Decreto Legge 347/2001

DECRETO LEGGE 18 settembre 2001 n.347

Oggetto:

INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI SPESA SANITARIA

(G.U. 19.9.2001 n.218)

Art. 1.

Patto di stabilita’ interno

1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali al rispetto degli obblighi

comunitari della Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli

obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2002-2004 il complesso delle

spese correnti per l’esercizio 2002, al netto delle spese per interessi

passivi, delle spese finanziate da programmi comunitari e delle spese

relative all’assistenza sanitaria delle regioni a statuto ordinario non puo’

superare l’ammontare degli impegni a tale titolo relativi all’esercizio

2000, aumentati del 4,5 per cento. Per gli esercizi 2003 e 2004 si applica

un incremento pari al tasso di inflazione programmato indicato dal documento

di programmazione economico finanziaria. L’ammontare delle spese per

l’assistenza sanitaria resta regolato sino al 2004 nei termini stabiliti

dall’accordo Stato-regioni approvato l’8 agosto 2001 dalla Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le regioni possono prevedere

ulteriori spese correnti necessarie per l’esercizio delle funzioni statali

ad esse trasferite a decorrere dall’anno 2000 e seguenti, nei limiti dei

corrispondenti finanziamenti statali.

3. Le limitazioni percentuali di incremento di cui al comma 1, si applicano

al complesso dei pagamenti per spese correnti, come definite dai commi 1 e

2, con riferimento ai pagamenti effettuati nell’esercizio 2000.

4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di

Bolzano concordano con il Ministero dell’economia e delle finanze il livello

delle spese correnti e dei relativi pagamenti per gli esercizi 2002, 2003 e

2004.

5. All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

502, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole:

“risorse pubbliche” sono sostituite dalle seguenti: “le risorse finanziarie

pubbliche individuate ai sensi del comma 3”.

Art. 2.

Disposizioni in materia di spesa nel settore sanitario

1. Le regioni adottano le iniziative e le disposizioni necessarie affinche’

le aziende sanitarie ed ospedaliere, Nell’acquisto di beni e servizi,

aderiscano alle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge

23 dicembre 1999, n. 488, e dell’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000,

n. 388, ovvero ad altri strumenti di contenimento della spesa sanitaria

approvati dal CIPE, su parere della Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome. Le regioni prevedono, inoltre,

l’individuazione e l’irrogazione di sanzioni nei confronti degli

amministratori che non si adeguino. Le regioni, in conformita’ alle

direttive tecniche stabilite dal Ministro per l’innovazione e le tecnologie,

di concerto con i Ministri della salute e dell’economia e delle finanze,

adottano le opportune iniziative per favorire lo sviluppo del commercio

elettronico e semplificare l’acquisto di beni e servizi in materia

sanitaria.

2. Le aziende sanitarie ed ospedaliere possono decidere di non aderire alle

convenzioni solo per singoli acquisti per i quali sia dimostrata la non

convenienza. Tali provvedimenti sono trasmessi al collegio sindacale ed alla

regione territorialmente competente per con sentire l’esercizio delle

funzioni di sorveglianza e di controllo.

3. Le regioni, attraverso le proprie strutture ed unita’ di controllo,

attivano sistemi informatizzati per la raccolta di dati ed informazioni

riguardanti la spesa per beni e servizi, realizzano, entro il 31 dicembre

2001, l’Osservatorio regionale dei prezzi in materia sanitaria, rendendo

disponibili i relativi dati su un apposito sito internet.

4. Nel monitoraggio della spesa sanitaria relativa alle singole regioni si

attribuisce separata evidenza:

a) agli acquisti effettuati al di fuori delle convenzioni e per importi

superiori ai prezzi di riferimento;

b) alla spesa complessiva per il personale del comparto sanita’, ivi

compreso il personale dirigente, superiore al livello registrato nell’anno

2000, fatti salvi gli incrementi previsti dai rinnovi contrattuali.

