Art. 27 (R)
Pagamento o deposito definitivo dell’indennita’ a seguito della perizia di stima
1. La relazione di stima e’ depositata dai tecnici presso l’ufficio per le espropriazioni. L’autorita’ espropriante da’ notizia dell’avvenuto deposito mediante raccomandata con avviso di
ricevimento e segnala la facolta’ di prenderne visione ed estrarne copia. (R)
2. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del deposito, l’autorita’ espropriante, in base alla relazione peritale e previa liquidazione e pagamento delle spese della perizia, su proposta del responsabile del procedimento autorizza il pagamento dell’indennita’, ovvero ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti. (R)
3. In seguito alla presentazione, da parte del promotore dell’espropriazione, degli arti comprovanti l’eseguito deposito o pagamento dell’indennita’ di espropriazione, l’autorita’
espropriante emette senz’altro il decreto di esproprio. (R)
Art. 28 (R)
Pagamento definitivo della indennita’
1. L’autorita’ espropriante autorizza il pagamento della somma depositata al proprietario od agli aventi diritto, qualora sia divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell’indennita’ di espropriazione, ovvero non sia stata tempestivamente notificata l’opposizione al pagamento o sia stato concluso tra tutte le parti interessate l’accordo per la distribuzione dell’indennita’. (R)
2. L’autorizzazione e’ disposta su istanza delle parti interessate, su proposta del responsabile del procedimento successiva alla audizione delle parti, da cui risulti anche la mancata notifica di opposizioni di terzi. (R)
3. Unitamente all’istanza, vanno depositati:
a) un certificato dei registri immobiliari, da cui risulta che non vi sono trascrizioni o
iscrizioni di diritti o di azioni di terzi;
b) un attestato del promotore dell’espropriazione, da cui risulti che non gli sono state
notificate opposizioni di terzi. (R)
Art. 29 (L)
Pagamento dell’indennita’ a seguito di procedimento giurisdizionale
1. Qualora esistano diritti reali sul fondo espropriato o vi siano opposizioni al pagamento, ovvero le parti non si siano accordate sulla distribuzione, il pagamento delle indennita’ agli aventi diritto e’ disposto dall’autorita’ giudiziaria, su domanda di chi ne abbia interesse. (L)
Sezione II
Pagamento dell’indennita’ a incapaci a enti e associazioni
Art. 30 (R)
Regola generale
1. Se il bene da espropriare appartiene ad un minore, ad un interdetto, ad un assente, ad un ente o ad una associazione che non abbia la libera facolta’ di alienare immobili, gli atti del
procedimento non richiedono alcuna particolare autorizzazione. (R)
Art. 31 (R)
Disposizioni sulla indennita’
1. I tutori e gli altri amministratori dei soggetti indicati nell’articolo precedente devono chiedere l’approvazione del tribunale civile per la determinazione consensuale o per l’accettazione dell’indennita’ offerta dal promotore dell’espropriazione, ovvero per la conclusione dell’accordo di cessione. (R)
2. Se lo Stato o un altro ente pubblico e’ titolare del bene, si applicano le disposizioni riguardanti la transazione. (R)
3. Le somme depositate per le indennita’ di beni espropriati spettanti ad un minore, ad un
interdetto, ad un assente, ad un ente o ad una associazione che non abbia la libera facolta’ di alienare immobili, non possono essere riscosse dal tutore o dagli altri amministratori, salvo che siano impiegate con le formalita’ prescritte dalle leggi civili. (R)
4. Non occorre alcuna approvazione per accettare l’indennita’ determinata dai tecnici ai sensi dell’articolo 21 o per la conversione delle indennita’ in titoli del debito pubblico. (R)
Capo VI
Art. 32 (L)
Determinazione del valore del bene
1. Salvi gli specifici criteri previsti dalla legge, l’indennita’ di espropriazione e’ determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell’accordo di cessione o alla data dell’emanazione del decreto di esproprio, valutando l’incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa e senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all’esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell’eventuale opera prevista, anche nel caso di espropriazione di un diritto diverso da quello di proprieta’ o di imposizione di una servitu’. (L)
2. Il valore del bene e’ determinato senza tenere conto delle costruzioni, delle piantagioni e
delle migliorie, qualora risulti, avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze, che esse siano state realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennita’. Si considerano realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennita’, le costruzioni, le piantagioni e le migliorie che siano state intraprese sui fondi soggetti ad esproprio dopo la comunicazione dell’avvio del procedimento. (L)
3. Il proprietario, a sue spese, puo’ asportare dal bene i materiali e tutto cio’ che puo’ essere tolto senza pregiudizio dell’opera da realizzare. (L)
Art. 33 (L)
Espropriazione parziale di un bene unitario
1. Nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata e’ determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore. (L)
2. Se dall’esecuzione dell’opera deriva un vantaggio immediato e speciale alla parte non espropriata del bene, dalla somma relativa al valore della parte espropriata e’ detratto l’importo corrispondente al medesimo vantaggio. (L)
