La Procedura di Riassegnazione

Entrano in vigore le nuove regole e procedure ufficiali che governano l’assegnazione dei nomi a dominio, approvate dal Comitato Esecutivo della Naming Autority il 19.7.2001.

In particolare si segnala la Procedura di Riassegnazione, prevista in caso di contestazioni o dispute, applicabile, ai sensi dell’art. 16.1 delle Regole di Naming, a tutti i nomi a dominio registrati sotto il ccTLD “it”.

Ogni singola Procedura di Riassegnazione viene condotta da un’organizzazione denominata “ente conduttore”, scelta, da chi contesta il nome di dominio, tra quelle autorizzate dalla Naming Authority perché rispondenti ai requisiti da essa predisposti.

La procedura, come precisa l’art. 16.2 delle Regole di Naming, ha natura amministrativa, non giurisdizionale, per cui non preclude alle parti il ricorso successivo, non anche antecedente, all’Autorità Giudiziaria o alla procedura arbitrale prevista dall’art. 15 delle Regole di Naming.

Qui di seguito il testo ufficiale della Procedura di Riassegnazione dei nomi di dominio:

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Procedura di riassegnazione del nome a dominio

Vers. 1.3

1. Inizio della Procedura

Ogni persona fisica o giuridica avente i requisiti per la registrazione di

un nome a dominio sotto il ccTLD “it” può avviare una procedura

amministrativa presso un ente conduttore abilitato dal presidente della

Naming Authority a sua scelta. Nel caso in cui l’ente conduttore prescelto

non possa, per impedimento o per altre ragioni, esaminare il reclamo

sottopostogli, lo comunicherà al ricorrente, che potrà sottoporre il reclamo

ad altro ente conduttore a sua scelta.

2. Comunicazioni

L’ente conduttore è tenuto ad adottare le misure che ragionevolmente

garantiscano che il contenuto di un reclamo sia portato a conoscenza del

titolare del nome a dominio contestato. L’ente conduttore si considera aver

adottato le suddette misure ed il titolare del dominio aver avuto

conoscenza del reclamo quando:

a) vi è la prova che il resistente ha avuto effettiva conoscenza del

reclamo; oppure:

b) l’ente conduttore

1) ha inviato il reclamo del ricorrente a tutti gli indirizzi postali ed ai

numeri di telefax (A) indicati nelle informazioni di registrazione

conservate nel Registro dei Nomi Assegnati (RNA) della Registration

Authority o (B) forniti dalla Registration Authority all’ente conduttore; e

2) ha inviato il reclamo in formato elettronico (inclusi gli allegati che

siano disponibili in detto formato) a mezzo della posta elettronica: (A)

agli indirizzi e-mail relativi al contatto amministrativo; (B)

all’indirizzo “postmaster@” seguito dal nome di dominio contestato; e (C)

se il nome a dominio corrisponde ad una pagina web attiva (che l’ente

conduttore ritenga diversa dalle pagine generiche utilizzate ai fini

dell’utilizzo provvisorio dei nomi di dominio) anche a tutti gli indirizzi

e-mail disponibili o indicati come link sulla pagina web medesima.

Fatto salvo quanto precede, ogni comunicazione scritta alle parti sarà

effettuata con i mezzi indicati rispettivamente dal ricorrente nel reclamo

e dal resistente nella replica. In difetto di tale specificazione, le

comunicazioni saranno effettuate:

a) a mezzo telefax, con ricevuta di trasmissione, oppure

b) a mezzo posta o corriere, con avviso di ricevimento, oppure

c) a mezzo e-mail, a condizione che sia disponibile la prova della

trasmissione.

Le comunicazioni all’ente conduttore o al collegio saranno effettuate nei

modi e con i mezzi indicati nelle disposizioni di attuazione predisposte da

ciascun ente conduttore. Le comunicazioni saranno redatte nella lingua

indicata all’art. 11. Le comunicazioni e-mail saranno inviate, se

possibile, in formato testo.

