Il regolamento per i concorsi nelle aziende sanitarie

PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA

D.P.R.
27 marzo 2001 n.220

Oggetto:

Regolamento
recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del
Servizio sanitario nazionale.

(G.U.
12.6.2001 n. 134)


Titolo
I
AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI
Capo I
Norme generali per lo
svolgimento dei concorsi

Art. 1.
Accesso dall’esterno

1.
Le procedure concorsuali previste dal presente regolamento riguardano
una percentuale non inferiore al 70% dei posti disponibili per
ciascuna categoria nel suo complesso, al fine di garantire quanto
disposto dall’articolo 36, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni.
2. La copertura della restante percentuale
non superiore, comunque, al 30% dei posti disponibili, sara’
effettuata mediante le selezioni interne previste dal contratto
collettivo nazionale di lavoro. E’ esclusa ogni ulteriore riserva di
posti a favore del personale interno. Nell’ipotesi di disponibilita’
di un solo posto, lo stesso e’ attribuito mediante la procedura
concorsuale esterna. Nell’ipotesi di disponibilita’ di due posti, uno
e’ attribuito mediante la procedura concorsuale esterna ed uno
mediante la procedura selettiva di cui al presente comma. Nelle
ulteriori ipotesi, qualora l’applicazione percentuale del 70% da’
luogo a frazionamento, si applica l’arrotondamento all’unita’
superiore se il risultato e’ pari o superiore alla meta’
dell’unita’.
3. Le procedure relative alle selezioni di cui
al comma 2 sono individuate dalle unita’ sanitarie locali e dalle
aziende ospedaliere con atti regolamentari interni improntati ai
criteri di imparzialita’, trasparenza, tempestivita’, economicita’ e
celerita’ di espletamento, previsti dall’articolo 36, comma 3, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni, in base ai principi stabiliti dalla
legge 10 aprile 1991, n. 125, nonche’ conformi ai criteri contenuti
nel contratto collettivo nazionale di lavoro ed ai principi stabiliti
nel presente regolamento.

Art. 2.
Requisiti generali
di ammissione

1. Ai sensi dell’art. 18, comma 1, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono
i seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana,
salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza
di uno dei Paesi dell’Unione europea;
b) idoneita’ fisica
all’impiego:
1) l’accertamento dell’idoneita’ fisica
all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di categorie
protette, e’ effettuato da una struttura pubblica del Servizio
sanitario nazionale, prima della immissione in servizio;
2)
il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti di cui al n. 1
della presente lettera e’ dispensato dalla visita medica;
c)
titolo di studio previsto per l’accesso alle rispettive carriere;
d)
iscrizione all’albo professionale, ove richiesto per l’esercizio
professionale. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di
uno dei Paesi dell’Unione europea, ove prevista, consente la
partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
2.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero
licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo
contratto collettivo.
3. I requisiti di cui al presente
articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di
ammissione.

Art. 3.
Bando di concorso

1.
L’assunzione in servizio e’ disposta dall’unita’ sanitaria locale
o dall’azienda ospedaliera nei limiti di cui all’art. 1, mediante
pubblici concorsi banditi ed espletati dalle aziende.
2. I
bandi di concorso sono emanati con le procedure e le modalita’ di cui
all’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
3. I
bandi devono anche indicare il numero dei posti riservati previsti da
leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini,
numero che non puo’ complessivamente superare il 30% dei posti messi
a concorso e possono stabilire che la prova scritta consista in una
serie di quesiti a risposta sintetica. I bandi devono indicare le
specifiche materie di esame riferite ai singoli profili.
4.
I bandi possono prevedere, con apposita motivazione, che le prove di
esame siano precedute da forme di preselezione predisposte anche da
aziende specializzate in selezione del personale.
5. I
bandi di concorso devono prevedere l’accertamento della conoscenza
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu’
diffuse e di almeno una lingua straniera, oltre
alla lingua
italiana, cosi’ come stabilito nel Titolo III, con riferimento ai
concorsi per i profili professionali di ciascuna categoria.
6.
Al bando viene allegato uno schema esemplificativo della domanda di
ammissione al concorso.
7. Il bando deve essere pubblicato
nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma e,
per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Al bando deve essere data la massima diffusione.
8. Il
termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai
concorsi scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.
9.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di
spedizione e’ comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale
accettante.


Art.
4.
Domande di ammissione ai concorsi

1. Per
l’ammissione ai concorsi, gli aspiranti devono presentare domanda
redatta in carta semplice, nella quale devono indicare:
a)
la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso
della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune di
iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le
eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio
posseduti;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi
militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso
pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) i titoli che
danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze.
2.
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono
allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi
compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
3.
I titoli possono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente.
4. Nella
certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano
o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in
presenza delle quali il punteggio di anzianita’ deve essere ridotto.
In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.
5. Le pubblicazioni devono essere
edite a stampa.
6. Alla domanda deve essere unito, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
7.
Nella domanda di ammissione al concorso l’aspirante deve indicare il
domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni
necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad
ogni effetto, la residenza di cui alla precedente lettera a), del
comma 1.

Art.
5.
Esclusione dai concorsi

1. L’esclusione dal
concorso e’ disposta, con provvedimento motivato, dall’unita’
sanitaria locale o dall’azienda ospedaliera, da notificarsi entro
trenta giorni dalla esecutivita’ della relativa decisione.