5. All’articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 6,

sono inseriti i seguenti:

“6-bis. Le regioni adottano le necessarie iniziative per attivare, nel

proprio territorio, il monitoraggio delle prescrizioni mediche,

farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere previsto dal presente articolo,

assicurando la tempestiva disponibilità delle informazioni, anche per via

telematica, ai Ministeri della salute e dell’economia e delle finanze,

nonche’ alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli

affari regionali.

6-ter. Le regioni garantiscono la standardizzazione dei dati e

l’interoperabilita’ delle soluzioni tecnologiche adottate con quelle che

verranno definite nell’ambito del nuovo sistema informativo nazionale del

Ministero della salute.

6-quater. Le regioni determinano le modalita’ e gli strumenti del

monitoraggio. Le regioni determinano, inoltre, le sanzioni da applicare a

carico dei soggetti che abbiano omesso gli adempimenti connessi al

monitoraggio o che abbiano effettuato prescrizioni in misura superiore al

livello appropriato.”.

6. All’articolo 85, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “A decorrere dal 1 gennaio 2002” sono sostituite dalle

seguenti: “Dal 1 gennaio 2003”;

b) le parole: “dal 1 gennaio 2003” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1

gennaio 2004”.

Art. 3.

Disposizioni in materia di equilibrio dei presidi ospedalieri e di

sperimentazioni gestionali

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, e’ aggiunto il

seguente:

“2-bis. Non costituiscono principi fondamentali, ai sensi dell’articolo 117

della Costituzione, le materie di cui agli

articoli 4, comma 1-bis, e 9-bis.”.

2. Le regioni adottano le disposizioni necessarie:

a) per stabilire l’obbligo delle aziende sanitarie ed ospedaliere di

garantire l’equilibrio economico dei singoli presidi ospedalieri;

b) per individuare le tipologie degli eventuali provvedimenti di

riequilibrio;

c) per determinare le misure a carico dei direttori generali nell’ipotesi di

mancato raggiungimento dell’equilibrio economico.

3. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali o dei

provvedimenti adottati in applicazione dei commi 1 e 2, continuano ad

applicarsi tutte le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, come

modificate dal presente articolo.

4. Nell’ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera prevista

dall’articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive

modificazioni ed integrazioni, le regioni adottano lo standard di dotazione

media di 5 posti letto per mille abitanti di cui l’1 per mille riservato

alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie. Gli esuberi di

personale risultanti dalla ristrutturazione sono prioritariamente

riassorbiti nell’ambito delle strutture realizzate in sede di riconversione

di quelle dismesse, per assicurare la sostituzione del personale cessato dal

servizio nell’ambito della stessa azienda e per realizzare servizi medici ed

infermieristici domiciliari per malati cronici e terminali. Per le ulteriori

eccedenze di personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 33

e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.65.

5. Gli effetti finanziari positivi o negativi derivanti dall’entrata in

vigore delle leggi o dei provvedimenti regionali adottati ai sensi del

presente decreto sono acquisiti o ricadono sui bilanci delle singole

regioni.

6. All’articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e

successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 1 le parole: “La Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, autorizza”

sono sostituite dalle seguenti: “Le regioni e le province autonome di Trento

e di Bolzano autorizzano”;

b) al comma 2 le parole: “e’ proposto dalla regione interessata” sono

sostituite dalle seguenti: “e’ adottato dalla regione o dalla provincia

autonoma interessata”.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono ai

Ministeri della salute e dell’economia e delle finanze, nonche’ alla

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari

regionali, copia dei programmi di sperimentazione aventi ad oggetto i nuovi

modelli gestionali adottati sulla base dell’articolo 9-bis del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed

integrazioni, ovvero sulla base della normativa regionale o provinciale

disciplinante la materia. Le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano trasmettono annualmente ai predetti Ministeri, nonche’ alla

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari

regionali, una relazione sui risultati conseguiti con la sperimentazione,

sia sul piano economico sia su quello della qualita’ dei servizi.

Art. 4.