Ciascuna parte è tenuta a comunicare tempestivamente eventuali variazioni

del proprio indirizzo all’ente conduttore e alla Registration Authority. In

difetto, le comunicazioni si intendono validamente effettuati all’indirizzo

precedentemente noto.

Salvo che sia altrimenti previsto nelle presenti norme, o deliberato dal

collegio, tutte le comunicazioni si intendono come regolarmente effettuate:

a) se trasmesse a mezzo telefax, alla data risultante dal rapporto di

trasmissione;

b) se trasmesse a mezzo posta o corriere, alla data risultante dall’avviso

di ricevimento;

c) se trasmesse via email, alla data di trasmissione del messaggio, alla

condizione che la stessa possa essere verificata.

Salvo che sia altrimenti previsto in queste norme, tutti i termini

decorrenti dall’invio di una comunicazione inizieranno a decorrere a

partire dalla prima data in cui una comunicazione si considera regolarmente

effettuata.

Tutte le comunicazioni relative alla procedura devono essere inviate

all’ente conduttore, che provvederà a inviarle al collegio e alle parti.

È onere del mittente conservare prova dell’invio di una comunicazione. La

parte che vi abbia interesse potrà richiedere l’esibizione di tale prova.

Nel caso in cui la parte che effettua una comunicazione riceva l’avviso di

mancata consegna della comunicazione, essa deve darne immediata

comunicazione al collegio.

Art. 3. Contenuto del reclamo

La procedura amministrativa inizia con l’invio del reclamo, da parte del

ricorrente, all’ente conduttore da lui prescelto.

Il reclamo può riferirsi a uno o più nomi di dominio, purché registrati dal

medesimo titolare.

Il reclamo deve essere inoltrato all’ente conduttore in duplice copia

cartacea e in forma elettronica (salvi gli allegati non riproducibili) e

deve:

1) contenere l’espressa richiesta che il reclamo sia sottoposto alla

procedura amministrativa;

2) indicare il nome, l’indirizzo postale ed elettronico, il numero di

telefono e di fax del ricorrente e dell’eventuale soggetto autorizzato a

rappresentarlo nella procedura amministrativa;

3) specificare il metodo di comunicazione da utilizzare come preferito

nella procedura amministrativa (incluse le persone da contattare, il mezzo

da utilizzare e l’indirizzo) sia per (A) materiale esclusivamente

elettronico sia per (B) materiale con copia cartacea;

4) indicare se il ricorrente richiede la nomina di un collegio di tre saggi

o di un saggio unico per la soluzione della disputa e, nel caso di scelta di

un collegio di tre saggi, indicare il nominativo di tre candidati tra cui

selezionare uno dei componenti del collegio (i nominativi dei candidati

devono necessariamente essere inclusi nella lista dei saggi accreditati

presso l’ente conduttore prescelto);

5) indicare quale sia il nome di dominio (o i nomi di dominio) oggetto del

reclamo;

6) specificare il nome dell’intestatario del nome a domino che intende

contestare;

7) specificare il segno distintivo, il nome e cognome o il marchio su cui è

basato il reclamo e, per ciascun segno distintivo, o marchio, descrivere i

beni o servizi, se esistenti contraddistinti dal segno distintivo o marchio

medesimo (il ricorrente può anche descrivere separatamente i beni o i

servizi che intende contraddistinguere per il futuro con il suddetto segno

distintivo o marchio);

8) specificare i motivi di reclamo ivi inclusi, in particolare:

a) i motivi per cui il nome di dominio (o i nomi di dominio) sono identici

o si possono confondere con un segno distintivo, un nome o un marchio

rispetto al quale il ricorrente vanta diritti di esclusiva;

b) i motivi per cui il resistente titolare del nome a dominio contestato

non ha diritti o legittimi interessi sul nome a dominio oggetto di reclamo;

e

c) i motivi da cui dedurre che il nome a dominio è stato registrato e

viene utilizzato in mala fede.

