DECRETO LEGGE 18 settembre 2001 n.347
Oggetto:
INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI SPESA SANITARIA
(G.U. 19.9.2001 n.218)
Art. 1.
Patto di stabilita’ interno
1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali al rispetto degli obblighi
comunitari della Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2002-2004 il complesso delle
spese correnti per l’esercizio 2002, al netto delle spese per interessi
passivi, delle spese finanziate da programmi comunitari e delle spese
relative all’assistenza sanitaria delle regioni a statuto ordinario non puo’
superare l’ammontare degli impegni a tale titolo relativi all’esercizio
2000, aumentati del 4,5 per cento. Per gli esercizi 2003 e 2004 si applica
un incremento pari al tasso di inflazione programmato indicato dal documento
di programmazione economico finanziaria. L’ammontare delle spese per
l’assistenza sanitaria resta regolato sino al 2004 nei termini stabiliti
dall’accordo Stato-regioni approvato l’8 agosto 2001 dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le regioni possono prevedere
ulteriori spese correnti necessarie per l’esercizio delle funzioni statali
ad esse trasferite a decorrere dall’anno 2000 e seguenti, nei limiti dei
corrispondenti finanziamenti statali.
3. Le limitazioni percentuali di incremento di cui al comma 1, si applicano
al complesso dei pagamenti per spese correnti, come definite dai commi 1 e
2, con riferimento ai pagamenti effettuati nell’esercizio 2000.
4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano concordano con il Ministero dell’economia e delle finanze il livello
delle spese correnti e dei relativi pagamenti per gli esercizi 2002, 2003 e
2004.
5. All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole:
“risorse pubbliche” sono sostituite dalle seguenti: “le risorse finanziarie
pubbliche individuate ai sensi del comma 3”.
Art. 2.
Disposizioni in materia di spesa nel settore sanitario
1. Le regioni adottano le iniziative e le disposizioni necessarie affinche’
le aziende sanitarie ed ospedaliere, Nell’acquisto di beni e servizi,
aderiscano alle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, e dell’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, ovvero ad altri strumenti di contenimento della spesa sanitaria
approvati dal CIPE, su parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome. Le regioni prevedono, inoltre,
l’individuazione e l’irrogazione di sanzioni nei confronti degli
amministratori che non si adeguino. Le regioni, in conformita’ alle
direttive tecniche stabilite dal Ministro per l’innovazione e le tecnologie,
di concerto con i Ministri della salute e dell’economia e delle finanze,
adottano le opportune iniziative per favorire lo sviluppo del commercio
elettronico e semplificare l’acquisto di beni e servizi in materia
sanitaria.
2. Le aziende sanitarie ed ospedaliere possono decidere di non aderire alle
convenzioni solo per singoli acquisti per i quali sia dimostrata la non
convenienza. Tali provvedimenti sono trasmessi al collegio sindacale ed alla
regione territorialmente competente per con sentire l’esercizio delle
funzioni di sorveglianza e di controllo.
3. Le regioni, attraverso le proprie strutture ed unita’ di controllo,
attivano sistemi informatizzati per la raccolta di dati ed informazioni
riguardanti la spesa per beni e servizi, realizzano, entro il 31 dicembre
2001, l’Osservatorio regionale dei prezzi in materia sanitaria, rendendo
disponibili i relativi dati su un apposito sito internet.
4. Nel monitoraggio della spesa sanitaria relativa alle singole regioni si
attribuisce separata evidenza:
a) agli acquisti effettuati al di fuori delle convenzioni e per importi
superiori ai prezzi di riferimento;
b) alla spesa complessiva per il personale del comparto sanita’, ivi
compreso il personale dirigente, superiore al livello registrato nell’anno
2000, fatti salvi gli incrementi previsti dai rinnovi contrattuali.