3. Non si applica la riduzione di cui al comma 2, qualora essa risulti superiore ad un quarto della indennita’ dovuta ed il proprietario abbandoni l’intero bene. L’espropriante puo’ non accettare l’abbandono, qualora corrisponda una somma non inferiore ai tre quarti dell’indennita’ dovuta. In ogni caso l’indennita’ dovuta dall’espropriante non puo’ essere inferiore alla meta’ di quella che gli spetterebbe ai sensi del comma 1. (L)
Art. 34 (L)
Soggetti aventi titolo all’indennita’
1. L’indennita’ di esproprio spetta al proprietario del bene da espropriare ovvero all’enfiteuta, se ne sia anche possessore. (L)
2. Dopo la trascrizione del decreto di esproprio o dell’accordo di cessione, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennita’. (L)
3. L’espropriante non e’ tenuto ad intervenire nelle controversie tra il proprietario e
l’enfiteuta e non sopporta aumenti di spesa a causa del riparto tra di loro dell’indennita’. (L) 4. Salvo quanto previsto dall’articolo 42, il titolare di un diritto reale o personale sul bene non ha diritto ad una indennita’ aggiuntiva, puo’ far valere il suo diritto sull’indennita’ di esproprio e puo’ proporre l’opposizione alla stima, ovvero intervenire nel giudizio promosso dal proprietario. (L)
Art. 35 (L)
Regime fiscale
1. Si applica l’articolo 81, comma 1, lettera b), ultima parte, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora sia corrisposta a chi non eserciti una impresa commerciale una somma a titolo di indennita’ di esproprio, ovvero di corrispettivo di cessione volontaria o di risarcimento del danno per acquisizione coattiva, di un terreno ove sia stata realizzata un’opera pubblica, un intervento di edilizia residenziale pubblica o una infrastruttura urbana all’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici. (L)
2. Il soggetto che corrisponde la somma opera la ritenuta nella misura del venti per cento, a titolo di imposta. Con la dichiarazione dei redditi, il contribuente puo’ optare per la tassazione ordinaria, col computo della ritenuta a titolo di acconto. (L).
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche quando il pagamento avvenga a seguito di
un pignoramento presso terzi e della conseguente ordinanza di assegnazione. (L)
4. Le modalita’ di adempimento degli obblighi previsti nei commi precedenti sono disciplinate con regolamento del Ministro delle finanze. (L)
5. Si applica l’articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per il versamento della ritenuta, per gli obblighi della dichiarazione e per le sanzioni da irrogare. (L)
6. Gli interessi percepiti per il ritardato pagamento della somma di cui al comma 1 e l’indennita’ di occupazione costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi. (L)
Sezione II
Opere private di pubblica utilita’
Art. 36 (L)
Determinazione dell’indennita’ nel caso di esproprio per la realizzazione di opere private che non consistano in abitazioni dell’edilizia residenziale pubblica.
1. Se l’espropriazione e’ finalizzata alla realizzazione di opere private di pubblica utilita’, che non rientrino nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica, convenzionata, agevolata o
comunque denominata, l’indennita’ di esproprio e’ determinata nella misura corrispondente al valore venale del bene e non si applicano le disposizioni contenute nelle sezioni seguenti. (L)
Sezione III
Determinazione dell’indennita’ nel caso di esproprio di un’area edificabile o legittimamente edificata.
Art. 37 (L)
Determinazione dell’indennita’ nel caso di esproprio di un’area edificabile
1. L’indennita’ di espropriazione di un’area edificabile e’ determinata nella misura pari all’importo, diviso per due e ridotto nella misura del quaranta per cento, pari alla somma del valore venale del bene e del reddito dominicale netto, rivalutato ai sensi degli articoli 24 e seguenti del decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917, e moltiplicato per dieci. (L)
2. La riduzione di cui al comma 1 non si applica se sia stato concluso l’accordo di cessione
o se esso non sia stato concluso per fatto non imputabile all’espropriato o perche’ a questi sia stata offerta una indennita’ provvisoria che, attualizzata, risulti inferiore agli otto decimi di
quella determinata in via definitiva. (L)
3. Ai soli fini dell’applicabilita’ delle disposizioni della presente sezione, si considerano le possibilita’ legali ed effettive di edificazione, esistenti al momento dell’emanazione del decreto di esproprio o dell’accordo di cessione. In ogni caso si esclude il rilievo di costruzioni realizzate abusivamente. (L)
4. Salva la disposizione dell’articolo 32, comma 1, non sussistono le possibilita’ legali di
edificazione quando l’area e’ sottoposta ad un vincolo di inedificabilita’ assoluta in base alla normativa statale o regionale o alle previsioni di qualsiasi atto di programmazione o di
pianificazione del territorio, ivi compresi il piano paesistico, il piano del parco, il piano di bacino, il piano regolatore generale, il programma di fabbricazione, il piano attuativo di iniziativa pubblica o privata anche per una parte limitata del territorio comunale per finalita’ di edilizia residenziale o di investimenti produttivi, ovvero in base ad un qualsiasi altro piano o provvedimento che abbia precluso il rilascio di atti, comunque denominati, abilitativi della
