Ripristinato il divieto per i dipendenti pubblici in part-time di iscriversi all’albo forense.
Camera dei Deputati
PROGETTO DI LEGGE – N. 1648 AC
Art. 1.
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 56, 56-bis e 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applicano all’iscrizione all’albo degli avvocati, per la quale restano fermi i limiti e i divieti di cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni.
Art. 2.
1. I pubblici dipendenti che hanno ottenuto l’iscrizione all’albo degli avvocati successivamente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e risultano ancora iscritti, possono optare per il mantenimento del rapporto di impiego, dandone comunicazione al consiglio dell’ordine presso il quale risultano iscritti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza di comunicazione, i consigli degli ordini degli avvocati provvedono alla cancellazione di ufficio dell’iscritto al proprio albo.
2. Il pubblico dipendente, nell’ipotesi di cui al comma 1, ha diritto ad essere reintegrato nel rapporto di lavoro a tempo pieno.
3. Entro lo stesso termine di tre mesi il pubblico dipendente può optare per la cessazione del rapporto di lavoro e conseguentemente mantenere l’iscrizione all’albo degli avvocati.
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RELAZIONE
Onorevoli Colleghi! – Il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, dispone all’articolo 3 che l’esercizio della professione di avvocato è incompatibile, tra l’altro, con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle province e dei comuni. Nei casi di incompatibilità, di ufficio o su richiesta del pubblico ministero, il consiglio dell’ordine, dopo aver sentito l’interessato, dispone la cancellazione dall’albo (articolo 37).
Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 56, 56-bis e 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, collegata alla legge finanziaria per il 1997, prevedono il superamento di tale incompatibilità per i pubblici dipendenti in caso di lavoro part-time, e in particolare, tra l’altro: l’esclusione dell’applicabilità, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale e con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento, di quanto previsto in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (ora si veda il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165); l’abrogazione delle disposizioni che vietano l’iscrizione ad albi e l’esercizio di attività professionali per i soggetti predetti, ferme restando quelle in materia di requisiti per l’iscrizione ad albi professionali e per l’esercizio delle relative attività; che il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale militare, di quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Tale normativa, però, si è subito rivelata inapplicabile per gli avvocati dato che potrebbe, di fatto, risultare fortemente penalizzata la inviolabilità del diritto di difesa: si pensi all’avvocato impiegato part-time che si trova a difendere clienti privati per questioni inerenti materie di sua competenza specifica come dipendente pubblico; si pensi, poi, al particolare rilievo che nella professione forense assume il cosiddetto segreto professionale che, inevitabilmente, si viene a scontrare con il segreto d’ufficio a cui è tenuto il pubblico dipendente.
La questione è anomala e va risolta.
Vi è certo, comunque, la necessità di una disciplina transitoria, per coloro i quali abbiano ottenuto l’iscrizione all’albo degli avvocati successivamente alla data di entrata in vigore della citata legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per costoro va previsto l’obbligo di opzione per il mantenimento del rapporto di impiego, dandone comunicazione al consiglio dell’ordine presso il quale risultano iscritti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge; in mancanza di tale comunicazione, i consigli degli ordini degli avvocati provvederanno alla cancellazione d’ufficio.
Così come appare opportuno garantire al pubblico dipendente la reintegrazione, a domanda, nel rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero la possibilità di optare per la cessazione del servizio e il mantenimento dell’iscrizione all’albo degli avvocati.
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RELAZIONE ALL’ANALOGO PROGETTO DI LEGGE N. 543 AC
Onorevoli Colleghi! – L’articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce che “le disposizioni di cui all’articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l’iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno”.
Il successivo comma 57 stabilisce che “il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale militare, di quello delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.
Combinando le suddette disposizioni risulta abrogato il divieto di iscrizione all’albo degli avvocati previsto all’articolo 3, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, che sancisce l’incompatibilità all’esercizio della professione di avvocato con “qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle province, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficienza, della Banca d’Italia, (…)”.
L’effetto di tale conseguenza è aberrante sotto diversi profili.
Ed infatti la figura del difensore nel nostro ordinamento ha diretto radicamento nella norma costituzionale (articolo 24 della Costituzione) e la norma sulla incompatibilità è di diretta derivazione da princìpi di civiltà giuridica atti ad assicurare con l'”indipendenza” (in senso ampio e tecnico di mancanza di subordinazione) del difensore, la inviolabilità del diritto di difesa.
Inoltre, mentre le leggi che regolano le altre professioni “liberali” (medici, ingegneri, architetti, commercialisti, geometri, ragionieri, eccetera), non ponendo queste professioni problemi in relazione alla tutela della inviolabilità del diritto di difesa, non hanno una siffatta disposizione sulla assoluta incompatibilità con altro impiego retribuito (e quindi la norma della finanziaria non pone problemi per queste categorie professionali), viceversa, problemi di rilievo si pongono per la professione forense.
Anche se forse in via di interpretazione è possibile ritenere che la norma non estende il lavoro parziale ai “magistrati” (peraltro non richiamati nel campo di esclusione), per cui non sarà possibile la figura aberrante del magistrato al 50 per cento iscritto all’albo degli avvocati, si pongono seri problemi per l’inviolabilità del diritto di difesa, per l’avvocato che contemporaneamente è anche cancelliere, ufficiale giudiziario, dipendente non militare degli uffici finanziari o degli istituti previdenziali o dei Ministeri.
Si verrà a creare uno strano rapporto di interazione “pubblico-privato”, per cui il prestigio del difensore non sarà più basato sulla sua professionalità, ma sul suo potere nell’ambito della amministrazione, con creazione di una clientela al di fuori di una corretta concorrenza professionale ed una commistione di interessi privati in attività pubbliche.
Non è possibile che il particolare rapporto fiduciario per l’esercizio del diritto di difesa sia devastato da una normativa siffatta.
Il cittadino non potrà non rivolgersi all’avvocato che lavora negli uffici pubblici, peraltro potenziali controparti, e si troverà ad essere assistito da un difensore condizionato oggettivamente dalla sua posizione di pubblico dipendente divaricato da due concorrenziali interessi.