Art.
6.
Nomina delle commissioni – Compensi

1. L’unita’
sanitaria locale o l’azienda ospedaliera, dopo la scadenza del bando
di concorso, nomina la commissione esaminatrice e mette a
disposizione il personale necessario per l’attivita’ della stessa.
2.
Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di
concorso, salva motivata impossibilita’, e’ riservato alle donne in
conformita’ all’articolo 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni.
3. Fermo restando quanto
previsto ai precedenti commi, ove i candidati presenti alla prova
scritta siano in numero superiore a 1.000, possono essere nominate,
con le stesse modalita’ di cui al comma 1 del presente articolo,
unico restante il presidente, una o piu’ sottocommissioni, nella
stessa composizione della commissione del concorso, per
l’espletamento delle ulteriori fasi, escluse la determinazione dei
criteri di valutazione dei titoli, la determinazione delle prove di
esame, dei criteri di valutazione delle stesse e la formulazione
della graduatoria finale.
4. In relazione al numero delle
domande ed alla sede prescelta, qualora per lo svolgimento della
prova scritta siano necessari piu’ locali, per il lavoro di vigilanza
e di raccolta degli elaborati possono essere nominati appositi
comitati, costituiti da tre funzionari amministrativi dell’unita’
sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera, di cui uno con funzioni
di presidente ed uno con funzioni di segretario.
5. In
ciascuno dei locali di esame deve essere presente almeno uno dei
componenti della commissione o della sottocommissione.
6.
Espletato il lavoro di competenza del comitato, nello stesso
giorno, il segretario provvede alla consegna degli elaborati,
raccolti in plichi debitamente sigillati, al segretario della
commissione esaminatrice del concorso.
7. Il segretario del
comitato di vigilanza durante lo svolgimento della prova scritta,
svolge tutte le funzioni attribuite al segretario della commissione
esaminatrice.
8. Ai componenti della commissione ed ai
componenti del comitato di vigilanza spettano, nel corso delle
singole operazioni concorsuali, se ed in quanto dovuti, il rimborso
delle spese di viaggio ed il
trattamento economico di
trasferta.
9. Per la misura ed i criteri di attribuzione
dei compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici si
applicano le disposizioni generali vigenti in materia.
10.
Nelle commissioni giudicatrici disciplinate dal presente
regolamento per ogni componente titolare va designato un componente
supplente.
11. Al fine di consentire l’espletamento delle
prove previste dall’articolo 3, comma 5, del presente regolamento, le
commissioni giudicatrici, ove necessario, potranno essere integrate
da membri aggiunti per l’accertamento della conoscenza dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche e della lingua
straniera.

Capo II
Procedure concorsuali

Art.
7.
Svolgimento delle prove

1. Il diario della prova
scritta deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica – 4a serie speciale “Concorsi ed esami” – non
meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime,
ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, deve essere comunicato
agli stessi con raccomandata con avviso di ricevimento.
2.
Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono
aver luogo nei giorni festivi ne’ nei giorni di festivita’ religiose
ebraiche o valdesi.
3. Ai candidati che conseguono
l’ammissione alle prove pratica e orale deve essere data
comunicazione con l’indicazione del voto riportato nella prova
scritta. L’avviso per la presentazione alla prova pratica e orale
deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di
quello in cui essi debbono sostenerla.
4. In relazione al
numero dei candidati la commissione puo’ stabilire la effettuazione
della prova orale nello stesso giorno di quello dedicato alla prova
pratica. In tal caso la comunicazione della avvenuta ammissione alla
prova stessa sara’ dato al termine della effettuazione della prova
pratica.
5. La prova orale deve svolgersi in un’aula aperta
al pubblico.
6. Al termine di ogni seduta dedicata alla
prova orale, la commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati
esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che sara’
affisso nella sede degli esami.

Art. 8.
Concorso per
titoli ed esami

1. Nei casi in cui l’ammissione a
determinati profili avvenga mediante concorso per titoli ed esami, la
determinazione dei criteri, per la valutazione dei titoli deve essere
effettuata prima delle prove di esame. La valutazione dei titoli, da
limitarsi ai soli candidati presenti alla prova scritta, va
effettuata prima della correzione della prova stessa. Il risultato
della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati
prima dell’effettuazione della prova orale.
2. Le prove
d’esame si svolgono secondo le modalita’ previste dagli specifici
articoli del presente regolamento.
3. I punteggi per i
titoli e le prove di esame sono complessivamente 100, cosi’
ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti
per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono cosi’
ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b)
20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova
orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le
seguenti categorie:
a) titoli di carriera;
b)
titoli accademici e di studio;
c) pubblicazioni e titoli
scientifici;
d) curriculum formativo e professionale.
La
ripartizione dei punti fra le suddette categorie di titoli e’
stabilita in sede di bando di concorso.
4. Per i concorsi
per i quali sono previste due prove di esame, i 100 punti previsti
per i titoli e le prove di esame sono cosi’ ripartiti:
a)
40 punti per i titoli;
b) 60 punti per le prove di esame.
I
punti per le prove di esame sano cosi’ ripartiti:
a) 30
punti per la prova pratica;
b) 30 punti per la prova
orale.
5. La votazione complessiva e’ determinata sommando
il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo
riportato nelle prove d’esame, costituito dalla somma dei voti
attribuiti nella prova scritta, pratica ed orale.

Art.
9.
Adempimenti preliminari

1. Prima dell’inizio
delle prove concorsuali, la commissione, in relazione al numero dei
candidati, stabilisce il termine del procedimento concorsuale,
rendendolo pubblico.
2. I componenti, presa visione
dell’elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non
sussistono situazioni di incompatibilita’ tra essi ed i concorrenti,
ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile in
quanto applicabili.
3. La commissione, alla prima riunione,
stabilisce i criteri e le modalita’ di valutazione, da formulare nei
verbali, delle prove concorsuali ai fini della motivazione dei
punteggi attribuiti alle singole prove.
4. La commissione,
immediatamente prima della prova orale, predetermina i quesiti da
porre ai candidati mediante estrazione a sorte. I quesiti sono
proposti a ciascun candidato mediante estrazione a sorte.
5.
All’ora stabilita per ciascuna prova, prima dell’inizio di
ciascuna di esse, il segretario della commissione, eventualmente
coadiuvato dal personale di assistenza, procede al riconoscimento
dei
candidati attraverso un documento personale di identita’.
6.
La durata delle singole prove e le modalita’ di svolgimento delle
stesse sono stabilite dalla commissione, con l’osservanza delle norme
del presente decreto.

