Il D.A. 14.3.2001 con le modifiche introdotte dal D.A. 18.5.2001

D.A. 14 maggio 2001 n. 34120

PRINCIPI E CRITERI PER L’ADOZIONE DELL’ATTO AZIENDALE

Testo coordinato dell’allegato al D.A. 34120 del 14 marzo 2001 con le modifiche ed integrazioni di cui al D.A. 34715 del 18 maggio 2001 (pubblicato da ultimo sulla G.U.R.S. n. 30 del 15 giugno 2001)

PREMESSA

Il Decreto Legislativo n. 229/99 modificativo del D.L.vo n.502/92 ha concluso il processo di aziendalizzazione definendo le USL come Aziende con personalità giuridica pubblica ed autonomia gestionale, la cui organizzazione e funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri emanati dalla Regione ai sensi dell’art.2 comma 2 sexies del D.L.vo n. 229/99, come modificato dall’art.1 del D.L.vo n.168/00.

Conseguentemente, l’attività e i modelli organizzativi delle Aziende, devono uniformarsi in maniera sempre più compiuta ai principi dell’aziendalizzazione, allo scopo di liberare l’attività gestionale dai vincoli di natura procedurale propri della pubblica amministrazione,e realizzare il massimo grado di flessibilità e dinamicità al fine di assicurare la qualità dei servizi, nel rispetto delle scelte effettuate dall’ordinamento di distinzione delle attribuzioni dei tre livelli del SSN (centrale, regionale e aziendale).

La Regione Siciliana, con l’adozione del Piano Sanitario Regionale 2000/2002, ha proceduto all’individuazione degli obiettivi essenziali di salute. Spetta alle Aziende attivare i meccanismi che, in risposta alla domanda di salute espressa, e nell’ambito delle risorse assegnate, condurranno all’elaborazione dei Piani triennali, dei Piani annuali di attività e dei Piani attuativi locali.

Le Aziende, in funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali e per conseguire tali obiettivi, devono adottare l’atto aziendale, che si pone come strumento essenziale per pervenire alla qualificazione delle strutture pubbliche e private preaccreditate operanti nell’ambito dell’Azienda e delle professionalità esistenti al suo interno, tenendo conto della domanda sanitaria espressa dai cittadini. L’atto aziendale viene adottato dal Direttore Generale, previa informazione dello stesso estesa alle rappresentanze sindacali di categoria interne e preaccreditate.

L’attività dell’Azienda si svolge in coerenza con la programmazione regionale e/o con gli atti di indirizzo e di coordinamento generali emanati dalla Regione Siciliana e nel rispetto dei principi di informazione, concertazione e consultazione previste dai contratti collettivi di lavoro sanità e dagli accordi collettivi di categoria.

Art. 1 – PRINCIPI GENERALI

L’art. 3 comma 1 bis del D.Leg.vo n.229/99 prevede che l’organizzazione ed il funzionamento delle Aziende sanitarie sono disciplinate con atto aziendale di diritto privato sulla base della programmazione nazionale e regionale e in conformità ai principi ed ai criteri di cui al presente schema.

1. L’ Organizzazione e le attività delle Aziende Sanitarie, nell’ambito delle risorse disponibili, devono essere improntate a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e sono rivolte ad assicurare, nel rispetto degli obiettivi posti dagli atti di programmazione nazionale e regionale, l’erogazione delle prestazioni essenziali, lo sviluppo del sistema qualità, la miglior accessibilità dei servizi al cittadino, il raccordo istituzionale con gli enti locali attraverso la conferenza dei sindaci, il collegamento con le altre organizzazioni sanitarie e con il volontariato.

2. Le aziende Unità Sanitarie Locali, in particolare, provvedono alla programmazione ed alla gestione delle attività sanitarie ivi comprese quelle di prevenzione di cui all’art. 7/bis del decreto legislativo 502/92 e successive integrazioni e modificazioni e delle attività socio-assistenziali, nel rispetto delle indicazioni e delle direttive dell’Assessorato Regionale alla Sanità.