9) indicare eventuali altri procedimenti legali pendenti o conclusi in

relazione al nome di dominio oggetto del reclamo di cui sia a conoscenza;

10) concludersi con la seguente dichiarazione sottoscritta dal ricorrente o

dal suo procuratore: “Il ricorrente dichiara che le sue pretese ed i

richiesti provvedimenti riguardo la registrazione del nome di dominio, la

presente controversia e la risoluzione della controversia medesima sono

rivolti esclusivamente nei confronti del titolare del nome di dominio e

rinuncia espressamente a qualsivoglia pretesa nei confronti (a) dell’ente

conduttore della procedura amministrativa e delle persone che saranno

nominate a far parte del collegio, fatta salva l’ipotesi di comportamento

doloso, (b) della Registration Authority italiana e (c) della Naming

Authority italiana, ivi compresi i loro amministratori, dipendenti e

preposti. Il ricorrente dichiara e garantisce che, per quanto a propria

conoscenza, le informazioni contenute nel presente reclamo sono complete e

veritiere, che il reclamo non è promosso per scopi illeciti.”

11) recare in allegato ogni documento o altra prova a supporto del reclamo,

ivi inclusa, se del caso, la prova della registrazione del Segno Distintivo

o del marchio cui il reclamo si riferisce. Unitamente agli allegati dovrà

essere prodotto un indice degli allegati medesimi.

12) recare in allegato copia della raccomandata di contestazione ai sensi

dell’art 14.1 delle Regole di Naming e della ricevuta di ritorno

4. Comunicazione del reclamo al resistente

L’ente conduttore verifica la regolarità formale del reclamo sulla base

delle presenti norme e, accertata tale regolarità formale, procede

all’invio del reclamo (insieme al memorandum esplicativo eventualmente

previsto dalle proprie disposizioni di attuazione) al resistente, nelle

modalità prescritte dall’art. 2, I comma, entro 4 (quattro) giorni dalla

data di ricevimento del pagamento delle spese a carico del ricorrente ai

sensi dell’art. 19.

Se l’ente conduttore ravvisa carenze o irregolarità formali nel reclamo,

informa immediatamente il ricorrente, indicando il vizio riscontrato nel

reclamo. Il ricorrente ha un termine di 6 (sei) giorni per ovviare alle

carenze riscontrate. Decorso tale termine, se il ricorrente non ha

provveduto a sanare le carenze formali riscontrate, il procedimento viene

archiviato, fatta salva la facoltà per il ricorrente di instaurare un altro

procedimento.

La procedura amministrativa si considera iniziata nel momento in cui il

titolare del nome a dominio contestato ha avuto conoscenza del reclamo, ai

sensi dell’art. 2, I comma.

L’ente conduttore della procedura deve dare immediata comunicazione

dell’inizio della procedura al ricorrente, al resistente, alla Registration

Authority italiana ed al presidente della Naming Authority italiana.

L’ente conduttore della procedura deve dare immediata comunicazione

dell’inizio della procedura al ricorrente, al resistente, alla Registration

Authority italiana ed al presidente della Naming Authority italiana,

indicando i nomi delle parti ed il nome a dominio sottoposto alla

“procedura”. La comunicazione deve essere inviata in formato “text/plain”.

5. Replica del resistente

Entro 25 (venticinque) giorni dalla data di inizio della procedura, il

resistente puo’ inviare la propria replica all’ente conduttore. La replica

deve essere trasmessa in duplice copia cartacea e in forma elettronica

(salvi gli allegati non riproducibili) e deve:

1) contenere la replica specifica a tutte le affermazioni e allegazioni

contenute nel reclamo ed includere tutti i motivi per cui il resistente

(titolare del nome a dominio) ritiene di poter mantenere la registrazione e

di poter utilizzare il nome di dominio contestato;

2) indicare il nome, l’indirizzo postale e l’email, il numero di telefono e

di fax del resistente (titolare del nome a dominio) e di ogni persona

autorizzata a rappresentarlo nella procedura amministrativa;