realizzazione di edifici o manufatti di natura privata. (L)
5. I criteri e i requisiti per valutare l’edificabilita’ di fatto dell’area sono definiti con regolamento da emanare con decreto del Ministro dei lavori pubblici. (L)
6. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5, si verifica se sussistano le possibilita’ effettive di edificazione, valutando le caratteristiche oggettive dell’area. (L)
7. L’indennita’ e’ ridotta ad un importo pari al valore indicato nell’ultima dichiarazione o
denuncia presentata dall’espropriato ai fini dell’imposta comunale sugli immobili prima della determinazione formale dell’indennita’ nei modi stabiliti dall’art. 20, comma 3, e dall’art. 22, comma 1, qualora il valore dichiarato risulti contrastante con la normativa vigente ed inferiore all’indennita’ di espropriazione come determinata in base ai commi precedenti. (L)
8. Se per il bene negli ultimi cinque anni e’ stata pagata dall’espropriato o dal suo dante causa un’imposta in misura maggiore dell’imposta da pagare sull’indennita’, la differenza e’ corrisposta dall’espropriante all’espropriato. (L)
9. Qualora l’area edificabile sia utilizzata a scopi agricoli, spetta al proprietario coltivatore diretto una indennita’ pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato. La stessa indennita’ spetta al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte il fondo direttamente coltivato, da almeno un anno, col lavoro proprio e di quello dei familiari. (L)
Art. 38 (L)
Determinazione dell’indennita’ nel caso di esproprio di un’area legittimamente edificata
1. Nel caso di espropriazione di una costruzione legittimamente edificata, l’indennita’ e’ determinata nella misura pari al valore venale. (L)
2. Qualora la costruzione sia stata realizzata in assenza della concessione edilizia o della autorizzazione paesistica, ovvero in difformita’, l’indennita’ e’ calcolata tenendo conto della
sola area di sedime in base all’articolo 37. (L)
Art. 39 (L-R)
Indennita’ dovuta in caso di incidenza di previsioni urbanistiche su particolari aree comprese in zone edificabili.
1. In attesa di una organica risistemazione della materia, nel caso di reiterazione di un vincolo preordinato all’esproprio o di un vincolo sostanzialmente espropriativo e’ dovuta al proprietario una indennita’, commisurata all’entita’ del danno effettivamente prodotto. (L)
2. Qualora non sia prevista la corresponsione dell’indennita’ negli atti che determinano gli effetti di cui al comma 1, l’autorita’ che ha disposto la reiterazione del vincolo e’ tenuta a liquidare l’indennita’, entro il termine di due mesi dalla data in cui abbia ricevuto la documentata domanda di pagamento ed a corrisponderla entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali sono dovuti anche gli interessi legali. (R)
3. Con atto di citazione innanzi alla corte d’appello nel cui distretto si trova l’area, il
proprietario puo’ impugnare la stima effettuata dall’autorita’. L’opposizione va proposta, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica dell’atto di stima.(L)
4. Decorso il termine di due mesi, previsto dal comma 2, il proprietario puo’ chiedere alla corte d’appello di determinare l’indennita’. (L)
5. Dell’indennita’ liquidata al sensi dei commi precedenti non si tiene conto se l’area e’ successivamente espropriata. (L)
Sezione IV
Determinazione dell’indennita’ nel caso di esproprio di un area non edificabile
Art. 40 (L)
Disposizioni generali
1. Nel caso di esproprio di un’area non edificabile, l’indennita’ e’ determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all’esercizio dell’azienda agricola, senza valutare la possibile o l’effettiva utilizzazione diversa da quella agricola. (L)
2. Se l’area non e’ effettivamente coltivata, l’indennita’ e’ commisurata al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona ed al valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati. (L)
3. Il criterio di cui al comma 2 si applica anche per la determinazione dell’indennita’ provvisoria. (L)
4. Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale spetta un’indennita’ aggiuntiva, determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata. (L)
5. Nei casi previsti dai commi precedenti, l’indennita’ e’ aumentata delle somme pagate
dall’espropriato per qualsiasi imposta relativa all’ultimo trasferimento dell’immobile. (L)
Art. 41 (L-R)
Commissione competente alla determinazione del valore agricolo
1. In ogni provincia, la Regione istituisce una commissione composta:
a) dal presidente della Provincia, o da un suo delegato, che la presiede;
b) dall’ingegnere capo dell’ufficio tecnico erariale, o da un suo delegato;
c) dall’ingegnere capo del genio civile, o da un suo delegato;
d) dal presidente dell’Istituto autonomo delle case popolari della Provincia, o da un suo delegato;
e) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati dalla Regione;
f) da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste, nominati dalla Regione su terne proposte dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. (L)