3. Devono essere contenuti nell’atto aziendale:

a) La individuazione delle strutture operative dotate di autonomia gestionale tecnico-professionale, nonché i centri di costo/responsabilità, soggetti a rendicontazione analitica e la competenza dei relativi responsabili;

b) L’articolazione dei distretti sulla base e secondo le modalità indicate nel Piano Sanitario Regionale 2000/2002;

c) La individuazione e le modalità di costituzione e di funzionamento dei dipartimenti secondo anche le indicazioni contenute nel piano sanitario regionale 2000/2002 nonché l’individuazione, all’interno degli stessi, delle strutture semplici;

d) La disciplina delle attribuzioni ai dirigenti di cui all’art. 15/bis del decreto legislativo 229/99 dei compiti per l’attuazione degli obiettivi individuati dalla programmazione aziendale nel rispetto delle modalità operative definite in sede di assegnazione degli obiettivi stessi, nell’ambito delle risorse assegnate;

e) I criteri per l’attribuzione degli incarichi di cui al comma 4 dell’art. 15 del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni, nel rispetto delle disposizioni contenute nei vigenti contratti collettivi di lavoro, nonché le modalità per la verifica dei risultati come previsto dall’art. 15/ter del decreto stesso;

f) Le disposizioni generali in materia di affidamento di appalti e di forniture di beni e servizi per importi inferiori a quelli previsti dalla legislazione comunitaria;

4. Il Direttore Generale adotta entro 60 giorni l’Atto Aziendale, e lo trasmette all’Assessore Regionale alla Sanità per la verifica di conformità con la programmazione nazionale e regionale e con i principi e criteri indicati nel presente provvedimento. Qualora, entro quaranta giorni dal ricevimento del provvedimento non vengano mossi rilievi, la verifica si intende positivamente resa.

Art. 2 -DIREZIONE AZIENDALE

1) La Direzione Aziendale è costituita dal Direttore Generale, che ha la responsabilità della gestione dell’Azienda, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo. Nell’ambito della Direzione aziendale operano il Collegio di Direzione ed il servizio per il Controllo interno

2) Il Direttore Generale si avvale per il governo delle attività cliniche, la programmazione e la valutazione delle attività sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria del collegio di direzione, così costituito:

a) Direttore Generale con funzioni di Presidente;

b) Direttore Sanitario;

c) Direttore Amministrativo;

d) Direttori dei Dipartimenti;

e) Direttori dei Distretti;

f) Direttori dei Presidi Ospedalieri.

3) Il Direttore Generale adotta il regolamento per il funzionamento del Collegio di direzione, prevedendo in particolare che le sedute saranno valide con la partecipazione di almeno la metà dei componenti.

4) Il Collegio di Direzione svolge i compiti ad esso attribuiti dall’art, 17 del D.L.vo 19.6.99 n.229; in particolare il Direttore Generale si avvarrà dello stesso per la elaborazione del programma di attività dell’Azienda, nonché per l’organizzazione e lo sviluppo dei servizi, anche in attuazione del modello dipartimentale e per l’utilizzazione delle risorse umane. Il Collegio di direzione, avvalendosi della collaborazione dei responsabili delle funzioni Qualità e Formazione, contribuisce altresì all’elaborazione del piano per la realizzazione del Sistema Qualità Aziendale come definito dal P.S.R.

5) E’ organo dell’Azienda altresì il Collegio sindacale la cui composizione ed attività sono disciplinate dalla legge (art.3 ter del D.L.vo 19.6.99 n.229).

6) Il Consiglio dei sanitari previsto dall’art.3 Co.12 del D.L.vo 30.12.92 n.502 è organismo elettivo dell’Azienda con funzioni di consulenza tecnico- sanitaria, cui compete la emissione di pareri obbligatori per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo, e per gli investimenti ad esse attinenti.

Art. 3 -COMPETENZE DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale è il legale rappresentante dell’Azienda ed è responsabile della gestione complessiva aziendale che si esercita attraverso la definizione dei programmi e degli obiettivi da attuare, nonché attraverso la verifica della rispondenza dei risultati di attività e di gestione rispetto agli indirizzi impartiti.

