Legge finanziaria 2002
Regole particolari per assumere i precari nella regione Sicilia
Dalla legge finanziaria 2002 (legge 21 dicembre 2001 n. 448):
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Art. 20.
(Disposizioni particolari in materia di assunzioni di personale nella regione Sicilia)
1. La regione Sicilia e gli enti locali della regione medesima provvedono alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2212/FPC, del 3 febbraio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1992, come sostituito dall’articolo 13 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 2414/FPC del 18 settembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 1995, e degli articoli 14, comma 14, e 23-quater del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, dalla regione medesima e dagli enti locali delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990, sulla base di apposite procedure selettive, nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, nei limiti delle dotazioni organiche. Alla relativa spesa si provvede a valere sulle disponibilità dei fondi assegnati alla regione Sicilia ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni.
2. I rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati ai sensi del comma 1 sono prorogati in attesa della definizione delle procedure selettive e, comunque, fino al 31 dicembre 2002.
3. Il personale tecnico di cui al comma 1, conseguiti gli obiettivi di cui alle lettere b), e) e i-bis) del comma 2 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni, può essere utilizzato, nell’ambito delle rispettive competenze professionali e qualifiche di assunzione, presso tutte le amministrazioni dei comuni capoluogo di provincia, nonchè di comuni con particolari carenze di organico, per le esigenze connesse alle attività delle stesse.
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