CCNL 9 ottobre 2001
Accordo relativo all’art. 51 del CCNL 9 agosto 2000 per il personale delle università, stipulato il 9 ottobre 2001
(G.U. 3.12.2001 n. 281)
A seguito del parere favorevole espresso in data 12 settembre 2001 dal Comitato di Settore del Comparto Università sull’ipotesi di Accordo relativa all’art. 51 del CCNL del 9 agosto 2000, nonche’ della certificazione positiva della Corte dei Conti espressa in data 20 settembre 2001, sull’attendibilità dei costi quantificati per il medesimo Accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 9 ottobre alle ore 15,30 ha avuto luogo l’incontro tra:
l’ARAN nella persona del Presidente,
Avv. Guido Fantoni
e le OO.SS. di categoria:
CGIL/SNUR, CISL/UNIV, UIL/PA, FeD.CONFSAL/SNAL/UNIVER.CISAPUNI, C.S.A;
Per le Confederazioni sindacali:
CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL.
Al termine dell’incontro le parti sottoscrivono l’allegato Accordo
Articolo unico
Personale che opera presso le aziende policlinico universitario e le strutture sanitarie convenzionate
1. Sono prorogati di 4 mesi i termini previsti dall’art. 51, comma 2, del CCNL 9 agosto 2000 per la definizione di una tabella nazionale delle corrispondenze tra le figure professionali del comparto Università e quelle del comparto Sanità, anche in relazione alla compiuta definizione in materia degli accordi collettivi nazionali relativi allo stesso comparto Sanità.
2. Sino alla definizione della tabella di cui al comma 1 resta fermo quanto previsto dal comma 4 del citato art. 51 del CCNL 9 agosto 2000.
——-
N O T E
Si riporta il testo dell’art. 51 del CCNL 9 agosto 2000:
ART. 51
NORME PER IL PERSONALE CHE OPERA PRESSO LE AZIENDE POLICLINICO UNIVERSITARIO E LE STRUTTURE SANITARIE CONVENZIONATE
1. In attesa dell’espletamento delle procedure di cui all’art. 45, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993, tenuto conto del disposto di cui all’art. 8, comma 5 del D.Lgs. 517/99 che prevede l’emanazione di appositi decreti interministeriali ai fini del trasferimento o utilizzazione del personale tecnico amministrativo presso le aziende ivi definite, alle categorie di personale definite dai commi 1 e 2 dell’art. 53 del CCNL 21.5.96, continua ad applicarsi il contratto del comparto Università.
2. Ai fini di assicurare l’omogeneità dei trattamenti sul territorio nazionale e di tenere conto delle evoluzioni delle professioni sanitarie, sarà definita entro 12 mesi dalla stipula del presente contratto una tabella nazionale delle corrispondenze tra le figure professionali previsti dal presente CCNL e quelli previsti dal CCNL del comparto Sanità. Tale tabella verrà aggiornata, ove reso necessario da eventuali innovazioni nelle professioni sanitarie, esclusivamente in sede di CCNL.
3. Dalla data di definizione della tabella di cui al comma precedente, al personale di cui al comma 1 verrà corrisposta l’indennità di equiparazione di cui all’art. 31 del D.P.R. 761/79 calcolata con riferimento alle corrispondenze professionali definite dalla suddetta tabella.
4. Fino alla definizione della tabella di cui al comma 2, al predetto personale di cui al comma 1, in servizio alla data di stipula del presente CCNL, continuano ad essere corrisposte le indennità di cui all’art. 31 del DPR n. 761/79 con riferimento alle collocazioni professionali in essere e alle corrispondenze in essere con le figure del personale del servizio sanitario nazionale e con riferimento al trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali nel tempo vigenti nel comparto sanità. Ugualmente fino alla definizione della stessa tabella di cui al comma 2, l’incremento dell’indennità di ateneo – rispetto ai corrispondenti valori stabiliti dal CCNL 5.9.1996 – prevista dall’art. 65 non viene considerata ai fini del trattamento economico di cui al citato articolo 31 del D.P.R. n. 761/79, salvo eventuale riassorbimento.
5. Le Università, nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, attiveranno apposite procedure da concludere entro un anno dalla stipula del presente contratto per l’inquadramento, nell’ apposita area della categoria elevate professionalità, del personale laureato medico ed odontoiatra in servizio alla data del 23.2.2000 e in possesso dei requisiti di cui all’art. 19, comma 9 bis, del CCNL 17. 7.1997, integrativo del CCNL 21.5.1996.
6. Uno specifico accordo prevederà apposita disciplina per il personale di cui all’art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 502/1992, ferme restando le funzioni assistenziali mediche attualmente svolte previste dalle stesse disposizioni; gli eventuali oneri saranno coperti a valere sulle risorse destinate alla produttività collettiva ed individuale e al miglioramento dei servizi, determinate dal presente CCNL.