5. All’articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 6,
sono inseriti i seguenti:
“6-bis. Le regioni adottano le necessarie iniziative per attivare, nel
proprio territorio, il monitoraggio delle prescrizioni mediche,
farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere previsto dal presente articolo,
assicurando la tempestiva disponibilità delle informazioni, anche per via
telematica, ai Ministeri della salute e dell’economia e delle finanze,
nonche’ alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli
affari regionali.
6-ter. Le regioni garantiscono la standardizzazione dei dati e
l’interoperabilita’ delle soluzioni tecnologiche adottate con quelle che
verranno definite nell’ambito del nuovo sistema informativo nazionale del
Ministero della salute.
6-quater. Le regioni determinano le modalita’ e gli strumenti del
monitoraggio. Le regioni determinano, inoltre, le sanzioni da applicare a
carico dei soggetti che abbiano omesso gli adempimenti connessi al
monitoraggio o che abbiano effettuato prescrizioni in misura superiore al
livello appropriato.”.
6. All’articolo 85, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “A decorrere dal 1 gennaio 2002” sono sostituite dalle
seguenti: “Dal 1 gennaio 2003”;
b) le parole: “dal 1 gennaio 2003” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1
gennaio 2004”.
Art. 3.
Disposizioni in materia di equilibrio dei presidi ospedalieri e di
sperimentazioni gestionali
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, e’ aggiunto il
seguente:
“2-bis. Non costituiscono principi fondamentali, ai sensi dell’articolo 117
della Costituzione, le materie di cui agli
articoli 4, comma 1-bis, e 9-bis.”.
2. Le regioni adottano le disposizioni necessarie:
a) per stabilire l’obbligo delle aziende sanitarie ed ospedaliere di
garantire l’equilibrio economico dei singoli presidi ospedalieri;
b) per individuare le tipologie degli eventuali provvedimenti di
riequilibrio;
c) per determinare le misure a carico dei direttori generali nell’ipotesi di
mancato raggiungimento dell’equilibrio economico.
3. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali o dei
provvedimenti adottati in applicazione dei commi 1 e 2, continuano ad
applicarsi tutte le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, come
modificate dal presente articolo.
4. Nell’ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera prevista
dall’articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive
modificazioni ed integrazioni, le regioni adottano lo standard di dotazione
media di 5 posti letto per mille abitanti di cui l’1 per mille riservato
alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie. Gli esuberi di
personale risultanti dalla ristrutturazione sono prioritariamente
riassorbiti nell’ambito delle strutture realizzate in sede di riconversione
di quelle dismesse, per assicurare la sostituzione del personale cessato dal
servizio nell’ambito della stessa azienda e per realizzare servizi medici ed
infermieristici domiciliari per malati cronici e terminali. Per le ulteriori
eccedenze di personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 33
e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.65.
5. Gli effetti finanziari positivi o negativi derivanti dall’entrata in
vigore delle leggi o dei provvedimenti regionali adottati ai sensi del
presente decreto sono acquisiti o ricadono sui bilanci delle singole
regioni.
6. All’articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 le parole: “La Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, autorizza”
sono sostituite dalle seguenti: “Le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano autorizzano”;
b) al comma 2 le parole: “e’ proposto dalla regione interessata” sono
sostituite dalle seguenti: “e’ adottato dalla regione o dalla provincia
autonoma interessata”.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono ai
Ministeri della salute e dell’economia e delle finanze, nonche’ alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari
regionali, copia dei programmi di sperimentazione aventi ad oggetto i nuovi
modelli gestionali adottati sulla base dell’articolo 9-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed
integrazioni, ovvero sulla base della normativa regionale o provinciale
disciplinante la materia. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano trasmettono annualmente ai predetti Ministeri, nonche’ alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari
regionali, una relazione sui risultati conseguiti con la sperimentazione,
sia sul piano economico sia su quello della qualita’ dei servizi.
Art. 4.