3) specificare il metodo di comunicazione da utilizzare come preferito

nella procedura amministrativa (incluse le persone da contattare, lo

strumento e l’indirizzo) sia per quanto riguarda (A) il materiale

esclusivamente elettronico che per (B) materiale con copia cartacea;

4) se il ricorrente ha richiesto che la controversia sia decisa da un

collegio di tre saggi, fornire il nominativo di tre candidati tra cui

selezionare uno dei componenti del collegio (i nominativi dei candidati

devono necessariamente essere nominativi inclusi nella lista dei saggi

accreditati presso l’ente conduttore prescelto);

5) indicare eventuali altri procedimenti legali pendenti o conclusi in

relazione al nome di dominio oggetto del reclamo di cui sia a conoscenza;

6) concludersi con la seguente dichiarazione sottoscritta dal resistente o

dal suo procuratore : “Il sottoscritto resistente dichiara e garantisce

che, per quanto a sua conoscenza, le informazioni contenute nella presente

replica sono complete e veritiere.”

7) recare in allegato i documenti o altre prove che il resistente intende

sottoporre al Collegio, corredati da un indice.

Su istanza del resistente, in casi eccezionali, l’ente conduttore può

prorogare il termine per il deposito della replica. Se ricorrente e

resistente concordano per iscritto la proroga del termine, l’ente

conduttore è tenuto a concederla.

Se il resistente non invia alcuna replica, il collegio decide la

controversia sulla base del solo reclamo, salvo che ricorrano circostanze

eccezionali.

6. Nomina del collegio

Ciascun ente conduttore conserva e rende accessibile al pubblico su

Internet un elenco con i nominativi dei saggi accreditati e delle loro

qualifiche.

Se il ricorrente non richiede la nomina di un collegio di tre saggi, l’ente

conduttore provvede alla nomina di collegio unipersonale composto da un

saggio unico scelto dalla lista dei propri saggi accreditati entro 5

(cinque) giorni dal ricevimento della replica. Le spese per il collegio

unipersonale sono interamente a carico del ricorrente.

Se il ricorrente chiede che la risoluzione della controversia sia affidata

ad un collegio di tre saggi, l’ente conduttore nomina i tre saggi con le

modalità indicate al comma seguente del presente articolo. Le spese per il

collegio con tre saggi sono interamente a carico del ricorrente.

Se il ricorrente ha optato per il collegio di tre saggi, l’ente conduttore

procede alla nomina di un saggio per parte, scelto uno fra tra i nominativi

indicati dal ricorrente, l’altro scelto fra quelli indicati dal resistente.

Qualora l’ente conduttore non riesca, nel rispetto dei propri criteri di

selezione degli saggi ed entro 5 giorni, a procedere alla nomina dei due

membri del collegio con i criteri sopra indicati, l’ente conduttore può

procedere alla nomina del collegio scegliendo i due saggi direttamente

dalla propria lista. In ogni caso, il terzo saggio è nominato dall’ente

conduttore scegliendo tra i nominativi riportati in una lista di cinque

candidati sottoposta dall’ente conduttore alle due parti, e la selezione

fra i cinque candidati viene fatta dall’ente conduttore cercando di

contemperare ragionevolmente le preferenze di ciascuna delle parti, che le

stesse possono specificare entro 5 giorni dal ricevimento della lista di

cui sopra.

Il collegio si considera costituito quando all’ente conduttore perviene

l’accettazione della nomina da parte del saggio, se unico, o del terzo

saggio nel caso di collegio di tre saggi. Costituitosi il collegio, l’ente

conduttore comunica alle parti i nominativi dei saggi designati e la data

entro la quale, salvo circostanze eccezionali, il collegio renderà la

propria decisione sul reclamo.

7. Imparzialità e indipendenza

Il saggio deve essere imparziale e indipendente e, prima dell’accettazione

dell’incarico, deve prospettare all’ente conduttore la sussistenza di

qualsiasi circostanza che possa dar adito a dubbi sulla sua indipendenza e

imparzialità. Se, in qualunque momento nel corso della procedura, si

verificano circostanze che possano dar adito a dubbi sulla indipendenza e

imparzialità del saggio, questi è tenuto a darne pronta comunicazione

all’ente conduttore. In tal caso, l’ente conduttore ha la facoltà di

nominare un saggio in sostituzione.