2. Il Direttore Generale, sulla base di opportune intese con la conferenza dei sindaci, assicura i rapporti tra quest’ultima e l’azienda, garantendo se necessario, i supporti affinché la conferenza possa svolgere la sua funzione di indirizzo e di controllo.

3. Il Direttore Generale esercita le funzioni direttamente o mediante delega secondo le modalità e nelle forme indicate nell’Atto Aziendale. Il predetto esercita le proprie funzioni con atti di diritto privato o, nei casi previsti dalla legge, attraverso l’adozione di provvedimenti amministrativi.

Gli atti di diritto privato sono retti dal principio della libertà di forma, nei limiti previsti dal codice civile, ed in particolare non richiedono motivazione, salvo che questa non sia prevista da specifiche disposizioni.

I provvedimenti amministrativi sono emanati nel rispetto della legge 241/90 e successive integrazioni e dai principi generali dell’azione amministrativa.

4. Sono riservati alla competenza del Direttore Generale:

a) L’adozione dell’Atto Aziendale;

b) L’adozione di tutti gli atti relativi ai piani strategici pluriennali ed ai piani programmatici annuali di attività;

c) L’adozione di tutti gli atti riguardanti la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l’azione amministrativa;

d) L’adozione di tutti gli atti relativi alla programmazione economico-finanziaria e di bilancio, compresi quelli relativi alla gestione attraverso la metodologia della negoziazione per budget;

e) L’individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra le strutture complesse;

f) L’adozione di tutti gli atti riguardanti l’acquisizione di beni e servizi per importi superiori alla quota delegata alla gestione del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario, dei Direttori di Dipartimento e dei Direttori di Distretto. Non sono comunque delegabili i contratti per importi superiori alla soglia comunitaria;

g) L’adozione di tutti gli atti aventi come oggetto la determinazione di tariffe, canoni ed analoghi oneri a carico di terzi;

h) Gli atti di nomina, di designazione, di sospensione, di decadenza riservati da specifiche disposizioni alla competenza del Direttore Generale;

i) Gli atti relativi al personale, concernenti:

Ø la nomina dei Direttori di Dipartimento e dei Direttori di Distretto e la verifica degli stessi;

Ø la nomina dei Direttori di Struttura complessa e dei Responsabili di Struttura semplice e la verifica degli stessi;

Ø l’attribuzione o la definizione degli incarichi di collaborazione esterna;

Ø i provvedimenti di mobilità interna delle figure dirigenziali dell’Azienda;

Ø l’individuazione dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari;

Ø la nomina dei componenti del Collegio Tecnico e del nucleo di valutazione;

Ø la individuazione dei collaboratori alle sue dirette dipendenze, nonché del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente;

Ø ogni altro atto concernente la scelta delle risorse umane.

5. Il Direttore Generale, fermo restando l’esercizio dei compiti di cui sopra,e salva la ripartizione di competenze da operare con il regolamento di organizzazione, può delegare funzioni con riferimento ad ambiti settoriali di attività ovvero all’adozione di singoli atti di diritto privato o di diritto pubblico al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario, ai Direttori di dipartimento ed ai Direttori dei distretti.

6. La delega relativa all’attività di diritto privato è conferita per iscritto nei modi e nelle forme rapportate alla tipologia di attività delegata e di essa deve darsi idonea pubblicità; la delega relativa all’attività di diritto pubblico è disposta dal Direttore Generale con apposito provvedimento da pubblicare all’albo dell’Azienda.

7. Il soggetto delegato ha la piena responsabilità a qualsiasi effetto interno ed esterno degli atti compiuti.

8. L’esercizio, delle funzioni delegate deve avvenire:

a. nel rispetto della normativa generale e specifica e delle norme del Codice Civile di cui al capo IX del titolo III ed al capo VI del titolo II del libro quarto, afferenti il mandato e la rappresentanza;

b. nel rispetto degli obiettivi generali dell’Azienda;

c. garantendo la trasparenza, la esaustività e la chiarezza espositiva della motivazione e della decisione degli atti adottati;

d. nel rispetto della compatibilità finanziaria.

