Direttiva 97/66/CE


Direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni


(Gazz. Uff. 30 gennaio 1998, n. L 024, PAG. 1 – 8)


Preambolo
Art. 1 – Obiettivi e campo di applicazione
Art. 2 – Definizioni
Art. 3 – Servizi interessati
Art. 4 – Sicurezza
Art. 5 – Riservatezza delle comunicazioni
Art. 6 – Dati sul traffico e sulla fatturazione
Art. 7 – Fatturazione dettagliata
Art. 8 – Presentazione e restrizione dell’identificazione della linea chiamante e collegata
Art. 9 – Eccezioni
Art. 10 – Trasferimento automatico della chiamata
Art. 11 – Elenchi degli abbonati
Art. 12 – Chiamate indesiderate
Art. 13 – Caratteristiche tecniche e normalizzazione
Art. 14 – Estensione del campo di applicazione di talune disposizioni della direttiva 95/46/CE
Art. 15 – Attuazione della direttiva
Art. 16 – Destinatari

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Preambolo

(omissis)

Art. 1 – Obiettivi e campo di applicazione

1. La presente direttiva prevede l’armonizzazione delle disposizioni degli Stati membri atte a garantire un livello equivalente di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, ed in particolare del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni, nonché a garantire la libera circolazione di tali dati e delle apparecchiature e dei servizi di telecomunicazione all’interno della Comunità.
2. Ai fini di cui al paragrafo 1, le disposizioni della presente direttiva precisano e integrano la direttiva 95/46/CE, nonché la libera circolazione di tali dati. Esse prevedono inoltre la tutela dei legittimi interessi degli abbonati che sono persone giuridiche.
3. La presente direttiva non si applica alle attività che non rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario, quali quelle previste dai titoli V e VI del trattato sull’Unione europea e, comunque, ad attività riguardanti la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico dello Stato ove le attività siano connesse a questioni di sicurezza dello Stato) e alle attività dello Stato in settori che rientrano nel diritto penale.

Art. 2 – Definizioni

Oltre alle definizioni di cui alla direttiva 95/46/CE, in base alla presente direttiva si intende per:
a) «abbonato»: ogni persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con un fornitore di servizi di telecomunicazione offerti al pubblico, per la fornitura di detti servizi;
b) «utente»: qualsiasi persona fisica che usufruisce di un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza averne necessariamente sottoscritto l’abbonamento;
c) «rete pubblica di telecomunicazione»: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le attrezzature di commutazione e altre risorse che permettano la trasmissione di segnali tra determinati punti terminali tramite fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici, utilizzati in tutto, o in parte, per la fornitura di servizi di telecomunicazione offerti al pubblico;
d) «servizio di telecomunicazione»: servizi la cui fornitura consiste in tutto o in parte nella trasmissione e nell’inoltro di segnali su reti di telecomunicazione, ad eccezione della radiodiffusione e della telediffusione.

Art. 3 – Servizi interessati

1. La presente direttiva si applica al trattamento dei dati personali in relazione alla fornitura di servizi di telecomunicazione offerti al pubblico su reti pubbliche di telecomunicazione nella Comunità, in particolare tramite la rete digitale di servizi integrati (ISDN) e le reti pubbliche digitali radiomobili.
2. Gli articoli 8, 9 e 10 si applicano alle linee di abbonati collegate a centrali telefoniche digitali e, qualora sia tecnicamente possibile e non richieda un impegno economico sproporzionato, alle linee di abbonati collegate a centrali telefoniche analogiche.

3. Qualora fosse tecnicamente impossibile ottemperare ai requisiti di cui agli articoli 8, 9 e 10 della direttiva, o richiedesse investimenti sproporzionati, gli Stati membri lo notificano alla Commissione.

Art. 4 – Sicurezza

1. Il fornitore di un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico deve prendere le appropriate misure tecniche e organizzative per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, se necessario congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di telecomunicazione per quanto riguarda la sicurezza della rete.
Tenuto conto delle attuali conoscenze in materia e dei costi di attuazione, dette misure devono garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio incorso.
2. In caso di un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete il fornitore di un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico ha l’obbligo di informarne gli abbonati indicando tutti i possibili rimedi, compresi i relativi costi.