8. Comunicazioni tra le parti e il collegio

Nessuna parte o suo rappresentante può corrispondere unilateralmente con i

saggi nominati per la decisione sul reclamo. Tutte le comunicazioni tra

una parte e collegio, saggi o ente conduttore devono essere trasmesse ad un

amministratore nominato dall’ente conduttore con le modalità prescritte

nelle proprie disposizioni di attuazione.

9. Trasmissione della pratica al collegio

L’ente conduttore trasmette la pratica al collegio: a) non appena il saggio

unico ha accettato l’incarico, nel caso di collegio composto da un solo

saggio; b) non appena il terzo saggio ha accettato l’incarico, in caso di

collegio composto da tre saggi.

10. Poteri del collegio

Il collegio stabilisce le modalità di svolgimento del procedimento in

maniera compatibile con le regole di naming e le presenti norme. In ogni

caso, il collegio assicura che ricorrente e resistente siano trattati in

maniera imparziale e che a ciascuno di essi sia garantito eguale diritto di

difesa.

Il collegio assicura che il procedimento abbia luogo con la dovuta

celerità. In casi eccezionali, il collegio può, su istanza di una delle

parti o d’ufficio, concedere proroghe rispetto ai termini previsti. I

termini indicati si intendono, salvo esplicita indicazione contraria,

perentori. L’inosservanza dei termini perentori conduce alla decadenza.

Il collegio determina l’ammissibilità, rilevanza, pertinenza delle prove e

le valuta liberamente.

Il collegio può disporre su richiesta di una delle parti la riunione di più

dispute su nomi di dominio.

11. Lingua del procedimento

La procedura amministrativa è condotta in italiano. È facoltà del collegio

di decidere, avuto riguardo alle circostanze della singola procedura e

dietro richiesta di una delle parti, di condurla in un’altra lingua.

Il collegio può ordinare che i documenti prodotti in lingua diversa da

quella italiana siano accompagnati da traduzione integrale o parziale nella

lingua del procedimento.

12. Precisazioni

In aggiunta al reclamo e alla replica, il collegio può, a propria

discrezione, richiedere a ciascuna delle parti ulteriori precisazioni e

documenti.

Nel caso in cui il collegio conceda termine alle parti per ulteriori

memorie o produzione documentale, il termine per la decisione e’ di trenta

giorni dalla costituzione del collegio.

13. Interrogatorio personale

Non è previsto alcun interrogatorio personale (neppure in teleconferenza,

conferenza video o conferenza web), salvo che il Collegio decida, a propria

discrezione ed in casi eccezionali, che tale interrogatorio è necessario

per la decisione sul reclamo.

In tal caso il Collegio assume i provvedimenti opportuni per disciplinare

le modalità di svolgimento dell’udienza fissata per l’interrogatorio.

14. Decadenze

Nel caso in cui una parte non rispetti un termine previsto dalle presenti

norme o fissato dal collegio, decade dalla possibilità di compiere l’atto

sottoposto a termine e il collegio, salvo che non ricorrano circostanze

eccezionali, procede alla decisione sul reclamo.

Se una parte omette di ottemperare a qualsivoglia incombente previsto dalle

presenti norme o a qualsiasi richiesta del collegio, quest’ultimo può

trarre da tale comportamento le deduzioni che reputi più appropriate.

15. Decisione

Il Collegio assume la propria decisione sul reclamo sulla base delle

affermazioni rese dalle parti e dei documenti prodotti e, in ogni caso, in

conformità alle regole di naming, alle presenti norme e ad ai principi di

diritto dell’ordinamento italiano.

Salvo che ricorrano circostanze eccezionali, il collegio comunica la

propria decisione sul reclamo all’ente conduttore entro 15 giorni dalla sua

costituzione ai sensi dell’art. 6, ultimo comma, o 30 giorni nel caso di

cui all’art 12 secondo comma.

