Consiglio di Stato del 3 gennaio 2002

Consiglio di Stato, V Sezione

Sentenza 3 gennaio 2002 numero 5

sul ricorso in appello n. 2803/2001 proposto dalla Bianco Igiene Ambientale s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, anche in qualità di capogruppo della A.T.I. Bianco Igiene Ambientale e Geotec di Alessandro Strafino, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucio Caprioli, Guido Cerruti e Raffaele Izzo ed elettivamente domiciliata in Roma, al viale Liegi, n. 34 presso lo studio dell’avv. Guido Cerrutti;

CONTRO

il Comune di Porto Cesareo in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Quinto, presso il quale elettivamente domicilia in Roma, alla via dei Giubbonari, n. 47;

E NEI CONFRONTI

di Medusa s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante, in proprio e quale capogruppo dell’a.t.i. Medusa s.c.a.r.l. e SGSA Ecoservizi s.r.l. rappresentato e difeso dall’avvocato Gennaro Notarnicola presso il quale elettivamente domicilia in Roma alla via Laura Mantegazza, n. 24/a (c/o cav. Luigi Gardin)

PER LA RIFORMA

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia Sezione staccata di Lecce, Sezione Seconda – n. 990/2000 depositata il 3 febbraio 2000;

Visto l’atto di appello con i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Porto Cesareo e quello della Medusa S.c.a.r.l.; Viste le memorie difensive; Visti gli atti tutti della causa; Nominato relatore per l’udienza del 30 ottobre 2001 il Consigliere Filoreto D’Agostino e uditi altresì per le parti l’avv. Izzo e l’avv. Matassa su delega dell’avv. Quinto e l’avv. Notarnicola; Visto il dispositivo della decisione n. 479 del 31 ottobre 2001; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue

RITENUTO IN FATTO

Viene in decisione l’appello avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce ha respinto il ricorso proposto dalla Bianco Igiene Ambientale per l’annullamento:

– della deliberazione della Giunta comunale di Porto Cesareo del 27 ottobre 1998, n. 292 con la quale si approvavano i verbali di gara del bando di gara per un appalto pubblico di servizi – procedura ristretta, indetto per l’aggiudicazione dei servizi di igiene ambientale rientranti nella categoria 16. CPC 94, all. 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e si aggiudicava l’appalto all’a.t.i. Medusa s.c.r.l. – S.G.S.A. Ecoservizi s.r.l.;

– dei lavori della commissione tecnica come espressamente formalizzati nei verbali di gara.

L’Amministrazione intimata e l’impresa aggiudicataria si sono costituite e hanno concluso per la reiezione del gravame.

All’udienza del 30 ottobre 2001 parti e causa sono state assegnate in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO CHE

il primo motivo di gravame, con il quale si deduce la mancata custodia, dopo la loro apertura, delle buste contenenti le offerte, si risolve in una deduzione priva di rilievo, non essendo stato addotto alcun elemento atto a far ritenere che possa essersi verificata in concreto la sottrazione o la sostituzione dei plichi o altro fatto rilevante ai fini della regolarità della procedura in ragione dell’asserito difetto di custodia (C.d.S. V, 20 settembre 2001, n. 4973);

il secondo mezzo, che lamenta la violazione del principio di continuità delle gare di appalto per l’interruzione protratta nel periodo della pausa estiva, è infondato: quel principio, infatti, non è assolutamente insuscettibile di eccezioni, potendo verificarsi situazioni particolari che obiettivamente impediscano la concentrazione e la conclusione delle operazioni di gara in un numero ristretto di sedute. La sussistenza di tali condizioni può essere individuata, nel caso di specie, nel periodo di ferie dei dipendenti comunali (C.G.R.S., 16 settembre 1998, n. 477);

la terza censura, che deduce l’illegittimità della procedura per essere stati determinati i criteri di valutazione dei progetti dopo l’apertura delle buste contenenti le proposte contrattuali, non merita favorevole scrutinio, posto che, come esattamente rilevato dal Giudice di prime cure, l’esame delle singole offerte effettuato nella seduta del 30 giugno 1998 (verbale 4) si riferisce, con ogni evidenza, alla documentazione presentata e presa in esame in funzione della ammissione alla gara (c.d. prequalificazione) e non alle proposte tecnico-economiche, contenute in plichi aperti in sedute successive (cioè solo dal 14 luglio 1998, verbale n. 7) e dopo che erano stati determinati i criteri di valutazione;