Accertamento e copertura dei disavanzi
1. Relativamente all’anno 2001, per le finalita’ di cui al comma 4
dell’articolo 83, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai fini della
anticipazione delle misure di copertura degli eventuali disavanzi di
gestione, l’accertamento di detti disavanzi e’ effettuato con riferimento ai
dati di preconsuntivo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. Le risultanze dell’accertamento sono comunicate entro
i successivi dieci giorni al Ministero della salute ed al Ministero
dell’economia e delle finanze, nonche’ alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per gli affari regionali.
2. Entro il 30 giugno dell’anno successivo le regioni comunicano al
Ministero della salute, al Ministero dell’economia e delle finanze, nonche’
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari
regionali, le risultanze dell’accertamento dei conti consuntivi della spesa
sanitaria previsto dall’articolo 83, comma 4, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388.
3. Gli eventuali disavanzi di gestione accertati o stimati, nel rispetto
dell’accordo Stato-regioni 2001, sono coperti dalle regioni con le modalita’
stabilite da norme regionali che prevedano alternativamente o
cumulativamente l’introduzione di:
a) misure di compartecipazione alla spesa sanitaria, ivi inclusa
l’introduzione di forme di corresponsabilizzazione dei principali soggetti
che concorrono alla determinazione della spesa;
b) variazioni dell’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche o altre misure fiscali previste nella
normativa vigente;
c) altre misure idonee a contenere la spesa, ivi inclusa l’adozione di
interventi sui meccanismi di distribuzione dei farmaci.
4. Al fine di assicurare la copertura della quota dei disavanzi relativi
all’anno 2000 di pertinenza regionale in base all’accordo tra lo Stato e le
regioni citato all’articolo 1, comma 1, le regioni sono autorizzate a
contrarre, anche in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti
disposizioni, mutui con oneri a carico dei rispettivi bilanci.
Art. 5.
Tetti di spesa
1. A decorrere dall’anno 2002 l’onere a carico del Servizio sanitario
nazionale per l’assistenza farmaceutica territoriale non puo’ superare, a
livello nazionale ed in ogni singola regione, il 13 per cento della spesa
sanitaria complessiva. A tale fine le regioni adottano, sentite le
associazioni di categoria interessate, i provvedimenti necessari ad
assicurare il rispetto della disposizione di cui al presente articolo.
Art. 6.
Livelli di assistenza
1. Nell’ambito della ridefinizione dei Livelli essenziali di assistenza
(LEA), entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
la Commissione unica del farmaco, con proprio provvedimento, individua i
farmaci che, in relazione al loro ruolo non essenziale, alla presenza fra i
medicinali concedibili di prodotti aventi attivita’ terapeutica
sovrapponibile ed un migliore rapporto tra costi e benefici, possono essere
totalmente o parzialmente esclusi dalla rimborsabilita’.
2. La totale o parziale esclusione dalla rimborsabilita’ dei farmaci di cui
al comma 1 e’ disposta, anche con provvedimento amministrativo della
regione, tenuto conto dell’andamento della propria spesa farmaceutica
rispetto al tetto di spesa programmato.
Art. 7.
Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione
1. A decorrere dal 1 novembre 2001 i medicinali non coperti da brevetto
aventi uguale composizione in principi attivi, nonche’ forma farmaceutica,
via di somministrazione, modalita’ di rilascio, numero di unita’ posologiche
e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario
nazionale fino alla concorrenza del prezzo piu’ basso del corrispondente
farmaco generico disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla
base di apposite direttive definite dalla regione.
2. Il medico nel prescrivere i farmaci di cui al comma 1, aventi un prezzo
superiore al minimo, puo’ apporre sulla ricetta adeguata indicazione secondo
la quale il farmacista all’atto della spedizione della ricetta non puo’
sostituire il farmaco prescritto con un medicinale uguale avente un prezzo
piu’ basso di quello originariamente prescritto dal medico stesso.
3. Il farmacista, in assenza dell’indicazione di cui al comma 2, dopo aver
informato l’assistito, consegna allo stesso il farmaco avente il prezzo piu’
basso, disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, in riferimento
a quanto previsto nelle direttive regionali di cui al comma 1.
