Jus aedificandi e tutela risarcitoria
di Vincenzo Salamone
(Consigliere del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania)
[Intervento svolto nel corso del convegno su “Il risarcimento del danno ad opera del Giudice amministrativo”, svoltosi presso l’Università degli Studi di Catania il 26 e 27 Ottobre 2001]
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Sommario e incipit:
1.- La qualificazione delle situazioni giuridiche connesse allo jus aedificandi;
“Per decenni un ostacolo insormontabile alla risarcibilità della lesione di interessi legittimi è stato determinato da una ragione di ordine sostanziale, e cioè dalla tradizionale lettura dell’art. 2043 c.c., che identifica il “danno ingiusto” con la lesione di un diritto soggettivo …”
2.- Interessi oppositivi e pretensivi;
“Con in riferimento alla risarcibilità degli interessi legittimi la soluzione negativa ha visto progressivamente ristretto il suo ambito di applicazione, grazie ad operazioni di trasfigurazione di alcune figure di interesse legittimo in diritti soggettivi, con conseguente apertura dell’accesso alla tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c., a questi ultimi tradizionalmente riservata …”
3.- Il giudizio di ottemperanza e lo jus aedificandi;
“In tale contesto un limite alla incidenza della tutela risarcitoria dello jus aedificandi è data dalla incisività dello strumento dell’ottemperanza (adesso rafforzato dalla possibilità di esecuzione delle sentenza del giudice amministrativo di 1° grado non sospese ai sensi dell’art. 10 della legge n. 205 del 2000, che novella l’art. 33 della legge n. 1034 del 1971) …”
4.- Il risarcimento in forma specifica;
“Di norma, allorche si agisce a tutela di un interesse oppositivo, la reintegrazione coincide con la riduzione in pristino stato della situazione giuridica interessata dagli atti di illegittimi (atti che dispongono la acquisizione sanzionatoria di un bene), con la condanna dell’amministrazione alla restituzione del terreno e con l’eliminazione di eventuali modifiche eseguite su di esso …”
5.- Il risarcimento per equivalente: presupposti;
“L’illegittimità del provvedimento è uno degli elementi costitutivi dell’illecito causativo del danno; deve ritenersi, pertanto, precluso all’interessato di far valere la pretesa al risarcimento allorchè non abbia esercitato i mezzi di tutela offerti dall’ordinamento che gli avrebbero consentito di ottenere la reintegrazione in forma specifica …”
6.- La quantificazione.
“Ai fini della quantificazione del danno il problema si sposta sul piano probatorio, ovvero sulla necessità di dimostrare, con ascrizione dell’onere in capo al ricorrente secondo un principio squisitamente dispositivo, la sussistenza e la consistenza delle aspettative lese dal provvedimento illegittimo …”
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L’intervento è pubblicato per esteso su Diritto & Diritti, www.diritto.it, all’indirizzo https://www.diritto.it/articoli/amministrativo/salamone6.html]