9. L’attività delegata non è soggetta a controllo preventivo e diventa esecutiva nelle forme di legge.

10. Il Direttore Generale, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, può annullare di ufficio e/o revocare i provvedimenti amministrativi illegittimi o inopportuni, nonché assumere, rispetto agli atti di diritto privato invalidi o non convenienti, le iniziative consentite dal Codice Civile.

Art. 4 – IL DIRETTORE SANITARIO E IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

1. L’atto aziendale delinea l’azione del Direttore Sanitario tenendo presente in particolare, che lo stesso concorre al governo aziendale partecipando al processo di pianificazione strategica e di pianificazione annuale sanitaria dell’Azienda. Lo stesso svolge ogni altra funzione a lui attribuita dalle leggi e dai regolamenti aziendali attuativi.

2. L’atto aziendale delinea l’azione del Direttore Amministrativo tenendo presente, in particolare, che lo stesso concorre al governo aziendale partecipando al processo di pianificazione strategica e di pianificazione annuale dell’Azienda e coadiuva il Direttore Generale nella definizione e direzione del sistema di governo economico-finanziario aziendale. Lo stesso svolge ogni altra funzione a lui attribuita dalle leggi e dai regolamenti aziendali attuativi.

Art. 5 – I DIPARTIMENTI

Il Dipartimento va considerato quale struttura di coordinamento per lo svolgimento di funzioni complesse e pertanto in quanto aggregazione organizzativa e funzionale, assume la valenza di soggetto negoziale nei rapporti con la Direzione aziendale e con gli altri Dipartimenti. Il dipartimento è dotato di autonomia gestionale soggetta a rendicontazione analitica e, nell’ambito delle risorse assegnate, è organizzato in Centri di costo/responsabilità.

Il Dipartimento è costituito da strutture organizzative che per omogeneità, affinità e complementarietà hanno comuni finalità. Le strutture afferenti al Dipartimento hanno autonomia e responsabilità nell’ambito di un modello organizzativo e gestionale comune.

Le articolazioni del dipartimento sono definite dalla Direzione aziendale sulla base dei criteri fissati dagli atti di programmazione ed organizzazione interna. Fermo restando quanto previsto in materia di personale dal D.Lgs. n.502/92 e successive integrazioni e modificazioni, le strutture semplici e le strutture complesse sono quelle meglio definite dall’art. 27 degli attuali contratti collettivi di lavoro per la dirigenza ed in particolare dai commi 3, 4 e 7 dello stesso articolo.

Per quanto riguarda la tipologia e l’articolazione dei dipartimenti vengono confermate le indicazioni al riguardo presenti nel Piano Sanitario Regionale 2000/2002. Fermo restando quanto ivi previsto per le Aziende Ospedaliere costituite da più presidi ospedalieri per le quali non può essere individuato più di un dipartimento per singola tipologia, i Direttori Generali delle Aziende USL, in sede di adozione dell’atto aziendale, dovranno valutare l’opportunità di applicare la medesima prescrizione anche con riferimento ai presidi ospedalieri dipendenti dalle stesse Aziende territorialmente vicini e ben collegati fra di loro.

I Direttori Generali dovranno prevedere nell’atto aziendale i criteri generali sulla base dei quali stilare i regolamenti di funzionamento dei singoli dipartimenti individuando i seguenti elementi:

Definizione

Funzioni assegnate ed obiettivi da raggiungere

Organi (composizione, modalità di nomina e revoca, funzioni e responsabilità)

Compiti del Direttore del dipartimento

Risorse del dipartimento – Meccanismi operativi di gestione (individuazione centri di costo/responsabilità dipartimentali, budget)

Relazioni : – con la Direzione Generale; – con gli altri Dipartimenti; – all’interno del Dipartimento.

Il Comitato del Dipartimento è costituito dal Direttore del Dipartimento, dai Direttori delle strutture complesse, nonché in relazione alla composizione del Dipartimento stesso, da una congrua rappresentanza degli altri dirigenti e del personale infermieristico e tecnico sanitario, assegnati al Dipartimento.

La Direzione aziendale dovrà individuare le modalità per garantire l’effettiva gestione delle risorse umane, tecnologiche e finanziare contrattate tra la Direzione generale e la direzione del Dipartimento.

