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Capo II
Norme transitorie e finali
Articolo 69
Norme transitorie
(Art. 25, comma 4 del d.lgs n. 29 del 1993; art. 50, comma 14 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall’art. 17 del d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall’art. 2 del d.lgs n. 396 del 1997; art. 72, commi 1 e 4 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti dall’art. 36 del d.lgs n. 546 del 1993; art. 73, comma 2 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall’art. 37 del d.lgs n. 546 del 1993; art. 28, comma 2 del d.lgs n. 80 del 1998; art. 45, commi 5, 9, 17 e 25 del d.lgs n. 80 del 1998, come modificati dall’art. 22, comma 6 del d.lgs n. 387 del 1998; art. 24, comma 3 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. Salvo che per le materie di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, gli accordi sindacali recepiti in decreti deI Presidente della Repubblica in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all’articolo 2, comma 2. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Tali disposizioni cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001.
2. In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resta ferma per i dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto.
3. Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972. n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, e quello di cui all’articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, i cui ruoli sono contestualmente soppressi dalla data del 21 febbraio 1993, conserva le qualifiche ad personam. A tale personale sono attribuite funzioni vicarie del dirigente e funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza non riservati al dirigente, nonche’ compiti di studio, ricerca, ispezione e vigilanza ad esse delegati dal dirigente. Il trattamento economico e’ definito tramite il relativo contratto collettivo.
4. La disposizione di cui all’articolo 56, comma 1, si applica, per ciascun ambito di riferimento, a far data dalla entrata in vigore dei contratti collettivi del quadriennio contrattuale 1998-2001.
5. Le disposizioni di cui all’articolo 22, commi 17 e 18, della legge 29 dicembre 1994, n. 724, continuano ad applicarsi alle amministrazioni che non hanno ancora provveduto alla determinazione delle dotazioni organiche previa rilevazione dei carichi di lavoro.
6. Con riferimento ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 2, comma 3, del presente decreto, non si applica l’articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
7. Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all’articolo 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.
8. Fino all’entrata in vigore della nuova disciplina derivante dal contratto collettivo per il comparto scuola, relativo al quadriennio 1998-2001, continuano ad applicarsi al personale della scuola le procedure di cui all’articolo 484 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
9. Per i primi due bandi successivi alla data del 22 novembre 1998, relativi alla copertura di posti riservati ai concorsi di cui all’articolo 28, comma 2, lettera b, del presente decreto, con il regolamento governativo di cui al comma 3, del medesimo articolo e’ determinata la quota di posti per i quali sono ammessi soggetti anche se non in possesso del previsto titolo di specializzazione.
10. Sino all’applicazione dell’articolo 46, comma 12, l’ARAN utilizza personale in posizione di comando e fuori ruolo nei limiti massimi delle tabelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, come modificato dall’articolo 8, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
11. In attesa di una organica normativa nella materia, restano ferme le norme che disciplinano, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, l’esercizio delle professioni per le quali sono richieste l’abilitazione o l’iscrizione ad ordini o albi professionali. Il personale di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, puo’ iscriversi, se in possesso dei prescritti requisiti, al relativo ordine professionale.
Articolo 70
Norme finali
(Art. 73, commi 1, 3, 4, 5 e 6-bis del d.lgs n. 29 del 1993, come modificati dall’art. 21 del d.lgs n. 470 del 1993, successivamente sostituiti dall’art. 37 del d.lgs n. 546 del 1993 e modificati dall’art. 9, comma 2 del d.lgs n. 396 del 1997, dall’art. 45, comma 4 del d.lgs n. 80 del 1998 e dall’art. 20 del d.lgs n. 387 del 1998; art. 45, commi 1, 2, 7, 10, 11, 21, 22 e 23 del d.lgs n. 80 del 1998, come modificati dall’art. 22, comma 6 del d.lgs n. 387 del 1998, dall’art. 89 della legge n. 342 del 2000 e dall’art. 51, comma 13, della legge n. 388 del 2000)
1. Restano salve per la regione Valle d’Aosta le competenze in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Restano comunque salve, per la provincia autonoma di Bolzano, le competenze in materia, le norme di attuazione, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di’ posti nel pubblico impiego.
2. Restano ferme le disposizioni di cui al titolo IV, capo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardanti i segretari comunali e provinciali, e alla legge 7 marzo 1986, n. 65 – esclusi gli articoli 10 e 13 – sull’ordinamento della Polizia municipale. Per il personale disciplinato dalla stessa legge 7 marzo 1986, n. 65 il trattamento economico e normativo e’ definito nei contratti collettivi previsti dal presente decreto, nonche’, per i segretari comunali e provinciali, dall’art.11, comma 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali e’ disciplinato dai contratti collettivi previsti dal presente decreto nonche’ dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
4. Le aziende e gli enti di cui alle leggi 26 dicembre 1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni, 13 luglio 1984. n. 312, 30 maggio 1988, n.l86, 11 luglio 1988, n. 266, 31 gennaio 1992, n. 138, legge 30 dicembre 1986, n. 936 , decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, all’articolo 8, comma 2, ed all’articolo 60, comma 3. Le predette aziende o enti sono rappresentati dall’ARAN ai fini della stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano, Il potere di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitati dalle aziende ed enti predetti di intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, che la esprime tramite il Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell’articolo 41, comma 2. La certificazione dei costi contrattuali al fine della verifica della compatibilita’ con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con le procedure dell’articolo 47.