Accertamento e copertura dei disavanzi

1. Relativamente all’anno 2001, per le finalita’ di cui al comma 4

dell’articolo 83, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai fini della

anticipazione delle misure di copertura degli eventuali disavanzi di

gestione, l’accertamento di detti disavanzi e’ effettuato con riferimento ai

dati di preconsuntivo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

del presente decreto. Le risultanze dell’accertamento sono comunicate entro

i successivi dieci giorni al Ministero della salute ed al Ministero

dell’economia e delle finanze, nonche’ alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per gli affari regionali.

2. Entro il 30 giugno dell’anno successivo le regioni comunicano al

Ministero della salute, al Ministero dell’economia e delle finanze, nonche’

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari

regionali, le risultanze dell’accertamento dei conti consuntivi della spesa

sanitaria previsto dall’articolo 83, comma 4, della legge 23 dicembre 2000,

n. 388.

3. Gli eventuali disavanzi di gestione accertati o stimati, nel rispetto

dell’accordo Stato-regioni 2001, sono coperti dalle regioni con le modalita’

stabilite da norme regionali che prevedano alternativamente o

cumulativamente l’introduzione di:

a) misure di compartecipazione alla spesa sanitaria, ivi inclusa

l’introduzione di forme di corresponsabilizzazione dei principali soggetti

che concorrono alla determinazione della spesa;

b) variazioni dell’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul

reddito delle persone fisiche o altre misure fiscali previste nella

normativa vigente;

c) altre misure idonee a contenere la spesa, ivi inclusa l’adozione di

interventi sui meccanismi di distribuzione dei farmaci.

4. Al fine di assicurare la copertura della quota dei disavanzi relativi

all’anno 2000 di pertinenza regionale in base all’accordo tra lo Stato e le

regioni citato all’articolo 1, comma 1, le regioni sono autorizzate a

contrarre, anche in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti

disposizioni, mutui con oneri a carico dei rispettivi bilanci.

Art. 5.

Tetti di spesa

1. A decorrere dall’anno 2002 l’onere a carico del Servizio sanitario

nazionale per l’assistenza farmaceutica territoriale non puo’ superare, a

livello nazionale ed in ogni singola regione, il 13 per cento della spesa

sanitaria complessiva. A tale fine le regioni adottano, sentite le

associazioni di categoria interessate, i provvedimenti necessari ad

assicurare il rispetto della disposizione di cui al presente articolo.

Art. 6.

Livelli di assistenza

1. Nell’ambito della ridefinizione dei Livelli essenziali di assistenza

(LEA), entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

la Commissione unica del farmaco, con proprio provvedimento, individua i

farmaci che, in relazione al loro ruolo non essenziale, alla presenza fra i

medicinali concedibili di prodotti aventi attivita’ terapeutica

sovrapponibile ed un migliore rapporto tra costi e benefici, possono essere

totalmente o parzialmente esclusi dalla rimborsabilita’.

2. La totale o parziale esclusione dalla rimborsabilita’ dei farmaci di cui

al comma 1 e’ disposta, anche con provvedimento amministrativo della

regione, tenuto conto dell’andamento della propria spesa farmaceutica

rispetto al tetto di spesa programmato.

Art. 7.

Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione

1. A decorrere dal 1 novembre 2001 i medicinali non coperti da brevetto

aventi uguale composizione in principi attivi, nonche’ forma farmaceutica,

via di somministrazione, modalita’ di rilascio, numero di unita’ posologiche

e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario

nazionale fino alla concorrenza del prezzo piu’ basso del corrispondente

farmaco generico disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla

base di apposite direttive definite dalla regione.

2. Il medico nel prescrivere i farmaci di cui al comma 1, aventi un prezzo

superiore al minimo, puo’ apporre sulla ricetta adeguata indicazione secondo

la quale il farmacista all’atto della spedizione della ricetta non puo’

sostituire il farmaco prescritto con un medicinale uguale avente un prezzo

piu’ basso di quello originariamente prescritto dal medico stesso.

3. Il farmacista, in assenza dell’indicazione di cui al comma 2, dopo aver

informato l’assistito, consegna allo stesso il farmaco avente il prezzo piu’

basso, disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, in riferimento

a quanto previsto nelle direttive regionali di cui al comma 1.