Art. 5 – Riservatezza delle comunicazioni

1. Gli Stati membri garantiscono mediante normative nazionali la riservatezza delle comunicazioni effettuate mediante la rete pubblica di telecomunicazione e i servizi di telecomunicazione offerti al pubblico. In particolare essi vietano l’ascolto, l’intercettazione, la memorizzazione o altri generi di intercettazione o di sorveglianza delle comunicazioni ad opera di persone diverse dagli utenti, senza il consenso di questi ultimi, eccetto quando sia autorizzato legalmente, a norma dell’articolo 14, paragrafo 1.
2. Il paragrafo 2 non riguarda la registrazione di comunicazioni legalmente autorizzata, nel quadro delle legittime prassi commerciali, allo scopo di fornire la prova di una transazione o di qualsiasi altra comunicazione commerciale.

Art. 6 – Dati sul traffico e sulla fatturazione

1. I dati sul traffico relativi agli abbonati e agli utenti, trattati per inoltrare chiamate e memorizzati dal fornitore di una rete pubblica e/o di un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico, devono essere cancellati o resi anonimi al termine della chiamata, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4.
2. Ai fini della fatturazione per l’abbonato e dei pagamenti di interconnessione possono essere sottoposti a trattamento i dati indicati nell’allegato.
Il trattamento è consentito solo sino alla fine del periodo durante il quale può essere legalmente contestata la fattura o preteso il pagamento.
3. Ai fini della commercializzazione dei propri servizi di telecomunicazione il fornitore di un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico può trattare i dati di cui al paragrafo 2 se l’abbonato ha dato il proprio consenso.
4. Il trattamento dei dati relativi al traffico e alla fatturazione deve essere limitato alle persone che agiscono sotto l’autorità dei fornitori delle reti pubbliche di telecomunicazione e/o dei servizi di telecomunicazione offerti al pubblico che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, delle indagini per i clienti, dell’accertamento di frodi e della commercializzazione dei servizi di telecomunicazione del fornitore, e deve essere limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività.
5. I paragrafi 1, 2, 3 e 4 si applicano fatta salva la possibilità per le autorità competenti di essere informate dei dati relativi alla fatturazione o al traffico in base alla normativa applicabile, ai fini della risoluzione delle controversie, in particolare di quelle attinenti all’interconnessione o alla fatturazione.

Art. 7 – Fatturazione dettagliata

1. Gli abbonati hanno diritto a ricevere fatture non dettagliate.
2. Gli Stati membri applicano le disposizioni nazionali per conciliare i diritti degli abbonati che ricevono fatture dettagliate con il diritto alla vita privata degli utenti chiamanti e degli abbonati chiamati, ad esempio garantendo che detti utenti e abbonati possano disporre di sufficienti modalità alternative per le comunicazioni o per i pagamenti.

Art. 8 – Presentazione e restrizione dell’identificazione della linea chiamante e collegata

1. Qualora sia disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante, l’utente chiamante deve avere la possibilità di eliminare, mediante una funzione semplice e gratuitamente, la presentazione dell’identificazione della linea chiamante chiamata per chiamata.
Gli abbonati chiamanti devono avere tale possibilità linea per linea.
2. Qualora sia disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante, l’abbonato chiamato deve avere la possibilità mediante una funzione semplice e gratuitamente, purché l’uso di tale funzione sia ragionevole, di impedire la presentazione dell’identificazione delle chiamate entranti.
3. Qualora sia disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante e tale identificazione sia presentata prima che la chiamata sia stabilita, l’abbonato chiamato deve avere la possibilità mediante una funzione semplice, di respingere le chiamate entranti se la presentazione dell’identificazione della linea chiamante è stata eliminata dall’utente o abbonato chiamante.
4. Qualora sia disponibile la presentazione dell’identificazione della linea collegata, l’abbonato chiamato deve avere la possibilità di eliminare, mediante una funzione semplice e, gratuitamente, la presentazione dell’identificazione della linea collegata all’utente chiamante.
5. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano anche alle chiamate provenienti dalla Comunità dirette verso paesi terzi; le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate entranti, provenienti da paesi terzi.
6. Gli Stati membri assicurano che, qualora sia disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante e/o della linea collegata, il fornitore di servizi di telecomunicazione offerti al pubblico informi quest’ultimo di tale possibilità e delle possibilità di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4.

