L’Ecofin approva la proposta della Commissione

Il consiglio Ecofin ha approvato, nella riunione del 13 dicembre scorso, la proposta di direttiva, risalente al giugno 2000, della Commissione Ue vertente sul regime dell’imposta sul valore aggiunto applicabile a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici.

In base al documento approvato, che modifica la direttiva 77/388/CE, è previsto per il fornitore extraeuropeo che ponga in essere rapporti commerciali con consumatori (B2C) dell’Unione Europea, l’obbligo di applicare l’Iva con l’aliquota vigente nel paese di residenza dell’acquirente.

Nel caso in cui l’acquirente sia un’impresa (B2B) il fornitore continuerà a non applicare l’Iva sulle vendite effettuate in Europa.

Si è espresso favorevolmente anche il Commissario europeo Frits Bolkestein: la nuova normativa “rimuoverà un grande handicap competitivo” per le imprese europee, in quanto, fino ad oggi, i servizi provenienti da paesi extracomunitari prestati per via elettronica in Europa non sono soggetti all’imposta, mentre lo sono i servizi prestati dall’Unione Europea, determinando una non indifferente disparità a vantaggio dei fornitori extra UE.

il testo della Proposta di Direttiva:

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2000/0148 (CNS)

Proposta di Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici

(…)

Articolo 1

La direttiva 77/388/CEE è modificata come segue:

1. All’articolo 9, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera f):

“(f) Il luogo della prestazione tramite mezzi elettronici di servizi citati alla lettera c), primo trattino, nonché software, elaborazione dati e servizi informatici tra cui web-hosting, progettazione di siti web o servizi analoghi e la fornitura di informazioni, è il luogo dove il cliente ha stabilito la sede della sua attività economica o ha costituito un centro di attività stabile per il quale si è avuta la prestazione di servizi o, in mancanza di tale sede o di tale centro d’attività stabile, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale, ove tali servizi vengano forniti da un soggetto passivo – stabilito nella Comunità a clienti stabiliti fuori della Comunità; o

– stabilito nella Comunità a soggetti passivi stabiliti nella Comunità ma in un paese diverso da quello del fornitore; o

– stabilito al di fuori della comunità a persone stabilite nella Comunità.

Tuttavia, ove tali servizi siano resi da un soggetto passivo titolare di un numero di identificazione in conformità delle disposizioni vigenti a persone che non sono soggetti passivi stabilite nella Comunità, per luogo della prestazione s’intende il luogo dove il fornitore ha stabilito la sede della sua attività economica o ha costituito un centro di attività stabile dal quale viene prestato il servizio.

Ai fini della lettera f), un soggetto passivo stabilito al di fuori della Comunità s’intende disporre di un centro di attività stabile nello Stato membro dove gli è stato assegnato un numero di identificazione per i servizi contemplati da questa disposizione e prestati in virtù di tale numero.

Ai fini di questo articolo, l’espressione “prestazione tramite mezzi elettronici” indica una trasmissione inviata inizialmente e ricevuta a destinazione per mezzo di attrezzature per l’elaborazione, ivi compresa la compressione e memorizzazione digitale di dati, nonché la trasmissione intera, il trasporto e la ricezione via cavo, per radio, tramite mezzi ottici o altri mezzi elettronici, ivi comprese la diffusione televisiva ai sensi della direttiva CEE/89/552 e la radiodiffusione.”

2. All’articolo 12, paragrafo 3, lettera a) viene aggiunto il seguente quarto comma:

“Fatta eccezione per la ricezione di servizi radiotelevisivi di cui alla categoria 7 dell’allegato H, il terzo comma non si applica ai servizi di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera f).”

3. All’articolo 24 viene aggiunto il seguente punto 2a), così redatto:

“2a) Gli Stati membri accordano una franchigia ai fornitori di servizi di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera f) terzo trattino, quando questi soggetti passivi non effettuano altre prestazioni nella Comunità e la loro cifra d’affari annuale non supera i 100 000 EUR.

Tale cifra deve essere calcolata conformemente alle disposizioni del paragrafo 4.”