Art. 10.
Verbali relativi al
concorso

1. Di ogni seduta della commissione il
segretario redige processo verbale dal quale devono risultare
descritte tutte le fasi del concorso.
2. La commissione
deve procedere, alla presenza di tutti i componenti, alla
determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli,
all’esame degli stessi, alla predisposizione ed alla valutazione
della prova scritta, alla effettuazione delle prove pratiche,
all’espletamento delle prove orali, ed alla formulazione della
graduatoria di merito dei candidati.
3. I punteggi relativi
alle prove sono attribuiti con voti palesi; in caso di differenti
valutazioni, il punteggio da attribuire e’ quello risultante dalla
media aritmetica dei voti espressi da ciascun commissario.
4.
Per l’ipotesi di cui all’articolo 6, comma 3, le sottocommissioni
rimettono i verbali e gli atti del concorso alla commissione
giudicatrice per la formulazione della graduatoria finale.
5.
Ciascun commissario, fermo restando l’obbligo della firma dei
verbali del concorso, puo’ far inserire nei medesimi,
controfirmandole, tutte le osservazioni in merito a presunte
irregolarita’ nello svolgimento del concorso ed il proprio eventuale
dissenso circa le decisioni adottate dagli altri componenti della
commissione. Eventuali osservazioni dei candidati, inerenti allo
svolgimento della procedura concorsuale, devono essere formulate con
esposto sottoscritto che deve essere allegato al verbale.
6. Le
operazioni concorsuali devono essere concluse entro sei mesi dalla
prova scritta.
7. Qualora la commissione di esame si trovi
nell’impossibilita’ di ultimare i suoi lavori entro tale termine, le
ragioni del ritardo devono essere precisate in motivata relazione da
allegare agli atti del concorso.
8. Al termine dei lavori,
i verbali, unitamente a tutti gli atti del concorso sono rimessi ai
competenti uffici dell’unita’ sanitaria locale o dell’azienda
ospedaliera per le conseguenti determinazioni.

Art.
11.
Criteri di valutazione dei titoli

1. Nei
concorsi per titoli ed esami, la determinazione dei criteri di
massima si effettua prima dell’espletamento della prova scritta e, ai
fini della valutazione dei titoli, ad eccezione di quelli richiesti
quale requisito d’ammissione al concorso, che non sono oggetto di
valutazione, la commissione deve attenersi ai seguenti principi:
a)
titoli di carriera:
1) i titoli di carriera sono
valutabili se si tratta di servizio reso presso le unita’ sanitarie
locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e 22
del presente regolamento e presso altre pubbliche amministrazioni,
nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti.
Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore
o in qualifiche corrispondenti e’ valutato con un punteggio non
superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso;
2)
i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
3) le
frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come
mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni
superiori a quindici giorni;
4) i periodi di servizio
prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all’orario
di lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;
5)
in caso di servizi contemporanei e’ valutato quello piu’ favorevole
al candidato;
b) titoli accademici e di studio: i titoli
accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito
dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto
dell’attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da
conferire;
c) pubblicazioni e titoli scientifici:
1)
la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente
motivata, in relazione alla originalita’ della produzione
scientifica, all’importanza delle riviste, alla continuita’ ed ai
contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi
con la posizione funzionale da conferire, all’eventuale
collaborazione di piu’ autori;
2) la commissione deve,
peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:
a)
della data di pubblicazione dei lavori in relazione all’eventuale
conseguimento di titoli accademici gia’ valutati in altra categoria
di punteggi;
b) del fatto che le pubblicazioni contengano
mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate
ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o
divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta
originalita’;
3) i titoli scientifici sono valutati con
motivata relazione tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti
con il profilo professionale da conferire;
4) curriculum
formativo e professionale:
a) nel curriculum formativo e
professionale, sono valutate le attivita’ professionali e di studio,
formalmente documentate, non riferibili ai titoli gia’ valutati nelle
precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il
livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco della
intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da
conferire, nonche’ gli incarichi di insegnamento conferiti da enti
pubblici;
b) in tale categoria rientrano anche i corsi di
formazione e di aggiornamento professionale qualificati con
riferimento alla durata e alla previsione di esame finale;
c)
il punteggio attribuito dalla commissione e’ globale e deve essere
adeguatamente motivato. La motivazione deve essere riportata nel
verbale dei lavori della commissione.

Art. 12.
Prova
scritta: modalita’ di espletamento

1. Il giorno stesso
ed immediatamente prima della prova scritta, la commissione al
completo predispone una terna di temi o di questionari a risposte
sintetiche, li registra con numeri progressivi, fissando il tempo a
disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova. I fogli
contenenti i temi o i questionari, firmati dai componenti e dal
segretario, sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente
sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal
segretario.
2. Ammessi i candidati nei locali degli esami,
il presidente della commissione fa procedere all’appello nominale dei
candidati, e, previo accertamento della loro identita’ personale, li
fa collocare in modo che non possano comunicare tra loro. Indi fa
constatare l’integrita’ della chiusura dei pieghi contenenti le
tracce dei temi o dei questionari e fa sorteggiare, da uno dei
candidati, il tema o il questionario da svolgere.
3. Durante
lo svolgimento della prova scritta e’ vietato ai concorrenti di
comunicare tra loro, verbalmente o per iscritto e di mettersi in
relazione con altri, salvo che con i membri della commissione
esaminatrice o del comitato di vigilanza, per motivi attinenti alle
modalita’ di svolgimento del concorso.
4. A tutti i
candidati viene fornita carta recante il timbro dell’unita’ sanitaria
locale o dell’Azienda ospedaliera e la firma di un membro della
commissione esaminatrice. L’uso di carta diversa comporta la nullita’
della prova.
5. Ai candidati sono consegnate, nel giorno
della prova scritta, una busta grande ed una piccola dello stesso
colore, contenente un cartoncino bianco.
6. Il candidato,
dopo aver svolto il tema, o compilato il questionario, senza apporvi
sottoscrizione ne’ altro contrassegno, mette il foglio o i fogli
nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il
luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola.
Pone, quindi, alla presenza di uno dei componenti della commissione,
anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al
presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne
fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di
vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta,
in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante
parte della busta stessa, la propria firma e l’indicazione della data
della consegna.
7. Al termine della prova, tutte le buste
contenenti l’elaborato vengono racchiuse in uno o piu’ plichi che,
sigillati, vengono siglati sui lembi di chiusura dai componenti
presenti e dal segretario.
8. Sono esclusi dal concorso –
previa decisione della commissione esaminatrice, e per essa dei
componenti presenti alla prova, adottata motivatamente, seduta stante
e verbalizzata – i candidati che risultino in possesso di appunti,
manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie afferenti le
materie d’esame.
9. Nel caso in cui risulti che uno o piu’
candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l’esclusione e’
disposta nei confronti del candidato o di tutti i candidati
coinvolti.
10. E’ consentita la consultazione di testi di
legge non commentati e di dizionari.
11. Durante lo
svolgimento della prova scritta, sono obbligati a permanere nei
locali degli esami, almeno uno dei membri della commissione e il
segretario: tale adempimento deve, espressamente,
constare dai
verbali del concorso.
12. Durante lo svolgimento della
prova e fino alla consegna dell’elaborato, il candidato non puo’
uscire dai locali degli esami che devono essere efficacemente
vigilati.
13. La commissione, ferme restanti le proprie
competenze per gli adempimenti inerenti allo svolgimento della prova,
puo’ avvalersi del personale messo a disposizione dall’unita’
sanitaria locale o dall’azienda ospedaliera scelto tra i propri
dipendenti.

