Consiglio di Stato, V Sezione
Sentenza del 17 dicembre 2001 n. 6253
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La questione:
Il verbale di aggiudicazione provvisoria è atto dotato di autonoma rilevanza, idoneo a ledere direttamente la sfera giuridica di eventuali controinteressati e il successivo provvedimento del dirigente dell’Ufficio affari generali ha assolto ad una funzione meramente confermativa e conclusiva, sul piano formale, del procedimento.
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Il testo:
Consiglio di Stato, V Sezione
Sentenza del 17 dicembre 2001 n. 6253
sul ricorso in appello n.8584/2000, proposto da Russo Garibaldi, titolare dell’omonima Ditta edile, rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano Servello, domiciliato presso lo studio Dell’Erba, in Roma, alla via XX settembre n. 4;
CONTRO
il Comune di Vibo Valentia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Spagnuolo, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, alla via della Balduina, n. 66;
NONCHE’ CONTRO
la Commissione giudicatrice della gara per la realizzazione della piscina in località Maiata del Comune di Vibo Valentia, con sede in detto Comune, in persona del suo presidente, non costituitosi;
l’Ufficio Affari generali del Comune di Vibo Valentia, in persona del dirigente, con sede presso il Comune, non costituitosi;
PER L’ANNULLAMENTO
della sentenza del TAR della Calabria – Catanzaro – n.427 del 20 aprile 2000, depositata il 26 aprile 2000;
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Vista la costituzione in giudizio del Comune di Vibo Valentia.
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.
Vista l’ordinanza di rigetto della misura cautelare richiesta, adottata nella Camera di Consiglio del 17 ottobre 2000 con il numero 5243;
Visti tutti gli atti di causa.
Relatore il consigliere Paolo De Ioanna;
Udito alla pubblica udienza del 29 maggio 2001, l’avv. Dell’Erba, su delega dell’avv.to Servello, e l’avv.to Clarizia, su delega dell’avv.to Spagnuolo;
Visto il deposito di decisione n. 296 del 31 maggio 2001;
Considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1. L’attuale appellante, in primo grado aveva impugnato il provvedimento di approvazione dei verbali di gara e di aggiudicazione, alla ditta Gaetano Leonardo, dell’appalto relativo alla realizzazione di una piscina coperta in località “Maiata” di Vibo Valentia. Tale provvedimento era stato assunto con determinazione del dirigente dell’Ufficio affari generali del Comune, comunicata al ricorrente in primo grado il 21 dicembre 1999.
In sostanza, nel ricorso di primo grado si deduceva l’illegittimità del comportamento della stazione appaltante, in quanto, in violazione del principio di continuità della gara, la Commissione aggiudicatrice, dopo aver aggiudicato provvisoriamente l’appalto alla ricorrente, a seguito di una verifica di tutte le offerte ammesse, sulla base del presupposto di fatto del rinvenimento di due ulteriori buste recanti offerte per la gara de qua, riformulava la media delle offerte pervenute ed aggiudicava provvisoriamente l’appalto alla ditta Leonardo.
2. Il TAR della Calabria ha dichiarato irricevibile il ricorso in quanto il verbale di aggiudicazione provvisoria della gara a favore della ditta Leonardo non è stato impugnato in via autonoma nei termini decadenziali di legge ed il ricorso non è stato notificato alla ditta contro interessata.
3. Garibaldi Russo, titolare dell’omonima ditta edile ha proposto appello contro la sentenza del TAR: Nella Camera di Consiglio del 17 ottobre 2000 è stata respinta la misura cautelare della sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata. L’appello è stato trattenuto in decisione nell’udienza del 29 maggio 2001.
4. L’appellante, in sostanza, nel merito ripropone il motivo della violazione del principio della continuità della gara e deduce la mancata integrazione del contraddittorio in primo grado. Sostiene, inoltre, che il ricorso in primo grado sarebbe stato presentato nei termini di legge in quanto riferito alla determinazione dirigenziale del 21 dicembre 1999, che aggiudicava in via definitiva l’appalto, sulla base delle risultanze della Commissione di gara.
Secondo l’appellante, il gravame poteva essere proposto sia contro l’aggiudicazione provvisoria, che contro la determinazione dirigenziale che formalizzava le conclusioni della Commissione di gara.
5. L’appello deve essere respinto. Il verbale di aggiudicazione provvisoria della gara, del 3 novembre 1999, è stato redatto alla presenza del ricorrente in primo grado ed ora appellante.
Il verbale di aggiudicazione provvisoria è atto dotato di autonoma rilevanza, idoneo a ledere direttamente la sfera giuridica di eventuali controinteressati e il successivo provvedimento del dirigente dell’Ufficio affari generali ha assolto ad una funzione meramente confermativa e conclusiva, sul piano formale, del procedimento.
Infatti, le censure dell’appellante si indirizzano tutte all’operato dalla Commissione di gara e non alla determinazione del dirigente che recepisce integralmente tale operato.
L’impugnativa, nel caso in esame, andava dunque rivolta al verbale di aggiudicazione provvisoria, nel quale si determinavano le conclusioni operative della Commissione, che il ricorrente di primo grado ed ora appellante, contesta, in quanto, a suo avviso, illegittime e lesive della sua sfera giuridica. Il ricorso di primo grado è dunque intempestivo.
6. La ditta Leonardo era l’unica controinteressata. Non si versa nell’ambito della integrazione di un contraddittorio instaurato solo nei confronti di alcuni litisconsorti: nel caso in esame il ricorso è stato invece instaurato con un vizio procedurale non sanabile, in quanto l’unico controinteressato era facilmente individuabile con un semplice ed ordinario criterio di diligenza.
L’integrazione non può essere ammessa a noma dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, infatti, “il ricorso deve essere notificato tanto all’organo che ha emesso l’atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno di essi, entro il termine …” per ricorrere.
7. Per le ragioni prima svolte, l’appello deve essere respinto. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite anche nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo respinge.
[…]
(Corrado Allegretta, Presidente f.f.; Paolo De Ioanna, Estensore)