Il Direttore del Dipartimento è scelto e nominato dal Direttore Generale, tra i Dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate al Dipartimento con almeno cinque anni di attività di funzione sentito il Comitato di Dipartimento e risponde alla direzione aziendale del perseguimento degli obiettivi aziendali assegnati al Dipartimento, dell’assetto organizzativo e della gestione in relazione alle risorse assegnate. Resta in carica da tre a sette anni e per il periodo dell’incarico rimane titolare della struttura complessa cui è preposto. L’ incarico è rinnovabile, previa verifica dei risultati ottenuti.

Il Comitato è organismo collegiale consultivo e propositivo che coadiuva il Direttore del Dipartimento nelle sue funzioni.

Il Comitato ha il compito di avanzare osservazioni e proposte relativamente a:

a. l’ottimizzazione di tutte le risorse disponibili (attrezzature, spazi, personale) sulla base degli indirizzi e dei criteri fissati dall’Azienda;

b. la sperimentazione e l’adozione di modalità organizzative volte al miglioramento dell’efficienza e all’integrazione delle attività delle strutture del dipartimento;

c. lo sviluppo delle attività preventive, di ricerca, di formazione, di studio e di verifica della qualità delle prestazioni;

d. il miglioramento del livello di accessibilità e di trasparenza;

e. l’approvazione dei protocolli operativi e delle procedure per l’attività svolta;

f. la verifica della qualità delle prestazioni;

g. esprime pareri su richiesta del Direttore del Dipartimento;

h. l’organizzazione dei day hospital day surgery degli ambulatori pre e post-ricovero dimissioni precoci e l’ospedalizzazione domiciliare.

Art. 6 – Il DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

1- Nell’atto aziendale va prevista altresì la istituzione del Dipartimento di Prevenzione, quale struttura operativa dell’Azienda Unità Sanitaria locale che garantisce la tutela della salute collettiva perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità, miglioramento della qualità della vita. A tal fine il Dipartimento di Prevenzione promuove azioni volte ad individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia di origine ambientale, umana ed animale, mediante iniziative coordinate con i distretti, con i Dipartimenti dell’Azienda unità sanitaria locale e delle Aziende ospedaliere, prevedendo il coinvolgimento di operatori di diverse discipline. In base alla definizione dei livelli essenziali di assistenza il Dipartimento di Prevenzione garantisce le seguenti funzioni di prevenzione collettiva e sanità pubblica anche a supporto dell’autorità sanitaria locale:

a) profilassi delle malattie infettive e parassitarie;

b) tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinamenti ambientali;

c) tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro;

d) sanità pubblica veterinaria che comprende sorveglianza epidemiologica degli animali e profilassi delle malattie infettive parassitarie, farmacovigilanza veterinaria, igiene della produzione zootecnica, tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale;

e) tutela igienico-sanitaria degli alimenti

f) sorveglianza e prevenzione nutrizionale

Il Dipartimento di Prevenzione contribuisce inoltre alle attività di promozione della salute e di prevenzione delle malattie cronico-degenerative in collaborazione con gli altri servizi e dipartimenti aziendali.

Il Dipartimento di Prevenzione ha autonomia organizzativa e contabile ed è organizzato in centri di costo e di responsabilità.

Il Dipartimento di Prevenzione si articola in tre aree dipartimentali:

1. area di sanità pubblica

2. area di tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro

3. area di sanità pubblica veterinaria.

Le articolazioni delle aree dipartimentali in strutture organizzative sono definite dalle linee guida emanate dall’Assessorato regionale alla Sanità.

2- Il comitato del Dipartimento di prevenzione

1- Il Comitato del Dipartimento di Prevenzione è un organo collegiale che coadiuva il Direttore del Dipartimento nell’esercizio delle proprie funzioni ed ha lo scopo di coinvolgere sulle scelte generali, in un momento di partecipazione e corresponsabilizzazione, i principali dirigenti delle strutture dipartimentali.

