Mauro Paissan, componente del Garante privacy, nel suo intervento "I nuovi diritti nella Società dell’Informazione. Rispetto, qualità, trasparenza nel rapporto tra cittadini e P.A. dopo la legge sulla privacy” esordisce relazionando sul rapporto tra l’irreversibile ed indilazionabile processo di informatizzazione dell’architettura interna della Pubblica Amministrazione e la tutela dei diritti fondamentali del cittadino:
“Dall’e-government all’e-citizenship.
[…] si tratta di un imperativo derivante dalla Carta costituzionale che colloca al centro dell’ordinamento, riconoscendone la primazia, i valori della persona e della dignità personale; e giova altresì ricordare che in questa direzione, in modo ancora più esplicito, si muove il progetto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 8 Protezione dei dati di carattere personale) […]”.
“[…] deve sottolinearsi che l’assunta centralità dell’e-government (specie se riducentesi ad un malinteso efficientismo) rischia di essere formula sviante in quanto monca o, peggio ancora, unilaterale se disgiunta dalla c.d. e-citizenship […]; in tanto l’e-government può doversi confrontare con la disciplina sul trattamento dei dati personali e, conseguentemente, rientrare nel raggio d’azione istituzionalmente proprio del Garante, in quanto si concreti in atti o attività che coinvolgano il trattamento di dati personali.”
“Il menzionato processo di reingegnerizzazione dell’attività amministrativa non può dunque svolgersi indipendentemente dalla normativa sul trattamento dei dati personali; al contrario, essa viene a rappresentare un presupposto ineludibile dell’e-governance.”
Nel corso della sua trattazione, l’on. Paissan ha poi menzionato l’art. 31, 2° co., l. n. 675/1996 che prevede per i ministri un obbligo di consultazione del Garante per la protezione dei dati personali:
“In quest’opera l’ordinamento ha predisposto uno strumento idoneo ad agevolare lo sviluppo dell’e-government nel rispetto dei diritti fondamentali della persona: si tratta dell’obbligo di consultazione del Garante, gravante in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri e a ciascun ministro, “all’atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dalla legge [n. 675/1996” (art. 31, 2° co., l. n. 675/1996).
Purtroppo, nonostante la (potrebbe dirsi, lungimirante) previsione legislativa, il Garante ha dovuto reiteratamente far rilevare alla Presidenza del Consiglio l’inosservanza del menzionato obbligo legale giungendo in ultimo a rendere pubblico, anche tramite il proprio sito web il rischio di annullabilità per violazione della legge sulla protezione dei dati dei regolamenti e degli atti amministrativi adottati senza la prescritta previa consultazione del Garante. […]”
In conclusione, il relatore ha passato in rassegna alcuni degli elementi caratterizzanti l’e-government, e le problematiche da essi nascenti:
“Uno dei caratteri che sembra dover caratterizzare (non solo da noi) l’e-government è la presenza dell’accoppiata front office/back office, che dovrebbe consentire al cittadino, in condizioni di maggiore efficienza, la possibilità di ottenere un determinato servizio pubblico rivolgendosi ad una qualsiasi amministrazione di front office (si pensi esemplificativamente allo sportello unico delle imprese), luogo unitario nel quale si verifica una decentralizzazione multifunzionale. […]”
“Ma l’e-government è formula ampia, idonea a comprendere l’offerta di taluni servizi anche per via telefonica, magari ricorrendo all’opera di call centers avvalendosi delle moderne tecniche dell’out-sourcing (si pensi ad es. a centri ospedalieri – grandi o piccoli – che intendano far gestire secondo detto modulo organizzativo il servizio di prenotazione dei servizi sanitari): si pone qui un problema d’informazione del cittadino che all’apparecchio può ignorare l’effettiva natura dell’interlocutore telefonico, come pure della amministrazione che, nell’esternalizzare dette attività, deve opportunamente disciplinare la relazione contrattuale prestando adeguata attenzione a i profili di data protection. […]”
“Ancora un esempio di vivissima attualità: il ricorso alle web cams per le più svariate applicazioni, ad esempio per il controllo delle condizioni del traffico.
Anche qui potrebbe darsi un inutile trattamento di dati personali (ad es. dell’immagine di persone che transitano) rispetto alla finalità perseguita ed ottenibile ad un costo (in termini di protezione della privacy) più basso (ad es. valendosi di riprese in campo lungo che consentono comunque il perseguimento della finalità voluta). […]”