2. La Regione puo’ nominare altri componenti e disporre la formazione di sottocommissioni, aventi la medesima composizione della commissione prevista dal comma 1. (L)
3. La commissione ha sede presso l’ufficio tecnico erariale. Il dirigente dell’Ufficio distrettuale delle imposte cura la costituzione della segreteria della commissione e l’assegnazione del personale necessario. (R)
4. Nell’ambito delle singole regioni agrarie, delimitate secondo l’ultima pubblicazione
ufficiale dell’Istituto centrale di statistica, entro il 31 gennaio di ogni anno la commissione determina il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati. (R)
Art. 42 (L)
Indennita’ aggiuntive
1. Spetta una indennita’ aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l’area direttamente coltivata da almeno un anno prima della
data in cui vi e’ stata la dichiarazione di pubblica utilita’. (L)
2. L’indennita’ aggiuntiva e’ pari a quella spettante al proprietario ed e’ corrisposta a seguito di una dichiarazione dell’interessato e di un riscontro della effettiva sussistenza dei
relativi presupposti. (L)
Capo VII
Art. 43 (L)
Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico
1. Valutati gli interessi in conflitto, l’autorita’ che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilita’, puo’ disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni. (L)
2. L’atto di acquisizione:
a) puo’ essere emanato anche quando sia stato annullato l’atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all’esproprio, l’atto che abbia dichiarato la pubblica utilita’ di un’opera o il decreto di esproprio;
b) da’ atto delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell’area, indicando, ove risulti, la data dalla quale essa si e’ verificata;
c) determina la misura del risarcimento del danno e ne dispone il pagamento, entro il termine di trenta giorni, senza pregiudizio per l’eventuale azione gia’ proposta;
d) e’ notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili;
e) comporta il passaggio del diritto di proprieta’;
f) e’ trascritto senza indugio presso l’ufficio dei registri immobiliari;
g) e’ trasmesso all’ufficio istituito ai sensi dell’articolo 14, comma 2. (L)
3. Qualora sia impugnato uno dei provvedimenti indicati nei commi 1 e 2 ovvero sia esercitata una azione volta alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico,
l’amministrazione che ne ha interesse o chi utilizza il bene puo’ chiedere che il giudice amministrativo, nel caso di fondatezza del ricorso o della domanda, disponga la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo. (L)
4. Qualora il giudice amministrativo abbia escluso la restituzione del bene senza limiti di tempo ed abbia disposto la condanna al risarcimento del danno, l’autorita’ che ha disposto l’occupazione dell’area emana l’atto di acquisizione, dando atto dell’avvenuto risarcimento del danno. Il decreto e’ trascritto nei registri immobiliari, a cura e spese della medesima autorita’. (L)
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, anche quando un terreno sia stato utilizzato per finalita’ di edilizia residenziale pubblica, agevolata e
convenzionata nonche’ quando sia imposta una servitu’ di diritto privato o di diritto pubblico ed il bene continui ad essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale.
(L)
6. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, nei casi previsti nei precedenti commi il risarcimento del danno e’ determinato:
a) nella misura corrispondente al valore del bene utilizzato per scopi di pubblica utilita’ e, se l’occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell’articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7;
b) col computo degli interessi moratori, a decorrere dal giorno in cui il terreno sia stato occupato senza titolo. (L)
Capo VIII
Art. 44 (L)
Indennita’ per l’imposizione di servitu’
1. E’ dovuta una indennita’ al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell’opera pubblica o di pubblica utilita’, sia gravato da una servitu’ o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilita’ di esercizio del diritto di proprieta’. (L)
2. L’indennita’ e’ calcolata senza tenere conto del pregiudizio derivante dalla perdita di una utilita’ economica cui il proprietario non ha diritto. (L)
3. L’indennita’ e’ dovuta anche se il trasferimento della proprieta’ sia avvenuto per effetto
dell’accordo di cessione o nei casi previsti dall’articolo 43. (L)
4. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano per le servitu’ disciplinate da leggi speciali. (L)
5. Non e’ dovuta alcuna indennita’ se la servitu’ puo’ essere conservata o trasferita senza grave incomodo del fondo dominante o di quello servente. In tal caso l’espropriante, se non effettua direttamente le opere, rimborsa le spese necessarie per la loro esecuzione. (L)
6. L’indennita’ puo’ anche essere concordata fra gli interessati prima o durante la realizzazione dell’opera e delle relative misure di contenimento del danno. (L)
Capo IX
Art. 45 (L)
Disposizioni generali
1. Fin da quando e’ dichiarata la pubblica utilita’ dell’opera e fino alla data in cui e’ eseguito il decreto di esproprio, il proprietario ha il diritto di concludere col soggetto beneficiario dell’espropriazione un accordo di cessione del bene o della sua quota di proprieta’. (L)