Art. 13.
Adempimenti della commissione

1.
I plichi sono tenuti in custodia dal segretario della commissione e
sono aperti, esclusivamente alla presenza della commissione, quando
essa deve procedere all’esame degli elaborati.
2. Al
momento di procedere alla lettura e valutazione della prova, il
presidente appone su ciascuna busta grande, man mano che si procede
all’apertura della stessa, un numero progressivo che viene ripetuto
su ciascun foglio dell’elaborato e sulla busta piccola che vi e’
acclusa.
3. Tale numero e’ riprodotto su apposito elenco,
destinato alla registrazione del risultato delle votazioni sui
singoli elaborati.
4. Al termine della lettura collegiale
di ciascun elaborato, la commissione procede alla sua valutazione,
attribuendo il punteggio. Successivamente, al termine della
valutazione di tutti gli elaborati, si procede all’apertura delle
buste piccole contenenti le generalita’ dei candidati:
a)
il numero segnato sulla busta piccola e’ riportato sul foglietto
inserito nella stessa;
b) nel caso in cui siano previste
sottocommissioni il presidente provvede alla distribuzione degli
elaborati. L’apertura della busta piccola avverra’ dopo
l’attribuzione dei punteggi da parte di tutte le
sottocommissoni.

Art. 14.
Valutazione delle prove
d’esame

1. Il superamento della prova scritta e’
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
2. Il
superamento della prova pratica e della prova orale e’ subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici di almeno 14/20.
3. Il superamento della prova
pratica e della prova orale nei concorsi per i quali sono previste
solo dette due prove e’ subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno
21/30.
4. La valutazione e’ effettuata con il rispetto di
quanto previsto dall’art. 9, comma 3.

Art. 15.
Prova
pratica: modalita’ di svolgimento

1. L’ammissione alla
prova pratica e’ subordinata al raggiungimento, nella prova scritta,
del punteggio minimo previsto dall’articolo precedente.
2.
Nei giorni fissati per la prova pratica, ed immediatamente prima del
suo svolgimento, la commissione ne stabilisce le modalita’ ed i
contenuti che devono comportare uguale impegno tecnico per tutti i
concorrenti. Nel caso in cui la commissione decida di far effettuare
a tutti i candidati la stessa prova, deve proporre tre prove con le
medesime modalita’ previste per la prova scritta per far procedere al
sorteggio della prova oggetto di esame.
3. La commissione
mette a disposizione dei concorrenti apparecchi e materiali necessari
per l’espletamento della prova stessa.
4. La prova pratica
si svolge alla presenza dell’intera commissione, previa
l’identificazione dei concorrenti.

Art. 16.
Prova
orale

1. L’ammissione alla prova orale e’ subordinata
al conseguimento, nella prova pratica, del punteggio minimo previsto
dal precedente articolo 14.
2. L’esame orale si svolge, nel
giorno stabilito, alla presenza della intera commissione in sala
aperta al pubblico.

Capo III
Graduatoria – Nomina –
Decadenza

Art. 17.
Graduatoria

1. La
commissione, al termine delle prove d’esame, formula la graduatoria
di merito dei candidati. E’ escluso dalla graduatoria il candidato
che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame,
la
prevista valutazione di sufficienza.
2. La graduatoria
viene trasmessa agli uffici amministrativi dell’unita’ sanitaria
locale o dell’azienda ospedaliera per i provvedimenti di cui
all’articolo seguente.

Art. 18.
Conferimento dei
posti

1. Il direttore generale dell’unita’ sanitaria
locale o dell’azienda ospedaliera riconosciuta la regolarita’ degli
atti del concorso, li approva.
2. La graduatoria di merito
dei candidati e’ formata secondo l’ordine dei punti della votazione
complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a
parita’ di punti, delle preferenze previste dall’articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni.
3. Sono dichiarati vincitori, nei
limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati
nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla
legge 12 marzo 1999, n.68, o da altre disposizioni di legge in vigore
che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di
cittadini.
4. Si applicano, per quanto compatibili, le
disposizioni di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
5.
La graduatoria di merito e’ approvata con provvedimento del
direttore generale dell’unita’ sanitaria locale o dell’azienda
ospedaliera, ed e’ immediatamente efficace.
6. La
graduatoria del concorso e’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
regione.
7. La graduatoria degli idonei rimane efficace per
un termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione per
eventuali coperture di posti per i quali il concorso e’ stato bandito
ovvero di posti della stessa categoria e profilo professionale che
successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi disponibili.
In tale seconda ipotesi la utilizzazione avviene nel rispetto del
principio dell’adeguato accesso dall’esterno, garantendo, a tal fine,
la prevista percentuale di posti per gli idonei utilmente collocati
nella graduatoria. E’ vietata l’utilizzazione della graduatoria per
la copertura dei posti istituiti successivamente alla data di
indizione del concorso.