5. Le disposizioni di cui all’articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, vanno interpretate nel senso che le medesime, salvo quelle di cui al comma 7, non si riferiscono al personale di cui al decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319.
6. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all’articolo 4, comma 2, del presente decreto, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.
7. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni vigenti a tale data, contenute in leggi, regolamenti, contratti collettivi o provvedimenti amministrativi riferite ai dirigenti generali si intendono riferite ai dirigenti di uffici dirigenziali generali.
8. Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale della scuola. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni.
9. Per il personale della carriera prefettizia di cui all’articolo 3, comma 1 del presente decreto, gli istituti della partecipazione sindacale di cui all’articolo 9 del medesimo decreto sono disciplinati attraverso apposito regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni.
10. I limiti di cui all’articolo 19, comma 6, del presente decreto non si applicano per la nomina dei direttori degli Enti parco nazionale.
11. Le disposizioni in materia di mobilita’ di cui agli articoli 30 e seguenti del presente decreto non si applicano al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
12. In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l’amministrazione che utilizza il personale rimborsa all’amministrazione di appartenenza l’onere relativo al trattamento fondamentale. La disposizione di cui al presente comma si’ applica al personale comandato, fuori ruolo o in analoga posizione presso l’ARAN a decorrere dalla completa attuazione del sistema di finanziamento previsto dall’articolo 46, commi 8 e 9, del presente decreto, accertata dall’organismo di coordinamento di cui all’articolo 41, comma 6 del medesimo decreto. Il trattamento economico complessivo del personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze istituito dall’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in posizione di comando, di’ fuori ruolo o in altra analoga posizione, presso enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria, rimane a carico dell’amministrazione di appartenenza.
13. In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti.
Articolo 71
Disposizioni inapplicabili a seguito della sottoscrizione di contratti collettivi
1. Ai sensi dell’art. 69, comma 1, secondo periodo, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui agli allegati A) e B) al presente decreto, con le decorrenze ivi previste, in quanto contenenti le disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi. Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell’articolo 69, con riferimento all’inapplicabilita’ delle norme incompatibili con quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale.
2. Per il personale delle Regioni ed autonomie locali, cessano di produrre effetti, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi della tornata 1998-2001, le norme contenute nell’allegato C), con le decorrenze ivi previste.
3. Alla fine della tornata contrattuale 1998-2001 per tutti i comparti ed aree di contrattazione verranno aggiornati gli allegati del presente decreto, ai sensi dell’articolo 69, comma 1, ultimo periodo. La contrattazione relativa alla tornata contrattuale 1998-2001, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, provvedera’ alla disapplicazione espressa delle disposizioni generali o speciali del pubblico impiego, legislative o recepite in decreto del Presidente della Repubblica, che risulteranno incompatibili con la stipula dei contratti collettivi nazionali o dei contratti quadro.
Articolo 72
Abrogazioni di norme
(Art.74 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall’art. 38 del d.lgs n. 546 del 1993 e modificato prima dall’art. 43, comma 2 del d.lgs n. 80 del 1998 e poi dall’art. 21 del d.lgs n. 387 del 1998; art. 43, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 del d.lgs n. 80 del 1998, come modificati dall’art. 22, commi da 1 a 3 del d.lgs n. 387 del 1998; art. 28, comma 2 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. Sono abrogate o rimangono abrogate le seguenti norme:
a) articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) capo I, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 12, nonche’ 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere previste dall’articolo 15, comma 1, secondo periodo del presente decreto, nonche’ le altre disposizioni del medesimo decreto n. 748 del 1972 incompatibili con quelle del presente decreto;
c) articolo 5, commi secondo e terzo della legge 11 agosto 1973, n. 533;
d) articoli 4, commi decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo e 6 della legge 11 luglio 1980, n. 3l2;
e) articolo 2 del decreto legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432;
f) articoli da 2 a 15, da 17 a 21, 22, a far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997; 23, 26, comma quarto, 27, comma primo, n. 5, 28 e 30, comma terzo della legge 29 marzo 1983, n. 93;
g) legge 10 luglio 1984, n. 301, ad esclusione delle disposizioni che riguardano l’accesso alla qualifica di primo dirigente del Corpo forestale dello Stato;
h) articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72;
i) articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, come integrato dall’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;
j) decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551;
k) articoli 4, commi 3 e 4, e articolo 5 della legge 8 luglio 1988, n. 254;
l) articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
m) articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
n) articoli 4, comma 9, limitatamente alla disciplina sui contratti di lavoro riguardanti i dipendenti delle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale; e 10, comma 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
o) articolo 2, comma 8, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, limitatamente al personale disciplinato dalla legge 4 giugno 1985, n. 281;
p) articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, limitatamente al personale disciplinato dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281 e 10 ottobre 1990, n. 287;
q) articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533;
r) articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534;
s) articolo 6-bis del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67;
t) decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
u) articolo 3, commi 5, 6, 23, 27, 31 ultimo periodo e da 47 a 52 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
v) articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
w) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 1994, n. 7l6;
x) articolo 2, lettere b), d) ed e) del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 18 ottobre 1994, n. 692, a decorrere dalla data di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 19 del presente decreto;
y) articolo 22, comma 15, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
z) decreto del Ministro per la funzione pubblica 27 febbraio 1995, n. 112;
aa) decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396;
bb)decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18;
cc) decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 ad eccezione degli articoli 19, commi da 8 a 18 e 23.