Art. 9 – Eccezioni

Gli Stati membri garantiscono che vi siano procedure trasparenti che disciplinano le modalità grazie alle quali un fornitore di una rete pubblica di telecomunicazione e/o di un servizio di telecomunicazione accessibile al pubblico possa annullare la soppressione dell’identificazione della linea chiamante:
a) su base temporanea, a richiesta di un abbonato che chiede l’identificazione di chiamate malintenzionate o importune; in tal caso, in base al diritto nazionale, i dati che identificano l’abbonato chiamante saranno memorizzati e resi disponibili dal fornitore di una rete pubblica di telecomunicazione e/o di un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico;
b) linea per linea, per i servizi che trattano chiamate di emergenza riconosciuti tali da uno Stato membro, comprese le forze di polizia, i servizi di ambulanza e i vigili del fuoco, al fine di rispondere a dette chiamate.

Art. 10 – Trasferimento automatico della chiamata

Gli Stati membri garantiscono che ciascun abbonato abbia la possibilità, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di bloccare il trasferimento automatico da parte di terzi verso il terminale dell’abbonato.

Art. 11 – Elenchi degli abbonati

1. I dati personali riportati negli elenchi stampati o elettronici degli abbonati a disposizione del pubblico o ottenibili attraverso i servizi d’inchiesta dell’elenco devono limitarsi agli elementi necessari per identificare un determinato abbonato, salvo nel caso in cui l’abbonato abbia inequivocabilmente consentito alla pubblicazione di dati personali supplementari.
L’abbonato ha il diritto, gratuitamente, di non essere incluso in un elenco stampato o elettronico, di indicare che i suoi dati personali non possono essere utilizzati ai fini di invio di materiale pubblicitario, di ottenere che il suo indirizzo sia in parte omesso e, se ciò è fattibile dal punto di vista linguistico, di non essere contraddistinto da un riferimento che ne riveli il sesso.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono permettere agli operatori di chiedere un pagamento agli abbonati desiderosi di assicurare che nell’elenco non figurino dati particolari, purché l’importo richiesto non sia tale da scoraggiare l’esercizio di tale diritto e purché, prendendo in considerazione le esigenze di qualità dell’elenco pubblico in funzione del servizio universale, tale somma sia calcolata in modo da coprire i costi effettivamente sostenuti dall’operatore per l’adeguamento e aggiornamento dell’elenco degli abbonati da non iscrivere nell’elenco pubblico.
3. I diritti di cui al paragrafo 1 si applicano agli abbonati che sono persone fisiche.
Gli Stati membri garantiscono, inoltre, nel quadro del diritto comunitario e della normativa nazionale applicabile, un’adeguata tutela dei legittimi interessi degli interessi che sono persone fisiche, relativamente alla loro iscrizione nei pubblici elenchi.

art. 12 – Chiamate indesiderate

1. L’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza intervento di un operatore (dispositivi automatici di chiamata) o di telefax (telecopia) per scopi di invio di materiale pubblicitario può essere consentito soltanto nei confronti degli abbonati che hanno dato preventivamente il loro consenso.
2. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che, gratuitamente, le chiamate indesiderate a scopo di invio di materiale pubblicitario, con mezzi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, non siano permesse o senza il consenso dell’abbonato interessato o nei confronti di abbonati che non desiderino ricevere questo tipo di chiamate; la scelta tra queste due possibilità è stabilita dalla normativa nazionale.
3. I diritti di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 si applicano agli abbonati che sono persone fisiche. Gli Stati membri garantiscono, inoltre, nel quadro del diritto comunitario e della normativa nazionale applicabile, un’adeguata tutela dei legittimi interessi degli abbonati che sono persone fisiche, relativamente alle chiamate indesiderate.