Art. 19.
Adempimenti dei
vincitori

1. I candidati dichiarati vincitori sono
invitati dall’unita’ sanitaria locale o dall’azienda ospedaliera, ai
fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare
nel termine e con le modalita’ stabilite dal bando di concorso e in
carta legale, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla
partecipazione allo stesso:
a) i documenti corrispondenti
alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al
concorso per i quali non sia prevista autodichiarazione
sostitutiva;
b) certificato generale del casellario
giudiziale;
c) altri titoli che danno diritto ad usufruire
della riserva, precedenza e preferenza a parita’ di valutazione.
2.
I candidati dichiarati vincitori hanno facolta’ di richiedere
all’amministrazione che ha bandito il concorso, entro dieci giorni
dalla comunicazione dell’esito del concorso, l’applicazione
dell’articolo 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3.
L’unita’ sanitaria locale o l’azienda ospedaliera, verificata la
sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel
quale sara’ indicata la data di presa di servizio. Gli effetti
economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
4.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, l’unita’ sanitaria locale o l’azienda
ospedaliera comunica la propria determinazione di non dar luogo alla
stipulazione del contratto.

Titolo II
NORME
GENERALI RELATIVE
ALLA VALUTAZIONE DEI TITOLI

Art.
20.
Equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di ruolo

1.
Ai soli fini della valutazione come titolo nei concorsi di
assunzione, il servizio a tempo determinato prestato presso pubbliche
amministrazioni, in base alle tipologie di rapporto di lavoro
prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, e’ equiparato
al servizio a tempo indeterminato.
2. I periodi di
effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma
volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate, ai sensi
dell’articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati
con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati
dal presente decreto per i servizi presso pubbliche amministrazioni,
ove durante il servizio abbia svolto mansioni riconducibii al profilo
a concorso, ovvero con il minor punteggio previsto dal presente
decreto per il profilo o mansioni diverse, ridotto del 50%.

Art.
21.
Valutazione servizi e titoli equiparabili

1. I
servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni
private di cui agli articoli 4, commi 12 e 13, e 15-undecies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli
acquisiti presso le aziende sanitarie, secondo quanto disposto dagli
articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761.
2. I servizi antecedenti alla data
del provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25% della
rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati
presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza.
3.
Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate,
con rapporto continuativo, e’ valutato, per il 25% della sua durata,
come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella categoria
di appartenenza.

Art. 22.
Servizio prestato
all’estero

1. Il servizio prestato all’estero dai
cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, nelle istituzioni e
fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, ivi
compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n.
49, equiparabile a quello prestato dal personale di ruolo, e’
valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di
ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi
della legge 10 luglio 1960, n. 735.
2. Il servizio prestato
presso organismi internazionali e’ riconosciuto con le procedure
della legge 10 luglio 1960, n. 735, ai fini della valutazione come
titolo con i punteggi indicati al comma 1.

Titolo III

CONCORSI DI ASSUNZIONE
Capo I
Categoria A

Art.
23.
Assunzione per i profili professionali della categoria “A”

1.
Per il personale appartenente ai profili professionali della
categoria “A” per i quali e’ richiesto il solo requisito
dell’assolvimento dell’obbligo scolastico, l’assunzione in servizio
avviene per pubblica selezione ai sensi delle disposizioni di cui al
capo III del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, intendendosi attribuite al
Direttore generale dell’unita’ sanitaria locale o dell’Azienda
ospedaliera le competenze degli organi centrali dello Stato.

Capo
II
Categoria B

Art. 24.
Assunzione per i profili
professionali della categoria “B”

1. Per il
personale appartenente ai profili professionali della categoria “B”
e richiesto l’assolvimento dell’obbligo scolastico unitamente, ove
previsti, a specifici titoli, abilitazioni o attestati di qualifica.
Per il personale appartenente al profilo professionale di coadiutore
amministrativo e’ richiesto il possesso del diploma di istruzione
secondaria di primo grado, unitamente, ove previsti, ad attestati di
qualifica.
2. L’assunzione in servizio avviene per pubblica
selezione ai sensi delle disposizioni di cui al capo III del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni, intendendosi attribuite al Direttore generale
dell’Unita’ sanitaria locale o dell’Azienda ospedaliera le competenze
degli organi centrali dello Stato.

Capo III
Categoria
B – livello economico super (Bs)
Assunzione per i profili
professionali
della categoria “B” livello economico
super (Bs)

Art. 25.
Concorso per titoli ed esami, per la
posizione funzionale di puericultrice

1. Requisito
specifico di ammissione al concorso:
a) titolo di
istruzione secondaria di primo grado;
b) diploma di cui al
regio decreto 19 luglio 1940, n. 1098, o di cui al decreto del
Ministro della sanita’ 21 ottobre 1991, n. 458, articolo 6, comma 2
(Gazzetta Ufficiale n. 75/1992).

Art. 26.
Concorso,
per titoli ed esami, per la posizione funzionale di operatore tecnico
specializzato

1. Requisiti specifici di ammissione al
concorso sono i seguenti:
a) diploma di istruzione
secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico;
b)
cinque anni di esperienza professionale acquisita nel
corrispondente profilo professionale presso pubbliche amministrazioni
o imprese private;
c) possesso di specifici titoli e
abilitazioni professionali o attestati di qualifica di mestieri
necessari allo svolgimento dell’attivita’ inerente il profilo
professionale messo a concorso, individuati in relazione alle
esigenze organizzative dell’azienda ed indicati nel bando.

Art.
27.
Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di
coadiutore amministrativo esperto

1. Requisito
specifico di ammissione al concorso:
a) titolo di
istruzione secondaria di primo grado;
b) attestato di
superamento di due anni di scolarita’ dopo il diploma di istruzione
secondaria di primo grado.

Art. 28.
Commissioni
esaminatrici

1. Le commissioni esaminatrici, nominate
dal Direttore generale dell’unita’ sanitaria locale o dell’azienda
ospedaliera, sono composte dal presidente, da due operatori
appartenenti a categoria non inferiore alla “B” – livello
economico super di profilo corrispondente a quello messo a concorso e
dal segretario.
2. Dei due operatori, uno e’ scelto dal
Direttore generale ed uno viene designato dal collegio di direzione
di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, fra il personale in servizio presso
le unita’ sanitarie locali o le aziende ospedaliere o gli enti di cui
all’articolo 21, comma 1, situati nel territorio della regione.
3.
La presidenza e’ affidata a personale in servizio presso l’azienda
che bandisce il concorso con qualifica di dirigente sanitario per il
profilo di puericultrice; di dirigente del ruolo professionale per il
profilo di operatore tecnico specializzato; di dirigente
amministrativo per il profilo di coadiutore amministrativo esperto.
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo
dell’unita’ sanitaria locale o azienda ospedaliera di categoria non
inferiore alla “C”.