2. Agli adempimenti e alle procedure gia’ previsti dall’articolo 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, continuano ad essere tenute le amministrazioni che non vi hanno ancora provveduto alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. A far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, per ciascun ambito di riferimento, sono abrogate tutte le disposizioni in materia di sanzioni disciplinari per i pubblici impiegati incompatibili con le disposizioni del presente decreto.
4. A far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, per ciascun ambito di riferimento, ai dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, non si applicano gli articoli da 100 a 123 del decreto del Presidente della Repubblica l0 gennaio 1957, n. 3, e le disposizioni ad essi collegate.
5. A far data dalla entrata in vigore dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001, per ciascun ambito di’ riferimento, cessano di produrre effetti i commi 7, 8 e 9 dell’articolo 55 del presente decreto.
6. Contestualmente alla definizione della normativa contenente la disciplina di cui all’articolo 50, sono abrogate le disposizioni che regolano la gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche.
Articolo 73
Norma di rinvio
1. Quando leggi, regolamenti, decreti, contratti collettivi od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a norme del d.lgs n. 29 del 1993 ovvero del d.lgs n. 396 del 1997, del d.lgs n. 80 del 1998 e 387 del 1998, e fuori dai casi di abrogazione per incompatibilita’, il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente decreto, come riportate da ciascun articolo.
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Allegato A
(Art. 71, comma 1)
Norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dei relativi decreti correttivi emanati ai sensi dell’art. 2, comma 5 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che cessano di produrre effetti a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997 per il personale non dirigenziale ai sensi dell’art. 69, comma 1, secondo periodo del presente decreto.
I. Ministeri
1. Dal 17 maggio 1995 (art. 43 CCNL 1994-1997):
a) articoli da 12 a 17, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 8; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99, 134, 146, commi 1, lettera d) e parte successiva, e 2, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli 18, da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
c) art. 15, legge 11 luglio 1980, n. 312;
d) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
e) art. 8, legge 8 agosto 1985, n. 455;
f) art. 4, comma 4, decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con legge 17 dicembre 1985, n. 17;
g) art. 4, da 11 a 14, 18, 20 e 21, comma 1, lettera b), decreto Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
h) art. 10, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986;
i) art. 19, comma 8, legge 1° dicembre 1986, n. 870;
j) art. 23, comma 8, legge 30 dicembre 1986, n. 936;
k) articoli 13, 15, 16, 18, 19, 32 e 50, decreto Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;
l) art. 4, decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito con legge 27 ottobre 1987, n. 436;
m) articoli da 5 a 7, decreto Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;
n) art. 9, comma 4, decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con legge 20 maggio 1988, n. 160;
o) articoli 4, 15 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
p) legge 22 giugno 1988, n. 221;
q) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
r) art. 3, comma 1, lettera i) punto 2, legge 10 ottobre 1989, n. 349;
s) articoli 2 e 3, legge 29 dicembre 1989, n. 412;
t) articoli 7, 8, commi da 12 a 14; 10, 14, decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44;
u) art. 14, legge 7 agosto 1990, n. 245;
v) art. 10, commi 1 e 2, decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito con legge 1° giugno 1991, n. 169;
w) art. 1, legge 25 febbraio 1992, n. 209;
x) art. 3, comma 3, decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469, convertito con legge 1° febbraio 1993, n. 23.
y) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. Dal 13 gennaio 1996 (art. 10, CCNL integrativo del 12 gennaio 1996):
a) articoli 9, commi 7 e 8; da 10 a 12, decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.
3. Dal 23 ottobre 1997 (art. 8, CCNL integrativo del 22 ottobre 1997):
a) articoli 10, 67, 69, 70 e 124, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) art. 50, legge 18 marzo 1968, n. 249;
c) articoli 29 e 31, decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;
d) articoli da 14 a 16, decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269;
e) articoli 15 e 21, decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335;
f) art. 1, legge 15 gennaio 1991, n. 14.