d’altro canto, la lettera di invito precisava che i documenti per l’ammissione dovevano essere presentati in busta separata da quella dell’offerta sicché l’intera terza censura si risolve nella imprecisa interpretazione degli atti della procedura;

la quarta doglianza che denuncia l’incongruenza della decisione impugnata per avere, in un passo della motivazione, presupposta come indispensabile la partecipazione del segretario ai lavori della Commissione tecnica giudicatrice e, in una successiva osservazione, aver negato essere tale figura necessaria per la legittima formazione degli atti, è anch’essa infondata;

va, in primo luogo, ribadito che la mancanza del segretario, il quale non fa parte della Commissione, che è collegio perfetto, non imprime di per sé illegittimità agli atti compiuti dall’organo, i quali ben possono essere rogati da uno dei componenti;

in pratica ciò è avvenuto il 5 maggio 1998 (verbale n. 2), nel corso, cioè, di una seduta destinata esclusivamente alla prequalificazione nella quale erano presenti ben quattro rappresentanti delle imprese partecipanti. E’ evidente che, in quella circostanza, la presenza di soggetti interessati alla procedura e capaci di valutare la rilevanza degli atti compiuti e di saggiarne quanto meno la corrispondenza ai contenuti di quanto registrato in sede di verbalizzazione ha consigliato la Commissione di non frapporre indugi e rinvii e di prendere in esame, conseguentemente, le domande di ammissione;

ben diversa è la situazione verificatasi nella seduta del 21 luglio 1998 (verbale n. 8), quando la Commissione operava in assenza di testimoni e nell’ambito della delicata fase di valutazione delle proposte tecnico-economiche;

in questa specifica fase, ancorché non sanzionata da invalidità, la mancanza del segretario poteva far insorgere seri dubbi sulla correttezza dell’operato della Commissione, che molto opportunamente ha preferito aggiornare la seduta;

risulta evidente dalle precedenti considerazioni come non sussista alcuna effettiva contraddizione tra le due affermazioni del Giudice di prime cure e come la procedura non sia affetta da invalidità per mancanza del segretario a una seduta nella fase di prequalificazione;

il quinto motivo, che deduce l’illegittima composizione della commissione, è destituito di ogni fondamento, posto che la stessa era composta dal segretario comunale (cui ex articolo 51 terzo comma lettera a) della legge 8 giugno 1990, n. 142 spettava la presidenza dell’organo), da un ingegnere e dal direttore dell’Azienda municipalizzata d’igiene urbana di Taranto;

si trattava, nella specie, del concorso di specifiche professionalità amministrative, tecniche e economico – gestionali, perfettamente in linea con gli insegnamenti della sentenza n. 453/1990 della Corte costituzionale, finalizzati a rendere non prevalente, nella composizione delle commissioni di concorso, la partecipazione di esperti di provenienza politica e partitocratica;

è evidente, infatti, che il direttore di una azienda municipalizzata di igiene urbana è soggetto ratione materiae competente alla valutazione delle offerte di una gara destinata al soddisfacimento di esigenze proprie del settore in cui il medesimo opera e come, sotto questo profilo, la sua partecipazione ai lavori della commissione giudicatrice esprima una specifica professionalità perfettamente armonica a quelli;

anche il sesto motivo, che deduce la violazione del principio di contestualità della redazione dei verbali di gara e della loro sottoscrizione rispetto alla seduta di riferimento, non può essere accolto;

si rileva, in fatto, che dello svolgimento dei lavori della commissione si redigeva un testo manoscritto nel quale erano registrate le operazioni svolte e che, sulla base di tali appunti, veniva redatto il processo verbale, dattiloscritto e collazionato;

quest’ultimo adempimento non deve aver luogo necessariamente nella medesima adunanza (C.d.S., VI, 9 gennaio 1997, n. 1) in base al duplice assorbente rilievo che nessuna espressa diversa disposizione lo impone e che l’effettiva contestualità è data dalla redazione del testo manoscritto, contenente la registrazione dello svolgimento dei lavori, trasfuso poi in un processo verbale fornito di maggior nitore e comprensibilità, ma pur sempre riproduttivo di un atto formato nell’immediatezza degli adempimenti;

in ogni caso, gli intervalli temporali trascorsi tra le operazioni e l’approvazione dei processi verbali sono limitati e tali da non ingenerare il dubbio né della carenza di veridicità degli stessi né, a maggior ragione, di una loro successiva alterazione;

[…]

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quinta respinge l’appello.

[…]

(Alfonso Quaranta, Presidente; Filoreto D’Agostino, Estensore)

Redazione

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