DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 2001 N. 246
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISE SUI PRODOTTI PETROLIFERI ED ALTRE MISURE URGENTI
(G.U. 30.6.2001 N. 150)
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Ritenuta … la straordinaria necessita’ ed urgenza di differire l’applicazione del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, in attesa della definizione delle relative procedure tecnico-amministrative, con particolare riguardo a quelle destinate ad agevolare il piu’ possibile le modalita’ di versamento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 giugno 2001;
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Emana il seguente decreto-legge:
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ARTICOLO 5
DIFFERIMENTO DELL’APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO PER LE SPESE DEGLI ATTI GIUDIZIARI
1. Il comma 11, dell’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall’articolo 33, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e’ sostituito dal seguente:
"11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° gennaio 2002 ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data. Per i procedimenti gia’ iscritti a ruolo alla data del 1° gennaio 2002 la parte puo’ valersi delle disposizioni del presente articolo versando l’importo del contributo di cui alla tabella 1 in ragione del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto gia’ pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.".
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