4. Dal 27 febbraio 1998 (art. 7 CCNL integrativo del 26 febbraio 1998, relativo al personale dell’amministrazione civile dell’interno):
a) articoli 9, 10 e 11, fatto salvo il disposto della legge del 27 ottobre 1977, n. 801; 13, 17, 18, limitatamente al personale della carriera di ragioneria; da 20 a 27 e 43, decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.
II. Enti pubblici non economici
1. Dal 7 luglio 1995 (art. 50, CCNL 1994 -1997):
a) articoli 8, comma 1; 9, comma 1 e 2, salvo quanto previsto dall’art. 3, decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e comma 3, per la parte relativa alle assenze per gravidanza e puerperio e per infermita’; 11, 12, 23, 27 e 28, legge 20 marzo 1975, n. 70;
b) articoli 7 e 18, decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411;
c) articoli 6, 17 e 21, decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;
d) articoli 2 e 5, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346;
e) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
f) articoli 4, 7, 8, da 11 a 14, 18, 20 e 21 lettera b), decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
g) articoli 5, commi da 1 a 7; 7, da 10 a 16 e 24, decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267;
h) art. 7, decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;
i) articoli 2, 4, 15 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
j) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
k) articoli 5 e 13, decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43;
l) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. Dal 12 ottobre 1996 (art. 96 CCNL 1994-97 per il personale con qualifica dirigenziale – sezione II):
a) articoli 9 e 10, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli 8, comma 1; 9, comma 1; commi 1, 2 e 3, per la parte relativa alle assenze per gravidanza e puerperio e per infermita’; 11, 12, 23, 27 e 28, legge 20 marzo 1975, n. 70;
c) articoli 17 e 18, decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411;
d) articoli 6, 17, 21, decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;
e) articoli 2 e 7, con le decorrenze di cui all’art. 66 ultimo periodo del contratto collettivo nazionale del lavoro per il personale con qualifica dirigenziale, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346 ;
f) art. 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
g) articoli da 11 a 14 e da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
h) articoli 4, 5, commi da 1 a 7; 7, 9, con le decorrenze di cui all’art. 66, ultimo periodo del Contratto collettivo nazionale del lavoro, per il personale con qualifica dirigenziale; da 10 a 16 e 24, decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267;
i) articoli 7 e 10, decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;
j) articoli 2, 4 e 15, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
k) articoli 1, da 3 a 5, 12 e 13, decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43;
l) art. 17, decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
m) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
III. Regioni ed autonomie locali
1. Dal 7 luglio 1995 (art. 47 CCNL 1994-1997):
a) articoli da 12 a 17, 37, 68, commi da 1 a 7; 70 e 71, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
c) art. 9, decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1980, n. 810;
d) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
e) articoli 7, 8, da 17 a 19, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347;
f) articoli 4, 11 e da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
g) articoli 2, 4, lettera a) comma 1 e lettera b) commi 6 e 7; 11, commi da 1 a 11; 14, 15, da 25 a 29, 34, comma 1, lettera a) e b); 56 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268;
h) articoli 4 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
i) art. 7, comma 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554, disapplicato fino al 13 maggio 1996;
j) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
k) articoli 1 e 5, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1988, n. 127;
l) articoli 3 e 4, 5, con effetto dal 1° gennaio 1996; 6, con effetto dal 1° gennaio 1996; 16, da 30 a 32, da 43 a 47, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333;
m) art. 51, commi 9 e 10, legge 8 giugno 1990, n. 142 ;
n) art. 3, commi 23 e da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. Dal 14 maggio 1996 (art. 10 del CCNL integrativo del 13 maggio 1996):
a) art. 124, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) art. 25, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347;
c) art. 18, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333.
IV. Sanita’
1. Dal 2 settembre 1995 (art. 56 CCNL 1994-1997):
a) articoli da 12 a 17; da 37 a 41, 67, 68, commi da 1 a 7; da 69 a 71, da 78 a 123, 129 e 130, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686;
c) art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, limitatamente ai primi 30 giorni di permessi retribuiti fruibili nel primo triennio di vita del bambino;
d) articoli 9, comma 4; 14, 27, comma 1, limitatamente alla parola "doveri"; 27, comma 4; 32, 33, 37, 38, da 39 a 42, 47, 51, 52, da 54 a 58, 60, 61 e 63, ultimo comma, decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
e) articoli 18, commi 3 e 4, 19 e 20, decreto del Ministro della sanita’ 30 gennaio 1982;
f) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
g) decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348;
h) articoli 4, 11, da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
i) articoli da 2 a 4, 11, 16, 26, 28, 29, 31, 38, 40, 55, 57 e 112, decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270;
j) art. 46, decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;
k) decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127;
l) art. 7, comma 6, ultimi due periodi, legge 29 dicembre 1988, n. 554;
m) art. 4 decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
n) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
o) articoli 1, da 3 a 7; 23, commi 1, 4 e 5; 34, da 41 a 43, 46, comma 1, relativamente all’indennita’ di bilinguismo e comma 2, ultimo periodo; 49, comma 1, primo periodo e comma 2, per la parte riferita al medesimo periodo del comma 1 nonche’ commi da 3 a 7; da 50 a 52 e da 57 a 67, con effetto dal 1° gennaio 1996, fatto salvo quanto disposto dall’art. 47, comma 8 del contratto collettivo nazionale del lavoro per il quale la disapplicazione dell’art. 57, lettera b) dello stesso decreto del Presidente della Repubblica decorre dal 1° gennaio 1997; 68, commi da 4 a 7, decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384;
p) art. 3, commi 23 e da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. Dal 2 settembre 1995 (art. 14, comma 2, e art. 18, comma 1 CCNL del 22 maggio 1997):
a) art. 87, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.