Nel caso di collegio composto da tre saggi, la decisione è presa a

maggioranza.

La decisione del collegio è redatta per iscritto, motivata, reca la data di

pubblicazione e il nome (o i nomi) dei saggi.

Se il collegio ritiene che la controversia non rientri nella sua competenza

fissata dalle regole di naming, lo dichiara espressamente nella decisione.

Se, all’esito dell’istruttoria, il collegio raggiunge il convincimento che

il reclamo è stato promosso in mala fede, per esempio per screditare il

titolare del nome di dominio, assume una decisione da cui risulta che il

reclamo è stato promosso in mala fede e che esso costituisce un abuso

(reverse domain name hijacking).

16. Comunicazione della decisione alle parti

Entro quattro giorni dal ricevimento della decisione del collegio, l’ente

conduttore comunica in pari data il testo integrale della decisione al

ricorrente, al resistente, alla Registration Authority ed al presidente

della Naming Authority.

Nel caso in cui il collegio abbia disposto il trasferimento del nome a

dominio contestato, la Registration Authority comunica immediatamente al

ricorrente, al resistente, all’ente conduttore ed al presidente della

Naming Authority la data in cui intende dare attuazione alla decisione.

Salva diversa determinazione del collegio l’ente conduttore pubblica la

decisione per esteso e la data della sua attuazione su un sito web

accessibile al pubblico. In ogni caso, il capo di decisione che afferma

che il reclamo è stato promosso in mala fede ex art. 15 ultimo comma, viene

sempre pubblicato.

17. Transazione e altri motivi di estinzione della procedura.

Se le Parti raggiungono un accordo prima della decisione del collegio, il

collegio dichiara estinta la procedura.

Se sopravvengono motivi che rendono superflua o impossibile la prosecuzione

della procedura prima della pronuncia del collegio, questo dichiara estinta

la procedura, salvo che una Parte sollevi fondate eccezioni per la

prosecuzione entro il termine fissato dal collegio.

18. Litispendenza

Nel caso in cui una Parte intraprenda un’azione legale in pendenza della

procedura amministrativa circa un nome di dominio contestato con reclamo,

essa deve darne pronta comunicazione al collegio e all’ente conduttore.

19. Spese

Il ricorrente deve corrispondere all’ente conduttore un corrispettivo

fisso iniziale, determinato da ciascun ente conduttore, entro i termini e

per l’importo richiesto. In ogni caso, il ricorrente sopporta tutte le

spese dell’ente conduttore, fatto salvo quanto previsto dal V comma del

presente articolo.

Le somme versate dal ricorrente all’ente conduttore sono da questi

acquisite ad ogni evento, anche nel caso di estinzione o sospensione della

procedura, salvo che il collegio ritenga, in casi eccezionali, di disporne

la parziale restituzione al ricorrente.

L’ente conduttore non può dare inizio ad una procedura amministrativa prima

del versamento da parte del ricorrente delle spese iniziali ai sensi del I

comma del presente articolo.

Qualora l’ente conduttore non riceva il pagamento entro 10 (dieci) giorni

dal ricevimento del reclamo, quest’ultimo sarà inteso come abbandonato e la

procedura estinta, fermo il diritto del ricorrente di proporlo nuovamente.

In casi eccezionali, per esempio qualora si dia luogo ad interrogatorio

personale, l’ente conduttore può chiedere alle parti il versamento di spese

addizionali, che saranno concordate tra le parti e il collegio.

20. Responsabilità degli enti conduttori e dei saggi

Salvo il caso di dolo o colpa grave con previsione dell’evento, né l’ente

conduttore né i saggi potranno essere considerati responsabili nei

confronti di una parte per qualsiasi azione od omissione relativa alla

procedura amministrativa.

21. Norme procedurali

Alla procedura amministrativa si applicano le norme in vigore al momento

della presentazione del reclamo all’ente conduttore.

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Redazione

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