Consiglio di Stato, Sezione V
Sentenza 7 dicembre 2001 n. 6172
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Il punto:
Lo schema del bando di gara, la cui ratio è evidentemente quella di fornire alle amministrazioni interessate una traccia uniforme per la stesura dei bandi di gara, non può essere considerato come vincolante, nel senso di precludere tassativamente alle amministrazioni interessate di integrare i bandi con richiesta di ulteriori informazioni, a maggiore propria garanzia sull’affidabilità delle singole imprese
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La sentenza:
Consiglio di Stato, Sezione V
Sentenza 7 dicembre 2001 n. 6172
Sul ricorso in appello sub 4382/98, proposto dal Comune di Frattamaggiore, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dapprima dall’avv. Francesco Pugliese e in seguito dall’avv. Lucio Iannotta e presso il medesimo elettivamente domiciliato in Roma, Via Cola di Rienzo n. 111;
Contro la TRINCONE Costruzioni s.r.l., n.c.;
E nei confronti della D’ANGELO Costruzioni s.r.l., n.c.;
Per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sez. I, n. 489 del 10 febbraio 1998.
[…]
DIRITTO
La società Trincone veniva esclusa dal Comune di Frattamaggiore da una gara per l’aggiudicazione dei lavori di sistemazione di una piazza, per l’importo a base d’asta di circa 879 milioni, con conseguente aggiudicazione ad altra ditta (verbale di gara del 27 novembre 1997 approvato con delibera di giunta 23 dicembre 1997).
In particolare l’esclusione era dovuta al fatto che la dichiarazione sostitutiva prodotta ai sensi del punto 6b del bando di gara (certificazione che la società non si trova in stato di liquidazione o fallimento e non ha presentato domanda di concordato; che procedure di fallimento e di concordato non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data di presentazione dell’offerta), era incompleta, in quanto attestante la mancanza di procedure fallimentari soltanto negli ultimi due anni, anziché negli ultimi cinque.
Presentato dall’interessata ricorso al TAR, i primi giudici, respinta ogni altra doglianza, accoglievano la censura avverso la clausola del bando di cui al punto 6b citato sul rilievo che in base all’art. 5 D.P.C.M. 10 gennaio 1991 n. 55, relativo agli appalti inferiori, come nella specie, al milione di ECU, è sufficiente, ai fini dell’accertamento dell’idoneità tecnica e finanziaria, il solo certificato di iscrizione all’albo.
Ritiene il Collegio che l’appello del Comune di Frattamaggiore sia fondato.
E’ certamente vero che l’allegato III al detto D.P.C.M., relativo ai bandi di gara di importo inferiore al milione di ECU, prescrive che in tali casi non è necessaria l’indicazione degli elementi di cui alla lett. l) del bando tipo di cui all’allegato 1 (bandi al di sopra dei cinque milioni di ECU) , e cioè dei requisiti di cui, tra l’altro, all’art. 13 L. 8 agosto 1977 n. 584 (dimostrazione di non essere in stato di fallimento, liquidazione, concordato, e che non siano in corso le relative procedure).
Senonchè, osserva giustamente l’appellante che tale disposizione deve considerarsi superata dall’art. 8, comma 7, della sopravvenuta L. 11 febbraio 1994 n. 109, nel testo introdotto dall’art. 4 ter del D.L. 3 aprile 1995 n. 101 conv. in L. 2 giugno 1995 n. 216, il quale, senza distinguere a seconda dell’importo dell’appalto, stabilisce la sospensione dalle gare nei casi previsti dall’art. 24, comma 1, della direttiva CEE 93/37, norma la quale prevede appunto, tra le altre cause di esclusione dalle gare, l’esistenza delle suddette procedure concorsuali.
E che quanto previsto nella direttiva comunitaria citata trovi applicazione anche alle gare di importo inferiore a un milione di ECU trova conferma nella disposizione contenuta nell’art. 2, comma 3, della L. n. 109/94 cit. (nel testo vigente all’epoca di aggiudicazione della gara che qui interessa, dicembre 1997), per il quale, “ai soggetti di cui al comma 2, lett. a) (amministrazioni pubbliche), qualora affidino concessioni di lavori pubblici di qualsiasi importo, si applicano le disposizioni della presente legge, limitatamente agli artt. 4, 8 comma 7”
Infine osserva ancora giustamente l’appellante che lo schema del bando di gara di cui all’allegato III del DPCM n. 55/91 (la cui ratio è evidentemente quella di fornire alle amministrazioni interessate una traccia uniforme per la stesura dei bandi di gara) non può, anche ad ammetterne la persistente vigenza, essere considerato come vincolante, nel senso di precludere tassativamente alle amministrazioni interessate di integrare i bandi con richiesta di ulteriori informazioni, a maggiore propria garanzia sull’affidabilità delle singole imprese.
In conclusione l’appello deve essere accolto.
[…]
(Salvatore Rosa, Presidente; Vincenzo Borea, Estensore)