V. Istituzioni ed enti di ricerca
1. Dall’8 ottobre 1996 (art. 55 CCNL 1994-1997):
a) articoli 9, 10, da 12 a 17, 36, 37, 39, 40, 41, 68 commi da 1 a 7, e 8 ad esclusione della parte relativa all’equo indennizzo; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99, 124, 126, 127, 129, 130, 131, 134, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) art. 14, 18, da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
c) articoli 8, comma 1, 9, commi 1 e 3, per la parte relativa alle assenze per gravidanza, puerperio e infermita’; 11, 12, 23, 36, 39, legge 20 marzo 1975, n. 70;
d) articoli 7, 18, 52, 53 e 65, decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411;
e) articoli 11, commi 3 e 4; 21, decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;
f) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
g) articoli 4, 7, 8, 11, 18, 20 commi 1, 2, 4; 21 lettera b), decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
h) articoli da 3 a 6, da 9 a 11, 29 e 36, decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568;
i) articoli 2 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
j) art. 7, commi da 2 a 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554;
k) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
l) art. 1, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 30 marzo 1989, n. 127
m) articoli 11, 15, 16, 17, comma 15; 21, con esclusione del comma 5; 23, fatti salvi gli effetti delle assunzioni gia’ avvenute alla data di stipulazione del Contratto collettivo nazionale del lavoro; 34, 37, 38, comma 3, 39, decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171;
n) art. 3, commi da 37 a 41, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
VI. Scuola
1. Dal 5 agosto 1995 (art. 82 CCNL 1994-97):
a) art. 39, regio decreto 30 aprile 1924, n. 965;
b) art. 350, regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297;
c) art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 576 del 1948;
d) articoli 12, da 13 a 17, solo con riferimento al personale ATA, da 14 a 17, 37, 39, 40, comma 1; 68, comma 7; 70, 71, solo con riferimento al personale ATA; da 78 a 87, da 91 a 99, da 100 a 123 e 134, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
e) articoli da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
f) art. 28, legge 15 novembre 1973, n. 734;
g) articoli 60, commi da 1 a 10; 88, commi 1 e 3, decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;
h) art. 50, legge 11 luglio 1980, n. 312;
i) art. 19, legge 20 maggio 1982, n. 270;
j) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
k) art. 7, comma 15, legge 22 dicembre 1984, n. 887;
l) decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588;
m) articoli 4, da 18 a 20, 21, lett. b), decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
n) articoli 2, comma 7; 5, con esclusione del comma 2; 7, 9, 11, 12, commi 1, 5, 6 e 8; da 13 a 21, 23 e 30, decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209;
o) art. 67, decreto del Presidente della Repubblica n. 494 del 1987;
p) articoli 4, 11 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
q) articoli 2, 3, commi da 1 a 5, 8 e 9; 4, commi 1, 2 e 12; da 6 a 13, 14, commi da 1 a 6, 7, primo periodo, da 8 a 11, 14, 18, 19 e 21; 15, 16, 18, 20, da 23 a 26, 28 e 29, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399;
r) articoli 1, commi 1 e 3; da 2 a 6, decreto del Presidente del Consiglio 17 marzo 1989, n. 117;
s) articoli 3, commi 37, 38, 39, 40, 41; 4, comma 20, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. Dal 2 maggio 1996 (art. 9 dell’accordo successivo, con riguardo al personale in servizio presso le istituzioni educative):
a) articoli da 92 a 102, regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009;
b) art. 14, comma 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399.