4. Qualora il medico apponga sulla ricetta l’indicazione di cui al comma 2,

con cui ritiene il farmaco prescritto insostituibile ovvero l’assistito non

accetti la sostituzione proposta dal farmacista, ai sensi del comma 3, la

differenza fra il prezzo piu’ basso ed il prezzo del farmaco prescritto e’ a

carico dell’assistito.

Art. 8.

Particolari modalita’ di erogazione di medicinali agli assistiti

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con

provvedimenti amministrativi, hanno facolta’ di:

a) disporre che nel proprio territorio le categorie di medicinali che

richiedono un controllo ricorrente del paziente siano erogate agli assistiti

dal Servizio sanitario nazionale direttamente tramite le proprie strutture

aziendali. Nell’attuare tale modalita’ di erogazione deve essere garantita

l’economicita’ e la non difficoltosa reperibilita’ dei farmaci;

b) stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie

convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di

rifornirsi dei medicinali di cui alla lettera a) anche presso le farmacie

predette;

c) assicurare l’erogazione diretta da parte delle aziende sanitarie dei

medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare,

residenziale e semiresidenziale;

d) disporre, al fine di garantire la continuita’ assistenziale, che la

struttura pubblica fornisca direttamente i farmaci, limitatamente al primo

ciclo terapeutico completo, sulla base di direttive regionali, per il

periodo immediatamente successivo alla dimis sione del ricovero ospedaliero

o alla visita specialistica ambulatoriale.

Art. 9.

Numero di confezioni prescrivibili per singola ricetta

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 12 dell’articolo 85 della legge

23 dicembre 2000, n. 388, la prescrizione dei medicinali destinati al

trattamento delle patologie individuate dai regolamenti emanati ai sensi

dell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 29 aprile

1998, n. 124, e’ limitata al numero massimo di tre pezzi per ricetta; la

prescrizione non puo’ comunque superare i sessanta giorni di terapia. Sono

abrogati il comma 6, dell’articolo 1, del decreto-legge 30 maggio 1994, n.

325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467,

nonche’ il primo e il secondo periodo del comma 9, dell’articolo 3, del

decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124. Limitatamente ai medicinali a

base di antibiotici in confezione monodose e ai medicinali somministrati

esclusivamente per fleboclisi e’ confermata la possibilita’ di prescrizione

fino a sei pezzi per ricetta, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della legge

23 dicembre 1994, n. 724. Per i farmaci analgesici oppiacei, utilizzati

nella terapia del dolore di cui alla legge 8 febbraio 2001, n. 12, e’

consentita la prescrizione in un’unica ricetta di un numero di confezioni

sufficienti a coprire una terapia massima di trenta giorni.

Art. 10.

Introduzione sperimentale del prezzo di rimborso dei farmaci

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto

il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

avvia con le regioni interessate una sperimentazione della durata di sei

mesi per l’introduzione del prezzo di rimborso di particolari categorie di

farmaci in relazione alle due seguenti metodiche:

a) adozione del prezzo di riferimento dei farmaci per categorie terapeutiche

omogenee;

b) riduzione del prezzo del farmaco rimborsabile all’aumentare del fatturato

relativo al farmaco medesimo.

Art. 11.

Percentuale di sconto a carico di farmacie

1. A decorrere dal 1 ottobre 2001, il terzo periodo del comma 40,

dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applica nei

confronti delle farmacie che presentano un fatturato annuo non superiore a

500 milioni di lire.

Art. 12.

Norma finale

1. I principi desumibili dal presente decreto costituiscono norme

fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della

sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in

legge.

Roma, addi’ 18 settembre 2001

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N O T E

Queste le premesse al decreto legge:

“… Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di adottare misure

finalizzate alla stabilizzazione della spesa sanitaria, sulla base di quanto

stabilito nell’accordo Stato-regioni approvato in data 8 agosto 2001 dalla

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione

del 14 settembre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro

dell’economia e delle finanze e del Ministro della salute, di concerto con

il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro per l’innovazione e le

tecnologie e con il Ministro per la funzione pubblica; emana …”

Redazione

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