Art. 29.
Prove di
esame

1. Le prove di esame per i profili della
categoria Bs sono articolate in una prova pratica ed in una prova
orale.
2. I bandi di concorso stabiliscono l’oggetto delle
singole prove prevedendo che la prova pratica consista
nell’esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione
professionale richiesta.

Capo IV
Categoria C

Art.
30.
Concorso per titoli ed esami per la figura
di operatore
professionale sanitario del personale infermieristico

1.
Per il personale appartenente al profilo professionale di infermiere,
ostetrica, dietista, assistente sanitario, infermiere pediatrico,
podologo e igienista dentale, il requisito specifico di ammissione ai
concorso e’ il diploma universitario, conseguito ai sensi
dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati
conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti
equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma
universitario ai fini dell’esercizio dell’attivita’ professionale e
dell’accesso ai pubblici uffici.

Art. 31.
Concorso
per titoli ed esami per la figura di operatore professionale
sanitario del personale tecnico-sanitario

1. Per il
personale appartenente al profilo professionale di tecnico sanitario
di laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica,
tecnico di neurofisiopatologia, tecnico ortopedico
e tecnico della
fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare il
requisito specifico di ammissione al concorso e’ il diploma
universitario, conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al
precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle
vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio
dell’attivita’ professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.
2.
Per il personale appartenente al profilo professionale di
odontotecnico ed ottico il requisito specifico di ammissione al
concorso e’ il diploma abilitante alla specifica professione prevista
dalla vigente legislazione.

Art. 32.
Concorso per titoli
ed esami per la figura di operatore professionale sanitario del
personale della riabilitazione

1. Per il personale
appartenente al profilo professionale di tecnico audiometrista,
tecnico audioprotesista, fisioterapista, logopedista e ortottista, di
terapista della neuro e psicomotricita’ dell’eta’ evolutiva, tecnico
dell’educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale,
terapista occupazionale e educatore professionale, il requisito
specifico di ammissione al concorso e’ il diploma universitario
conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero i
diplomi e attestati conseguiti in base al
precedente ordinamento,
riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al
diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attivita’
professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi.
2. Per
il personale appartenente al profilo professionale di massaggiatore
non vedente il requisito specifico di ammissione al concorso e’ il
diploma abilitante alla specifica professione previsto dalla vigente
legislazione.

Art. 33.
Concorso per titoli ed esami per
la figura di operatore professionale sanitario del personale di
vigilanza ed ispezione.

1. Per il personale
appartenente al profilo professionale di tecnico della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro il requisito specifico di
ammissione al concorso e’ il diploma universitario conseguito ai
sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e
attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti
equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma
universitario ai fini dell’esercizio dell’attivita’ professionale e
dell’accesso ai pubblici concorsi.

Art.
34.
Concorso per titoli ed esami per la figura di operatore
professionale sanitario del personale dell’assistenza sociale.

1.
Per il personale appartenente al profilo professionale di operatore
professionale assistente sociale il requisito specifico di ammissione
al concorso e’ il diploma abilitante alla specifica professione
previsto dalla vigente legislazione.

Art. 35.
Concorso
per titoli ed esami per la figura di assistente tecnico e di
programmatore (personale tecnico)

1. Per il personale
appartenente al profilo professionale di assistente tecnico il
requisito specifico di ammissione al concorso e’ il diploma di
istruzione secondaria di secondo grado specifico in relazione alla
professionalita’ richiesta.
2. Per il personale
appartenente al profilo professionale di programmatore il requisito
specifico di ammissione al concorso e’ il diploma di perito in
informatica o altro equipollente con specializzazione in informatica
o altro diploma di scuola secondaria di secondo grado unitamente a
corso di formazione in informatica legalmente riconosciuto.

Art.
36.
Concorso per titoli ed esami per la figura di assistente
amministrativo (personale amministrativo)

1. Per il
personale appartenente al profilo professionale di assistente
amministrativo il requisito specifico di ammissione al concorso e’ il
diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Art.
37.
Prove di esame

1. Le prove di esame per i
profili della categoria “C” sono articolate in una prova
scritta, in una prova pratica ed in una prova orale.
2. I
bandi di concorso stabiliscono l’oggetto delle singole prove
prevedendo che la prova scritta possa consistere anche nella
soluzione di quesiti a risposta sintetica, che la prova pratica
consista nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella
predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale
richiesta e che la prova orale comprenda, oltre che elementi di
informatica, anche la verifica della conoscenza almeno a livello
iniziale di una lingua straniera scelta tra quelle indicate nel bando
di concorso.

Art. 38.
Commissioni esaminatrici

1.
Le commissioni esaminatrici nominate dal Direttore generale
dell’azienda sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera, sono
composte dal presidente, da due operatori appartenenti alla categoria
“C” dello stesso profilo di quello messo a concorso e dal
segretario.
2. Dei due operatori, uno e’ scelto dal
Direttore generale ed uno viene designato dal collegio di direzione
di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, fra il personale in servizio presso
le unita’ sanitarie locali o le aziende ospedaliere o gli enti di cui
all’articolo 21, comna 1, situati nel territorio della regione.
3.
La presidenza e’ affidata a personale in servizio presso
l’azienda che bandisce il concorso con qualifica di Dirigente
sanitario per i profili del personale infermieristico, tecnico
sanitario, della riabilitazione e della vigilanza ed ispezioni; di
dirigente per il personale dell’assistenza sociale, profilo operatore
professionale assistente sociale; di dirigente del ruolo
professionale per il personale tecnico, profilo di assistente tecnico
e programmatore; di dirigente amministrativo per il personale
amministrativo, profilo assistente amministrativo. Le funzioni di
segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell’unita’
sanitaria locale o azienda ospedaliera di categoria non inferiore
alla “C”.

Capo
V
Categoria D
Collaboratore professionale sanitario nei
profili e nelle discipline corrispondenti a quelle previste nella
categoria “C”.

