La questione
“La mancata partecipazione alla gara di appalto rende inammissibile il ricorso contro le clausole del bando di gara e le modalità di svolgimento per carenza di interesse”
Con sentenza n. 6, depositata il 3 gennaio 2002, il Consiglio di Stato, sezione V (Presidente Alfonso Quaranta, Estensore Filoreto D’Agostino), ha confermato la decisione del T.A.R. Toscana, Sezione Seconda, del 6 dicembre 2000 n. 2460, con cui era stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto contro un bando di gara, per carenza di interesse, non avendo la la ricorrente presentato domanda di partecipazione alla gara.
Il Consiglio di Stato ha così confermato le proprie precedenti sentenze, provenienti sempre della V sezione, del 27 giugno 2001, n. 3507; 3 aprile 2000, n. 1909; 7 ottobre 1998, n. 1418 e 26 maggio 1997, n. 554.
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Consiglio di Stato, V Sezione
Sentenza 3 gennaio 2002 n. 6
sul ricorso in appello n. 2831/2001 proposto dalla Blitz Antincendio s.r.l. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Mastino del Rio, Marco Bisozzio e Domenico Tomassetti presso il quale ultimo elettivamente domicilia in Roma, alla Piazza Mazzini, n. 27
CONTRO
il Comune di Firenze in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Visciola e Maria Athena Lorizio presso la quale ultima elettivamente domicilia in Roma, alla via Dora, n. 1
PER LA RIFORMA
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, Sezione Seconda n. 2460/2000 depositata il 6 dicembre 2000;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze; Viste le memorie difensive; Visti gli atti tutti della causa; Alla pubblica udienza del 30 ottobre 2001 relatore il consigliere Filoreto D’Agostino e uditi, altresì, gli avvocati Mastino del Rio e Lorizio; Visto il dispositivo della decisione n. 480 del 31 ottobre 2001;
RITENUTO E CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO CHE:
viene in decisione l’appello proposto dalla società Blitz antincendio s.r.l. avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla medesima avverso il bando di gara per il rifacimento dell’impianto di rilevazione incendio con identificazione di un punto collegato con la centralizzazione degli impianti tecnologici nell’edificio di Palazzo Vecchio in Firenze, nella parte in cui prevedeva quale requisito di partecipazione la categoria A.N.C. S5 nonché tutti gli atti collegati con particolare riferimento alla nota del Direttore dei servizi tecnici del Comune di Firenze n. 2787/99/23 del 29 giugno 1999;
l’Amministrazione comunale si è costituita;
la pronuncia impugnata ha ritenuto inammissibile il gravame in quanto la ricorrente, pur avendo contestato il bando di gara, non aveva comunque presentato domanda di partecipazione alla gara stessa;
tale osservazione è sicuramente esatta e coerente a un consolidato indirizzo giurisprudenziale, da ultimo ribadito da questa Sezione con pronuncia 27 giugno 2001, n. 3507, secondo la quale la mancata partecipazione alla gara di appalto rende inammissibile il ricorso contro le clausole del bando di gara e le modalità di svolgimento per carenza di interesse (cfr. anche C.d.S., V, 3 aprile 2000, n. 1909, 7 ottobre 1998, n. 1418 e 26 maggio 1997, n. 554);
alla stregua di questa considerazione l’appalto va respinto;
appare equo compensare le spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quinta respinge l’appello.
(…)
(Presidente Alfonso Quaranta, Estensore Filoreto D’Agostino)