4. All’articolo 28g, l’articolo 21, paragrafo 1) è modificato nel modo seguente:

a) Alla lettera a) viene aggiunto il seguente comma: “Ove un fornitore di servizi ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera f), agendo con tutta la diligenza propria delle pratiche commerciali in un dato settore, abbia verificato, sulla base di una serie di dati coerenti da una fonte indipendente, in particolare mediante il numero individuale di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera c), che il suo cliente è un soggetto passivo stabilito nella Comunità, gli Stati membri provvedono a esonerare tale fornitore dall’obbligazione tributaria, che passa in capo al destinatario del servizio.”

b) La lettera b) è sostituita dal seguente testo: “(b) Soggetti passivi destinatari di servizi di cui all’articolo 9, paragrafo 2 lettere e) e f) primo comma, secondo e terzo trattino, ovvero persone titolari di un numero di identificazione IVA all’interno del territorio del paese destinatario dei servizi di cui all’articolo 28b, punti C, D, E e F, ove tali servizi siano prestati da un soggetto passivo stabilito all’estero;

tuttavia, fermo restando il terzo comma della lettera a), gli Stati membri possono richiedere che il fornitore dei servizi sia tenuto in solido al pagamento dell’imposta;

5. All’articolo 28h, l’articolo 22, paragrafo 1, è modificato come segue:

(a) la lettera a) è sostituita dal testo seguente: “(a) Ogni soggetto passivo deve dichiarare l’inizio, il cambiamento o la cessazione della propria attività in quanto soggetto passivo.

Fatte salve le condizioni da essi stabilite, gli Stati membri consentono che tali dichiarazioni vengano presentate tramite mezzi elettronici.”

(b) Al paragrafo 1, viene aggiunto quanto segue:

“(f) Un soggetto passivo stabilito al di fuori della Comunità che fornisca servizi tramite mezzi elettronici come definito nell’articolo 9, paragrafo 2, lettera f), terzo trattino, a persone che non siano soggetti passivi stabilite nella Comunità, in misura superiore alla soglia prevista dall’articolo 24, paragrafo 2a, ha l’obbligo di registrarsi ai fini IVA nello Stato membro destinatario delle prestazioni di servizi.”

Sulla base di un rapporto della Commissione, il Consiglio riesaminerà questa posizione entro e non oltre il 31 dicembre 2003. Il Consiglio, che delibera all’unanimità su proposta della Commissione, può decidere di adottare le modifiche necessarie.

(c) Il paragrafo 4, lettera a) è sostituito dal testo seguente:

“(a) Ogni soggetto passivo deve presentare una dichiarazione entro un termine che dovrà essere stabilito dagli Stati membri. Tale termine non dovrà superare di due mesi la scadenza di ogni periodo fiscale.

Il periodo fiscale può essere fissato dagli Stati membri in un mese, due mesi, ovvero un trimestre.

Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire periodi diversi, comunque non superiori a un anno.

Fatte salve le condizioni da essi stabilite, gli Stati membri consentono che tali dichiarazioni vengano presentate tramite mezzi elettronici.”

(d) Il paragrafo 6, lettera a) è sostituito dal testo seguente:

“(a) Gli Stati membri hanno la facoltà di richiedere al soggetto passivo una dichiarazione relativa a tutte le operazioni effettuate nell’anno precedente, che contenga tutti i dati di cui al paragrafo 4.

Questa dichiarazione deve comportare altresì tutti gli elementi necessari per eventuali rettifiche.

Fatte salve le condizioni da essi stabilite, gli Stati membri consentono che tali dichiarazioni vengano presentate tramite mezzi elettronici.”

6. Nell’allegato H, categoria 7, l’espressione “Ricezione di servizi radiotelevisivi” è sostituita da “Ricezione di servizi televisivi, ivi comprese le trasmissioni televisive ai sensi della direttiva CEE/89/552 e le trasmissioni radiofoniche”.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2001, informandone la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

(…)

Scheda di valutazione dell’impatto della proposta su piccole e medie imprese:

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LA PROPOSTA

1. In considerazione del principio di sussidiarietà esporre i motivi per i quali è necessaria una normativa comunitaria in questo settore, nonché gli obiettivi principali.

La corretta applicazione dell’IVA alle transazioni che comportano la fornitura di prodotti in forma digitale su reti elettroniche presenta seri problemi, che si possono risolvere solo modificando le norme comunitarie sull’IVA, essenzialmente perché simili transazioni non sono mai state previste nel corso della stesura dell’attuale legislazione, come confermato dalle disposizioni vigenti.

I problemi che ne conseguono sono due. Innanzitutto, è possibile una perdita di gettito che, benché oggi sia trascurabile, probabilmente aumenterà rapidamente.

Il secondo aspetto, di rilevanza più immediata, è che le norme attuali sono discriminatorie nei confronti delle imprese UE, a favore degli operatori di paesi terzi, e potrebbero ostacolare lo sviluppo del commercio elettronico nella Comunità, poiché fanno sì che la maggior parte dei prodotti digitali venduti da fornitori europei siano tassati in Europa, anche se destinati a un cliente in un paese terzo, mentre gli stessi prodotti venduti a un consumatore finale europeo da un fornitore stabilito fuori dell’UE non sono soggetti a imposizione.