2. Il corrispettivo dell’accordo di cessione:
a) se riguarda un’area edificabile, e’ calcolato ai sensi dell’articolo 37, senza la riduzione del quaranta per cento;
b) se riguarda una costruzione legittimamente edificata, e’ calcolato nella misura venale del bene;
c) se riguarda un’area non edificabile, e’ calcolato aumentando del cinquanta per cento l’importo dovuto ai sensi dell’articolo 40, commi 1 e 2;
d) se riguarda un’area non edificabile, coltivata direttamente dal proprietario, e’ calcolato moltiplicando per tre l’importo dovuto ai sensi dell’articolo 40, comma 1. (L)
3. L’accordo di cessione produce gli effetti del decreto di esproprio e non li perde se
l’acquirente non corrisponde la somma entro il termine concordato.(L)
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo X. (L)
Capo X
Art. 46 (L)
La retrocessione totale
1. Se l’opera pubblica o di pubblica utilita’ non e’ stata realizzata o cominciata entro il termine di dieci anni, decorrente dalla data in cui e’ stato eseguito il decreto di esproprio, ovvero se risulta anche in epoca anteriore l’impossibilita’ della sua esecuzione, l’espropriato puo’ chiedere che sia accertata la decadenza della dichiarazione di pubblica utilita’ e che siano
disposti la restituzione del bene espropriato e il pagamento di una somma a titolo di indennita’. (L)
2. Dall’avvio dei lavori di cui al comma 1 decorre il termine di validita’ di cinque anni
dell’autorizzazione prevista dall’articolo 16 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357. (L)
Art. 47 (L-R)
La retrocessione parziale
1. Quando e’ stata realizzata l’opera pubblica o di pubblica utilita’, l’espropriato puo’ chiedere la restituzione della parte del bene, gia’ di sua proprieta’, che non sia stata utilizzata. In tal caso, il soggetto beneficiario della espropriazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, trasmessa al proprietario ed al Comune nel cui territorio si trova il bene, indica i beni che non servono all’esecuzione dell’opera pubblica o di pubblica utilita’ e
che possono essere ritrasferiti, nonche’ il relativo corrispettivo. (L)
2. Entro i tre mesi successivi, l’espropriato invia copia della sua originaria istanza all’autorita’ che ha emesso il decreto di esproprio e provvede al pagamento della somma, entro i successivi trenta giorni. (R)
3. Se non vi e’ l’indicazione dei beni, l’espropriato puo’ chiedere all’autorita’ che ha emesso il decreto di esproprio di determinare la parte del bene espropriato che non serve piu’ per la realizzazione dell’opera pubblica o di pubblica utilita’.(L)
Art. 48 (L)
Disposizioni comuni per la retrocessione totale e per quella parziale
1. Il corrispettivo della retrocessione, se non e’ concordato dalle parti, e’ determinato dall’ufficio tecnico erariale o dalla commissione provinciale prevista dall’articolo 41, su istanza di chi vi abbia interesse, sulla base dei criteri applicati per la determinazione dell’indennita’ di esproprio e con riguardo al momento del ritrasferimento. (L)
2. Avverso la stima, e’ proponibile opposizione alla corte d’appello nel cui distretto si trova il bene espropriato. (L)
3. Per le aree comprese nel suo territorio e non utilizzate per realizzare le opere oggetto della dichiarazione di pubblica utilita’, il Comune puo’ esercitare il diritto di prelazione, entro il termine di centottanta giorni, decorrente dalla data in cui gli e’ notificato l’accordo delle parti, contenente con precisione i dati identificativi dell’area e il corrispettivo, ovvero entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla notifica dell’atto che ha determinato il corrispettivo. Le aree cosi’ acquisite fanno parte del patrimonio indisponibile. (L)
Capo XI
Art. 49 (L-R)
L’occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio
1. L’autorita’ espropriante puo’ disporre l’occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo anche individuate ai sensi dell’articolo 12, se cio’ risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti. (L)
2. Al proprietario del fondo e’ notificato, nelle forme degli atti processuali civili, un avviso
contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui e’ prevista l’esecuzione dell’ordinanza che dispone l’occupazione temporanea. (L)
3. Al momento della immissione in possesso, e’ redatto il verbale sullo stato di consistenza dei luoghi. (L)
4. Il verbale e’ redatto in contraddittorio con il proprietario o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del soggetto espropriante. Possono partecipare alle operazioni il possessore e i titolari di diritti reali o
personali sul bene da occupare. (R)
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, nel caso di
frane, alluvioni, rottura di argini e in ogni altro caso in cui si utilizzano beni altrui per urgenti ragioni di pubblica utilita’. (L)
Art. 50 (L-R)
Indennita’ per l’occupazione
1. Nel caso di occupazione di un’area, e’ dovuta al proprietario una indennita’ per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell’area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennita’ pari ad un dodicesimo di quella annua. (L)
2. Se manca l’accordo, su istanza di chi vi abbia interesse la commissione provinciale prevista dall’articolo 41 determina l’indennita’ e ne da’ comunicazione al proprietario, con atto notificato con le forme degli atti processuali civili. (R)
