Nota (per il testo, il link a lato):
Introdotta la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reati commessi dai suoi organi o dai suoi preposti.
Viene in concreto introdotta nel nostro ordinamento la responsabilità penale a carico della persona giuridica, in tal modo recependo alcune convenzioni internazionali in tema di prevenzione delle attività criminose.
I soggetti cui il decreto si rivolge sono indicati all’art.1:
esso si applica agli “enti forniti di personalita giuridica e alle societa’ e associazioni anche prive di personalita’ giuridica” (c.2).
Il decreto non si applica “allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonche’ agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale” (c.3).
E’ importante sottolineare che all’art.8 (“Autonomia delle responsabilita’ dell’ente”) viene ammessa la responsabilità dell’Ente anche quando:
“a) l’autore del reato non e’ stato identificato o non e’ imputabile”
“b) il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia”
La responsabilità è delimitata solo ad alcuni reati penali, indicati all’art.24 (“Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico”) ed all’art.25 (“Concussione e corruzione”). Tali reati danno luogo a questa particolare forma di responsabilità amministrativa anche in caso di tentativo (art. 26).