Il Comitato è organismo collegiale consultivo e propositivo all’interno del quale vengono valutate e concordate le scelte di programmazione, di indirizzo tecnico, organizzativo ed economico finanziario proprie del dipartimento stesso, utili alla definizione del piano di attività e del budget da sottoporre alla Direzione Generale da parte del Direttore di Dipartimento.

I compiti del Comitato del Dipartimento di Prevenzione e le relazioni con il Direttore del Dipartimento sono stabiliti dalle linee guida emanate dall’Assessorato regionale alla Sanità.

Art. 7 – DISTRETTO

1. Il Distretto è l’articolazione territoriale al cui livello il Servizio Sanitario Regionale attiva il percorso assistenziale e realizza l’integrazione tra attività sanitaria e sociale secondo quanto previsto dal D,L.vo 502/92 e successive modifiche ed integrazione al fine di garantire uniformità dell’assistenza sanitaria.

Esso opera sulla base delle risorse assegnate , negoziate con la Direzione aziendale e definite in rapporto agli obiettivi di salute della popolazione di riferimento ed anche in relazione agli specifici obiettivi di salute riferiti all’ambito distrettuale.

2. Sono compiti del Distretto:

a) assicurare l’assistenza primaria relativa alle attività sanitarie e socio-sanitarie, ivi compresa la continuità assistenziale ed il necessario rapporto tra i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i servizi di guardia medica notturna e festiva e presidi specialistici ambulatoriali, attraverso l’analisi dei bisogni di salute espressi dalla comunità locale, individuando, in relazione alle capacità operative, i livelli di erogazione dell’offerta;

b) assicurare il coordinamento della propria attività con quella del dipartimento di prevenzione, degli altri dipartimenti territoriali, ove istituiti, e dei presidi ospedalieri;

c) garantire la fruizione dei servizi prodotti dai presidi distrettuali e quelli forniti da altri presidi, assicurando l’integrazione tra servizi ospedalieri e territoriali;

d) attivare ed attuare protocolli diagnostici e terapeutici adottati dall’Azienda, anche sulla base di linee guida regionali;

e) sviluppare iniziative di educazione sanitaria e di informazione agli utenti;

f) concorrere, con le proprie risorse, ai programmi di prevenzione concordati con il Dipartimento di prevenzione.

3. Il Distretto articola l’organizzazione dei servizi tenendo conto della realtà del territorio. Le attività di erogazione delle prestazioni, salvo quanto disciplinato diversamente dalla programmazione regionale, sono svolte dai distretti ed organizzate in unità funzionali. Dovranno adottarsi tutte le necessarie misure per garantire la facile accessibilità alle prestazioni specialistiche, in particolare quelle delle branche a visita, e la riduzione dei tempi di attesa, per le prestazioni strumentali.

4. Le funzioni, le modalità organizzative del distretto e i rapporti con i Dipartimenti sono meglio definite nelle relative linee guida.

5. In ogni distretto è istituito un Ufficio di Coordinamento composto da rappresentanti delle figure professionali operanti nel distretto ed in particolare:

a) Un dirigente medico;

b) Un dirigente dell’area sanitaria non medica;

c) Un dirigente amministrativo;

d) Un medico convenzionato di medicina generale;

e) Un pediatra di libera scelta;

f) Uno specialista ambulatoriale convenzionato;

g) Uno specialista ambulatoriale esterno in preaccreditamento;

h) Un assistente sociale;

i) Un infermiere;

j) Un tecnico sanitario.

L’istituzione dell’Ufficio di coordinamento è deliberato dal Direttore Generale su proposta del Direttore di Distretto per i componenti di cui alle lettere a), b), c), h), i), j), mentre i componenti di cui alle lettere d), e), f), g), sono designati dalle organizzazioni sindacali di categoria tra soggetti operanti nel Distretto.

Art. 8 – RISORSE

1- L’utilizzo delle risorse umane dovrà avvenire nel rispetto delle effettive esigenze anche per quel che concerne il reperimento di specifiche professionalità, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili.

2- Il regolare funzionamento delle Aziende è garantito dal sistema di finanziamento che si fonda sulle quote di Fondo Sanitario Regionale assegnate, sulle entrate proprie, ( proventi collegati all’attività di intramoenia ,prestazioni ambulatoriali, ticket, redditi provenienti dalla gestione del patrimonio etc.)