3. Contro la determinazione della commissione, e’ proponibile l’opposizione alla stima. Si applicano le disposizioni dell’articolo 54 in quanto compatibili. (L)
Titolo III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 51 (L-R)
L’espropriazione per opere militari
1. Il Ministero della difesa dichiara la pubblica utilita’ delle opere destinate alla difesa militare ed individua i beni da espropriare. (L)
2. L’elenco dei proprietari dei beni da espropriare e delle indennita’ da corrispondere e’ trasmesso al Sindaco nel cui territorio essi si trovano. (R)
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo II. (L)
4. Nulla e’ innovato in ordine alla disciplina sulle servitu’ militari. (L)
Art. 52 (L)
L’espropriazione di beni culturali
1. Nei casi di espropriazione per fini strumentali e per interesse archeologico, previsti dagli articoli 92, 93 e 94 del testo unico approvato con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente testo unico. (L)
Titolo IV
DISPOSIZIONI SULLA TUTELA GIURISDIZIONALE
Art. 53 (L)
Disposizioni processuali
1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti delle amministrazioni
pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati, conseguenti alla applicazione delle disposizioni del testo unico. (L)
2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come introdotto dall’articolo 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205, per i giudizi aventi per oggetto i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita’. (L)
3. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennita’ in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa. (L)
Art. 54 (L)
Opposizioni alla stima
1. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall’articolo 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell’espropriazione o il terzo che ne abbia interesse puo’ impugnare
innanzi alla corte d’appello, nel cui distretto si trova il bene espropriato, gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell’indennita’, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque puo’ chiedere la determinazione giudiziale dell’indennita’. (L)
2. L’opposizione di cui al comma 1 va proposta, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest’ultima sia successiva al decreto di esproprio. (L)
3. L’opposizione alla stima e’ proposta con atto di citazione notificato all’autorita’ espropriante, al promotore dell’espropriazione e, se del caso, al beneficiario dell’espropriazione, se attore e’ il proprietario del bene, ovvero notificato all’autorita’ espropriante e al proprietario del bene, se attore e’ il promotore dell’espropriazione. (L)
4. L’atto di citazione va notificato anche al concessionario dell’opera pubblica, se a questi sia stato affidato il pagamento dell’indennita’. (L)
5. Trascorso il termine per la proposizione dell’opposizione alla stima, l’indennita’ e’ fissata definitivamente nella somma risultante dalla perizia. (L)
Titolo V
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 55 (L)
Occupazioni senza titolo, anteriori al 30 settembre 1996
1. Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilita’, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilita’ alla data del 30 settembre 1996, ai fini della determinazione del risarcimento del danno si applicano i criteri previsti dall’articolo 43, con esclusione della riduzione del quaranta per cento e con l’incremento dell’importo nella misura del dieci per cento. (L) 2. Il comma 1 si applica anche ai giudizi pendenti alla data del 1o gennaio 1997. (L)
Art. 56 (L)
Disposizioni sulla determinazione dell’indennita’ di espropriazione
1. Il soggetto gia’ espropriato alla data dell’entrata in vigore della legge 8 agosto 1992, n. 359, puo’ accettare l’indennita’ provvisoria con esclusione della riduzione del quaranta per cento, di cui all’articolo 37, se alla stessa data risultava ancora contestabile la determinazione dell’indennita’ di esproprio. (L)
Art. 57 (L)
Ambito di applicazione della normativa sulle diverse fasi del procedimento
1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano anche se e’ stato gia’ apposto su un bene un vincolo preordinato all’esproprio, ovvero se gia’ vi e’ stata la dichiarazione di
pubblica utilita’ dell’opera, per le fasi procedimentali non ancora concluse. (L)
2. Restano in vigore le disposizioni regionali che attribuiscono ad autorita’ diverse dal presidente della Regione la competenza ad adottare atti del procedimento espropriativo. (L)
Art. 58 (L)
Abrogazione di norme
1. Con l’entrata in vigore del presente testo unico, sono o restano abrogati:
1) la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni;
2) la legge 18 dicembre 1879, n. 5188;
3) la legge 15 gennaio 1885, n. 2892;
4) il regio decreto 12 marzo 1885, n. 3003;
5) il regio decreto 12 marzo 1885, n. 3004;
6) l’articolo 8 della legge 14 luglio 1887, n. 4730;
7) il regio decreto 3 gennaio 1889, n. 5902;
8) l’articolo 4 della legge 20 luglio 1890, n. 6980;
9) l’articolo 37 della legge 2 agosto 1897, n. 382;
10) la legge 7 luglio 1902, n. 290;
11) l’articolo 4 della legge 7 luglio 1902, n. 306;
12) l’articolo 47 della legge 31 marzo 1904, n. 140;