La proposta prevede la modifica delle disposizioni della sesta direttiva sull’IVA relative al luogo della prestazione di servizi, affinché i servizi prestati per via elettronica siano soggetti all’IVA nell’UE quando sono forniti per l’utilizzo nell’UE, e siano esenti da IVA quando sono forniti per l’utilizzo al di fuori dell’UE.

Le modifiche relative al luogo dell’imposizione sono collegate a una serie di misure di semplificazione e agevolazione volte ad assistere le imprese nell’adempimento dei propri obblighi fiscali.

Per gli operatori, l’IVA è essenzialmente un’imposta basata sull’autoliquidazione e fortemente caratterizzata dall’adempimento volontario. Per questo motivo il sistema dev’essere il più possibile chiaro e lineare e le misure proposte sono state definite di conseguenza.

Non agire a questo stadio significherebbe perpetuare la discriminazione nei confronti delle imprese di commercio elettronico dell’UE resa possibile dalle disposizioni attuali.

L’IMPATTO SULLE IMPRESE

2. Chi sarà interessato dalla proposta – quali settori commerciali.

Probabilmente saranno interessate le imprese operanti nel commercio elettronico on-line che forniscono prodotti digitali.

– imprese di che dimensioni

– (Qual è la concentrazione di piccole e medie imprese)

Saranno interessate imprese di tutte le dimensioni.

– imprese che si trovano in particolari aree geografiche della Comunità.

No.

3. Cosa dovranno fare le imprese per conformarsi alla proposta.

Per quanto concerne le transazioni tra imprese (che rappresentano oltre il 90% del valore delle transazioni on-line) l’attuazione delle modifiche in questione non determinerà particolari problemi, poiché le implicazioni fiscali risultano a carico della società destinataria in base al principio dell’inversione dell’onere (o dell’autoliquidazione).

Per quanto concerne le vendite a consumatori privati, i fornitori dell’UE dovrebbero già essere registrati ai fini IVA, per cui non dovranno adempiere a nuovi obblighi.

Ai fini dell’attuazione delle modifiche nel rispetto dei parametri generali dell’attuale regime fiscale, tuttavia, sarà necessario che i fornitori extra-UE di tali servizi si registrino ai fini IVA e applichino l’IVA sulle proprie vendite a consumatori privati nell’UE.

4. Quali sono i probabili effetti economici della proposta.

– Sull’occupazione.

Portando gli operatori dell’UE su un piano di parità, si incoraggerà la crescita del commercio elettronico all’interno della Comunità e di conseguenza anche le opportunità di occupazione.

– Sugli investimenti e sulla creazione di nuove imprese.

I risultati possono solo essere positivi.

– Sulle competitività delle imprese

Le attuali disposizioni comportano notevoli svantaggi competitivi per le imprese dell’UE, in particolare quelle che effettuano forniture a consumatori privati o a clienti situati al di fuori dell’UE. La proposta è intesa a correggere questa situazione.

5. La proposta contiene misure che tengono conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese (obblighi ridotti o diversi, ecc.).

La proposta esenta espressamente i piccoli fornitori extra-UE (con una cifra d’affari nella Comunità inferiore a EUR100 000).

Inoltre, le disposizioni relative alla registrazione ai fini IVA e alla presentazione delle dichiarazioni on-line offrono opportunità di risparmio che in proporzione incideranno maggiormente su tali imprese.

CONSULTAZIONE

6. Elenco delle organizzazioni consultate in merito alla proposta e cenni sulle principali opinioni espresse.

La preparazione della proposta ha comportato ampie consultazioni con le imprese – direttamente con gli operatori interessati e attraverso le organizzazioni di categoria. L’elenco degli interlocutori supera le 100 voci, ma alcune delle organizzazioni che hanno fornito l’apporto più significativo sono Global Business Dialogue on Electronic Commerce (Dialogo globale tra imprese sul commercio elettronico), European Public Telecommunications Network Operators Association (Associazione europea degli operatori delle reti pubbliche di telecomunicazione), Confédération Fiscale Européenne, Fédération des Experts Comptables Européens, International Communications Round Table (Tavola rotonda sulle comunicazioni internazionali), Federation of European Direct Marketing (Federazione europea della vendita diretta), UNICE, Eurocommerce, European Mortgage Federation, European Convergent Networks Association (Associazione europea reti convergenti), nonché vari gruppi ad hoc come il gruppo di studio sull’imposta sul commercio elettronico.

In sintesi, dalle reazioni emerge la convinzione che la proposta della Commissione vada nella direzione giusta, ma che l’applicazione delle misure previste debba essere semplificata il più possibile, riducendo al minimo gli obblighi buro

Redazione

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