VII. Universita’
1. Dal 22 maggio 1996 (art. 56 del CCNL 1994-1997):
a) articoli 9, 10, da 12 a 17, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 8; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99, 124, 126, 127, da 129 a 131 e 134, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli 14, 18, da 30 a 34 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
c) art. 50, legge 18 marzo 1968 n. 249;
d) art. 5, legge 25 ottobre 1977, n. 808;
e) articoli 15 e 170, legge 11 luglio 1980, n. 312;
f) art. 26, decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
g) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
h) articoli 4, 7, 8, da 11 a 14, da 18 a 20 e 21, lettera b), decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
i) articoli 2, 23, commi da 1 a 3; 24, comma 3, legge 29 gennaio 1986, n. 23;
j) articoli da 2 a 7; 8, con la decorrenza prevista nello stesso art. 56 del Contratto collettivo nazionale del lavoro, 9, 12, 13, 20, comma 5; 23 comma 2; da 24 a 28, decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567;
k) articoli 2, 4, 15 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
l) art. 7, commi da 2 a 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554;
m) articoli 1, comma 1; 2, commi 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 1989 n. 117;
n) art. 1, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127;
o) articoli 5, 7, 10, 13, commi 1 e 2; 14, 16, 18, commi 2 e 3; 27, commi 3 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319;
p) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
VIII. Aziende autonome
1. Dal 6 aprile 1996 (art. 73 CCNL 1994-1997):
a) articoli 10, da 12 a 17, 36, 37, 39, 40, 41, comma 1, 68, commi da 1 a 8; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99 e 134, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli 18, da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
c) art. 50, legge 18 marzo 1968, n. 249;
d) art. 15, legge 11 luglio 1980, n. 312;
e) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
f) articoli 4, 11, 18, 20 e 21, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
g) art. 10, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 1986;
h) art. 53, decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;
i) articoli da 2 a 5, 11, da 14 a 16, 27, 37 e 105 lett. d), decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269;
j) art. 6, legge 10 agosto 1988, n. 357;
k) articoli 4 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
l) art. 32, commi da 1 a 5, legge 5 dicembre 1988, n. 521;
m) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
n) articoli 5, 15 e 21, decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335;
o) articoli 3, commi 23, 37, 38, 39, 40, 4; 4, comma 20, legge del 24 dicembre 1993, n. 537.
IX. Enea
1. Dal 4 agosto 1997 (art. 79 CCNL 1994 1997):
a) art. 3, commi da 39 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
b) articoli 1, 1-bis, 1-ter, da 2 a 19, 19-bis, 19-ter, 20, 20-bis, 22, da 24 a 27, da 29 a 33, da 35 a 39, 41, 42, comma 1, da 44 a 55, 57, 59, 60, da 63 a 79 del C.C.L. ENEA 31 dicembre 1988 – 30 dicembre 1991;
c) Parte generale, allegati, appendici e codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero afferenti al previgente C.C.L. ENEA 31 dicembre 1988-30 dicembre 1991.
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Allegato B
(Art. 71, comma 1)
Norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dei relativi decreti correttivi emanati ai sensi dell’art. 2, comma 5 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che cessano di produrre effetti a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997 per il personale dirigenziale ai sensi dell’art. 69, comma 1, secondo periodo del presente decreto.
I. Ministeri
1. Dal 10 gennaio 1997 (art. 45 CCNL 1994-1997):
a) articoli 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 8; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99 e 200, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli 18, da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
c) art. 20, da 47 a 50, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
d) decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422;
e) articoli da 133 a 135, legge 11 luglio 1980, n. 312;
f) decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito con legge 20 novembre 1982, n. 869;
g) legge 17 aprile 1984, n. 79;
h) art. 8, legge 8 agosto 1985, n. 455;
i) art. 4, comma 4, decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con legge 17 dicembre 1985, n. 17;
j) articoli da 12 a 14, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
k) art. 19, comma 8, legge 1° dicembre 1986, n. 870;
l) art. 23, comma 8, legge 30 dicembre 1986, n. 936;
m) art. 4, decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito con legge 27 ottobre 1987, n. 436;
n) art. 9, comma 4, decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con legge 20 maggio 1988, n. 160;
o) legge 22 giugno 1988, n. 221;
p) art. 3, comma 1, lettera i) parte 2, legge 10 ottobre 1989, n. 349;
q) articoli 2 e 3, legge 29 dicembre 1989, n. 412;
r) art. 14, legge 7 agosto 1990, n. 245;
s) art. 10, commi 1 e 2, decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito con legge 1° giugno 1991, n. 169;
t) art. 1, legge 25 febbraio 1992, n. 209;
u) art. 3, comma 3, decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469, convertito con legge 1° febbraio 1993, n. 23;
v) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. Dal 30 settembre 1997 (art. 15 CCNL integrativo 30 settembre 1997):
a) art. 18, comma 2-bis, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
II. Enti pubblici non economici
1. Dal 12 ottobre 1996 (art. 50 CCNL 1994-1997):
a) articoli 9, 10, 37, 66, 68, commi da 1 a 7; 70 e 71, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) art. 20, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
c) articoli 9, comma 2; 23, legge 20 marzo 1975, n. 70;
d) art. 4, legge 17 aprile 1984, n. 79;