Art. 39.
1.
Concorso, per titoli ed esami, per il profilo di collaboratore
professionale sanitario:
Requisiti specifici di ammissione al
concorso:
a) diploma di abilitazione alla specifica
professione prevista dalla vigente normativa;
b) esperienza
professionale triennale acquisita nel corrispondente profilo della
categoria “C” in aziende ed enti del Servizio sanitario
nazionale.
2. Per il profilo dell’infermiere, l’esperienza
professionale richiesta e’ biennale in caso di possesso del diploma
di abilitazione alle funzioni direttive.
3. Per il
personale di cui ai commi precedenti la regione puo’ disporre,
disciplinandone le modalita’, la durata e le materie, che le aziende
sanitarie prevedano nei bandi di concorso l’obbligo per i vincitori
di frequentare un corso di formazione su tecniche di organizzazione
prima dell’immissione in servizio. Dalla frequenza al corso sono
esonerati gli infermieri in possesso del diploma di abilitazione alle
funzioni direttive.

Art. 40.
Concorso, per titoli ed
esami, per il profilo professionale di collaboratore professionale
assistente sociale

1. Requisiti specifici di ammissione
al concorso:
a) diploma di abilitazione alla specifica
professione prevista dalla vigente normativa;
b) esperienza
professionale triennale acquisita nel profilo corrispondente della
categoria “C” in aziende ed enti del Servizio sanitario
nazionale.

Art. 41.
Concorso, per titoli ed esami, per
il profilo di collaboratore tecnico-professionale

1.
Requisito specifico di ammissione al concorso:
a) diploma
di laurea corrispondente allo specifico settore di attivita’ da
indicarsi nel bando di concorso in relazione alle esigenze
organizzative dell’azienda sanitaria;
b) abilitazione
professionale, ove prevista.

Art. 42.
Concorso, per
titoli ed esami, per il profilo professionale di collaboratore
amministrativo-professionale

1. Requisito specifico di
ammissione al concorso:
a) diploma di laurea corrispondente
allo specifico settore di attivita’ da indicarsi nel bando di
concorso in relazione alle esigenze organizzative dell’azienda
sanitaria;
b) abilitazione professionale, ove
prevista.

Art. 43.
Prove di esame

1. Le
prove di esame per i profili della categona “D” sono
articolate in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova
orale.
2. I bandi di concorso stabiliscono l’oggetto delle
singole prove prevedendo che la prova scritta possa consistere anche
nella soluzione di quesiti a risposta sintetica, che la prova pratica
consista nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella
predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale
richiesta e che la prova orale comprenda, oltre che elementi di
informatica, anche la verifica della conoscenza almeno a livello
iniziale di una lingua straniera scelta tra quelle indicate nel bando
di concorso.

Art. 44.
Commissioni esaminatrici

1.
Le commissioni esaminatrici, nominate dal Direttore generale
dell’unita’ sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera, sono
composte dal presidente, da due operatori appartenenti alla categoria
“D” dello stesso profilo di quello messo a concorso e dal
segretario.
2. Dei due operatori, uno e’ scelto dal
Direttore generale ed uno viene designato dal collegio di direzione
di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, fra il personale in servizio presso
le unita’ sanitarie locali o le aziende ospedaliere o gli enti di cui
all’articolo 21, comma 1, situati nel territorio della regione.
3.
La presidenza e’ affidata a personale in servizio presso
l’azienda che bandisce il concorso con qualifica di dirigente
sanitario per il profilo di collaboratore professionale sanitario; di
dirigente per il profilo di collaboratore professionale assistente
sociale; di dirigente del ruolo professionale per il profilo di
collaboratore tecnico professionale; di dirigente amministrativo per
il profilo di collaboratore amministrativo professionale. Le funzioni
di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell’Unita’
sanitaria locale o azienda ospedaliera di categoria non inferiore
alla “C”.

Capo VI
Categoria D – livello
economico super (Ds) Assunzione per i profili professionali della
categoria D – livello economico super (Ds)

Art.
45.
Concorso, per titoli ed esami, per il profilo professionale di
collaboratore professionale sanitario esperto

1. I
requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:
a) diploma
di abilitazione alla professione prevista dalla vigente normativa;
b)
esperienza professionale quinquennale nel corrispondente profilo
della categoria “D” in aziende ed enti del Servizio
sanitario nazionale, ovvero, per il profilo infermieristico
esperienza triennale nel corrispondente profilo della categoria “C”,
corredato del diploma di scuola diretta a fini speciali
nell’assistenza infermieristica.

Art. 46.
Concorso, per
titoli ed esami, per il profilo professionale di collaboratore
professionale assistenie sociale esperto

1. I requisiti
specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) diploma
di abilitazione alla professione previsto dalla vigente normativa;
b)
esperienza professionale quinquennale nel corrispondente profilo
della categoria “D” in aziende ed enti del Servizio
sanitano nazionale.

Art. 47.
Concorso, per titoli ed
esami, per il profilo professionale di collaboratore tecnico
professionale
esperto
1. I requisiti specifici
di ammissione sono i seguenti:
a) diploma di laurea
corrispondente allo specifico settore di attivita’ da indicarsi nel
bando di concorso in relazione alle esigenze organizzative
dell’azienda sanitaria;
b) iscrizione all’albo
professionale, ove necessaria, da almeno tre anni.

Art.
48.
Concorso per titoli ed esami, per il profilo professionale di
collaboratore amministrativo professionale esperto

1. I
requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:
a) diploma
di laurea corrispondente allo specifico settore di attivita’ da
indicarsi nel bando di concorso in relazione alle esigenze
organizzative dell’azienda sanitaria;
b) iscrizione
all’albo professionale, ove necessaria, da almeno tre anni.

Art.
49.
Prove di esame

1. Le prove di esame per i
profili della categoria Ds sono articolate in una prova scritta, in
una prova pratica ed in una prova orale.
2. I bandi di
concorso stabiliscono l’oggetto delle singole prove prevedendo che la
prova scritta possa consistere anche nella soluzione di quesiti a
risposta sintetica, che la prova pratica consista nell’esecuzione di
tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla
qualificazione professionale richiesta e che la prova orale
comprenda, oltre che elementi di informatica, anche la verifica della
conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera scelta
tra quelle indicate nel bando di concorso.