Art. 13 – Caratteristiche tecniche e normalizzazione

1. Nell’attuare le disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché, fatto salvo il disposto dei paragrafi 2 e 3, non siano imposti, per i terminali o altre apparecchiature di telecomunicazione, obblighi inderogabili relativi alle caratteristiche tecniche specifiche che potrebbero ostacolare l’immissione sul mercato e la libera circolazione di tali apparecchiature tra i vari Stati membri e al loro interno.
2. Qualora talune disposizioni della presente direttiva possano essere attuate soltanto attraverso l’imposizione di caratteristiche tecniche specifiche, gli Stati membri informano la Commissione secondo le procedure di cui alla direttiva 83/189/CEE (7) che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.
3. Ove richiesto, la Commissione assicura l’elaborazione di norme europee comuni per l’attuazione di caratteristiche tecniche specifiche, in base alla normativa comunitaria sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, compreso il reciproco riconoscimento della loro conformità, e della decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni (8).

Art. 14 – Estensione del campo di applicazione di talune disposizioni della direttiva 95/46/CE

1. Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative volte a limitare la portata degli obblighi e dei diritti previsti dalle disposizioni degli articoli 5 e 6 e dell’articolo 8, paragrafi 1, 2, 3 e 4 qualora tale restrizione costituisca una misura necessaria alla salvaguardia della sicurezza dello Stato, della difesa, della pubblica sicurezza, della prevenzione, della ricerca, dell’accertamento e del perseguimento di reati, ovvero dell’uso non autorizzato del sistema di telecomunicazione, come previsto dall’articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 95/46/CE.
2. Le disposizioni del capo III della direttiva 95/46/CE relative ai ricorsi giurisdizionali, responsabilità e sanzioni si applicano relativamente alle disposizioni nazionali adottate in base alla presente direttiva e con riguardo ai diritti individuali risultanti dalla stessa.
3. Il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito a norma dell’articolo 29 della direttiva 95/46/CE, svolge i compiti di cui all’articolo 30 della suddetta direttiva anche per quanto concerne la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali nonché dei legittimi interessi nel settore delle telecomunicazioni, che sono oggetto della presente direttiva.
4. La Commissione, assistita dal comitato istituito dall’articolo 31 della direttiva 95/46/CE, provvede a stabilire le specificazioni tecniche dell’allegato, secondo la procedura prevista in tale articolo. Il comitato è convocato specificamente per le materie contemplate dalla presente direttiva.

Art. 15 – Attuazione della direttiva

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi non oltre il 24 ottobre 1998. In deroga al primo comma, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 5 della presente direttiva al più tardi non oltre il 24 ottobre 2000.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. In deroga all’articolo 6, paragrafo 3, il consenso non è richiesto per il trattamento già in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva. In tal caso gli abbonati sono informati di detto trattamento e si considera che abbiano dato il loro consenso se non hanno espresso il loro dissenso entro un termine fissato dallo Stato membro.
3. L’articolo 11 non si applica all’edizione di elenchi pubblicati prima dell’entrata in vigore delle disposizioni nazionali, adottate a norma della presente direttiva.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 16 – Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

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Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1997.

Per il Parlamento europeo
Il Presidente J.M. GIL-ROBLES
Per il Consiglio
Il Presidente J.-C. JUNCKER

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(7) GU L 109 del 26.4.1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/10/CE (GU L 100 del 19.4.1994, pag. 30)
(8) GU L 36 del 7.2.1987, pag. 31. Decisione modificata da ultimo dall’atto di adesione del 1994

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ALLEGATO

Elenco di dati
Ai fini di cui all’articolo 6, paragrafo 2, possono essere sottoposti a trattamento i dati riguardanti:
– il numero o l’identificazione della stazione dell’abbonato;
– l’indirizzo dell’abbonato e il tipo di stazione;
– il numero totale di scatti da fatturare per il periodo di fatturazione;
– il numero dell’abbonato chiamato;
– il tipo, l’ora d’inizio e la durata delle chiamate effettuate e/o il volume di dati trasmessi;
– la data della chiamata o del servizio;
– altre informazioni concernenti i pagamenti, ad esempio pagamenti anticipati e pagamenti rateali, disattivazioni e solleciti.

Redazione

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