Note esplicative

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2001, è stato approvato il regolamento di disciplina per gli obiettori di coscienza.

Era stata la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza, ed in particolare l’articolo 8, comma 2, lettera i), a demandare al Presidente del Consiglio dei Ministri l’emanazione di un testo regolamentare in materia.

Il testo è stato licenziato dopo avere -in particolare- acquisito i pareri della Consulta nazionale per il servizio civile, il 5 aprile 2000 (ex art. 10 c. 4 della legge), e del Consiglio di Stato, il 6 giugno 2001.

L’art. 1 individua in concreto le competenze dell’Ufficio nazionale per il servizio civile, istituito ai sensi dell’articolo 8 della legge.

Vengono poi tratteggiati i doveri dell’obiettore (artt. 3 e 4), le sanzioni disciplinari e i criteri per la loro applicazione, la procedura da seguire, fino alla possibilità di appello davanti all’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (artt. da 5 a 10).

Infine, l’art. 11 disciplina la concessione di "Licenze", per periodi superiore alle ventiquattro ore ed è concessa dall’ente convenzionato, tramite il cd. "responsabile degli obiettori" (vale a dire, il responsabile a livello territoriale dei rapporti tra l’ente-sede di assegnazione e gli obiettori di coscienza), ovvero dall’Ufficio nazionale stesso.

E’ previsto che l’Ufficio Nazionale individui, con proprio provvedimento, "le tipologie di licenze, le fattispecie in presenza delle quali possono essere concesse, nonchè i soggetti responsabili della loro concessione, in analogia a quanto disciplinato per i militari di leva".

L’art. 12 infine, disciplina i "Permessi" per periodi inferiori alle ventiquattro ore, concessi dal responsabile degli obiettori, sentito ove possibile il cd. "responsabile del progetto" (cioè il responsabile, presso gli enti convenzionati, del progetto di impiego degli obiettori)

E’ stabilito il limite massimo delle trentasei ore complessive di permesso, da recuperare entro il mese successivo a quello nel quale sono state fruite.

Non v’è limite massimo -al contrario- per l’obiettore che rivesta "cariche elettive pubbliche".

(14 gennaio 2002)

Redazione

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