Indetto il concorso per l’anno accademico 2001-2002 (domande entro il 21.9)

IL MINISTRO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

di concerto con

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle leggi sull’istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l’art. 117, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, ed in particolare l’art. 16, recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali;

Visto il decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della giustizia 21 dicembre 1999, n. 537, concernente il regolamento recante norme per l’istituzione e l’organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali;

Visto il decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della giustizia in data 21 dicembre 2000 con il quale e’ stata costituita una commissione tecnica con il compito di procedere alla formulazione di tre elaborati, costituiti da cinquanta quesiti ciascuno, per lo svolgimento delle prove di ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali e le successive modificazioni e

integrazioni di cui al decreto 22 maggio 2001 recanti i criteri per la valutazione del curriculum e del voto di laurea dei candidati;

Visto il decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della giustizia in data 6 giugno 2001, con il quale, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto n. 537 del 1999, e’ stato individuato il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle predette scuole di specializzazione nell’anno accademico 2001-2002;

Considerata la necessita’ di provvedere, ai sensi dell’art. 4 del decreto n. 537 del 1999, all’indizione del concorso nazionale, per titoli ed esame, per l’accesso alle scuole nell’anno accademico 2001-2002 per il numero complessivo di quattromilaseicentoventi posti individuati con il decreto del 6 giugno 2001;

Decreta:

Art. 1.

Indizione del concorso

1. Per l’anno accademico 2001-2002 e’ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali ai sensi dell’art. 4 del regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537.

2. Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole, determinato con decreto 6 giugno 2001 ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto n. 537 del 1999, e’ pari a quattromilaseicentoventi unita’.

3. Il concorso si svolgera’ il giorno 16 ottobre 2001 su tutto il territorio nazionale presso le universita’ sedi di facolta’ di giurisprudenza indicate nel prospetto allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. I posti disponibili presso ciascuna scuola sono indicati nel predetto allegato.

Art. 2.

Presentazione della domanda

1. Al concorso sono ammessi coloro i quali hanno conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza in data anteriore al 16 ottobre 2001.

La domanda di partecipazione al concorso dovra’ essere presentata alla segreteria della facolta’ di giurisprudenza di uno degli atenei di cui all’allegato 1 entro il 21 settembre 2001.

Puo’ essere presentata domanda di partecipazione con riserva ove il candidato non sia in possesso del titolo accademico prescritto nel predetto termine, ma lo consegua comunque in data anteriore alla prova d’esame.

Alla domanda di partecipazione i candidati allegano la documentazione comprovante l’avvenuto versamento della tassa a tal fine stabilita dalla competente universita’.

2. Per l’ammissione al concorso dei candidati di cittadinanza straniera si applicano le norme vigenti in materia.

3. E’ in facolta’ dell’ateneo disporre l’esclusione dei candidati dal concorso in qualsiasi fase del procedimento concorsuale con motivato provvedimento del direttore amministrativo.

Art. 3.

Prova d’esame

1. La prova d’esame consiste nella soluzione a cinquanta quesiti a risposta multipla, di contenuto identico sul territorio nazionale, su argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e procedura penale.

I quesiti sono segreti e ne e’ vietata la divulgazione.

E’ altresi’ vietata l’introduzione nell’aula di telefoni portatili e di altri strumenti di riproduzione e comunicazione di testi sotto qualsiasi forma.

2. Il tempo massimo a disposizione dei candidati per l’espletamento della prova e’ di novanta minuti.

3. Durante la prova non e’ ammessa la consultazione di testi e di codici commentati e annotati con la giurisprudenza.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

1. Con decreto rettorale e’ costituita presso ciascuno degli atenei di cui all’allegato 1 una commissione giudicatrice del concorso, composta da due professori universitari di ruolo, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio e presieduta dal componente avente maggiore anzianita’ di ruolo ovvero, a parita’ di anzianita’ di ruolo, dal piu’ anziano di eta’.

Con lo stesso decreto e’ nominato un apposito comitato di vigilanza.

2. Il giorno dello svolgimento delle prove la commissione giudicatrice costituita presso la facolta’ di giurisprudenza dell’Universita’ “La Sapienza” di Roma provvede a prescegliere il candidato chiamato ad estrarre a sorte un elaborato tra i tre contenenti cinquanta quesiti ciascuno predisposti ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto n. 537 del 1999 e consegnati presso il Ministero dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica ai responsabili del procedimento di ciascuna sede, in data 11 ottobre 2001.

3. A tal fine la commissione controlla preliminarmente l’integrita’ dei plichi contenenti i tre elaborati.

Art. 5.

Valutazione della prova e dei titoli

1. Ai fini della formulazione della graduatoria in relazione ai posti disponibili, la commissione giudicatrice di cui all’art. 4 ha disposizione per ciascun candidato 60 punti, dei quali cinquanta per la valutazione della prova d’esame, cinque per la valutazione del curriculum e cinque per il voto di laurea.

2. La valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene secondo i criteri stabiliti dalla commissione di cui all’art. 4, comma 3, del decreto n. 537 del 1999, risultanti nell’allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2001

p. Il Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni

Il Ministro della giustizia Fassino

ALLEGATO 1

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

Atenei e numero dei laureati da ammettere:

Bari: 100

Bologna: 200

Brescia: 75

Cagliari: 100

Campobasso: 100

Catania: 100

Catanzaro: 200

Firenze: 100

Foggia: 100

Genova: 100

Lecce: 75

Luiss: 100

Lumsa: 100

Macerata: 100

Messina: 100

Milano: 300

Milano Cattolica: 100

Modena e Reggio Emilia: 55

Napoli “Federico II”: 300

Seconda Università di Napoli: 100

Padova: 200

Palermo: 100

Parma: 100

Pavia: 85

Perugia: 100

Pisa: 100

Roma “La Sapienza”: 300

Roma Tor Vergata: 300

Roma Tre: 100

Salerno: 100

Sassari: 80

Siena: 85

Suor Orsola Benincasa – Napoli: 55

Teramo: 100

Torino: 180

Trento e Verona: 55

Urbino: 75

Totale: 4620

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ALLEGATO 2

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ACCESSO ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

Valutazione del curriculum (massimo 5 punti):

laurea conseguita entro 5 anni accademici: 1 punto;

laurea conseguita oltre 5 anni accademici: 0 punti.

Media curriculare:

30/30: 4 punti;

29/30: 3 punti;

28/30: 2 punti;

27/30: 1 punto.

Valutazione del voto di laurea (massimo 5 punti):

110/110 e lode: 5 punti;

110-109/110: 4 punti;

108-107/110: 3 punti;

106-105/110: 2 punti;

104-102/110: 1 punto.

Redazione

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