La legge sull’editoria on line si applica solo a chi cerca finanziamenti

Disegno di legge n. 816 AS

(Approvato dalla Camera dei deputati il 6 novembre 2001 e assegnato al Senato il 14 novembre 2001)

Oggetto:

“Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee

Legge comunitaria 2001″

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Stralcio dell’art. 30

(recante “attuazione della direttiva 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno”), in particolare del c. 1 lett. a):

“… deve essere reso esplicito che l’obbligo di registrazione della testata editoriale telematica si applica esclusivamente alle attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62, o che comunque ne facciano specifica richiesta ….”

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Dal disegno di legge n. 816 AS

Il testo degli articoli 29 e 30:

Art. 29.

(Attuazione della direttiva 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine e con le modalità di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, un decreto legislativo al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e di adeguare e coordinare le disposizioni vigenti dell’ordinamento interno in materia di diritto d’autore e di diritti connessi, ivi compresa la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, alle norme derivanti dagli obblighi internazionali in materia, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 2, oltre che dei seguenti:

a) ridefinire l’oggetto del diritto esclusivo di riproduzione degli autori e dei titolari dei diritti connessi, specificando che lo stesso concerne ogni forma di riproduzione, anche indiretta, temporanea o parziale;

b) ridefinire il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all’autore, tenendo conto dei modi di comunicazione con filo o senza filo, anche con riferimento alla messa a disposizione del pubblico delle opere in modo che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel momento individualmente prescelti;

c) riconoscere, nell’ambito del diritto di comunicazione al pubblico, il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico, in modo che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel momento individualmente prescelti, rispettivamente agli artisti interpreti ed esecutori, nonchè ai produttori di fonogrammi, di opere cinematografiche ed audiovisive, ed agli organismi di diffusione radiotelevisiva;

d) ridefinire il diritto di distribuzione spettante agli autori, rivedendo l’esaurimento dello stesso in caso di prima vendita o primo atto di trasferimento di proprietà nella Comunità europea, effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso;

e) ridisciplinare le eccezioni ai diritti esclusivi di riproduzione, distribuzione e comunicazione al pubblico, esercitando le opzioni previste dall’articolo 5 della direttiva;

f) rideterminare il regime della protezione giuridica contro l’elusione dei meccanismi tecnologici per la protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi, prevedendo adeguati obblighi e divieti;

g) prevedere un’adeguata protezione giuridica a tutela delle informazioni sul regime dei diritti, stabilendo idonei obblighi e divieti.

Art. 30.

(Attuazione della direttiva 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine e con le modalità di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, un decreto legislativo per dare organica attuazione alla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 2, nonchè dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definire le informazioni obbligatorie generali che devono essere fornite dal prestatore di un servizio ai destinatari del servizio stesso ed alle competenti autorità da designare ai sensi della normativa vigente nonchè le modalità per renderle accessibili, in modo facile, diretto e permanente; in particolare, devono essere indicati in modo chiaro e inequivocabile i prezzi dei servizi, anche riguardo alle imposte e ai costi di consegna e deve essere reso esplicito che l’obbligo di registrazione della testata editoriale telematica si applica esclusivamente alle attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62, o che comunque ne facciano specifica richiesta;

b) definire gli obblighi di informazione sia per la comunicazione commerciale che per la comunicazione non sollecitata; quanto a quest’ultima, ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali, devono essere incoraggiati ed agevolati sistemi di filtraggio da parte delle imprese. In ogni caso, l’invio di comunicazioni non sollecitate per posta elettronica non deve dare luogo a costi supplementari di comunicazione per il destinatario;

c) definire l’impiego di comunicazioni commerciali fornite da soggetti che esercitano una professione regolamentata, nel rispetto delle relative norme applicabili, nonchè forme e procedure di consultazione e cooperazione con gli ordini professionali, nel rispetto della loro autonomia, per la predisposizione delle pertinenti norme e per incoraggiare l’elaborazione di codici di condotta a livello comunitario che precisino le informazioni che possono essere fornite a fini di comunicazioni commerciali;

d) disciplinare la responsabilità dei prestatori intermediari con riferimento all’attività di semplice trasporto; in particolare, il prestatore non sarà considerato responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che:

1) non sia esso stesso a dare origine alla trasmissione;

2) non selezioni il destinatario della trasmissione;

3) non selezioni nè modifichi le informazioni trasmesse;

e) disciplinare la responsabilità dei prestatori con riferimento alla memorizzazione temporanea detta «caching»; il prestatore non sarà considerato responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni, effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che egli:

1) non modifichi le informazioni;

2) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;

3) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni;

4) indichi tali informazioni in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;

5) non interferisca con l’uso lecito delle tecnologie ampiamente riconosciute ed utilizzate nel settore per ottenere dati sull’impiego delle stesse informazioni;

6) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato o per disabilitarne l’accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l’accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione dell’accesso;

f) disciplinare la responsabilità dei prestatori con riferimento all’attività cosiddetta di «hosting»; il prestatore non sarà considerato responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che egli:

1) non sia effettivamente al corrente del fatto che l’attività o l’informazione è illecita;

2) per quanto attiene alle azioni risarcitorie, non sia al corrente dei fatti o di circostanze che rendano manifesta l’illegalità dell’attività o dell’informazione;

3) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso;

g) disciplinare le modalità con le quali i prestatori di servizi delle società dell’informazione sono tenuti ad informare senza indugio la pubblica autorità competente di presunte attività o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l’identificazione dei destinatari dei loro servizi, con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati;

h) favorire l’elaborazione, da parte di associazioni o di organizzazioni imprenditoriali, professionali o di consumatori, di codici di condotta per evitare violazioni dei diritti, garantire la protezione dei minori e salvaguardare la dignità umana;

i) prevedere misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni;

l) prevedere che il prestatore di servizi è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall’autorità giudiziaria o amministrativa, non ha agito prontamente per impedire l’accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l’accesso, non ha usato la dovuta diligenza;

m) prevedere che, in caso di dissenso fra prestatore e destinatario del servizio della società dell’informazione, la composizione extragiudiziale delle controversie possa adeguatamente avvenire anche per via elettronica.

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Redazione

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