Art.
50.
Commissioni esaminatrici

1. Le commissioni
esaminatrici, nominate dal direttore generale dell’unita’ sanitaria
locale o dell’azienda ospedaliera, sono composte dal presidente, da
due operatori di livello non inferiore a Ds, di profilo
corrispondente a quello messo a concorso e dal segretario.
2.
Dei due operatori, uno e’ scelto dal Direttole generale ed uno viene
designato dal collegio di direzione di cui all’articolo 17 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, fra il personale in servizio presso le unita’
sanitarie locali o le aziende ospedaliere o gli enti di cui
all’articolo 21, comma 1, situati nel territorio della regione.
3.
La presidenza e’ affidata a personale in servizio presso l’azienda
che bandisce il concorso con qualifica di dirigente sanitario per il
profilo di collaboratore professionale sanitario esperto; di
dirigente per il profilo di collaboratore professionale assistente
sociale esperto; di dirigente del ruolo professionale per il profilo
di collaboratore tecnico professionale esperto; di dirigente
amministrativo per il profilo di collaboratore amministrativo
professionale esperto. Le funzioni di segretario sono svolte da un
dipendente amministrativo dell’unita’ sanitaria locale o azienda
ospedaliera di categoria non inferiore alla “C”.

Titolo
IV
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 51.
Iscrizione
negli albi degli ordini e collegi professionali

1.
L’iscrizione negli albi degli ordini e collegi professionali,
prevista tra i requisiti specifici nei concorsi disciplinati nel
presente regolamento, non e’ richiesta ai fini della partecipazione
ai concorsi per i dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse
dalle aziende sanitarie che, in base all’ordinamento dell’ente di
appartenenza, non possono risultare iscritti negli albi
professionali. In tal caso e’ richiesto il possesso dell’abilitazione
all’esercizio della relativa attivita’ professionale.

Art.
52.
Campo di applicazione

1. Le disposizioni del
presente decreto si applicano anche ai concorsi relativi a categorie
di personale di nuova istituzione. Le eventuali disposizioni di
coordinamento sono emanate con decreto del Ministro della sanita’, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilanclo e della
programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-regioni. Con la
stessa procedura si provvede ai necessari adattamenti conseguenti a
modifiche contrattuali.

Art. 53.
Regione Valle
d’Aosta

1. L’ammissione ai concorsi di cui al presente
regolamento, da espletarsi nelle strutture sanitarie ubicate nella
regione Valle d’Aosta, e’ subordinata al preventivo accertamento
della conoscenza della lingua francese.
2. A tal fine, le
commissioni esaminatrici sono integrate da un esperto di lingua
francese nominato dall’unita’ sanitaria locale o azienda
ospedaliera.

Art. 54.
Assunzioni obbligatorie

1.
Per le assunzioni obbligatorie dei soggetti appartenenti
alle
categorie protette si applicano, per quanto compatibili,
le
disposizioni contenute nel Capo IV del decreto del Presidente
della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni.

Art. 55.
Modalita’ di espletamento
dei concorsi in atto

1. I concorsi per i quali, alla
data di entrata in vigore del presente regolamento, siano iniziate le
prove di esame o comunque prove preselettive sono portati a termine
con le procedure previste dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982
nel rispetto delle riserve al personale interno sulla base delle
previsioni dei bandi di concorso.

Art.
56.
Abrogazione

1. A decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento e’ abrogato il decreto
ministeriale 30 gennaio 1982, recante normativa concorsuale del
personale delle unita’ sanitarie locali in applicazione dell’articolo
12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.
761.

N
O T A

Riportiamo
di seguito le premesse al DPR 220/2001:

“Visto
l’articolo 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, e,
in particolare, l’articolo 18, comma 1, secondo il quale il Governo
con atto regolamentare dovra’ adeguare la vigente disciplina
concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale alle
disposizioni contenute nel decreto legislativo medesimo, nonche’ alle
norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni, stabilendo in particolare i requisiti
specifici per l’ammissione ai concorsi, i titoli valutabili, i
criteri di valutazione le prove di esame, la composizione delle
commissioni esaminatrici, le procedure concorsuali, le modalita’ di
nomina dei vincitori nonche’ le modalita’ e i tempi di utilizzazione
delle graduatorie degli idonei; Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, recante
norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita’ di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi:
Visto il decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni e in
particolare gli articoli 2 e 72;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, recante norme sullo stato
giuridico del personale delle unita’ sanitarie locali ed in
particolare gli articoli 25 e 26 recanti norme sui servizi e titoli
equipollenti ed equiparabili;
Considerato che con decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, e’ stato
emanato il regolamento recante la disciplina concorsuale del
personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, rinviando ad
un successivo provvedimento la disciplina relativa ai singoli
concorsi per il personale non dirigenziale, provvedimento da adottare
dopo la revisione dell’ordinamento del personale del camparto
sanita’;
Considerato che il contratto collettivo nazionale di
lavoro del personale non dirigenziale del comparto sanita’, relativo
al quadriennio normativo 1998-2001 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale
della Repubblia italiana – supplemento ordinario n. 74
del 19 aprile 1999, ha dettato il nuovo sistema di classificazione
del personale in quattro categorie, all’interno delle quali sono
stati individuati i diversi profili;
Visto, in particolare, l’art.
14 del predetto contratto collettivo nazionale di lavoro, secondo
cui, qualora l’accesso non avvenga tramite le procedure di avviamento
di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, l’accesso dall’esterno e’
disciplinato dal regolamento previsto dal citato art. 18 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 512, e successive
modificazioni;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere, ai sensi
del succitato art. 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, all’emanazione del regolamento concernente la disciplina
concorsuale del personale non dirigenziale del comparto sanita’
relativamente a tutti i profili previsti dal contratto collettivo
nazionale di lavoro suindicato;
Sentita la Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, che ha espresso il parere nella seduta del 9
novembre 2000;
Visto l’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, recante norme sulla disciplina dell’attivita’ di
Governo e sull’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 12
febbraio 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 15 marzo 2001;
Sulla proposta del
Ministro della sanita’, di concerto con Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e per la funzione
pubblica;
Emana il seguente regolamento …”

Redazione

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