Il 22 gennaio 2002 entra in vigore il regolamento che semplifica i procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonchè per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.
Il D.P.R. n. 461 del 29 ottobre 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2002, si pone, "… nella sua interezza, come unica ed organica disciplina per i procedimenti in materia riguardanti tutto il personale delle pubbliche amministrazioni, sia civile sia militare, superando l’attuale sistema che è estremamente differenziato senza alcuna effettiva ragione giustificativa – soprattutto nelle fasi istruttorie iniziali e di accertamento clinico …" (dalla relazione illustrativa).
E’ stata finalmente chiarita " … la distinzione tra le competenze relative all’accertamento clinico e quelle relative all’accertamento della causa di servizio, così da evitare che l’organismo preposto all’accertamento medico si pronunci incongruamente anche su aspetti relativi alla causa di servizio, di natura non clinica …" (dalla relazione tecnico-normativa)
Interessante la previsione di trasmissione degli atti "per via telematica", ai sensi dell’art. 13.
E’ infatti previsto che "Le comunicazioni tra uffici previste dal regolamento siano effettuate "ordinariamente" per via telematica, tranne eccezioni che dovranno essere debitamente motivate nella nota di trasmissione degli atti stessi.
Il dipendente può chiedere, in qualunque stato del procedimento, che la comunicazione a lui degli atti, da parte dei competenti uffici, avvenga per via telematica.
In sintesi, questi i punti fondamentali, riassunti nella relazione illustrativa:
– previsione di una procedura unica per gli impiegati delle pubbliche amministrazioni, compreso il personale militare ed equiparato, in modo da porre fine alla diversità di meccanismi procedurali che attualmente contraddistingue il sistema;
– puntualizzazione delle competenze degli organismi che intervengono nel procedimento in modo da evitare duplicazioni e sovrapposizioni di pareri, commistioni di procedure, appesantimenti burocratici e disorganicità del sistema;
– chiara distinzione tra le competenze relative all’accertamento clinico e quelle relative all’accertamento della causa di servizio, così da evitare che l’organismo preposto all’accertamento medico si pronunci incongruamente anche su aspetti
relativi alla causa di servizio, di natura non clinica;
– esplicita esclusione di pronunce divergenti sulla stessa fattispecie;
– esclusione dell’effettuazione di accertamenti sanitari suppletivi da parte dell’organismo che ha effettuato la prima visita medica;
– possibilità di accelerazione del procedimento anche mediante attivazione diretta, da parte del dipendente, della visita medica di accertamento dell’infermità o lesione da parte della competente Commissione dell’Azienda USL, con previsione
dell’assistenza di un medico di fiducia senza oneri per l’Amministrazione;
– eliminazione di fasi procedurali interlocutorie e di pareri ulteriori rispetto a quelli espressamente indicati;
– chiara individuazione degli ambiti di responsabilità connessi alle varie fasi procedimentali;
– necessaria informatizzazione delle procedure di comunicazione degli atti.