e) articoli 2, 3, commi 1 e 2, decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, con legge 8 marzo 1985, n. 72;
f) articoli 5, 6, 12, commi 1 e 2; 14, 15 e 16, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551;
g) art. 13, comma 4, legge 9 marzo 1989, n. 88;
h) art. 5, comma 3, decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito con legge 23 gennaio 1991, n. 21;
i) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
III. Regioni ed autonomie locali
1. Dall’11 aprile 1996 (art. 48 CCNL 1994-1997):
a) articoli 12, 37, 68, commi da 1 a 7; 70 e 71, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1957, n. 686;
c) art. 9, decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1980 n. 810;
d) art. 25, legge 29 marzo 1983 n. 93;
e) art. 7, da 17 a 19, 25, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983 n. 347;
f) articoli 11, da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986 n. 13;
g) art. 2, 15, da 25 a 29, 34, comma 1, lettera d); da 40 a 42, 56, 61 e 69, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987 n. 268;
h) articoli 4, 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 395;
i) art. 51, commi 9 e 10, legge 8 giugno 1990 n. 142, salvo che per i limitati casi di cui all’art. 46;
j) articoli 3, 4, 16, da 30 a 32, da 37 a 40, 43, 44, 46, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990 n. 333;
k) articoli 3, commi dal 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
IV. Sanita’
1. Per il personale con qualifica dirigenziale medica e veterinaria, dal 6 dicembre 1996 (articoli 14, comma 6, 72, comma 7 e 75 CCNL 1994-1997):
a) articoli 12, da 37 a 41, 67, 68, commi da 1 a 7; da 69 a 71, da 78 a 123, con l’avvertenza che i procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del Contratto collettivo nazionale del lavoro vengono portati a termine secondo le norme e le procedure vigenti alla data del loro inizio, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
c) art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, limitatamente ai primi 30 giorni di assenza retribuita in ciascun anno di vita del bambino fino al compimento del terzo anno;
d) articoli 14, 16, 27, comma 4; 32, 33, 35, 37, 38, 47, 51, 52, 54, 55, 56, comma a punti 1) e 2); 57, 60, 61, decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
e) articoli 18 e 20, decreto del Ministro della sanita’ 30 gennaio 1982;
f) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
g) decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno del 1983, n. 348;
h) articoli da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
i) art. 69, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268;
j) articoli 28, 29, 38, 53, 54, da 73 a 78, 80, da 82 a 90, 92, comma 8; 112, decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270;
k) art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
l) articoli 38 e 43, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333;
m) articoli 7; da 73 a 76; 79; 86; 102; 104; 108; 109, 110, commi 1, 5 e 6; da 111 a 114, 116, 118, 119, 123, fatto salvo quanto previsto dall’art. 65, comma 9, del Contratto collettivo nazionale del lavoro 1994-1997 per il quale la disapplicazione della lettera b) del sesto comma decorre dal 1° gennaio 1997; da 124 a 132; 134, commi da 4 a 6, decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384;
n) art. 18, commi 1 lettera f) e 2-bis, eccetto l’ultimo periodo del secondo capoverso, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
o) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. Dal 6 agosto 1997 (art. 1 comma 14 del CCNL del 5 agosto 1997):
a) art. 9, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
b) art. 9, comma 17, legge 20 maggio 1985, n. 207, limitatamente alla durata dell’incarico;
c) art. 3, comma 23, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
3. Per il personale con qualifica dirigenziale sanitaria professionale, tecnica, amministrativa, dal 6 dicembre 1996 (articoli 14, comma 6 e 72 CCNL 1994 – 1997):
a) articoli 12, da 37 a 41, 67, 68, commi da 1 a 7; da 69 a 71, da 78 a 123, con l’avvertenza che i procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del Contratto collettivo nazionale del lavoro vengono portati a termine secondo le norme e le procedure vigenti alla data del loro inizio, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686;
c) art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, limitatamente ai primi trenta giorni di assenza retribuita in ciascun anno di vita del bambino fino al compimento del terzo anno;
d) articoli 14, 16, 27, comma 4; 32, 33, 37, 38, 47, 51, 52, 54, 55, 56, comma 1, punto 1) e 2); 57, 60 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
e) articoli 18 e 20, decreto del Ministro della sanita’ 30 gennaio 1982;
f) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
g) decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348;
h) articoli da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13;
i) art. 69, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268;
j) articoli da 2 a 4, 16, 18, 26, 28, 29, 38 e 112, decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270;
k) art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
l) articoli 38 e 43, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333;
m) articoli da 3 a 7, 9, 10 nei limiti definiti dall’art 72 del Contratto collettivo nazionale del lavoro; 16, 34, 41, da 44 a 47, 53, da 57 a 67, nei limiti definiti dall’art. 72 del contratto collettivo nazionale del lavoro; 68, commi 4, 5 e 9; 76, decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384 ;
n) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
o) art. 18, commi 1 p.to f) e 2-bis, eccetto l’ultimo periodo del secondo capoverso, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
4. Dal 6 agosto 1997 (articolo 1 comma 14 del CCNL del 5 agosto 1997):
a) art. 9, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
