Dall’1 febbraio 2002 (termine previsto dall’art. 2 c. 5-bis del d.l. 347/2001 convertito dalla legge 405/2001), se non interverranno ulteriori (probabili) proroghe saranno “soppressi i rapporti di lavoro a tempo definito per la dirigenza sanitaria” (art. 15-bis del decreto legislativo 502/92).