Tar Abruzzo-Pescara – Sentenza n. 533 del 2001

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L’ABRUZZO

SEZIONE STACCATA DI PESCARA

SENTENZA N. 533/2001

(…)

FATTO E DIRITTO

(…)

In definitiva il primo posto della graduatoria spetta alla ***.

Conclusivamente il ricorso va accolto con annullamento della delibera di giunta comunale n. 29/22.2.2001.

In relazione alla richiesta di risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 2043 c.c. (Cass. S.U. n. 500/26.3-22.7.1999), con condanna dell’amministrazione, si prospetta il danno subito dall’interessata per l’indebito protrarsi del suo periodo di disoccupazione, che coinciderebbe con il mancato guadagno dal 1.3.2001, data della illegittima assunzione in servizio di ***.

La potestà risarcitoria del giudice amministrativo, consentita in via generale sull’intera giurisdizione (art. 7, comma 3°, L. 6.12.1971 n. 1034, quale modificato dalla novella processuale di cui alla L. 21.7.2000 n. 205), può avvenire, invero, in via autoesecutiva, allorquando la sentenza statuisce la fondatezza del gravame ed annulla l’atto lesivo, sempre che la stessa sia in grado di attuare, in via immediata, la cd. reintegrazione in forma specifica; se, però, medio tempore si sono realizzati dei danni economici palesi, in quanto l’atto amministrativo illegittimo ha prodotto degli effetti irriversibili, gli stessi vanno risarciti.

Nella fattispecie, la mancata assunzione, a far data dal 1.3.2001, della ***, potrebbe essere reintegrata solamente dalla nomina, ora per allora, dell’interessata, con recupero non solo dell’anzianità giuridica, ma anche degli emolumenti dovuti; in realtà, mentre la retrodatazione giuridica è possibile (e dovuta), evitandosi all’interessata la perdita dell’anzianità, la retribuzione, invece, è notoriamente collegata all’effettiva prestazione dell’attività di servizio.

Nella fattispecie, considerata la mancata instaurazione del rapporto, il recupero economico non può che avvenire sotto forma di risarcimento del danno prodotto dalla tardiva assunzione in servizio.

I presupposti risarcitori per la lesione dell’interesse legittimo del soggetto (illegittimamente) non assunto dall’amministrazione comunale, possono così sintetizzarsi:

a) sussistenza di un evento dannoso monetizzabile (la non assunzione va riconosciuta come tale, in conseguenza del mancato percepimento degli emolumenti andati ad altro soggetto);

b) che il danno sia ingiusto, ovvero che il comportamento illegittimo abbia leso un interesse giuridicamente protetto, qual è, indiscutibilmente, quello della ricorrente;

c) riferibilità dell’evento dannoso alla condotta commissiva e/o omissiva dell’amministrazione, che, nel caso concreto, è rappresentata dalla mancata assunzione, conseguente ad un atto illegittimo direttamente emesso dall’ente (delibera n. 29/2001);

d) imputabilità dell’evento dannoso al dolo e/o colpa dell’apparato amministrativo.

Per tale ultimo punto, invero, è fuori discussione la capacità d’intendere e di volere (aspetto psicologico) da parte dell’organismo deliberante, che ha posto in essere, secondo proprie valutazioni interpretative, un provvedimento collegiale, perfetto nella sua ritualità formale e procedurale, con la piena consapevolezza dell’atto adottato.

Per quanto attiene la colpa, essa, più che presunta, in base alla illegittimità della deliberazione, è rilevabile concretamente nella inosservanza di una norma di legge, chiara, precisa e testuale (artt. 7/8 DPR n. 487/1994), che non può trovare alcuna giustificazione nella soggettivismo interpretatovo, e relativamente alla quale non viene data, negli atti, alcuna motivazione plausibile circa la sua non applicazione nella fattispecie.

La quantificazione del danno coincide con il mancato percepimento degli emolumenti dal 1.3.2001, data di assunzione in servizio del Mancini (in luogo della Turacchio), fino alla data di effettiva assegnazione del posto de quo alla ricorrente medesima, il tutto maggiorato di interessi legali e svalutazione monetaria, come per legge.

Le spese di causa seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara,

– accoglie il ricorso in epigrafe, riconoscendo, per quanto sopra esposto, a *** la posizione prioritaria in graduatoria, e per l’effetto annulla la delibera n. 29/22.2.2001;

– all’annullamento, consegue la condanna (risarcitoria) dell’Amministrazione, in favore della ricorrente, nei termini precisati in motivazione;

– il Comune di ***, quale rappresentato per legge, è, altresì, condannato al pagamento delle spese di causa, in favore della medesima ricorrente, che si liquidano complessivamente (onorari di avvocato, diritti di procuratore e spese vive) in lire £. 2.000.000.

(Antonio CATONI presidente; Dino NAZZARO consigliere estensore)

Pubblicata il 25.5.2001

Redazione

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