D.M. 31.5.2001

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

D.M. 31 maggio 2001

(G.U. 18.6.2001 n.139)

Certificazione nel sistema della formazione professionale.

Art. 1.

Finalita’

1. La certificazione, nel sistema della formazione professionale, e’ finalizzata a garantire la trasparenza dei percorsi formativi e il riconoscimento delle competenze comunque acquisite dagli individui
per il conseguimento dei relativi titoli e qualifiche, per consentire
l’inserimento o il reingresso nel sistema di istruzione e formazione
professionale nonche’ per agevolare l’incontro tra domanda e offerta
di lavoro.

Art. 2.

Oggetto della certificazione

Al fine di definire con criteri omogenei il patrimonio conoscitivo
ed operativo degli individui, per competenza certificabile ai sensi
dell’art. 1, si intende un insieme strutturato di conoscenze e di
abilita’, di norma riferibili a specifiche figure professionali,
acquisibili attraverso percorsi di formazione professionale, e/o
esperienze lavorative, e/o autoformazione, valutabili anche come
crediti formativi.

Art. 3.

Individuazione degli standard

1. Al fine di assicurare basi minime omogenee per il sistema di
certificazione su tutto il territorio nazionale, il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, d’intesa con il Ministero della
pubblica istruzione, il Ministero dell’universita’ e della ricerca
scientifica e tecnologica e le regioni, previo confronto con le parti
sociali, definisce con provvedimenti successivi gli standard minimi
di competenza.
Gli standard minimi di competenza, di cui al comma 1 del presente
articolo, contengono in relazione ai diversi settori produttivi:
a) il riferimento alla figura o gruppi di figure professionali e
alle attivita’ o aree che le caratterizzano;
b) la descrizione delle competenze professionali e i criteri per
la valutazione del possesso di tali competenze;

c) l’individuazione della soglia minima riferita al possesso
delle competenze di cui al punto b), necessaria per la certificazione
di cui all’art. 2 del presente provvedimento.

3. Per l’assolvimento dei compiti di cui al comma 1, il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale si avvale di commissioni
settoriali composte da rappresentanti dello stesso Ministero, del
Ministero della pubblica istruzione, del Ministero dell’universita’
della ricerca scientifica e tecnologica, delle regioni e delle parti
sociali. Tali commissioni operano, con l’assistenza tecnica
dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei
lavoratori (ISFOL), tenuto conto anche delle rilevazioni degli
organismi bilaterali delle parti sociali e delle rilevazioni
regionali.

Resta ferma la competenza delle regioni per quanto attiene la
definizione dei percorsi formativi in termini di contenuti e di
metodologie didattiche.

4. Al fine di consentire flessibilita’ e adattabilita’ al sistema,
in relazione alle esigenze territoriali, le regioni possono
ulteriormente integrare gli standard minimi nazionali definiti ai
sensi del presente articolo.

Le regioni, nell’ambito della propria autonomia normativa e
regolamentare, possono predisporre anche modalita’ per l’automatico
riconoscimento di qualifiche certificate da altre Regioni, sentita la
commissione di cui all’allegato B, comma a) dell’accordo
Stato-regioni del 18 febbraio 2000.

5. Gli standard minimi nazionali sono soggetti ad aggiornamento
periodico, in particolare per rispondere a richieste in proposito
avanzate dalle regioni.

Art. 4.

Soggetti responsabili della certificazione

1. La funzione della certificazione delle competenze e’ svolta
dalle regioni che, sempre nell’ambito della loro autonomia normativa
e regolamentare, ne disciplinano le procedure di attuazione, tenuto
conto degli standard minimi fissati a livello nazionale e dei
principi di cui al successivo art. 5.

2. Le regioni provvedono a rendere trasparenti le certificazioni
anche attraverso la definizione di comuni procedure e l’adozione di
strumenti all’uopo previsti.

Art. 5.

Tipologia delle certificazioni

La certificazione delle competenze, secondo quanto disposto
dall’art. 3 del presente provvedimento, puo’ essere effettuata:

a) al termine di un percorso di formazione professionale di norma
finalizzato all’acquisizione di una qualifica, tenuto conto degli
indicatori di trasparenza, modificando ed integrando quanto disposto
dal decreto 12 marzo 1996 del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale;

b) in esito a percorsi di formazione parziali ovvero in caso di
abbandono precoce del percorso formativo o in percorsi che non
conducono all’acquisizione di qualifica di cui alla lettera a);

c) a seguito di esperienze di lavoro e di autoformazione su
richiesta degli interessati, per l’ammissione ai diversi livelli del
sistema d’istruzione e di formazione professionale o per
l’acquisizione di una qualifica o di un titolo di studio.

Le certificazioni di cui al comma 1 sono riportate sinteticamente
nel libretto formativo del cittadino, secondo quanto previsto
dall’allegato B, comma d) dell’accordo Stato-regioni del 18 febbraio
2000.

Art. 6.

Riconoscimento dei crediti formativi

Per credito formativo si intende il valore, attribuibile a
competenze comunque acquisite dall’individuo, che puo’ essere
riconosciuto ai fini dell’inserimento in percorsi di istruzione o di
formazione professionale, determinandone la personalizzazione o la
riduzione della durata. Al riconoscimento del credito formativo ed
alla relativa attribuzione di valore, provvede la struttura educativa
o formativa che accoglie l’individuo, anche in collaborazione con la
struttura di provenienza.

Le competenze certificate, secondo quanto disposto dall’art. 5 del
presente provvedimento, costituiscono credito formativo spendibile
nel sistema di formazione professionale in base ai seguenti criteri:

coerenza con gli standard di competenze di cui all’art. 3: in
questo caso il credito e’ spendibile su tutto il territorio
nazionale;

presenza di specifici accordi tra istituzioni e/o agenzie
formative competenti in ordine all’oggetto del credito: in questo
caso il credito e’ spendibile limitatamente agli ambiti interessati
dall’accordo stesso.

Art. 7.

Sperimentazioni

1. La promozione del sistema nazionale di certificazione delle
competenze di cui al presente provvedimento e la sua progressiva
diffusione, sono assicurate da sperimentazioni specifiche
cofinanziate con risorse comunitarie, sentiti il Ministero della
pubblica istruzione, il Ministero dell’Universita’ e della ricerca
scientifica e tecnologica, le regioni e le parti sociali.

2. Il monitoraggio delle esperienze nonche’ la valutazione dei
risultati sono effettuate dalla commissione di cui all’allegato B,
comma a) dell’accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000, allargata
alle parti sociali, che si avvale dell’assistenza tecnica dell’Isfol.

3. In attesa della definizione a livello nazionale degli standard
minimi di competenza, le regioni possono provvedere autonomamente in
via provvisoria alla definizione degli stessi ed al rilascio delle
certificazioni relative.

Roma, 31 maggio 2001

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Note

Queste le premesse al D.M.:

“Visto l’art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, comma 1,
lettera e);

Visto l’art. 142 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112,
comma 1, lettera c);

Visto la lettera a) dell’allegato B dell’accordo Stato-regioni,
18 febbraio 2000 e acquisite le risultanze dell’esame istruttorio
della commissione prevista dalla stessa lettera a);

Visto il parere favorevole delle regioni,

Decreta …”

Redazione

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