Assessorato alla Cooperazione della Regione Sicilia
Circolare 20 novembre 2001 n. 8.
Manifestazioni fieristiche in Sicilia. Direttive applicative della legge 11 gennaio 2001, n. 7. Adeguamento alla normativa comunitaria.
Premesso
– Che con la legge 11 gennaio 2001, n. 7, il legislatore nazionale ha emanato la legge quadro sul settore fieristico.
L’art. 1, al primo comma, recita testualmente “…la presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di attività fieristiche, ai sensi e per gli effetti dell’art. 117 della Costituzione e in conformità con i principi della normativa dell’Unione europea…”.
– Che, in particolare, i principi contenuti nella normativa europea cui fa riferimento la legge 11 gennaio 2001, n. 7, sono quelli di cui agli artt. 52, 59 e 30 del Trattato di Roma come interpretati dalla Commissione europea con “Comunicazione interpretativa sul mercato interno per il settore fiere ed esposizioni” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 8 maggio 1998, n. 143.
– Che in applicazione dei principi dettati dalla Commissione europea il legislatore nazionale ha previsto altresì che “…il sistema fieristico è rilevante ai fini della promozione delle attività economiche, della valorizzazione dei sistemi produttivi, dello sviluppo delle relazioni commerciali, della cooperazione internazionale e del progresso tecnologico, anche a beneficio del consuma tore…”.
E più specificatamente che “…l’attività fieristica è libera. Lo Stato e le Regioni, di concerto con i comuni interessati, nell’ambito delle rispettive competenze, garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà d’impresa, anche tutelando la parità di condizioni per l’accesso alle strutture nonché l’adeguatezza della qualità dei servizi agli espositori ed agli utenti, e assicurando il coordinamento delle manifestazioni ufficiali nonché la pubblicità dei dati e delle informazioni ad esse relativi…”.
Considerato
– Che la richiamata legge 11 gennaio 2001, n. 7, legge quadro sul settore fieristico, ha introdotto nell’ordinamento delle norme di grande riforma economico sociale che, in parte, modificano l’attuale sistema normativo regionale che in atto disciplina l’attività fieristica nella Regione siciliana.
– Che l’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca, nelle more dell’emanazione dell’adeguamento dell’attuale regolamen tazione ai ai principi dettati dalla norma quadro sopra citata, intende dettare disposizioni attuative tendenti a specificare i limiti di compatibilità delle previgenti disposizioni regionali che disciplinano la materia delle fiere con la riforma economico sociale introdotta dal legislatore nazionale.
– Che in merito alla sovrapposizione delle norme nazionali aventi valore di riforma sociale con norme regionali già in vigore vige il principio generale secondo cui in presenza di cosiddette “Leggi cornice” soltanto le disposizioni normative coerenti con esse conservano piena valenza e possono continuare ad essere applicate, le altre viceversa, devono ritenersi abrogate, ferma restando la potestà della Regione di legiferare in coerenza con i principi dettati dalla norma quadro.
Tenuto conto che nel rispetto del suddetto principio è compito dell’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca individuare le disposizioni normative regionali del settore fieristico coerenti con i principi dettati dalla legge 11 gennaio 2001, n. 7, e che, solo in quanto compatibili, conservano piena valenza e possono continuare ad essere applicate.
Valutato che nella Regione siciliana, invero, l’attività fieristica – oggetto di potestà legislativa esclusiva ai sensi dell’art. 14 dello Statuto – è disciplinata dall’art. 38 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34 e del successivo regolamento attuativo emanato con decreto del Presidente della Regione del 3 settembre 1997, n. 44.
– Che per quanto concerne le disposizioni normative contenute nell’art. 38 della legge regionale n. 34/91, queste non appaiono in contrasto con i principi contenuti nella legge 11 gennaio 2001, n. 7.
Per quanto attiene invece al regolamento concernente la disciplina delle manifestazioni fieristiche emanato con D.P.R. n. 44/97, presenta talune previsioni che non appaiono più confacenti ai principi di libertà fieristica contenuti nella legge 11 gennaio 2001, n. 7.
– Che, in particolare, le norme regolamentari non più compatibili sono quelle che determinano:
– l’impossibilità di svolgere fiere, mostre ed esposizioni di carattere locale se non indicate nel calendario (comma 5, art. 8);
– impongono un rigido regime temporale relativo alla presentazione delle domande di autorizzazione (comma 1, art. 5).
In quanto le predette norme appaiono in contrasto con i principi di libertà di attività fieristica indicati nell’art. 1, comma 3, della legge 11 gennaio 2001, n. 7 ed esplicati nel successivo art. 4 che semplifica le procedure di rilascio dell’autorizzazione, prevedendo altresì una forma di silenzio assenso.
– Che in particolare la rigida regolamentazione di cui al decreto n. 44/97, può essere ritenuta compatibile con la norma di riforma solo per le manifestazioni di carattere regionale, nazionale, ed internazionale.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, l’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca, nelle more dell’emanazione di un nuovo regolamento di disciplina del settore, ritiene necessario provvedere ad indicare quali disposizioni del precedente regolamento sono ancora attuali specificando che:
1) sono da considerare incompatibili con le norme di cui alla legge 11 gennaio 2001, n. 7, le disposizioni contenute negli artt. 5, 7 e 8 del D.P.R. n. 44/97, limitatamente all’attività fieristica di rilevanza locale, mentre le stesse norme possono ritenersi compatibili e, come tali, ancora vigenti per le manifestazioni fieristiche di rilevanza regionale, nazionale ed internazionale, in quanto, per le suddette manifestazioni la regolamentazione può considerarsi necessaria al fine evitare sovrapposizioni di iniziative;
2) in attesa dell’emanazione di un nuovo regolamento che disciplini in materia più omogenea il comparto fieristico, per tutto quanto attiene l’autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale – fatte comunque salve le preesistenti disposizioni normative regionali inerenti la concessione di contributi – devono applicarsi le disposizioni contenute nella legge 11 gennaio 2001, n. 7 ed, in particolare, quelle dell’art. 4.
L’Assessore: Cimino