13) il regio decreto 14 gennaio 1904, n. 27;
14) l’articolo 2 della legge 30 giugno 1904, n. 293;
15) gli articoli 4 e 18 della legge 8 luglio 1904, n. 351;
16) l’articolo 31 della legge 25 giugno 1906, n. 255;
17) l’articolo 54 della legge 19 luglio 1906, n. 390;
18) la legge 7 luglio 1907, n. 417;
19) gli articoli 76 e 77 della legge 7 luglio 1907, n. 429, come modificati dalla legge 7 aprile 1921, n. 368, e dall’articolo 1 del regio decreto 24 settembre 1923, n. 2119;
20) gli articoli 5 e 18 della legge 11 luglio 1907, n. 502;
21) l’articolo 58 della legge 10 novembre 1907, n. 844;
22) l’articolo 20 della legge 27 febbraio 1908, n. 89;
23) gli articoli 2 e 4 della legge 6 aprile 1908, n. 116;
24) la legge 5 luglio 1908, n. 351, modificata dall’articolo 8 della legge 12 marzo 1911, n. 258; 25) la legge 5 luglio 1908, n. 378;
26) gli articoli 18, 22, 46 e 64 della legge 9 luglio 1908, n. 445;
27) gli articoli 3 e 4 della legge 12 gennaio 1909, n. 12;
28) l’articolo 3 del decreto-legge 25 aprile 1909, n. 217;
29) l’articolo 3 del decreto-legge 6 maggio 1909, n. 264;
30) il decreto-legge 15 luglio 1909, n. 542;
31) gli articoli 4 e 12 delle leggi 30 giugno 1909, n. 407;
32) l’articolo 2 della legge 17 luglio 1910, n. 578;
33) l’articolo 19 della legge 13 aprile 1911, n. 311;
34) l’articolo 28 della legge 4 giugno 1911, n. 487;
35) l’articolo 8 della legge 15 luglio 1911, n. 575;
36) l’articolo 3 della legge 30 giugno 1912, n. 798;
37) la legge 12 luglio 1912, n. 783;
38) la legge 16 giugno 1912, n. 619;
39) la legge 23 giugno 1912, n. 621;
40) la legge 30 giugno 1912, n. 746;
41) la legge 12 luglio 1912, n. 866;
42) la legge 21 luglio 1912, n. 902;
43) la legge 25 maggio 1913, n. 553;
44) la legge 26 giugno 1913, n. 776;
45) la legge 26 giugno 1913, n. 807;
46) la legge 5 giugno 1913, n. 525;
47) il regio decreto 25 febbraio 1915, n. 205;
48) l’articolo 3 del regio decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582;
49) gli articoli da 173 a 185 del testo unico approvato col regio decreto 19 agosto 1917, n. 1399, come modificati dall’articolo 2 del decreto-legge 3 novembre 1918, n. 1857, dall’articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 3146, dall’articolo 27 del decreto-legge 9 marzo 1924, n. 494, dall’articolo 2, lettere a) e c), della legge 24 dicembre 1928, n. 3193, dall’articolo 1 del decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1919, dalla legge 11 dicembre 1952, n. 2467;
50) il decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290;
51) gli articoli 30, secondo comma, 32, 33, 34 e 39 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422; 52) il regio decreto 11 marzo 1923, n. 691;
53) gli articoli 39 e 48 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;
54) la legge 3 aprile 1926, n. 686;
55) l’articolo 109 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577;
56) l’articolo 4 del regio decreto-legge 8 luglio 1931, n. 981;
57) l’articolo 5 della legge 23 marzo 1932, n. 355;
58) l’articolo 2, secondo comma, della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, come sostituito dalla legge 8 marzo 1968, n. 180;
59) il testo unico delle disposizioni sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato col regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, limitatamente agli articoli 29, 33, 34 e 123 ed alle altre norme riguardanti l’espropriazione;
60) l’articolo 46, quarto comma, del testo unico approvato col regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165;
61) l’articolo 1 del regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 426;
62) gli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 della legge 17 agosto 1942, n. 1150; 63) l’articolo 7 del decreto legislativo 1o marzo 1945, n. 154;
64) l’articolo 71 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261;
65) l’articolo 4 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598;
66) gli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409;
67) l’articolo 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740;
68) gli articoli 1 e 7 della legge 9 dicembre 1948, n. 1482;
69) l’articolo 23 della legge 28 febbraio 1949, n. 43;
70) l’articolo 21, secondo comma, della legge 2 luglio 1949, n. 408;
71) l’articolo 4, comma 1, della legge 5 aprile 1950, n. 225;
72) la legge 12 maggio 1950, n. 230;
73) l’articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646;
74) la legge 21 ottobre 1950, n. 841;
75) gli articoli 2 e 3 della legge 13 giugno 1951, n. 528;
76) l’articolo 2 della legge 4 novembre 1951, n. 1295;
77) l’articolo 3 della legge 22 marzo 1952 n. 166;
78) l’articolo 23 della legge 10 febbraio 1953, n. 136;
79) l’articolo 5, secondo comma, della legge 9 febbraio 1954, n. 640;
80) l’articolo 10 della legge 9 agosto 1954, n. 645;
81) l’articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, come modificato dall’articolo 3 della legge 22 marzo 1952, n. 166;
82) l’articolo 8 della legge 21 maggio 1955, n. 463;
83) la legge 4 febbraio 1958, n. 158, come modificata dalla legge 10 ottobre 1969, n. 739;
84) l’articolo 4 della legge 13 giugno 1961, n. 528;
85) l’articolo 11 della legge 24 luglio 1961, n. 729;
86) la legge 1o dicembre 1961, n. 1441;
87) l’articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, come sostituito dalla legge 21 luglio 1965, n. 904;