b) art. 7, comma 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554;
c) art. 9, comma 17, legge 20 maggio 1985, n. 207, limitatamente alla durata dell’incarico;
d) articoli 1 e 5, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127;
e) art. 3, comma 23, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
V. Istituzioni ed enti di ricerca
1. Dal 6 Marzo 1998 (art. 80 CCNL 1994-1997):
a) articoli 9, 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 7 e comma 8, con esclusione del riferimento all’equo indennizzo; 70, 71, da 78 a 122, 124, 126, 127, da 129 a 131, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli 14 e 18, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
c) articoli 8, comma 1, relativamente all’obbligo di residenza; 9, commi 1 e 3; 11, 12, 23 e 39, legge 20 marzo 1975, n. 70;
d) articoli. 52, 53 e 65, decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411;
e) articoli 11, commi 3 e 4; 17, decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;
f) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
g) articoli 7, 8, 18, 20, commi 1, 2 e 4; 21, lettera b), decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
h) articoli 1, da 3 a 6, 9, 10, 36, decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568;
i) articoli 2 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
l) articoli 1, 11, 17, commi 1 e da 5 a 13, con la decorrenza prevista dall’art. 80 del contratto collettivo nazionale del lavoro; 18, commi 1, 2 e 5, con la decorrenza prevista dall’art. 80 del contratto collettivo nazionale del lavoro e 6; 19, commi 1 e 2; 34, 38, comma 3; 39, decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1991, n. 171;
m) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
VI. Universita’
1. Dal 6 febbraio 1997 (art. 50 CCNL 1994-1997):
a) articoli 9, 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 66, 68, commi da 1 a 7; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 122, 124, 126, 127, 129 e 131, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli 18, 30, da 31 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
c) art. 20, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
d) articoli 15, da 133 a 135, legge 11 luglio 1980, n. 312;
e) art. 4, legge 17 aprile 1984, n. 79;
f) art. 4, legge 10 luglio 1984, n. 301;
g) art. 2, 3 comma 2, decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito con legge 8 marzo 1985, n. 72;
h) art. 21, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
i) art. 1, decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito con legge 28 febbraio 1990, n. 37;
j) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
k) art. 13, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439.
VII. Aziende autonome
1. Dall’11 novembre 1997 (art. 53 CCNL 1994-1997):
a) articoli 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 8; da 69 a 71, da 78 a 87, da 91 a 99 e 200, con le decorrenze previste dall’art. 53 lett. h, del contratto collettivo nazionale del lavoro, decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli 18, da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686;
c) legge 3 luglio 1970, n. 483, per la parte relativa al personale con qualifica dirigenziale;
d) articoli 20, da 47 a 50, decreto del Presidente della Repubblica, 30 giugno 1972, n. 748;
e) decreto del Presidente della Repubblica, 22 luglio 1977, n. 422;
f) articoli da 133 a 135, legge 11 luglio 1980, n. 312;
g) decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito con legge 20 novembre 1982, n. 869;
h) articolo 11, comma 3, legge 13 maggio 1983, n. 197;
i) legge 17 aprile 1984, n. 79;
j) articoli da 12 a 14, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
k) decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito con legge 11 luglio 1986, n. 341;
l) art. 13 decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito con legge 3 ottobre 1987, n. 402;
m) art. 6, decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito con legge 4 novembre 1987, n. 460;
n) art. 9, comma 4, decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con legge 20 maggio 1988, n. 160;
o) art. 6, legge 10 agosto 1988, n. 357;
p) art. 3 commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
VIII. Enea
1. Dal 4 agosto 1997 (art. 90 CCNL 4 agosto 1997):
a) art. 3, commi da 39 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
b) articoli 1, 1-bis, 1-ter, da 2 a 16, 16-bis, 17, 18, 19, 19-bis, 19-ter, 20, 20-bis, 22, da 24 a 27, da 29 a 39, 41, 42, da 44 a 55, 57, 59, 60, 63, 64, 67, 69, 70, 75, da 77 a 79 del previgente CCL ENEA 31 dicembre 1988 – 30 dicembre 1991;
c) Parte generale, gli allegati, e le appendici ed i Codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero afferenti al previgente CCL ENEA 31 dicembre 1988-30 dicembre 1991.
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Allegato C
(Art. 71, comma 2)
Norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dei relativi decreti correttivi emanati ai sensi dell’art. 2, comma 5 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che cessano di produrre effetti a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali per il quadriennio 1998-2001 per il personale delle Regioni ed autonomie locali (ai sensi dell’art. 69, comma 1, terzo periodo del presente decreto).
I. Personale non dirigenziale
1. Dal 1° aprile 1999 (art. 28 CCNL 1998-2001):
a) articoli 10, 27, e allegato A, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347;
b) allegato A, decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 665;
c) articoli 10, 21, escluso comma 4, da 57 a 59, 62, comma 1; 69, comma 1; 71 e 73, del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268;
d) articoli 22, comma 1, 33, escluso comma 5; da 34 a 36, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333 e tabelle 1, 2 e 3 allegate;
e) articoli 16, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 253, dalla data di effettiva attuazione del comma 3, art. 21 del Contratto collettivo nazionale del lavoro.