individuati dal titolo II del regio-decreto
16 maggio 1932, n. 819.
8. Agli ufficiali delle forze di completamento, che
siano lavoratori dipendenti pubblici, chiamati in servizio per le
esigenze delle forze di completamento, spettano, in aggiunta alle
competenze fisse ed eventuali determinate ed attribuite ai sensi
dell’articolo 28, comma 5, e limitatamente al periodo di effettiva
permanenza nelle posizioni precedentemente individuate, anche lo
stipendio e le altre indennita’ a carattere fisso e
continuativo, fatta eccezione per l’indennita’ integrativa
speciale, dovute dall’amministrazione di origine, che ne assicura
la diretta corresponsione all’interessato.
Art.
26
(Incentivi
per il reclutamento degli ufficiali ausiliari)
(Omissis)
Art.
27
(Modifiche
al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298)
1.
All’articolo 7 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, dopo
il comma 5 e’ aggiunto il seguente: “5-bis. Il personale
femminile che, ai sensi dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 1971,
n. 12004, non possa frequentare o completare il corso applicativo di
cui al comma 2, lettera b), fermo restando le norme previste dal
decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, e’ rinviato al corso
successivo e qualora lo superi con esito favorevole assume
l’anzianita’ relativa che sarebbe spettata nel corso di
appartenenza.”.
Art.
28
(Armonizzazione
del trattamento economico degli ufficiali)
1. Al sottotenente di complemento in servizio di prima
nomina ed al tenente di complemento in rafferma continuano
ad essere corrisposti lo stipendio e le indennita’ relative
rispettivamente ai livelli retributivi VIo e VIIo-bis nonche’ le
indennita’ operative gia’ previste, rispettivamente, per i gradi
di sottotenente e di tenente dal decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e successive modificazioni e
integrazioni.
2. Agli ufficiali dei gradi di sottotenente, tenente,
capitano e maggiore in servizio permanente o in ferma dodecennale
di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, ai quali si applica
l’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 298, sono corrisposte, a decorrere dal 15 marzo 2001,
anche le indennita’ operative previste per il grado superiore dal
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e
successive modificazioni e integrazioni.
3. A decorrere dal 15 marzo 2001, agli ufficiali
dell’Arma dei carabinieri destinatari del trattamento economico di
cui all’articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della
legge 1o aprile 1981, n. 121, lo stipendio e’ determinato, se piu’
favorevole, sulla base dell’articolo 4, comma 3, del
decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n.869, prescindendo
dalla promozione ai gradi ivi previsti.
4. Agli ufficiali in ferma prefissata si applica il
trattamento previsto per gli ufficiali di complemento.
5. Agli ufficiali delle forze di completamento si applica,
qualora in servizio, il trattamento economico previsto per gli
ufficiali del servizio permanente.
CAPO
VI
Disposizioni varie e Finali
Art.
29
(Disposizioni
finali)
1.
Fermi restando gli organici complessivi fissati per ciascuna Forza
armata indicati nella tabella “A” allenata al presente
decreto, potranno essere apportati, senza oneri aggiuntivi, con
decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, modifiche alle
dotazioni organiche delle singole categorie di personale al fine di
adeguarne la disponibilita’ alle effettive esigenze funzionali da
soddisfare.
2.
Fino al conseguimento delle dotazioni organiche indicate nella
tabella “A” allegata al presente decreto, le procedure di
reclutamento dei volontari di truppa in servizio permanente e in
ferma prefissata avvengono in deroga a quanto previsto dall’articolo
39 della legge 27 novembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
3.
Nell’ambito della progressiva trasformazione dello strumento militare
in professionale, il Ministero della difesa promuove, anche mediante
specifici corsi di riqualificazione previsti dal contratto collettivo
nazionale integrativo di lavoro, l’impiego di personale civile della
difesa in sostituzione di personale delle Forze armate, inclusa
l’Arma dei carabinieri, al fine di contribuire a garantire il
sostegno tecnico, logistico e amministrativo dello strumento militare
e di recuperare unita’ di personale militare per l’espletamento dei
compiti d’istituto.
4.
Al personale impiegato in servizi armati e non, al quale non sia
possibile concedere recuperi compensativi prima del trasferimento ad
altro ente ovvero per imprescindibili esigenze funzionali, puo’
essere corrisposto, in luogo delle predette giornate di recupero, il
compenso di alta valenza operativa nei limiti previsti dalla vigente
normativa e nell’ambito delle risorse disponibili nell’apposito
Fondo.
Art.
30
(Modifica
e abrogazione di norme)
1.
A decorrere dal 1o gennaio 2002, gli articoli 7, 8, e 9 del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, si applicano ai volontari di
truppa in ferma breve e in ferma prefissata con meno di dodici mesi
di servizio.
2.
Ai volontari di truppa in ferma breve e in ferma annuale in servizio
alla data del 1o gennaio 2002 da piu’ di’ 10 mesi, continua ad
applicarsi la previgente normativa in materia di stato giuridico.
3.
A decorrere dal 1o gennaio 2002, sono abrogati gli articoli 2, 3,
4 e 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505. 4. A
decorrere dal 1o gennaio 2002, e’ abrogato l’articolo 3, comma 2,
della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.
Art. 31
(Clausola finanziaria)
(Omissis)
N
O T E
Si
riportano le premesse al decreto legislativo: “IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli n. 76 e 87 della Costituzione; Visto
l’articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, che
conferisce al Governo la delega ad emanare, tra le altre,
disposizioni concernenti la graduale sostituzione, entro sette anni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dei
militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e
con personale civile del Ministero della difesa;
Visto l’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490, e successive modificazioni, concernente i ruoli degli ufficiali
del servizio permanente;
Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, e successive modificazioni, concernente i ruoli dei volontari
in servizio permanente e dei sottufficiali in servizio permanente;
Visto l’articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196, e successive modificazioni, concernente i volontari di truppa in
ferma breve;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate; Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 20 febbraio 2001;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 4 aprile 2001;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i
Ministri dell’interno, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, della giustizia, delle finanze, dei
trasporti
e della navigazione e delle politiche agricole e forestali;
Emana
il seguente decreto legislativo:”