Pertanto le Aziende, nell’ambito delle risorse assegnate, attuano tutte le necessarie misure rivolte a garantire i livelli essenziali di assistenza individuati nel P.S.R. e nel proprio piano aziendale, nonché alla riqualificazione della spesa nell’ambito dei criteri di efficienza, efficacia, ed economicità di cui al precedente art. 1 punto 1.

Provvedono inoltre alla salvaguardia, alla valorizzazione e all’aumento della redditività del patrimonio immobiliare indisponibile e disponibile, adottando un regolamento aziendale di amministrazione e gestione dello stesso, nel quale dovrà tenersi conto della necessità di prevedere una corretta procedura di ammortamento finalizzata al reintegro delle risorse disponibili.

L’Azienda dovrà altresì adottare modalità organizzative e procedure di programmazione della acquisizione e manutenzione delle apparecchiature biomediche e dei dispositivi medici per il miglioramento dell’assistenza allo scopo di garantire l’uso sicuro, economico ed appropriato delle attrezzature.

Art. 9 – APPALTI E FORNITURE

1. Le Aziende Sanitarie provvedono alla programmazione almeno annuale delle forniture di beni e servizi, in modo da conseguire economie di gestione nello svolgimento della propria attività;le relative forniture non possono essere artificiosamente suddivise in più contratti tendenti a sottrarle all’applicazione della relativa disciplina.

2. I contratti di fornitura di beni e servizi il cui valore sia inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria, sono appaltati o contrattati direttamente secondo le norme di diritto privato indicate nell’Atto Aziendale e sulla base dei seguenti criteri:

a) Nelle contrattazioni si osserveranno le norme contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi complementari;

b) L’affidamento al contraente nei contratti attivi ed in quelli passivi, avviene nel rispetto dei principi di trasparenza e della massima concorrenzialità, con la costante valutazione dei criteri di economicità, di efficacia ed efficienza, assicurando il positivo rapporto costi/benefici;

3. In caso di delega valgono i criteri indicati nelle linee 7) e 8) del precedente punto III.

Art. 10 – PRESTAZIONI

1- Le Aziende dovranno garantire le prestazioni sanitarie di competenza, concernenti le attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, organizzando i relativi servizi di area ospedaliera e territoriale, in funzione dei loro compiti attuativi e quindi della loro missione all’interno del S.S.R.

Art. 11 – CONTROLLI INTERNI E SISTEMA DI QUALITA’ AZIENDALE

1- Il Direttore Generale nell’adozione dell’atto aziendale e dei regolamenti attuativi dovrà altresì richiamarsi ai principi informatori della semplificazione dell’azione amministrativa (L.n.241/90, e successive integrazioni, L.R. n. 10/91) e di organizzazione (D.L.vo n. 29/93 e successive modificazioni), al fine di garantire la coerenza delle attività poste in essere, ai principi di trasparenza, efficienza, efficacia, razionalizzazione e contenimento dell’onere economico, con tendenza alla massimizzazione degli effetti dell’impiego delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi.

Inoltre, particolare attenzione dovrà essere rivolta alla individuazione di un sistema di monitoraggio e di valutazione che comprenda oltre al controllo di regolarità amministrativa e contabile, esercitato dal collegio sindacale, anche il controllo di gestione, la valutazione del personale,la valutazione ed il controllo strategico dell’attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli atti di programmazione.

2- Il Direttore Generale di ciascuna azienda sanitaria dovrà adottare il programma per la creazione di un Sistema di qualità, assumendo come obiettivo proprio l’adozione e la implementazione delle logiche e degli strumenti della Qualità Totale, come delineato nel Piano Sanitario Regionale.

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Art. 12 – RELAZIONE ANNUALE

Il Direttore Generale dell’Azienda produrrà una relazione annuale nella quale si forniranno notizie e dati sul raggiungimento degli obiettivi di salute e sul funzionamento dei servizi, nonché sulla utilizzazione delle risorse assegnate.

Redazione

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