4. Qualora il medico apponga sulla ricetta l’indicazione di cui al comma 2,
con cui ritiene il farmaco prescritto insostituibile ovvero l’assistito non
accetti la sostituzione proposta dal farmacista, ai sensi del comma 3, la
differenza fra il prezzo piu’ basso ed il prezzo del farmaco prescritto e’ a
carico dell’assistito.
Art. 8.
Particolari modalita’ di erogazione di medicinali agli assistiti
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con
provvedimenti amministrativi, hanno facolta’ di:
a) disporre che nel proprio territorio le categorie di medicinali che
richiedono un controllo ricorrente del paziente siano erogate agli assistiti
dal Servizio sanitario nazionale direttamente tramite le proprie strutture
aziendali. Nell’attuare tale modalita’ di erogazione deve essere garantita
l’economicita’ e la non difficoltosa reperibilita’ dei farmaci;
b) stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie
convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di
rifornirsi dei medicinali di cui alla lettera a) anche presso le farmacie
predette;
c) assicurare l’erogazione diretta da parte delle aziende sanitarie dei
medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare,
residenziale e semiresidenziale;
d) disporre, al fine di garantire la continuita’ assistenziale, che la
struttura pubblica fornisca direttamente i farmaci, limitatamente al primo
ciclo terapeutico completo, sulla base di direttive regionali, per il
periodo immediatamente successivo alla dimis sione del ricovero ospedaliero
o alla visita specialistica ambulatoriale.
Art. 9.
Numero di confezioni prescrivibili per singola ricetta
1. Fermo restando quanto previsto dal comma 12 dell’articolo 85 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, la prescrizione dei medicinali destinati al
trattamento delle patologie individuate dai regolamenti emanati ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 29 aprile
1998, n. 124, e’ limitata al numero massimo di tre pezzi per ricetta; la
prescrizione non puo’ comunque superare i sessanta giorni di terapia. Sono
abrogati il comma 6, dell’articolo 1, del decreto-legge 30 maggio 1994, n.
325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467,
nonche’ il primo e il secondo periodo del comma 9, dell’articolo 3, del
decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124. Limitatamente ai medicinali a
base di antibiotici in confezione monodose e ai medicinali somministrati
esclusivamente per fleboclisi e’ confermata la possibilita’ di prescrizione
fino a sei pezzi per ricetta, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della legge
23 dicembre 1994, n. 724. Per i farmaci analgesici oppiacei, utilizzati
nella terapia del dolore di cui alla legge 8 febbraio 2001, n. 12, e’
consentita la prescrizione in un’unica ricetta di un numero di confezioni
sufficienti a coprire una terapia massima di trenta giorni.
Art. 10.
Introduzione sperimentale del prezzo di rimborso dei farmaci
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
avvia con le regioni interessate una sperimentazione della durata di sei
mesi per l’introduzione del prezzo di rimborso di particolari categorie di
farmaci in relazione alle due seguenti metodiche:
a) adozione del prezzo di riferimento dei farmaci per categorie terapeutiche
omogenee;
b) riduzione del prezzo del farmaco rimborsabile all’aumentare del fatturato
relativo al farmaco medesimo.
Art. 11.
Percentuale di sconto a carico di farmacie
1. A decorrere dal 1 ottobre 2001, il terzo periodo del comma 40,
dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applica nei
confronti delle farmacie che presentano un fatturato annuo non superiore a
500 milioni di lire.
Art. 12.
Norma finale
1. I principi desumibili dal presente decreto costituiscono norme
fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
Art. 13.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in
legge.
Roma, addi’ 18 settembre 2001
——————
N O T E
Queste le premesse al decreto legge:
“… Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di adottare misure
finalizzate alla stabilizzazione della spesa sanitaria, sulla base di quanto
stabilito nell’accordo Stato-regioni approvato in data 8 agosto 2001 dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 14 settembre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
dell’economia e delle finanze e del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro per l’innovazione e le
tecnologie e con il Ministro per la funzione pubblica; emana …”