88) l’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1965, n. 138;
89) l’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;
90) l’articolo 1, comma 2, del decreto legge 29 marzo 1966, n. 128, come convertito nella legge 26 maggio 1966, n. 311;
91) gli articoli 2, terzo comma, e 3 della legge 23 febbraio 1967, n. 104;
92) l’articolo 14, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 1641;
93) gli articoli 29 e 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;
94) gli articoli 11 e 13 del decreto legge 27 febbraio 1968, n. 79, come convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241;
95) la legge 20 marzo 1968, n. 391;
96) l’articolo 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187;
97) l’articolo 20 della legge 5 febbraio 1970, n. 21;
98) l’articolo 64, primo comma, del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, come convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
99) il titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
100) l’articolo 15, secondo comma, della legge 1o giugno 1971, n. 291;
101) l’articolo 1 ter del decreto legge 28 dicembre 1971, n. 1119, come convertito nella legge
25 febbraio 1972, n. 13;
102) il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036;
103) l’articolo 185 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 29
marzo 1973, n. 156;
104) l’articolo 4 del decreto legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito nella legge 15 aprile 1973, n. 94;
105) l’articolo 4, primo comma del decreto legge 2 maggio 1974, n. 115, come convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247;
106) l’articolo 21 della legge 26 aprile 1976, n. 178;
107) l’articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
108) gli articoli 1, 3, 4 e 23, secondo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni;
109) gli articoli 49 e 135 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;
110) l’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 agosto 1978, n. 988;
111) il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1979, n. 468;
112) l’articolo 8, ottavo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146;
113) la legge 29 luglio 1980, n. 385;
114) l’articolo 3, quinto comma, del decreto legge 26 novembre 1980, n. 776, come convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;
115) il decreto legge 8 gennaio 1981, n. 58, convertito nella legge 12 marzo 1981, n. 58;
116) l’articolo 80 del decreto legge 18 marzo 1981, n. 75, come convertito nella legge 14 maggio 1981, n. 219, come recepito nell’articolo 37 del testo unico approvato col decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, per la parte riguardante la determinazione dell’indennita’ di esproprio;
117) il decreto legge 28 luglio 1981, n. 396, convertito nella legge 28 settembre 1981, n. 535; 118) il decreto legge 29 maggio 1982, n. 298, convertito nella legge 29 luglio 1982, n. 481;
119) la legge 29 luglio 1982, n. 481;
120) la legge 23 dicembre 1982, n. 943;
121) il decreto legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito nella legge 27 febbraio 1984, n. 18; 122) l’articolo 6, quarto e quinto comma, del decreto legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito nella legge 18 aprile 1984, n. 80;
123) l’articolo 1, comma 5-bis, del decreto legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito nella legge 1o marzo 1985, n. 42;
124) l’articolo 5, comma 5, della legge 2 luglio 1985, n. 372;
125) l’articolo 1, comma 1, numero 3, del decreto legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito nella
legge 18 aprile 1986, n. 119;
126) l’articolo 14 del decreto legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito nella legge 29 febbraio
1988, n. 47;
127) l’articolo 3, primo comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 458; 128) l’articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223;
129) gli articoli 7 ed 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, per la parte riguardante la determinazione dell’indennita’ di esproprio;
130) la legge 2 maggio 1991, n. 158;
131) l’articolo 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
132) la legge 2 maggio 1991, n. 158;
133) l’articolo 5-bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, come convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359;
134) l’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
135) l’articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
136) l’articolo 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
137) l’articolo 32 della legge 3 agosto 1999, n. 265;
138) l’articolo 121 del testo unico approvato col decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
139) l’articolo 12 della legge 9 ottobre 2000, n. 285;
140) l’articolo 4, comma 2, della legge 9 marzo 2001, n. 59;
141) tutte le altre norme di legge e di regolamento, riguardanti gli atti ed i procedimenti volti alla dichiarazione di pubblica utilita’ o di indifferibilita’ e urgenza, all’esproprio all’occupazione d’urgenza, nonche’ quelle riguardanti la determinazione dell’indennita’ di
espropriazione o di occupazione d’urgenza.
Art. 59.
Entrata in vigore del testo unico
1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2002.