Corte Costituzionale sulla attività libero professionale

(Opzione intra moenia: restituiti gli atti al giudice a quo)

Corte Costituzionale

Ordinanza n. 394 del 11 dicembre 2001

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La questione

Era stato impugnato innanzi alla Corte Costituzionale l’art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517 del 1999, laddove stabilisce un termine perentorio entro il quale i professori ed i ricercatori universitari ( tutti medici universitari) esercitano o rinnovano l’opzione prevista dal comma 7 per l’esercizio di attività assistenziale intramuraria (c.d. attività assistenziale esclusiva), ovvero di attività libero professionale extramuraria, disponendo che, in mancanza di comunicazione, si intende effettuata l’opzione per l’attività assistenziale esclusiva.

La Corte, con ordinanza n. 394 depositata l’11 dicembre 2001, considerato che, successivamente alle ordinanze di rimessione, sono intervenute una serie di modifiche normative ed un intervento della stessa Corte in materia, ha stabilito di richiedere, da parte dei giudici a quo, una rinnovata valutazione circa l’attuale rilevanza della questione di costituzionalità.

Ha infatti osservato come l’art. 3 del d.lgs. 28 luglio 2000 n. 254 abbia modificato l’art. 15-quinquies, comma 10, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, al quale rinvia l’art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517 del 1999 “consentendo, nel testo così vigente, in caso di carenza di strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento delle attività libero-professionali in regime ambulatoriale, limitatamente alle medesime attività e fino al 31 luglio 2003, l’utilizzazione del proprio studio professionale con le modalità previste dall’atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000 e disponendo altresì che resta fermo per l’attività libero professionale in regime di ricovero, quanto disposto dall’articolo 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448”.

Ha poi evidenziato che è pure sopravvenuto l’atto di indirizzo e coordinamento approvato con d.P.C.M. 24 maggio 2001 (pubblicato nella G.U. n. 184 del 9 agosto 2001), recante le linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni e università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università … fissando inoltre i criteri per l’organizzazione interna delle aziende ospedaliero-universitarie.

E poi, ha osservato come l’art. 71, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 abbia disposto la cessazione degli effetti, tra gli altri, dell’art. 35 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, il quale reca una norma che stabilisce che il rapporto di lavoro del personale medico può essere a tempo pieno o a tempo definito; norma applicabile anche ai professori universitari che svolgono attività assistenziale, in forza dell’espresso richiamo contenuto nell’art. 102, ottavo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

Infine, la stessa Corte, con la sentenza n. 71 del 2001, ha dichiarato, per l’assenza dei previsti protocolli d’intesa tra università e regioni relativi alle attività assistenziali da affidare ai medici universitari cessati dal servizio, l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 15-nonies, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992, disposizione alla quale espressamente rinviano il comma 3, nonché il comma 11 dell’art. 5 del d.lgs. n. 517 del 1999, entrambi oggetto di impugnazione da parte dei giudici a quibus.

(11 dicembre 2001)

Redazione

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