Agenzia del Territorio
Decreto del 12 dicembre 2001
(GU n. 297 del 22-12-2001)
Attivazione della trasmissione per via telematica del modello unico informatico per la registrazione, trascrizione e voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili.
IL DIRETTORE
dell’Agenzia del territorio
e
IL DIRETTORE
dell’Agenzia delle entrate
di concerto con
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari di giustizia
del Ministero della giustizia
(omissis)
Decretano:
Art. 1.
1. I notai possono utilizzare le procedure telematiche di cui all’art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, per la registrazione, trascrizione e voltura degli atti di compravendita di immobili a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto per gli atti stipulati dalla medesima data, sempre che siano stati attivati gli uffici locali dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti per i relativi distretti.
2. I notai che operano nei distretti notarili di Avellino e Sant’Angelo de’ Lombardi, Bergamo, Perugia, Viterbo e Rieti devono utilizzare le procedure di cui al comma 1, sempre limitatamente agli atti di compravendita di immobili, a partire dal 1 maggio 2002, per gli atti stipulati dalla medesima data.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per gli atti di compravendita di immobili ubicati nei comuni nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.
Art. 2.
1. Nel caso di irregolare funzionamento del servizio telematico di cui all’art. 12 del decreto interdirettoriale del 13 dicembre 2000, per l’esecuzione delle formalita’ si applicano le modalita’ attualmente in uso presso gli uffici competenti.
Per la registrazione si utilizza il modello 69-tel allegato alla circolare n. 33 del 29 marzo 2001;
per la trascrizione e la voltura automatica si utilizza la nota su supporto informatico;
il pagamento dei tributi si effettua con le modalita’ di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Art. 3.
1. Le specifiche tecniche allegate al decreto direttoriale 13 dicembre 2000 sono sostituite dalle specifiche tecniche allegate al presente decreto.
Art. 4.
1. Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 dicembre 2001
Il direttore dell’Agenzia delle entrate
Romano
Il direttore dell’Agenzia del territorio
Picardi
Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
Tatozzi